Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 45326
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Sentenza 17 luglio 2013

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In tema di termine di durata massima della custodia cautelare, l'art. 407, comma secondo, lett. a) n. 5 cod. proc. pen., nella parte in cui fa riferimento ai delitti di "detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra", trova applicazione anche nel caso in cui ricorra soltanto l'ipotesi della detenzione o quella del porto, dovendosi escludere che il legislatore abbia inteso affermare la necessità della contemporanea presenza di entrambe.

L'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 5 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., nella parte in cui indica tra i reati che comportano l'aumento di pena obbligatorio per la recidiva quelli concernenti la detenzione o il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, si riferisce anche all'ipotesi in cui la detenzione o il porto riguardi una sola arma di quel tipo.

Nel caso in cui non sia possibile, per la alterazione dei dati identificativi, la immediata, pronta e diretta riconoscibilità delle armi, sussiste il reato di cui all'art. 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un'attività di abrasione dei dati non portata a termine in profondità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 45326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45326
    Data del deposito : 17 luglio 2013

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