Sentenza 17 luglio 2013
Massime • 3
In tema di termine di durata massima della custodia cautelare, l'art. 407, comma secondo, lett. a) n. 5 cod. proc. pen., nella parte in cui fa riferimento ai delitti di "detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra", trova applicazione anche nel caso in cui ricorra soltanto l'ipotesi della detenzione o quella del porto, dovendosi escludere che il legislatore abbia inteso affermare la necessità della contemporanea presenza di entrambe.
L'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 5 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., nella parte in cui indica tra i reati che comportano l'aumento di pena obbligatorio per la recidiva quelli concernenti la detenzione o il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, si riferisce anche all'ipotesi in cui la detenzione o il porto riguardi una sola arma di quel tipo.
Nel caso in cui non sia possibile, per la alterazione dei dati identificativi, la immediata, pronta e diretta riconoscibilità delle armi, sussiste il reato di cui all'art. 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un'attività di abrasione dei dati non portata a termine in profondità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 45326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45326 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 17/07/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 1911
Dott. MANNA NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 9289/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI LO, nato a [...] il [...];
NI GI, nato a [...] il [...];
UN DA RT, nato a [...] il [...];
RU CC, nato a [...] il [...];
MA NI, nato a [...] l'[...];
EF CR, nato a [...] il [...];
PU LE, nato a [...] il [...];
CC EO, nato a [...] il [...];
AV NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, in data 27 giugno 2012;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 39 con riguardo a MA NI e il rigetto nel resto;
per l'inammissibilità dei ricorsi di EF CR e PU LE;
per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Uditi i difensori, avv.ti Mauro Ronco, Cosimo UM, Roberto Borasio e Paola Savio, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente processo, svoltosi con il rito abbreviato, deriva dalla riunione in fase di indagini preliminari di diversi procedimenti, che presentavano elementi di collegamento costituiti dalla comune origine delle indagini che riguardavano alcuni pregiudicati sospettati di progettare la commissione di rapine: gli esiti delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione avevano portato ad accertare anche altri reati.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 27 giugno 2012, confermava le condanne pronunciate a carico di:
EF CR, alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, perché dichiarato colpevole di plurimi reati di ricettazione di autovetture (capi 19, 20, 21, 22 e 28) ed anche di ricettazione di oggetti preziosi (capo 23);
CC EO, alla pena di anni uno mesi due giorni venti di reclusione, perché dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 328 c.p. (capo 40), perché, in qualità di Carabiniere, aveva assistito a fatti costituenti i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ai danni dell'ispettore di polizia AV UM, ma ometteva di intervenire e si allontanava senza comunicare alla polizia giudiziaria le generalità dell'autore del reato, MA NI, in quel momento ancora ignote al personale della Polizia di Stato;
veniva, altresì, dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. (capo 41), perché, in concorso con altro pubblico ufficiale, redigeva un verbale di accertamenti urgenti attestando falsamente di avere accertato e documentato fotograficamente la presenza su un'autovettura di proprietà di MA NI di danni riconducibili ad atti vandalici posti in essere da ignoti;
infine, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 639 c.p., comma 2, (capo 44), perché, dopo avere defecato in un bagno all'interno del palazzo di giustizia di Torino, gettava gli escrementi contro un muro. La Corte di Appello di Torino con la stessa sentenza assolveva altri imputati da alcuni reati loro attribuiti, confermando a loro carico le seguenti condanne:
SI LO alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa in relazione ai seguenti reati: tentata rapina aggravata in concorso (capo 16), perché, con condotte consistite nell'effettuare appostamenti, nei giorni precedenti a quello previsto per l'esecuzione del reato, per studiare i movimenti e le abitudini della vittima TA IT, sia presso la residenza di costui che presso la sede della società di cui era titolare, e nel recarsi il giorno programmato nei pressi dell'esercizio commerciale in prossimità dell'orario di chiusura, con tre pistole, una macchina di provenienza furtiva, maschere in lattice e altri oggetti atti ad offendere (coltelli e storditori elettrici), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi con violenza e minaccia dei beni che il TA IT avrebbe portato con sè, tra cui l'incasso dell'esercizio commerciale, senza riuscire nell'intento per l'intervento delle forze dell'ordine; plurimi reati di detenzione e porto di pistole di cui una anche clandestina (capi 1, 3 e 8);
plurimi reati di ricettazione di motoveicoli e di autoveicoli (capi 5, 6 e 7), nonché ricettazione di pistola provento di furto (capi 8 e 9) e furto aggravato di autoveicolo (capo 4, così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione).
NI GI alla pena di anni quattro mesi due giorni venti di reclusione ed Euro 800,00 di multa, in relazione ai seguenti reati:
tentata rapina aggravata in concorso con il suddetto SI LO (capo 16); plurimi reati di detenzione e porto di pistole di cui una anche clandestina (capi 1, 3 e 8); plurimi reati di ricettazione di motoveicoli e di autoveicoli (capi 5 e 6), nonché ricettazione di pistola provento di furto (capi 8 e).
