Sentenza 3 dicembre 2009
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La contusione, in quanto dà luogo ad un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, costituisce malattia ai sensi dell'art. 582 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2009, n. 7422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7422 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/12/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 2200
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 26053/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ TT N. IL 07/06/1934;
avverso la sentenza n. 1652/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI Paolo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Scarano Angelo, sostituto processuale dell'Avv. