Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
In caso di mancata comparizione all'udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, qualora il giudice ometta di verificare i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia e si limiti ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente", ha luogo un'anomalia tale da consentire di stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tale ipotesi, il rinvio conseguente all'impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente. (Nella specie, peraltro, non essendo stata eccepita dal difensore di fiducia la mancata rinnovazione dell'avviso all'udienza successiva, ed essendo così rimasta sanata la relativa nullità, la Corte ha rigettato il ricorso)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25675 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 19/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO TO - Consigliere - N. 2211
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI SE - Consigliere - N. 8515/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO IC;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Roma del 3.11.2005;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. PRESTIPINO TO;
Udito il Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. VANI IC sostituto processuale dell'avv. CLEMENTE Enzo del foro di Cassino di fiducia per le parti civili ES TO e Cesperm s.n.c. che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, concludendo come da memoria e nota spese. OSSERVA
Con sentenza del 3 novembre 2005,la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino il 27 ottobre 2004 nei confronti di GO IC, per il delitto di usura in danno di ES TO e De IL SE, soci della GE.SPE.R.Mr s.n.c., quest'ultima società e il ES costituitisi parte civile.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, rilevando, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e di tutti gli atti conseguenti, per la mancata notificazione all'imputato, risultato assente alla prima udienza dibattimentale, senza che ne venisse dichiarata la contumacia, dell'avviso della nuova udienza fissata per la prosecuzione del dibattimento.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione,in relazione alla datazione dei fatti desumibile da "tutte le circostanze in atti, ivi compresi i titoli in sequestro", la più favorevole disciplina del delitto di usura dettata dall'art. 644 c.p. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 7 marzo 1996, n. 108. La conseguente riproposizione del requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno della vittima del reato, avrebbe quindi dovuto condurre ad un giudizio di assoluzione dell'imputato, detto requisito difettando nella specie.
Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con le statuizioni consequenziali.
Sulla preliminare questione processuale si osserva che la mancata comparizione in udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia -limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente" - costituisce una anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace.
Ne consegue che, in tal caso, il rinvio conseguente all'impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente. (Cass. Sez. 6^, 21/03/2006, Terlizzi). Peraltro, la mancata rinnovazione dell'avviso dà luogo ad una nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo, secondo quanto disposto dall'art. 182 c.p.p., comma 2. (Cassazione 12/03/2008 Cattaneo)
Nella specie, si era verificata,nel giudizio di primo grado, una situazione processuale analoga a quella considerata da Cass. 21.3.06 Terlizzi, perché il difensore dell'imputato aveva aderito all'astensione dalle udienze proclamata dalla locale camera penale, e l'imputato, non comparso,venne indicato a verbale come "libero - assente", senza formale dichiarazione di contumacia. Il vizio conseguente, però, fu sanato all'udienza successiva, non avendo il difensore rilevato l'omissione. L'arresto di legittimità citato dalla Corte territoriale (Cassazione 21/04/2006 Polinari), secondo cui la formale omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza, in quanto non è prevista dall'ordinamento processuale, ne' rientra nell'ambito delle nullità di ordine generale, non comportando alcun pregiudizio al diritto di intervento e assistenza dell'imputato, cui competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia, è più appropriato alle situazioni in cui il dibattimento si esaurisca in un'unica udienza, senza alcun rinvio, ma torna ad essere pienamente applicabile, nella specie, una volta sanata la nullità dipendente dalla mancata rinnovazione della citazione a comparire dell'imputato, che, tra l'altro, come bene ricorda la Corte territoriale, ricevette la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Quanto al motivo concernente le questioni di diritto intertemporale, esso è formulato in modo del tutto generico, con riferimento "alle circostanze in atti" e "ai titoli in sequestro", mentre la corte territoriale ricorda che la persona offesa dato l'inizio delle condotte di usura a decorrere dall'aprile - maggio 1996, cioè successivamente all'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108;
e altrettanto genericamente è formulato, peraltro, con riferimento alla stessa questione della sussistenza dello stato di bisogno. Alla stregua delle precedenti considerazioni,il ricorso deve essere pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese, liquidate come in dispositivo quelle sostenute in questo grado dalle parti civili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile ES in proprio e quale rappresentante della Cesperm s.n.c, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009