UN DA RT alla pena di anni tre mesi uno giorni dieci di reclusione ed Euro 470,00 di multa in relazione ai seguenti reati:
tentata rapina aggravata in concorso con i suddetti SI LO e NI GI (capo 16); detenzione e porto di pistola (capo 2);
nonché ricettazione di pistola provento di furto (capo 9). RU CC alla pena di anni due mesi cinque giorni dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa in relazione ai reati di detenzione illegale di un'arma da guerra e di un'arma comune da sparo (capi 10 e 11) nonché ricettazione di plurimi motoveicoli (capo 13). MA NI alla pena di anni cinque mesi sette giorni dieci di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa in relazione ai reati di detenzione illegale di un'arma da guerra (capo 10) e di un'arma comune da sparo (capo 11), ricettazione dell'arma comune da sparo (capo 12) e di quella da guerra (capo 31), lesioni personali a danno di OU MA (capo 14), porto abusivo di coltello utilizzato per commettere le lesioni personali (capo 15), resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (capi 26 e 27), porto illegale di pistola (capo 32) e lesioni personali aggravate dall'uso della stessa pistola ai danni di BI RI (capo 33), introduzione abusiva nella banca dati SDI in dotazione alle forze dell'ordine, in concorso con il carabiniere PU LE per accertamenti su notizie riservate, in particolare i dati relativi ad autovetture e motoveicoli (capo 35) introduzione abusiva nella banca dati SDI in dotazione alle forze dell'ordine, in concorso con il carabiniere PU LE per accertamenti sui dati anagrafici di LD LO (capo 39), istigatore del reato di falso ideologico in atto pubblico commesso dai suddetti PU LE e CC EO (capo 41); - PU LE alla pena di anni due mesi uno di reclusione in relazione ai seguenti reati: introduzione abusiva nella banca dati SDI in dotazione alle forze dell'ordine in qualità di carabiniere in servizio presso la Tenenza Carabinieri di Settimo e su istigazione di AV NI per accertamenti su dati relativi ai precedenti penali e giudiziari di TI EL e DI IM (capo 34), per accertamenti su dati relativi ad autovetture e motoveicoli su richiesta di MA NI (capo 35), per accertamenti su notizie riservate relative ai precedenti penali e giudiziari di una persona su richiesta di una donna di nome TI (capo 36), per accertamenti sui precedenti penali e giudiziari di MA AN e di AR FA su richiesta di AV NI (capo 37), per accertamenti sui dati anagrafici di LD LO su richiesta di MA NI (capo 39); di cui all'art. 328 c.p. perché, in qualità di Carabiniere, aveva assistito a fatti costituenti i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate ai danni dell'ispettore di polizia AV UM, ma ometteva di intervenire e si allontanava senza comunicare alla polizia giudiziaria le generalità dell'autore del reato, MA NI, in quel momento ancora ignote la personale della Polizia di Stato (capo 40); di cui agli artt. 110 e 479 c.p., perché, in concorso con altro pubblico ufficiale, PU LE, redigeva un verbale di accertamenti urgenti attestando falsamente di avere accertato e documentato fotograficamente la presenza su un'autovettura di proprietà di MA NI di danni riconducibili ad atti vandalici posti in essere da ignoti (capo 41); di cui agli artt. 110 e 479 c.p. perché in qualità di pubblico ufficiale attestava falsamente in un verbale di polizia giudiziaria dati relativi ad una individuazione fotografica effettuata da BR TI (capo 43).
AV NI alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione in relazione al reato di concorso con il suddetto pubblico ufficiale PU LE in due reati di cui all'art. 110 c.p., art. 615 ter c.p., comma 2, n. 1, e comma 3 (capi 34 e 37). Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di SI LO deduce i seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento al capo 16 dell'imputazione.
Il ricorrente sostiene la mancanza dei requisiti fondamentali per l'integrazione del tentativo di rapina, in considerazione dell'assoluta incertezza in ordine all'obiettivo della condotta criminosa;
rileva che, a fronte delle contestazioni formulate con i motivi di appello, la sentenza di secondo grado ha ritenuto che la condotta criminosa avesse ad oggetto non l'abitazione del TA IT ma la sua fabbrica, qualificando come "mero equivoco" quello in cui sarebbe incorso il primo giudicante. Ad avviso del ricorrente, invece, non si sarebbe trattato di un errore materiale, ma di una diversa lettura degli elementi probatori, che evidenzierebbe l'impossibilità di individuare in modo univoco e con certezza l'obiettivo della condotta degli imputati. Ma, anche aderendo alla tesi della sentenza di condanna che individua nel TA IT tale obiettivo, sarebbe comunque illogica e contraddittoria la sentenza stessa in ordine alla sussistenza del requisito della direzione non equivoca degli atti, poiché non sussisterebbero elementi per ritenere che la condotta avesse raggiunto un "punto di non ritorno dall'imminente progetto del delitto".
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta contraddittorieta ed illogicità della motivazione, con riferimento ai capi 1 e 8 dell'imputazione, per erronea qualificazione come clandestina della pistole di cui all'imputazione medesima e per erronea condanna per i reati di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3, e alla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14.
Il ricorrente sostiene che il numero di matricola dell'arma in questione sarebbe visibile e comprensibile sulla base del semplice esame del rilievo fotografico e i giudici di merito avrebbero equivocato sulle risultanze in tal modo emergenti, che escluderebbero un'operazione volontaria e preordinata a cancellare il numero di matricola. La sentenza sarebbe censurabile anche laddove ha ritenuto il concorso del reato di detenzione con quello di porto abusivo di arma, ritenendo che nella fattispecie fosse distinguibile una detenzione non coincidente con il porto nei momenti antecedenti la partenza degli imputati dall'abitazione per andare sul luogo del delitto programmato. Tale argomentazione sarebbe illogica, poiché non consentirebbe di ravvisare mai l'assorbimento del reato di detenzione in quello di porto abusivo di arma.
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento ai capi 3 ed 8 dell'imputazione relativi alla detenzione abusiva della pistola LL (materialmente detenuta da NI GI), nonché al porto abusivo della pistola UR (materialmente detenuta da UN DA RT) e della predetta pistola LL.
Il ricorrente afferma che l'SI LO non può rispondere della detenzione e del porto abusivo relativi ad armi possedute materialmente dagli altri coimputati NI GI e UN DA RT;
in particolare, sarebbe erronea la tesi della sentenza impugnata del concorso dell'SI LO nella detenzione dell'arma di pertinenza del coimputato NI GI sulla base dell'esclusivo elemento costituito dalla comune disponibilità del box in cui era conservata.
4) difetto, contraddittorieta ed illogicità della motivazione con riferimento al capo 9 dell'imputazione (concorso nella ricettazione della pistola LL materialmente detenuta dal coimputato NI GI).
Ad avviso del ricorrente il mero fatto di riporre un'arma in un box condiviso non può costituire prova della consapevolezza in capo all'SI LO della provenienza illecita dell'arma in possesso del NI GI. Neppure è certo che l'arma del NI GI fosse stata riposta nel box in questione.
5) difetto, contraddittorieta ed illogicità della motivazione con riferimento al capo 4 dell'imputazione (concorso nel reato di ricettazione del veicolo Fiat Bravo).
Il ricorrente afferma che l'eventuale intento di commettere una rapina non sarebbe di per sè sufficiente a comprovare che l'SI LO fosse consapevole che l'auto, di cui il NI GI si era assunta la responsabilità della ricettazione, fosse di provenienza furtiva, e sarebbe illogico desumere tale consapevolezza dalla circostanza della comune detenzione del box da parte dei due imputati.
6) difetto, contraddittorieta ed illogicità della motivazione con riferimento ai capi 5 e 6 dell'imputazione (concorso nel reato di ricettazione di due motoveicoli).
Con riferimento al motoveicolo di cui al capo 5 in relazione al quale il NI GI si era assunta la responsabilità del furto, il ricorrente lamenta la erronea qualificazione del reato quale ricettazione e la erronea attribuzione all'SI LO della responsabilità a titolo di concorso. Con riferimento al motoveicolo di cui al capo 6 in relazione al quale l'SI LO si è assunta la responsabilità per il furto, il ricorrente si duole che, senza alcuna ragionevole argomentazione, sia stato qualificato il fatto come ricettazione.
