Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12700 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
EWD REPU BLICA" 2 7 0 0 / 0 2 DEL OPOL ITA LA CORTE SURREMA DI CASSAZIONE Oggetto furjuaz. Culoarb. SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G. N. 20593/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 22852/00 n.26582 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere - Cro Rep.3267/B Consigliere Dott. Walter CELENTANO Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud.18/03/03 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PORTO CESAREO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso l'Avvocato MARIO SANINO che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato MASSIMO CARLINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IMPRESA FIOCCA VINCENZO;
- intimata e sul 2° ricorso n° 22852/00 proposto da: FIOCCA VINCENZO, in persona del legale 2003 IMPRESA rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 19 669 -A in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 14, presso il Sig. LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO DAMIANI, giusta delega a margine del STICCHI controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI PORTO CESAREO;
intimato - avverso la sentenza n. 499/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 13/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Carlino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale; udito per il resistente 1'Avvocato Braschi, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'inammissibilità del ricorso incidentale;
-B- IG SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN IO, titolare dell' impresa omonima, proponeva domanda di arbitrato ai fini della risoluzione della controversia insorta con il Comune di Porto Cesareo, deducendo che con contratto del 16 marzo 1987 detto Comune gli aveva affidato l' appalto dei lavori di costruzione del sistema fognario, 2° stralcio, per l' importo di L.
1.455.354.566 al netto del ribasso d'asta, che detti lavori, consegnati il 24 giugno 1987, avrebbero dovuto essere ultimati entro il 23 settembre 1988, che vi era stata una prima sospensione, a seguito di richiesta dell' ente appaltante, nello stesso giorno della consegna e fino al 21 settembre 1987 ed una seconda sospensione, sempre ordinata dal Comune, il 19 giugno 1988. Formulava pertanto agli arbitri una serie di quesiti che successivamente aggiornava, in conseguenza della terza sospensione e quindi della conclusione dei lavori. Il Comune contestava dette pretese e chiedeva la condanna dell' impresa al pagamento della somma di L. 21.000.000 sostenuta per compensare il professionista esterno nominato, nell' inerzia dell' appaltatore, per svolgere le pratiche necessarie ai fini della occupazione ed acquisizione delle aree di proprietà privata interessate dai lavori. Con lodo del 10 febbraio 1998 gli arbitri, ritenuta la responsabilità del Comune in relazione alla seconda e alla terza sospensione, lo condannavano al pagamento della somma di L. 930.723.835, con interessi e rivalutazione, e rigettavano la domanda riconvenzionale. Fly - ) Il Comune proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, che con sentenza del 16 giugno 13 ottobre 1999 ne pronunciava il rigetto. Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, che andava disattesa l' eccezione del IO di nullità della notifica dell' atto di impugnazione, effettuata nel domicilio eletto presso l' avvocato officiato soltanto della procedura diretta all' esecuzione del lodo, atteso che tale nullità, certamente ravvisabile, era stata sanata dalla costituzione in giudizio del predetto. Parimenti infondata riteneva l' eccezione di inammissibilità dell' impugnazione perché i motivi di censura addotti non avrebbero evidenziato alcuno dei vizi riconducibili alle tipologie elencate nell' art. 829 c.p.c., configurandosi le doglianze proposte, pur in mancanza della espressa indicazione delle norme asseritamente violate, come censure di violazione di regole di diritto ai sensi del comma 2 dell'art. 829 c.p.c. Quanto al merito, affermava doversi disattendere il motivo di impugnazione del lodo nel punto in cui aveva riconosciuto al IO il diritto al risarcimento del danno in conseguenza della ritenuta invalidità della rinunzia, effettuata in via preventiva ed in sede di verbale di sospensione, in relazione alla seconda sospensione dei lavori, considerato in diritto che la rinunzia può riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purchè determinati o determinabili nel loro contenuto e nelle loro estensione, e rilevato in fatto che nella specie detta rinunzia era stata espressa senza che fosse prevedibile il tempo della sua durata, protrattasi per oltre cinque anni. Osservava al 2 G riguardo che non poteva indurre a diverse conclusioni la circostanza che l'impresa non aveva chiesto la risoluzione del contratto, così da limitare i danni a tempi contenuti, atteso che era dovere del Comune uniformare la propria condotta alle norme regolatrici dell' appalto di opere pubbliche e che la violazione di tali norme non poteva che ricadere sull' ente inadempiente, senza coinvolgere la responsabilità dell'impresa danneggiata. Quanto all' ultima sospensione dei lavori, protrattasi dal 22 giugno 1994 al 15 maggio 1995, affermava che altrettanto correttamente gli arbitri avevano riconosciuto al IO il diritto al risarcimento del danno, non essendo stata espressa al riguardo alcuna rinunzia e dovendo ritenersi che detta sospensione, ancorchè disposta dal direttore dei lavori in assenza di una delibera dell' ente territoriale, comportasse la responsabilità di quest' ultimo, tenuto anche conto che essa era stata determinata da oggettivi impedimenti tecnici al medesimo imputabili. Riteneva infine priva di fondamento la doglianza del Comune relativa al rigetto della propria domanda riconvenzionale, atteso che nè il contratto di appalto nè il capitolato speciale contenevano valide pattuizioni che ponessero a carico dell' impresa gli adempimenti relativi ai procedimenti di espropriazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Porto Cesareo deducendo due motivi. Il IO ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato anch' esso a due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell' art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi in tema di rinunzia ai diritti e al risarcimento di danni e/o indennizzi, omessa e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo, si censura