Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
La persona offesa del reato di omissione di atti di ufficio, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen., è la sola pubblica amministrazione in quanto il bene protetto dalla fattispecie è il buon andamento della pubblica amministrazione, anche se ciò non esclude che il pubblico interesse possa coincidere anche con un interesse privato e quindi che il reato possa diventare plurioffensivo; in tale caso il giudice di merito, con valutazione non sindacabile dal giudice di legittimità, deve accertare la coincidenza dell'interesse.( Fattispecie relativa alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a richiesta di archiviazione avanzata da un privato in relazione all'inosservanza da parte del sindaco del dovere di far rispettare un'ordinanza di ripristino di una strada comunale, non avendo provato di aver uno specifico interesse all'esecuzione dell'ordinanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2003, n. 32019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32019 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Raffaele LEONASI Presidente
dott. Giangiulio AMBROSINI Componente
dott. Francesco SERPICO "
dott. Saverio F. MANNINO "
dott. Giovanni CONTI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla persona offesa:
AN NI TO, n. ad Ari il 17.8.1936 nel procedimento a carico di:
D'LE TO;
avverso il decreto in data 15 febbraio 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. Fatto
Con decreto in data 15 febbraio 2002, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti disponeva l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di D'LE TO, indagato in ordine al reato di cui all'art. 328 c.p. a seguito di denuncia di AN NI TO.
Il NT aveva accusato il D'SA, sindaco del Comune di Ari, di avere omesso di far rispettare la sua ordinanza in data 20 gennaio 2000 con la quale aveva ordinato a LI DO il ripristino della strada comunale denominata Fontanelle resa impraticabile a seguito di lavori agricoli dallo stesso compiuti, nonché di avere omesso di esporre le ragioni del suddetto ritardo. Il Giudice esponeva che l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal NT era inammissibile, perché il NT non aveva dimostrato di avere uno specifico interesse privato alla esecuzione della ordinanza sindacale, non risultando che egli dovesse, in relazione alla ubicazione di sue proprietà, transitare lungo la strada, la quale del resto era una deviazione "cieca" della strada Fontanelle.
Ricorre per cassazione la persona offesa, a mezzo del difensore, lamentando la violazione di legge per mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 409 c.p.p., atteso che, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, il Giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale nell'ambito della quale decidere sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Osserva il ricorrente che il NT aveva un interesse qualificato alla adozione dei provvedimenti sindacali, atteso che egli, come risultante dagli atti, era proprietario di un fondo intercluso che necessitava del passaggio della strada comunale Fontanelle danneggiata dal LI.
Diritto
II ricorso è infondato.
Relativamente al primo addebito (inosservanza da parte del Sindaco di Acri del dovere di far rispettare la sua ordinanza in data 20 gennaio 2000 con la quale aveva ordinato a LI DO il ripristino della strada comunale denominata Fontanelle assertivamente resa impraticabile a seguito di lavori agricoli dallo stesso compiuti), data la sua inquadrabilità nell'art. 328 comma 1 c.p., deve essere confermata la giurisprudenza prevalente di questa
Suprema Corte secondo cui persona offesa del reato in questione è la sola pubblica amministrazione, in quanto il bene giuridico protetto dalla fattispecie è il buon andamento della pubblica amministrazione, potendo il privato, non considerato specificamente dal paradigma normativo, risentire solo eventualmente, e quindi nella diversa qualità di soggetto danneggiato dal reato, della condotta giuridica del pubblico ufficiale;
con la conseguenza che il soggetto privato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero (Cass., sez. 6^, c.c. 4 novembre 1997, Rienzi;
Cass., sez. 6^, c.c. 6 ottobre 1997, Stara).
In ogni caso, e ciò vale anche con riferimento all'addebito di cui al comma 2 dell'art. 328 c.p., il ricorrente, secondo la non sindacabile valutazione del giudice di merito, non ha mostrato un interesse qualificato alla adozione dei provvedimenti spettanti al sindaco, non risultando che egli versasse in una situazione di fatto per la quale il ripristino della strada comunale coincidesse con un suo specifico interesse. Di fronte a tale accertamento di fatto, non appare esaminabile in sede di legittimità la deduzione del ricorrente che, sulla base di atti del procedimento, assume, al contrario, di essere specificamente interessato, in relazione alla ubicazione del suo fondo, alla osservanza dei provvedimenti sindacali che ingiungevano al LI di ricondurre nello stato originario la strada poderale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CASSAZIONE IL 29LUGLIO 2003.