7) difetto, contraddittorieta e illogicità della motivazione con riferimento al capo 7) dell'imputazione (ricettazione del veicolo Toyota Yaris.
Il ricorrente afferma che la versione dell'imputato di avere rubato l'autovettura è credibile e convergente con quanto dichiarato dalla vittima del furto, mentre la motivazione sul punto della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria.
8) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 c.p., comma 5, per erronea applicazione della recidiva obbligatoria, poiché l'accoglimento dei motivi di impugnazione relativi alla tentata rapina comporta la riforma della sentenza anche sotto tale profilo.
9) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposta confisca di un mazzo di chiavi di proprietà dell'imputato, in quanto non vi sarebbe la prova che la cosa sia servita o era destinata a commettere alcuno dei reati. Il difensore di NI GI deduce i seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo 16 dell'imputazione (tentata rapina). Analogamente al motivo di ricorso proposto dall'SI LO, il difensore del NI GI contesta che la sentenza del primo giudice abbia individuato l'obiettivo della rapina nella casa del TA IT per un mero equivoco;
contesta, altresì, che gli elementi emergenti dagli atti, ivi compresi i contenuti delle intercettazioni, consentano di individuare nel TA IT l'obiettivo più opportuno per portare a termine l'operazione illecita;
contesta, infine, che gli atti posti in essere fino al momento del fermo siano sufficienti per ritenere correttamente configurata l'ipotesi del tentativo sia sotto l'aspetto dell'idoneità sia soprattutto sotto quello della univocità. 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorieta e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di detenzione illegale di arma di cui al capo 1) e al porto illegale di armi di cui al capo 8) dell'imputazione. Con riferimento al capo 1) il ricorrente afferma che non si può far discendere la consapevolezza della detenzione dell'arma dalla comunione del box auto a cui sia il NI GI che l'SI LO avevano libero accesso, in assenza della dimostrazione della concreta ed effettiva disponibilità dell'arma.
Con riferimento al concorso nel porto di armi materialmente portate da SI LO e NO DA RT, di cui al capo 8), il ricorrente sostiene che la stessa distanza esistente tra i tre soggetti, in quanto NI GI viaggiava su un auto da solo mentre UN DA RT e SI LO erano sulla stessa automobile, consentirebbe di ritenere escluso il concorso nel porto fra i predetti.
Infine, nello stesso motivo di ricorso si contesta la classificazione dell'arma quale clandestina sulla base di ciò che emerge dal materiale fotografico.
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ricettazione di motoveicoli di cui ai capi 5) e 6) e dell'arma di cui al capo 9).
Il ricorrente sottolinea che NI GI ha ammesso il furto del motoveicolo di cui al capo 5), mentre SI LO ha ammesso il furto del motoveicolo di cui al capo 6; lamenta che, nonostante tali ammissioni NI GI sia stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione per entrambi i motoveicoli. Analoga doglianza viene formulata con riferimento alla ricettazione dell'arma di cui al capo 9), di cui NI GI ha ammesso il furto.
4) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente rileva: che la recidiva è stata ritenuta sussistente nonostante l'imputato si fosse astenuto da condotte illecite per ben 15 anni;
che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse in considerazione della suddetta astensione da condotte illecite e del corretto comportamento processuale;
che nulla è detto in merito ai singoli aumenti di pena per la riconosciuta continuazione interna ovvero per il porto illegale delle armi e per la detenzione delle armi medesime;
che la pena doveva essere contenuta nei minimi, soprattutto quella applicata per il reato più grave. Il difensore di UN DA RT deduce un unico motivo di ricorso concernente la configurabilità del tentativo punibile di cui al capo 16) dell'imputazione. Con tale motivo si sostiene l'incertezza dell'obiettivo criminoso e l'insussistenza di atti esecutivi.
Il difensore di RU CC deduce i seguenti motivi:
1) erroneità, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine ai reati contestati ai capi 10) e 11) dell'imputazione relativi alla detenzione di armi.
Il ricorrente osserva che se è vero che le armi vennero riposte dal MA NI all'interno del box locato dal RU CC e custodite in un bauletto per motociclo lasciato aperto e con le chiavi inserite, ciò non significa che il RU CC avesse su di esse una disponibilità autonoma, in quanto i due erano legati da vincoli di parentela ed amicizia e il rapporto di fiducia era tale da non rendere necessari accorgimenti per impedire al RU CC di avere accesso alle armi.
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e di statuizione della pena ai minimi edittali. Il difensore di MA NI deduce i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 c.p. con riferimento ai capi 12) e 31) dell'imputazione.
Il difensore ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia fissata la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di acquisto delle pistole indicata dall'imputato, affermando che le dichiarazioni dell'imputato non costituiscono prova e che l'epoca dell'acquisto dovrebbe essere rapportata all'elemento certo della data in cui è avvenuto il reato presupposto del furto, cioè per l'arma di cui al capo 31) il 1^.11.1998 e per l'arma di cui al capo 12) il 27.4.1998.
2) erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'art. 192 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento ai capi 14) e 15) dell'imputazione per avere basato il proprio giudizio esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che aveva assunto la qualità di indagato di reato collegato e che, quindi, avrebbero dovuto essere riscontrate, mentre l'unico riscontro è rappresentato dalle dichiarazioni assunte da SE MO, che si sarebbero rivelate discordanti con quelle della persona offesa. Il ricorrente censura, inoltre, l'illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le ferite riportate dalla persona offesa non potessero essere state provocate dalla rottura di una bottiglia di vetro.
3) manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al capo 26) dell'imputazione.
Ad avviso del ricorrente non sarebbe supportata da alcun elemento probatorio l'affermazione della sentenza impugnata circa la sussistenza della consapevolezza dell'imputato che UM AV, pacificamente in abiti civili, fosse un ispettore della Polizia di Stato.
4) erronea applicazione dell'art. 40 c.p. con riferimento all'imputazione di cui al capo 21).
Poiché nell'inseguimento dell'imputato il pubblico ufficiale si procurò lesioni agli arti inferiori, il ricorrente censura di manifesta illogicità la sentenza impugnata che ha ritenuto che il MA NI avrebbe dovuto prevedere che l'ispettore UM AV potesse fratturarsi il 5^ dito del piede sinistro. Erronea sarebbe, poi, la riconducibilità delle contusioni multiple al concetto di "lesioni".
5) erronea applicazione dell'art. 419 c.p. e, comunque, manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al capo 41) dell'imputazione.
