Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25675
CASS
Sentenza 19 maggio 2009

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In caso di mancata comparizione all'udienza dell'imputato che non abbia allegato alcun legittimo impedimento, qualora il giudice ometta di verificare i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia e si limiti ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è "libero assente", ha luogo un'anomalia tale da consentire di stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tale ipotesi, il rinvio conseguente all'impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente. (Nella specie, peraltro, non essendo stata eccepita dal difensore di fiducia la mancata rinnovazione dell'avviso all'udienza successiva, ed essendo così rimasta sanata la relativa nullità, la Corte ha rigettato il ricorso)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25675
    Data del deposito : 19 maggio 2009

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