Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
L'art. 407, comma secondo, lett. a) n. 5 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 303, comma primo lett. a), n. 3 dello stesso codice ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nella parte in cui fa riferimento ai delitti di "detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra", va interpretato nel senso che esso trova applicazione anche nel caso in cui ricorra soltanto l'ipotesi della detenzione di armi da guerra in luogo privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2009, n. 24929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24929 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1807
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 014668/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA VA, N. IL 22/09/1971;
avverso ORDINANZA del 23/02/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 23.02.2009 il Tribunale di Roma, costituito ex art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto, tra gli altri, da GH AH avverso il provvedimento 15.12.2008 del Gip presso lo stesso Tribunale con il quale era stata respinta l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase di custodia cautelare. Rilevava invero detto Tribunale come la contestazione riguardasse condotta di detenzione e porto illegali di armi e munizioni anche da guerra, imputazione sulla quale - a questi fini - sussisteva preclusione cautelare, atteso il rigetto da parte della Corte di cassazione dei ricorsi ex art. 309 c.p.p.. Ciò posto, rilevava ancora il Tribunale come il termine di fase era di un anno, nella fattispecie non ancora scaduto, ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, trattandosi di reati (detenzione e porto di armi anche da guerra) compresi nella previsione dell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 5, tale esito dovendosi ritenere comunque anche per la sola ipotesi di detenzione illegale (avendo la difesa contestato che l'imputazione riguardasse anche il reato di porto in luogo pubblico).
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: l'imputazione era formulata in modo da doversi ritenere contestata solo l'ipotesi di detenzione illegale, peraltro in luogo privato (la villa ove gli indagati si trovavano al momento del loro arresto); l'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 5, andava interpretato nel senso di doversi ritenere richiamati solo i fatti, attinenti le armi da guerra, commessi in luogo pubblico, anche per l'ipotesi della mera detenzione illegale.
3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Ed invero sono decisamente errate tutte le prospettazioni così come avanzate dal ricorrente indagato.
La prima considerazione da fare è che lo stesso non contesta la qualifica di armi (anche) "da guerra" rispetto al materiale sequestrato a carico suo e dei coindagati. Va di poi rilevato come la formulata imputazione chiaramente contesti al YA (e agli altri) anche il reato di "porto in luogo pubblico" delle armi da guerra in questione, con riferimento all'ineludibile condotta di introduzione delle stesse dall'esterno della villa, in cui furono poi ritrovate, all'interno della stessa. Nè a tal riguardo può opporsi la data indicata nell'imputazione stessa, posto che invero viene riportata quella del compiuto accertamento (e non quella, allo stato non nota, dell'effettiva introduzione), riferimento in tal senso ammissibile per pacifica giurisprudenza, sia per la fase (indagini), sia per la possibilità di integrazione. Sul punto, infine, deve valere la preclusione processuale derivante dal già esperito ricorso ex art. 309 c.p.p., che ha ritenuto contestato anche il reato di porto illegale delle armi in questione. Ciò posto, è del tutto evidente la correttezza dell'argomentazione svolta nell'impugnata ordinanza che ritiene che il termine massimo di fase sia - nella fattispecie - di un anno, con riferimento all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, in relazione all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett.
a), n.
5. La difesa ha nuovamente sostenuto, peraltro, con il ricorso in esame, che così non sarebbe, posto che sia stato contestato solo il reato di detenzione di armi da guerra. Così - come appena si è motivato - non è, ma tale errata tesi difensiva è - in ogni modo - irrilevante, atteso che il citato art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 5, testualmente si riferisce anche al reato di "detenzione di armi da guerra", di tal che il termine di fase è comunque di un anno. L'ulteriore deduzione difensiva, infine, con la quale si propone l'interpretazione di detto art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), n. 5, nel senso che la locuzione "in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, ecc." andrebbe riferita non al solo reato di "porto" ma anche a quello di "detenzione", con la conseguenza che tale norma non potrebbe essere applicata ai fatti di "detenzione" di armi da guerra in luoghi privati (come la villa in questione), è decisamente da respingere, siccome del tutto infondata. Non c'è dubbio, invero, che l'anzidetta norma faccia chiaro riferimento ai due distinti reati, previsti dalla disciplina sulle armi (L. n. 895 del 1967 e successive, modif.), di detenzione illegale (anche in luoghi privati) e di porto in luogo pubblico, rispettivamente previsti dalla L. cit., artt. 2 e 4, pacifico dunque essendo che il luogo pubblico rileva solo in relazione alla condotta di porto. Ciò è reso evidente proprio dal fatto che la norma qui in esame espressamente richiama il catalogo dei reati in materia di armi come previsti, in modo distinto, dall'anzidetta norma base in materia di armi (la L. n. 895 del 1967): fabbricazione, introduzione, messa in vendita, cessione
(art. 1); detenzione (senza specificazione del luogo, art. 2); porto in luogo pubblico (art. 4). In definitiva, l'interpretazione qui proposta dalla difesa finisce per presupporre l'introduzione in sede processuale, in un contesto di chiaro richiamo alla legga sostanziale, di una differenziazione (detenzione in luogo privato/detenzione in luogo pubblico) che assolutamente non è prevista dalla normativa specifica sostanziale, il che - francamente - è improponibile. Nè si vede - e neppure il ricorrente spiega - perché l'ipotizzata fattispecie di detenzione di armi da guerra in luogo privato (e dunque occultate) debba essere considerata dall'ordinamento in modo meno grave, tanto da indurre minore durata della custodia cautelare, rispetto alla detenzione in luogo pubblico (profilo che andrebbe spesso a confondersi con lo stesso porto), condotta comunque, in genere, di più facile accertamento. La tesi difensiva va quindi dichiarata del tutto infondata, così come del resto questa Corte ha già ritenuto in relazione al ricorso proposto - negli stessi termini - da alcuni coindagati (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 1439 in data 23.04.2009, dep. il 13.05.2009, Mkrtchyan e altri), decisione cui comunque ci si riporta.
In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Deve poi seguire, ex lege, anche quanto disposto dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente GH AH al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009