Il ricorrente rileva che, essendo stato il MA NI assolto dal delitto di simulazione di reato, mancherebbero elementi di prova che egli abbia istigato CC EO e PU LE a redigere un verbale falso, che se è falso, lo è in quanto non era urgente ed è solo per iniziativa autonoma dei pubblici ufficiali che è stato redatto ai sensi dell'art. 354 c.p.p.. 6) erronea applicazione dell'art. 615 ter c.p. con riferimento ai capi 35) e 39) dell'imputazione.
Con riferimento al capo 39), per il ricorrente non vi sarebbe alcun elemento di prova da cui desumere che i dati anagrafici di LD LO siano stati ricavati dalla banca dati dello SDI;
più in generale, sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nell'applicare i principi elaborati in materia dalle Sezioni Unite, poiché non ha alcun rilievo la finalità perseguita dal soggetto agente e la sussistenza del reato deve essere valutata nel momento in cui egli accede al sistema informatico e non quando utilizza i dati raccolti in maniera non corretta.
7) erronea applicazione dell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 5, e art. 99 c.p., comma 5, in relazione a tutti i capi di imputazione.
Con riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva, il ricorrente rileva che il reato di cui al capo 11) riguarda una sola arma comune da sparo e, quindi, non può essere valutato ai fini dell'applicazione delle suddette norme, mentre il reato di cui al capo 10) riguarda una sola arma da guerra e sarebbe erronea l'interpretazione della sentenza impugnata secondo la quale il riferimento contenuto nel citato art. 407 c.p.p. dovrebbe intendersi anche ad una sola arma da guerra nonostante la formula della legge usi il termine "armi" al plurale. Secondo il difensore, invece, per applicare il citato art. 407 c.p.p. le armi da guerra non solo dovrebbe essere più di una, ma la detenzione dovrebbe essere congiunta al porto in luogo pubblico, mentre nel caso di specie non vi è alcuna contestazione in tal senso. La recidiva obbligatoria, pertanto, doveva essere esclusa.
8) erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., in quanto la pericolosità sociale dell'imputato sarebbe stata valutata più volte sia per aumentare la pena per effetto della recidiva sia per negare le attenuanti generiche, omettendo di valutare, invece, sia il buon comportamento processuale dell'imputato, sia la circostanza del pagamento delle provvisionali prima dell'apertura del processo di appello. Il difensore di EF CR deduce i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento a tutti i capi di imputazione, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente non vi sarebbero elementi sufficienti per affermare che gli autoveicoli di cui alle imputazioni di ricettazione fossero nella disponibilità dell'imputato.
Anche per quanto riguarda la ricettazione dei gioielli, le dichiarazioni della parte lesa secondo le quali gli oggetti provento di furto erano del tutto simili a quelli rinvenuti nella disponibilità dell'imputato sarebbero insufficienti ad integrare una prova certa di responsabilità.
2) mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanziona torio. Il difensore di PU LE deduce i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge penale con riferimento ai capi di imputazione 40), 34), 35), 36), 31), 38) e 39).
Il ricorrente censura:
la utilizzabilita delle intercettazioni telefoniche per avere accertato un fatto costituente reato diverso da quello per il quale era stata autorizzata l'intercettazione e per il quale l'intercettazione non era consentita.
- la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p., poiché il concetto di abusività deve essere inteso in senso oggettivo.
- la sussistenza del reato di cui all'art. 479 c.p., poiché esso si realizza "non ogni qualvolta si verifichi nell'atto una discrepanza fra quanto storicamente avvenuto e quanto riportato nell'atto ma solamente quando la discrepanza sia riferibile alla condotta personalmente rilevante descritta nella norma".
2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, poiché la sentenza sarebbe viziata da travisamento della prova e anche sulla pena vi sarebbe un vizio di motivazione. Il difensore di CC EO deduce i seguenti motivi:
1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 328 c.p. con riferimento alla sussistenza del reato di cui al capo 40) dell'imputazione.
Secondo il ricorrente mancherebbero nel caso di specie i requisiti della fattispecie contestata, cioè la consapevolezza di assistere a fatti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e l'individuazione degli atti da compiere nell'intervenire in soccorso dell'ispettore di Polizia, posto che tale intervento non potrebbe consistere, come invece ritenuto dalla Corte di Appello, nel semplice mettersi a disposizione della Polizia di Stato operante in loco. 2) mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di cui ex art. 328 c.p. di cui al capo 40) dell'imputazione.
Il ricorrente ritiene mancante la motivazione con riferimento alla posizione del CC EO, posto che la sentenza impugnata riconosce che verosimilmente solo il carabiniere PU LE assistette a "qualcosa" ovvero fu "presente ad una parte dell'episodio".
3) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 185 e 328 c.p. con riferimento al reato di cui al capo 40).
La persona offesa del reato di cui all'art. 328 c.p. sarebbe unicamente la Pubblica Amministrazione e, quindi, avrebbe dovuto escludersi la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile ispettore UM AV. 4) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 479 c.p. con riferimento al reato di cui al capo 41) dell'imputazione. Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto che nulla di quanto attestato nel verbale di accertamenti redatto dai carabinieri PU LE e CC EO era falso e ciò avrebbe imposto il riconoscimento dell'insussistenza del fatto. 5) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riguardo all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche con riferimento ai reati di cui all'art. 328 c.p. (capo 40) e art. 419 c.p. (capo 41).
Il ricorrente rileva che le intercettazioni relative all'utenza del PU LE erano state autorizzate con riguardo al reato di rapina e costituirono la notitia criminis da cui sarebbe stata successivamente tratta l'accusa sia per il reato di cui all'art. 328 c.p., che non figura tra quelli per cui è consentita l'intercettazione, sia con riferimento al reato di cui all'art. 479 c.p., rispetto al quale le intercettazioni furono autorizzate dal
G.I.P. solo successivamente.
6) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 639 c.p., comma 2, e art. 126 c.p., in quanto insozzare un bagno pubblico al solo dichiarato fine di scherzo non pregiudica l'integrità dell'immobile e potrebbe al più configurare la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza.
7) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., art. 178 c.p.p. e ss. e art. 597 c.p.p., comma 1, con riguardo al diniego di applicazione della sola pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 639 c.p. al capo 44) dell'imputazione. Sul punto la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta contenuta nell'atto di appello.
Il difensore di AV NI deduce i seguenti motivi:
1) mancanza di motivazione in relazione alla configurabilità della ipotesi concorsuale in capo al AV NI nell'accesso abusivo al sistema informatico SDI.
