Articolo 22 del Codice civile
Articolo 21Articolo 23
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19 aprile 1942
Art. 22.

(Azioni di responsabilita' contro gli amministratori).

Le azioni di responsabilita' contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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