Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
Nel reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., persona offesa è soltanto la P.A. e non il privato, che può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale. Ne consegue che il soggetto privato, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2008, n. 40594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40594 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
40594 /08 camera di consiglio del 29.05.2008 Sentenza n.1435 n. 13 ruolo udienza
REG. GEN. n. 43424/2007
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VI Penale
composta dai signori magistrati: Dott. Nicola Milo presidente Dott. Francesco Gramendola consigliere Dott. Luigi Lanza consigliere Dott. Massimo Dogliotti consigliere Paoloni consigliereDott. Giacomo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PO SA, nato a [...] il [...], avverso il decreto di archiviazione emesso, ai sensi dell'art. 410 co. 2 cpp, in data 28/09/2007 dal G.I.P. del Tribunale di Nola in procedimento penale iscritto nei confronti di persone da identificare per il reato di cui all'art. 328 cp;
esaminati gli atti, il ricorso e il decreto impugnato;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. dott. Eugenio
Selvaggi), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con denuncia sporta il 26.7.2007 presso la Procura della Repubblica di Nola contro i locali amministratori comunali SA NO lamentava intollerabili ritardi dell'ente pubblico nel portare a conclusione la procedura di ampliamento della strada in cui egli abita, intervento reso indilazionabile dal grave disagio (causa anche di seri incidenti) recato al transito pedonale dal continuo ingombro della angusta sede stradale provocato dal passaggio di autoveicoli (nonostante il transito riservato ai soli residenti) e dall'abusivo parcheggio di vetture e altri mezzi.
L'ufficio giudiziario inquirente nolano iscriveva procedimento penale a carico di persone da identificare per il reato di cui all'art. 328 cp. In data 21.8.2007 il procedente pubblico ministero richiedeva l'archiviazione degli atti per difetto dei presupposti strutturali della fattispecie sanzionata dall'art. 328 co. 1 cp (ravvisabile in rapporto all'adozione di atti pubblici indifferibili per motivi di giustizia, sicurezza od ordine pubblico, igiene e sanità; motivi da escludersi con riguardo al mancato allargamento di
Alla richiesta di archiviazione formalmente si opponeva, in qualità di persona offesa, il denunciante NO, contestando l'assunto del p.m. e riconducendo gli interventi omessi o ritardati del comune di Nola (raggiunto da sue ripetute "intimazioni" a provvedere indirizzate all'ufficio tecnico comunale) nella categoria degli interventi dettati da ragioni di sicurezza pubblica. Per l'effetto invocava lo svolgimento di indagini scandite da acquisizioni testimoniali e documentali sulla situazione da lui denunciata.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola con l'epigrafato decreto del 28.9.2007 ha dichiarato inammissibile l'opposizione del NO ed ha disposto l'archiviazione del procedimento per manifesta infondatezza della notizia di reato. Il decidente, esclusa la ravvisabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 328 co. 2 cp, l'asserito indebito rifiuto o ritardo del Comune non correlandosi ad un interesse giuridicamente protetto dalla norma incriminatrice (diritto soggettivo o interesse legittimo: "l'interesse all'ampliamento di una strada è un interesse di mero fatto, come tutti gli interessi che ciascuno ha, 'uti civis', alla corretta amministrazione della cosa pubblica"), ha pregiudizialmente rilevato la mancanza di legittimazione del NO a proporre opposizione all'archiviazione chiesta dal p.m., perché non qualificabile come persona offesa dal reato di cui all'art. 328 co. 1 cp (reato che offende soltanto interessi pubblici e la cui persona offesa è la stessa P.A.), ma unicamente di eventuale danneggiato ("con l'ulteriore conseguenza che l'atto di opposizione può valere come mera memoria di parte senza necessità per il giudice di fissare la camera di consiglio”).
Avverso tale decreto di archiviazione ex art. 410 co. 2 cpp ha proposto, con l'ausilio di difensore, ricorso per cassazione SA NO, deducendo violazione degli artt. 328 cp e 410 co. 2 cpp sul presupposto della ravvisabilità della fattispecie plurioffensiva sanzionata dal 2° comma dell'art. 328 cp e non (anche o soltanto) dell'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 328 cp. Assume il ricorrente di aver intimato tre volte al comune di Nola, in persona del responsabile p.t. dell'ufficio tecnico comunale, di provvedere all'esecuzione delle opere idonee a scongiurare il pericolo di incidenti stradali nella strada da lui abitata e quindi necessari per la tutela dell'incolumità pubblica. Di tal che esso ricorrente è portatore non di un generico interesse di fatto all'intervento della p.a., ma di un interesse qualificato riconducibile al diritto soggettivo alla propria integrità fisica ed alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione.
Il proposto ricorso è manifestamente infondato.
In vero ineccepibilmente il g.i.p. nolano è pervenuto ad escludere l'esistenza in capo al ricorrente di una posizione giuridica qualificata legittimante la sua veste di persona offesa del reato di ritardo o omessa giustificazione dello stesso nel compimento di atti di ufficio. Non sottacendosi che -per quel che si evince dalla denuncia iniziale e dall'opposizione all'archiviazione dello stesso NO- il comune di Nola non è rimasto inerte, ma ha approvato nel 2006 un progetto esecutivo di sistemazione della strada interessata dalle lamentele del denunciante, correttamente la posizione del ricorrente è stata ritenuta priva delle connotazioni giuridiche che le consentano di trascendere un mero interesse civico o di fatto per assurgere a connotazioni di vero e
2 proprio diritto soggettivo o interesse legittimo azionabili nei confronti della pubblica amministrazione, soltanto a siffatte specifiche posizioni potendosi annettere rilevanza agli effetti di cui all'art. 328 co. 2 cp (cfr. Cass. Sez. 6, 12.11.2002 n. 5376, Becchina, rv. 223937). Coerentemente, quindi, a fronte della sola eventuale configurabilità nel caso denunciato dal ricorrente della fattispecie di cui all'art. 328 co. 1 cp (fattispecie avente natura di reato monoffensivo) il decidente g.i.p. ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'archiviazione del NO per difetto della sua qualità di persona offesa ed ha disposto l'archiviazione del procedimento de plano, senza procedere alla fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 409 co. 2 cpp, come puntualizzato da un ormai consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6, 4.11.1997 n. 4316, p.c. in proc. Rienzi, rv. 211123).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 maggio 2008
Il consigliere estensore Il Presidente
Giacomo Paoloni Nicola Milo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 OTT 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
LI IA
معموی
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