Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 3869
CASS
Sentenza 7 ottobre 2014

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Massime1

Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Ne consegue che la sentenza di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 cod. proc. pen.

Commentari2

  • 1Sentenza riformata per intervenuta prescrizione del reato di stalking e diffamazione, confermate le statuizioni civili
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019

    Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 3869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3869
Data del deposito : 7 ottobre 2014

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