la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di impugnazione relativo alla validità della rinunzia ai danni derivanti dalla seconda sospensione, atteso che al momento di detta sospensione vi era stata un' espressa ed incondizionata rinunzia a far valere pretese economiche ed indennizzi e che nonostante il prolungamento del periodo di sospensione l' impresa non si era attivata per chiedere la risoluzione del contratto. Si osserva in particolare che il protrarsi della sospensione per oltre cinque anni non esclude la validità della rinunzia, in quanto formulata non con riguardo ad un danno potenziale ed eventuale, ma con riferimento alla situazione concreta e nello stesso momento in cui si verificava la causa del pregiudizio connesso alla forzata inattività del cantiere. Si rileva altresì che la Corte di Appello ha errato a non attribuire rilevanza alla omessa proposizione da parte dell' impresa dell' azione di risoluzione del contratto, quale circostanza idonea ad aggravare l'eventuale pregiudizio e ad integrare un concorso dell' appaltatore nella determinazione di esso. Il motivo è infondato. Va innanzi tutto rilevato che la censura proposta, nonostante il riferimento contenuto in epigrafe anche al vizio di violazione di legge, appare diretta a prospettare soltanto un difetto di motivazione: ed invero il ricorrente non mette in discussione 4 на il principio di diritto enunciato nella pronuncia impugnata, in aderenza all' orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Suprema Corte nella nota sentenza n. 104 del 1992, secondo il quale la rinunzia può riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purchè determinati nel loro contenuto e nella loro estensione, ma contesta le argomentazioni con le quali la Corte di Appello, in applicazione di tale principio, ha escluso che l'impresa avesse validamente rinunziato ad ogni pretesa risarcitoria in relazione alla seconda sospensione. Il vizio motivazionale denunciato è peraltro, insussistente, atteso che la Corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali non appariva censurabile, sotto il profilo prospettato, il percorso argomentativo seguito dagli arbitri nel ravvisare l' impossibilità per l' appaltatore di prevedere, all' atto della rinunzia, che la sospensione in discorso si sarebbe protratta per ben cinque anni e sette mesi, e quindi di valutare la portata e l' estensione dei diritti cui in quel momento abdicava, avuto riguardo al normale affidamento del medesimo, fondato sia sull' obbligo dell' amministrazione di ispirare il proprio comportamento contrattuale ai fondamentali doveri di correttezza e buona fede, sia sulla condotta assunta dalla stessa amministrazione in occasione della precedente sospensione, determinata dall' identica esigenza di evitare disagi ed intralci al flusso turistico nella stagione estiva. La sentenza impugnata ha altrettanto correttamente escluso, ancora richiamando le affermazioni contenute nella citata pronuncia a sezioni unite n. 104 del 1992, che avesse rilievo esimente o comunque incidente sulla liquidazione del danno la mancata proposizione da 5 ch parte dell' impresa dell' azione di risoluzione del contratto, non potendo l' inosservanza dell' obbligo del Comune di uniformare la propria condotta, nella pendenza del rapporto, alle norme regolatrici dell' appalto non ricadere sullo stesso ente inadempiente. E' peraltro appena il caso di ricordare che esulava dai limiti del giudizio di impugnazione del lodo così come esula dai limiti di questo giudizio di legittimità - ogni diverso apprezzamento in ordine alla non prevedibilità della durata della sospensione in discorso ed alla conseguente non determinabilità del contenuto del diritto oggetto di rinunzia. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi in tema di appalto di opere pubbliche, omissione e/o contraddittorietà di motivazione, si censura la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di impugnazione del lodo nel punto in cui aveva attribuito alla responsabilità del Comune la terza sospensione disposta autonomamente dalla direzione lavori, atteso che detta direzione era stata affidata all' Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, ente pubblico del tutto distinto dal Comune, e che pertanto l' operato di detta direzione poteva imputarsi al Comune soltanto in quanto fosse stato previamente autorizzato o successivamente ratificato. Anche tale motivo è infondato. E' noto, invero, che al direttore dei lavori, quale incaricato della parte d committente in forza di contratto di prestazione d' opera professionale ovvero di rapporto di impiego, spetta il compito di esercitare direttamente per conto di questa le attività di ingerenza e di cooperazione nei confronti dell' appaltatore, così che ogni fatto del by direttore dei lavori costituisce normalmente fatto riconducibile al committente. Costituisce, peraltro, orientamento consolidato di questa Suprema Corte che il direttore dei lavori per la realizzazione di un' opera pubblica appaltata da un' amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, comportanti l' esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell' appaltatore e l' assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell' apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l' incarico, quale organo tecnico e straordinario di essa ( v. per tutte Cass. S.U. 2003 n. 340; S.U. 2000 n. 515; S.U. 1999 n. 188), con la conseguenza che le sue determinazioni sono vincolanti per il committente se contenute nell' ambito dei compiti tecnici assegnatigli. Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto immune da censure il giudizio degli arbitri circa la riconducibilità all' amministrazione appaltante anche della terza sospensione, che aveva peraltro trovato ragione nella oggettiva impossibilità di proseguire i lavori per cause imputabili al Comune. Il ricorso principale deve essere in conclusione rigettato. Il ricorso incidentale è da dichiarare inammissibile per difetto di P interesse, in quanto proposto dalla parte interamente vittoriosa. Il Comune di Porto Cesareo va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DICASSAZIONE 7 H RG.20593 22857.100 Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 8.100,00, di cui € 8.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 marzo 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE beld, weey b ༼-ཡི་ཆ высей CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile CANCELLIERE Depositatum Macomeria Andre Bianchi 11 29 AGO 2003 IL CANCELLIERE