Il ricorrente afferma che le richieste generiche di informazioni da parte del AV NI, senza alcun specifico riferimento allo SDI, non sarebbero sufficienti alla configurazione di alcuna forma di partecipazione alla condotta criminosa, ne' sarebbe possibile trarre dai documenti processuali la conoscenza in capo al AV NI degli accessi abusivi operati dal PU LE. 2) erronea applicazione dell'art. 530 c.p.p., in quanto sarebbe stato violato il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". 3) erronea applicazione dell'art. 615 ter c.p., in quanto, in applicazione dei principi formulati in materia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, essendo irrilevanti le finalità che hanno motivato l'ingresso al sistema, non sarebbe configurabile il reato contestato, perché il PU LE era regolarmente in possesso di una password personale per accedere al sistema e non ha posto in essere alcuna condotta aggiuntiva a quella dell'accesso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi di SI LO, NI GI, UN DA RT, MA NI, CC EO e AV NI devono essere rigettati, perché infondati.
I ricorsi di RU CC, EF CR e PU LE devono essere dichiarati inammissibili, perché manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità ovvero anche generici.
Nell'esame dei singoli motivi di ricorso di ciascun imputato si farà riferimento alla numerazione di cui all'elencazione contenuta nella parte espositiva.
Il ricorso di SI LO non può essere accolto per le seguenti ragioni:
Motivo 1): infondata è l'affermazione del ricorrente della sussistenza di incertezza in ordine all'obiettivo della condotta criminosa, poiché esso, sia pure diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice (non importa se per mero "equivoco", come ritenuto dalla Corte di appello, o per una "diversa lettura degli elementi probatori", come sostenuto dalla difesa), è stato individuato nel TA IT presso la sua fabbrica attraverso un esame analitico di tutti gli elementi probatori a disposizione, costituiti dagli appostamenti di P.G. dai contatti telefonici intercettati nei giorni immediatamente precedenti l'arresto e dalle circostanze in cui è avvenuto l'arresto, con particolare riferimento all'armamento e all'attrezzatura atta al camuffamento e all'immobilizzazione delle persone, di cui l'SI LO e i concorrenti nel reato erano dotati. Il giudice del gravame ha ricondotto ad unità tali elementi ordinandoli in una costruzione logica, armonica e priva dei vizi motivazionali denunciati dal ricorrente. D'altro canto, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte stessa quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
Anche il denunciato vizio di erronea applicazione della legge penale è infondato, poiché la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2^, n. 46776 del 20/11/2012, D'LO, Rv. 254106; Sez. 2^, n. 36536 del 21/09/2011, D'Alessandro, Rv. 251145). Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito ha condotto alla affermazione, corretta dal punto di vista logico e giuridico, che "supporre che gli imputati, dopo tutta la pianificazione del delitto e dopo essersi armati e dotati di tutti gli arnesi ritenuti necessari, una volta avviatisi sulla strada che porta all'obiettivo, giunti a poco più di due Km. di distanza, mutassero idea e decidessero di desistere appare veramente fuori di ogni logica, salvo il verificarsi di una di quelle circostanze imprevedibili che la giurisprudenza non considera incognite prospettabili ex ante".
Motivo 2): L'affermazione del ricorrente secondo la quale il numero di matricola dell'arma definita nel capo di imputazione come clandestina sarebbe in realtà visibile, è infondata per la ragione, del tutto corretta dal punto di vista giuridico, esposta nella sentenza impugnata che l'"identificazione dell'arma deve sempre essere possibile in modo certo senza rischio di incorrere in equivoci, sicché non può essere ritenuta conforme a legge una identificazione che presupponga gli sforzi interpretativi di scarsa affidabilità cui nel caso in esame pretende di ricorrere la difesa";
ma prima ancora la stessa affermazione non è consentita nel giudizio di legittimità, poiché pretende da questa Corte un "esame del rilievo fotografico", che, secondo la valutazione in fatto dei giudici di merito, evidenzia "un'opera di abrasione non portata a termine in profondità".
Per quanto concerne il concorso del reato di detenzione con quello di porto abusivo di arma, la sentenza impugnata ha ritenuto che, sia pure con riferimento al solo giorno della rapina, sia "pur sempre distinguibile una detenzione delle armi non coincidente con il porto nei momenti antecedenti la partenza dall'abitazione del NI GI per l'andata sul luogo del delitto programmato": affermazione in fatto - in quanto tale non contestabile in questa sede di legittimità - che fa corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale "in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta" (Sez. 1^, n. 7759 del 11/06/1996, Zavettieri, Rv. 205532; Sez. 1^, n. 32967 del 03/06/2010, Casanova, Rv. 248272). Motivo 3): Con riferimento al contestato reato di porto abusivo di arma (capo 8), il ricorrente non tiene conto della affermazione della sentenza impugnata, corretta dal punto di vista della argomentazione giuridica, secondo la quale "quando le armi sono portate in luogo pubblico per andare a commettere la rapina, cioè il 23 dicembre, tutti i concorrenti nella rapina ne sono consapevoli e d'accordo e tutti concorrono nella condotta illecita".
Per quanto riguarda la detenzione abusiva di arma di cui al capo 3) dell'imputazione, la sentenza impugnata non ha argomentato la responsabilità solo sulla base della comune disponibilità del box in cui l'arma era conservata, ma soprattutto sulla circostanza che "in tale locale erano custodite tutte le cose (storditori elettrici, giubbotti antiproiettile, indumenti per il travisamento) utilizzabili esclusivamente per commettere reati" e, quindi, messe nella disponibilità di tutti coloro che avevano le chiavi del box ed erano in contatto per la commissione di reati.
Motivo 4): Non sussiste il denunciato vizio motivazionale, poiché, una volta ritenuta inverosimile la giustificazione del possesso dell'arma fornita dal NI GI, si deve ritenere che "la predisposizione dell'organizzazione dell'azione diretta alla commissione della rapina, presupponga la piena consapevolezza da parte dei tre imputati degli strumenti utilizzati e, dunque, anche della tipologia e della provenienza delle armi" (così sent. primo grado, pag. 35).
Puramente assertiva è l'affermazione del ricorrente che non sia certo che l'arma del NI GI fosse stata riposta nel box di cui anche l'SI LO aveva la disponibilità.
Motivo 5): Le stesse considerazioni svolte con riguardo all'elemento soggettivo del reato di cui al capo 9) dell'imputazione valgono a ritenere infondato il motivo di ricorso relativo al capo 4) della stessa imputazione, poiché si tratta di ricettazione di autovettura detenuta sia dall'SI LO che dal NI GI nel box di cui avevano la disponibilità in comune e destinata ad essere usata per commettere la rapina, sicché è ragionevole ritenere che fosse stata ricettata d'accordo da entrambi.
