Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Ne consegue che la sentenza di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 cod. proc. pen.
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- 1. Sentenza riformata per intervenuta prescrizione del reato di stalking e diffamazione, confermate le statuizioni civilihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Prescrizione del reato: l'imputato viene prosciolto ex art. 578 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2019
Può essere soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630, c. 1, lett. c), c.p.p. la sentenza emessa a norma dell'art. 578 cpp con cui l'imputato viene prosciolto per intervenuta prescrizione del reato. (Ricorso dichiarato inammissibile) [Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 578, 630, c. 1, lett. c)] Il fatto Con istanza depositata in data 25 luglio 2017, veniva chiesta la revisione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». A sostegno dell'istanza, premessa l'esistenza di un contrasto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
1 38 6 9 /1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 9855 ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere -N. 53485/2013 Dott. ROSA PEZZULLO -Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA IA N. IL 04/10/1949 avverso la sentenza n. 2076/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per la parte civile, l'avv. Mario Patella, in sostituzione dell'avv. Maria Grazia CORTI, ha insistito per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in data 17 ottobre 2013, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NO ZA per i reati a lui ascritti, confermando le statuizioni in favore della parte civile costituita. Il giudizio di primo grado si era svolto in seguito ad opposizione a decreto penale per i reati di cui agli artt. 614 e 594 cod. pen., per essersi il ZA intrattenuto nello studio professionale dell'avv. Luigi Sangiorgio, nonostante la manifestata richiesta di andarsene e per aver offeso il suo onore e decoro pronunciando frasi del seguente tenore: "lei è un avvocato mediocre, modesto, un incapace, un buono a niente, di basso livello, vada a fare un altro mestiere, lei ha manipolato le mie cause per farmi perdere, per rovinarmi" (fatti accaduti il 17 ottobre 2002).
2. Propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i seguenti due motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente rappresenta che in sede di appello aveva chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado perché il giudice che l'aveva emessa non si era astenuto sebbene avesse una situazione di inimicizia nei confronti dell'imputato, avendo presentato in suo danno una querela ed avendo fatto in passato "al sig. RI un eloquente segno con il quale aveva lasciato chiaramente intendere che ci poteva stare l'arresto e di stare attento all'oltraggio a magistrato in udienza". Deduce il ricorrente che la motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato il motivo d'appello è carente, contraddittoria ed illogica e che, sebbene non sia stato attivato il procedimento di ricusazione, la sentenza di primo grado debba ritenersi affetta da nullità.
2.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata perché si è limitata a dichiarare estinti i reati senza valutare compiutamente i motivi di appello in ordine alla sussistenza dei fatti, sebbene abbia confermato le statuizioni in favore della parte civile, così violando il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.
1. Il primo motivo va rigettato. La Corte territoriale ha motivato in maniera articolata, condivisibile ed esaustiva sull'analogo motivo di doglianza proposto in appello.
2. Del tutto carente è invece la motivazione della sentenza impugnata sui motivi di appello in ordine alla sussistenza dei fatti, sebbene abbia confermato le statuizioni in favore della parte civile. 2 In effetti, la Corte territoriale, dopo aver rilevato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, in mancanza di prova evidente sulla innocenza dell'imputato, non ha motivato in alcun modo sui presupposti per la conferma delle statuizioni in favore della parte civile. E' invero principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che la previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili (tra le più recenti, Sez. 6, Sentenza n. 5888 del 21/01/2014, Rv. 258999; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013 - dep. 08/04/2013, Galati e altri, Rv. 255666). Quindi, vanno ribaditi i principi secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cosi Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ne consegue che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202). Di tali principi nel caso in esame la Corte territoriale solo apparentemente ha fatto buon governo, in quanto su tutte le questioni prospettate dalla difesa dell'imputato avrebbe potuto limitarsi a rilevare la presenza di elementi di prova della colpevolezza del prevenuto ovvero la palese e non contestabile assenza della prova della sua innocenza, solamente se non vi fosse stata la necessità di decidere ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. sulle questioni civili, aventi, nell'atto di appello, un adeguato grado di specificità. Ed infatti, nella giurisprudenza di legittimità si è puntualizzato come il principio di diritto sopra richiamato non sia operante laddove con l'atto di appello sia stata dedotta una causa di nullità assoluta o di inutilizzabilità patologica, ovvero sia stata denunciata la contraddittorietà о insufficienza della prova in ordine ad uno degli elementi costitutivi del reato oggetto di 3 accertamento, e la sentenza gravata contenga anche una decisione sugli interessi civili: in una siffatta situazione il giudice di secondo grado, pur prendendo atto della sopravvenuta causa estintiva del reato, proprio per la presenza della parte civile, lungi dal potersi limitare (come, nel caso di specie, è accaduto) alla mera constatazione dell'assenza della prova dell'innocenza dell'imputato, proprio ai fini delle statuizioni civili è chiamato a valutare approfonditamente il compendio probatorio ovvero a verificare compiutamente la sussistenza della eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità eccepita dalla difesa (così Sez. Unite, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit., Rv. 244273; conf., in seguito, Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati, Rv. 255666; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138). La motivazione della sentenza gravata è, dunque, gravemente lacunosa, non avendo risposto alle specifiche doglianze dell'appellante. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, altresì, recentemente precisato che, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza adeguatamente motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (così Sez. Unite, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Micali Alfredo Maria Lombardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 2 7 GEN. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cannella LanzuiSO ин 4