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25 aprile 1981
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1 novembre 1986
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8 maggio 1997
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1 gennaio 2004
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26 luglio 2008
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1 gennaio 2019
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Art. 9. (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso)
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezzanonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. (43) ((50))
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale .
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
IL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 HA RICONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
--------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 , ha disposto (con l'art. 8-bis comma 1) che "Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti". --------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall' articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia".
L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezzanonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. (43) ((50))
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale .
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
IL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 HA RICONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
--------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 , ha disposto (con l'art. 8-bis comma 1) che "Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti". --------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall' articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia".
Commentari • 27
- 1. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “censura” la data retention del CEDDimt · https://www.dimt.it/ · 24 ottobre 2014 · 12.473501
[…] Per quanto concerne gli accessi ed i controlli, l'accesso al Ced è riservato ex art. 9 della Legge 121/1981 ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di p.g. per le finalità sopra descritte, mentre il controllo ed il rispetto delle garanzie dei cittadini interessati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 81
- 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 166Provvedimento: […] anche parzialmente, ostandovi le limitazioni di legge all'accesso ai dati contenuti nella Banca dati delle Forze di polizia, il cui accesso ai dati e alle informazioni e la loro utilizzazione sono disciplinati dall'art. 9 della Legge 121/1981 ”; […] 8- È vero che l'art. 9 della legge n. 121 del 1981 dispone che “ L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, […]Leggi di più...
- accesso agli atti·
- oscuramento dati personali·
- giurisdizione amministrativa·
- motivazione diniego·
- giudizio su rapporto·
- art. 24 L. 241/1990·
- banca dati forze di polizia·
- art. 138 T.U.L.P.S.·
- diritto di difesa·
- diniego accesso