Motivo 6): Con riferimento al reato di cui al capo 5), la qualificazione quale ricettazione è fondato su una argomentazione di fatto non manifestamente illogica, cioè che il NI GI ha indicato data e luogo della sottrazione del bene corrispondenti a quelli della denuncia della parte lesa, ma non nel primo interrogatorio, bensì in quello successivo quando ormai la denuncia era stata acquisita agli atti. La partecipazione consapevole dell'SI LO al reato è stata, anche in questo caso, desunta, secondo uno sviluppo argomentativo privo di illogicità, dalle circostanze che si trattava di motoveicolo custodito in un box di cui anche l'SI LO aveva la disponibilità, che il box era ricettacolo di cose provento di furto e sicuramente destinate alla commissione di reati, che i due imputati erano in contatto tra loro e con altri soggetti pregiudicati per la commissione di questi eventuali reati, pertanto "non vi è alcuna valida ragione per escludere che le cose di provenienza furtiva che in quel locale appositamente locato in vista di quelle finalità delinquenziali fossero state ricevute o acquistate in concorso".
Con riferimento al reato di cui al capo 6) è manifestamente infondata l'affermazione del ricorrente che la sentenza impugnata non abbia indicato alcuna ragionevole argomentazione a giustificazione della qualifica del fatto come ricettazione e non come furto, poiché la Corte di merito ha chiarito che l'SI LO "non ha offerto il minimo elemento di riscontro" alla sua ammissione del furto. Motivo 7): Non sussiste la denunciata illogicità, poiché la Corte di Appello ha posto in evidenza, da un lato, che l'imputato ha dichiarato di avere rubato l'autovettura "mi pare" in un garage, senza quindi un'indicazione certa, dall'altro lato, che l'epoca indicata non corrisponde alla data del furto, risalente ad oltre quattro mesi prima. Si tratta di valutazioni in fatto non censurabili in questa sede di legittimità.
Motivo 8): L'infondatezza del motivo di ricorso concernente la tentata rapina rende manifestamente infondato il presente motivo. Motivo 9): Il motivo non è consentito, poiché non risulta alcun gravame in sede di appello con riferimento alla disposta confisca. Il ricorso di NI GI non può essere accolto per le seguenti ragioni:
Motivo 1): Il motivo di ricorso deve essere rigettato per le medesime ragioni esposte con riferimento al motivo 1) del ricorso di SI LO.
Motivo 2): Il motivo di ricorso deve essere rigettato per le medesime ragioni esposte con riferimento al motivo 2) del ricorso di SI LO.
Motivo 3): Il motivo di ricorso, con riferimento ai capi 5) e 6) dell'imputazione, deve essere rigettato per le medesime ragioni esposte con riguardo al motivo 6) del ricorso di SI LO;
con riferimento al capo 9) dell'imputazione del tutto logica è l'argomentazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto "inverosimile" la dichiarazione dell'imputato di avere rinvenuto la pistola in un trolley da lui rubato nella stazione di Porta Nuova, dove sarebbe stato lasciato incustodito.
Motivo 4): Manifestamente infondati ovvero non consentiti sono i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, in quanto il ricorrente chiede a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione di circostanze di fatto che il giudice di merito ha apprezzato secondo criteri privi di vizi logici, affermando che "la condotta dell'imputato è sicuramente meritevole di adeguata sanzione, tenuto conto della gravità dei reati che è sintomatica del mancato effetto dissuasivo delle precedenti condanne e della detenzione patita, sicché diventa del tutto in conferente richiamarsi alla circostanza che l'ultimo reato risale a oltre 17 anni addietro, tanto più che nel tempo trascorso senza delinquere va considerato che vi sono stati lunghi periodi di detenzione". Anche per quanto concerne gli aumenti per la continuazione, deve applicarsi il principio di diritto secondo il quale "in tema di determinazione della pena nel reato continuato, (...) non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base" (Sez. 5^, n. 27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465).
Il ricorso di UN DA RT non può essere accolto per le medesime ragioni esposte con riferimento al motivo 1) del ricorso di SI LO.
Il ricorso di RU CC deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni:
Motivo 1): Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, chiarendo che "le due pistole erano custodite in un bauletto di moto non chiuso a chiave e riposto in un locale di cui il RU CC aveva la disponibilità" e che anche la stessa difesa conviene che "potrà dirsi che il RU CC era a conoscenza di esse", ma non può dirsi che si sia trattato solo di conoscenza, bensì di "compartecipazione nella detenzione perché in caso contrario, se il MA NI avesse inteso riservare quella detenzione soltanto a se stesso, si sarebbe per lo meno premurato di chiudere a chiave il bauletto dove le armi erano riposte (...). Lo stesso numero delle armi, considerato che i due cugini commettevano reati insieme, depone in favore di una detenzione comune". Motivo 2): Manifestamente infondata è la censura relativa al trattamento sanzionatorio, sia perché la sentenza impugnata ha motivato specificamente sulla mancata esclusione della recidiva, in considerazione della molteplicità dei precedenti penali e della personalità dimostrata dall'imputato, e sul diniego delle attenuanti generiche, non considerando positivamente valutabile il comportamento processuale e ritenendo insussistenti altri elementi valutabili positivamente, sia perché la pena base per il reato più grave è stata ridotta rispetto a quella determinata dal primo giudice e gli aumenti per la continuazione sono stati contenuti nei limiti minimi. Il ricorso di MA NI non può essere accolto per le seguenti ragioni:
Motivo 1): L'argomentazione della sentenza impugnata secondo la quale "non si tratta qui di attribuire valore di prova alla confessione dell'imputato (che nel nostro ordinamento non ha tale valore) ma di prestare fede alle sue parole, in mancanza di elementi di prova in senso contrario" non è in alcun modo censurabile, poiché rispondente a corretti canoni di logica probatoria, alla quale il ricorrente oppone una mera presunzione, utilizzabile soltanto, in applicazione del principio del favor rei, quando non emergano elementi divergenti, quale appunto è certamente la dichiarazione dell'imputato.
Motivo 2): Il motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui contesta l'esistenza e la logicità di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste e non è affetto da manifesti vizi logici;
non consentito per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. La Corte di Appello, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ponendo a base delle sue valutazioni, non solo le dichiarazioni della persona offesa e la deposizione del SE MO "che proprio perché è risultato che non conosceva lo OU MA non si vede per quale motivo si sarebbe dovuto prestare a rendere una falsa testimonianza in suo favore, diretta ad accusare calunniosamente una persona (MA NI) che neppure conosceva", ma anche le caratteristiche della ferita riportata dalla parte lesa e le affermazioni del MA NI contenute in conversazioni telefoniche intercettate.
Motivo 3): Non si ravvisa alcuna manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, la quale, nel ricostruire i fatti, evidenzia che "l'ispettore ha dichiarato di essersi qualificato anche esibendo il tesserino di riconoscimento", che la circostanza della consapevolezza dell'imputato in ordine alla qualifica del UM AV è stata confermata da tre persone assunte a sommarie informazioni e che gli stessi testi citati dalla difesa hanno affermato che il MA NI accusava il UM AV di commettere un abuso, con ciò dimostrando di essere a conoscenza che il soggetto al quale si rivolgeva era un pubblico ufficiale.
Motivo 4): Le "contusioni multiple" di cui parla il referto medico citato dalla sentenza impugnata, in quanto danno luogo ad un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, costituiscono malattia ai sensi dell'art. 582 c.p. (Sez. 5^, n. 7422 del 03/12/2009 - 24/02/2010, Patrizi, Rv. 246097; Sez. 5^, n. 22781 del 26/04/2010, I., Rv. 247518).
Il motivo di ricorso sul punto è, quindi, infondato, così come è infondata l'affermazione che non sia riconducibile all'imputato la lesione agli arti inferiori, posto che anch'essa è da porsi in rapporto causale con la condotta dell'imputato e, come esattamente affermato dalla Corte di Appello, è addebitabile quanto meno a titolo di dolo eventuale.
Motivo 5): Non è ravvisabile alcuna manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, tanto meno alcuna violazione di legge, in quanto la stessa sentenza, effettuando un'ampia ricostruzione della vicenda di fatto, che si basa anche su conversazioni telefoniche intercettate, afferma che "i due pubblici ufficiali intendevano favorire il MA NI nella gestione della pratica assicurativa per il risarcimento, impedendo che la compagnia assicuratrice fosse indotta a fare i suoi accertamenti" e che se la falsità deve essere riferita solo "ad un luogo e a una data veritieri", "non si tratta di falsità irrilevante, priva di potenzialità offensiva, perché qualsiasi attività di indagine si sarebbe indirizzata nel senso di ricercare gli autori di un danneggiamento compiuto nel tempo e nel luogo dell'accertamento urgente".
Motivo 6): La censura del ricorrente con riguardo specifico al capo 39) è inammissibile, perché la sentenza impugnata ha evidenziato che la difesa del MA NI "non ha contestato i fatti ascrittigli ai capi 35) e 39) ne' si è soffermata sulla tesi della carenza dell'elemento soggettivo del reato", pertanto, le questioni relative ai medesimi fatti non possono essere prospettate per la prima volta in questa sede di legittimità.
Non sussiste l'erronea applicazione dei principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con riferimento all'applicazione dell'art. 615 ter c.p., denunciata con il medesimo motivo di ricorso. Il principio massimato è il seguente: integra il delitto previsto dall'art. 615 ter c.p. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 - 07/02/2012, Casani, Rv. 251269). Ciò che rileva, pertanto, ai fini della sussistenza del reato de quo è che siano violate "le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso" e che ciò sia avvenuto nel caso di specie è esattamente posto in rilievo dalla sentenza impugnata, la quale, citando anche le prescrizioni dettate da specifica normativa in materia (L. n. 121 del 1981, art. 9), ha sottolineato che l'imputato, pur essendo abilitato ad entrare nel sistema informatico, lo ha fatto per porre in essere "operazioni diverse da quelle per cui ha ottenuto l'abilitazione". Motivo 7): Il motivo è infondato, poiché il riferimento contenuto nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 5, deve intendersi riferito anche alla detenzione di una sola arma da guerra disgiunta dal porto, come si evince dal contesto della disposizione che con riferimento alle armi da guerra usa genericamente il plurale, mentre con riferimento alle armi comuni da sparo precisa che la norma riguarda "più" armi. Deve, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: "L'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 5, richiamato dall'art. 99 c.p., comma 5, nella parte in cui indica tra i reati che comportano l'aumento di pena obbligatorio per la recidiva quelli concernenti la detenzione o il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse si riferisce anche all'ipotesi in cui la detenzione o il porto riguardi una sola arma di quel tipo". Deve, inoltre, confermarsi il seguente principio di diritto: "L'art. 407 c.p.p., nella parte in cui indica, al comma 2, lett. a), n. 5 tra i reati per i quali la durata massima delle indagini preliminari è fissata a due anni, quelli di "detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra", va interpretato nel senso che esso trova applicazione anche nel caso in cui ricorra soltanto l'ipotesi della detenzione o quella del porto, dovendosi escludere (anche sulla base del raffronto con le altre previsioni contenute nel medesimo articolo), che il legislatore abbia inteso affermare la necessità della contemporanea presenza di entrambe le suddette ipotesi (Sez. 1^, n. 34114 del 13/07/2001, Pepaj, Rv. 219759; Sez. 1^, n. 20189 del 23/04/2009, Mkrtchyan, Rv. 244013; Sez. 1^, n. 24929 del 27/05/2009, Budaghyan, Rv. 244653). Motivo 8): La censura è infondata nella parte in cui denuncia l'utilizzazione plurima dell'elemento della pericolosità sociale, alla luce dei seguenti principi di diritto: La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 1^, n. 1376 del 28/10/1997 - 05/02/1998, Brembilla, Rv. 209841); Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili (Sez. 2^, n. 18892 del 05/03/2004, Bufano, Rv. 229221). La censura è manifestamente infondata ovvero non consentita nel giudizio di legittimità nella parte in cui lamenta la omessa valutazione del buon comportamento processuale dell'imputato, in quanto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, per quanto concerne il diniego di concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1^, 11 gennaio 1994, n. 3772, Spallina, Rv. 196880; Sez. 1^, 20 ottobre 1994-26 gennaio 1995, n. 866, Candela, Rv. 200204; Sez. 4^, 20 dicembre 2001 - 28 febbraio 2002, n. 8167, Zahraoui, Rv. 220885). Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata rispettosa di tale principio e, quindi, non è in alcun modo censurabile, poiché ha fornito ampia e dettagliata motivazione, facendo riferimento al "rilevante spessore delinquenziale del soggetto", alla circostanza che si tratta di "persona costantemente dedita alla commissione di reati", agli "indici inequivoci della pericolosità del soggetto" emergenti dallo stesso processo, che evidenzia "condotte tipiche di un personaggio che più che ad attività lavorativa pare dedito a mantenere e semmai rafforzare la sua preminenza nel mondo della delinquenza".
Il ricorso di EF CR deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi relativi sia alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati sia al trattamento sanzionatorio devono ritenersi generici (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p.). Precise e dettagliate sono le argomentazioni della sentenza impugnata sia sulla disponibilità da parte dell'imputato degli autoveicoli di cui alle imputazioni sia sul riconoscimento da parte della persona offesa dei gioielli trovati nell'abitazione del EF CR. Ampia è la motivazione sul trattamento sanzionatorio. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4^, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1^, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4^, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3^, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorso di PU LE deve essere dichiarato inammissibile, perché anch'esso è aspecifico, nel senso sopra indicato (per di più, la censura riguarda anche il capo 38) dell'imputazione, in relazione al quale la Corte di Appello ha pronunciato assoluzione perché il fatto non sussiste). La motivazione della sentenza impugnata è ampia e priva di vizi logici e giuridici sia con riguardo alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (pag. 48), sia sull'interpretazione e applicazione dell'art. 615 ter c.p. (pag. 49), sia, infine, sulla sussistenza del reato di cui all'art. 479 c.p. (capo 41) (pag. 51), mentre le deduzioni del ricorrente sono del tutto apodittiche ed assertive.
Il ricorso di CC EO non può essere accolto per le seguenti ragioni:
Motivo 1): La sentenza impugnata ha ricostruito i fatti sulla base delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni degli stessi imputati, pervenendo alla conclusione, argomentata secondo un corretto procedimento logico, che "almeno dalle ore 5,00 di quel mattino o pochi minuti dopo, comunque nell'esatto momento in cui il PU LE e il CC EO si allontanavano frettolosamente dal KI (..) erano a conoscenza dell'identità dell'aggressore dell'ispettore UM AV e si affrettavano ad allontanarsi proprio per non essere coinvolti nella vicenda e fare emergere alla luce il doppio lavoro (vietato dai regolamenti dell'Arma) che stavano facendo". Il loro dovere di intervenire, anche semplicemente "mettendosi a disposizione", è ricollegabile, come esattamente osservato dalla Corte di Appello, allo loro qualifica di appartenenti all'Arma dei Carabinieri e come tali sempre in servizio.
Motivo 2): Infondata è l'affermazione di mancanza di motivazione con riferimento alla posizione del CC EO, poiché la sentenza impugnata dall'analitico ed ampio contenuto delle conversazioni intercettate trae la convinzione, non censurabile in questa sede di legittimità, in quanto priva di manifesti vizi logici, che certamente il CC EO "non avrebbe neppure potuto arricchire il suo racconto di particolari fantasiosi se non avesse comunque assistito a qualcosa" e certamente conosceva i fatti e l'identità dell'aggressore già "pochi minuti dopo l'accaduto". Motivo 3): Il motivo è infondato in applicazione del principio secondo il quale, con riferimento al reato di cui all'art. 328 c.p., non è escluso che "il pubblico interesse possa coincidere anche con un interesse privato e quindi che il reato possa diventare plurioffensivo;
in tale caso il giudice di merito, con valutazione non sindacabile dal giudice di legittimità, deve accertare la coincidenza dell'interesse (Sez. 6^, n. 32019 del 03/07/2003, Costantini, Rv. 226266); certo è che il privato può risentire quale persona danneggiata della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale (Sez. 6^, n. 40594 del 29/05/2008, Napolitano, Rv. 241482) e, come affermato dalla Corte di Appello, "danno per lo meno morale l'isp. UM AV nella fattispecie ha sicuramente subito". Motivo 4): È infondato per le ragioni già esposte con riferimento al motivo 5) del ricorso di MA NI.
Motivo 5): Non sussiste la denunciata inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, poiché è principio più volte affermato da questa Suprema Corte che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ai restanti reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non siano consentite (Sez. 3^, n. 794 del 28/09/1995 - 27/01/1996, Russo, Rv. 204206; Sez. 3^, n. 39761 del 22/09/2010, S., Rv. 248557; Sez. 6^, n. 22276 del 05/04/2012, Maggioni, Rv. 252870). Motivo 6): Il reato di cui all'art. 639 c.p., comma 2, sussiste, poiché per l'integrazione della fattispecie non è necessario un pregiudizio all'integrità dell'immobile,- come affermato dalla difesa, ma è sufficiente il semplice "imbrattamento". Motivo 7): Si tratta di un motivo di ricorso aspecifico, perché non risponde alla puntuale motivazione fornita dalla Corte di Appello, la quale ha precisato che l'applicazione della pena detentiva "è derivata dall'essere stato il reato unificato dal vincolo della continuazione con quelli più gravi. Ma la difesa appellante non ha chiesto l'esclusione della continuazione, quindi sul punto la Corte non può intervenire". Motivazione che è in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha affermato il principio secondo il quale, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati "satelliti" non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la "qualità" della pena prevista per i reati "satelliti" (Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv. 191129; Sez. 1^, n. 28514 del 04/06/2004, Giannone, Rv. 228849; Sez. 1^, n. 15986 del 02/04/2009, Bellini, Rv. 243174). Il ricorso di AV NI non può essere accolto per le seguenti ragioni:
Motivi 1) e 2): Si tratta di motivi con i quali il ricorrente chiede una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). I giudici di merito, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento osservando che "il AV NI non si è limitato a chiedere informazioni, bensì una visura camerale, come ha ammesso egli stesso (...). E siccome tali visure, se si vuole chiederle per via telematica, presuppongono un collegamento con la Camera di Commercio di cui sono dotate appunto le postazioni informatiche delle forze dell'ordine per le loro indagini, si comprende che l'appellante ben si rendeva conto che attraverso l'utilizzazione di quel collegamento il pubblico ufficiale era in grado di fornirgli immediatamente i dati richiesti". Per di più, proprio la richiesta del AV NI "ha determinato il pubblico ufficiale (che nei confronti del AV NI era obbligato ad essere accondiscendente dato che questi gli assicurava del lavoro in nero extra-ufficio e non consentito dai regolamenti) ad accedere al sistema protetto per finalità estranee a quelle d'ufficio".
Motivo 3): È infondato per le ragioni già esposte con riferimento al motivo 5) del ricorso di MA NI.
In conseguenza del rigetto dei relativi ricorsi, SI LO, NI GI, UN DA RT, MA NI, CC EO e AV NI devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di RU CC, EF CR e PU LE comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi, al versamento ciascuno della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di RU CC, EF CR e PU LE, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di SI LO, NI GI, UN DA RT, MA NI, CC EO e AV NI, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2013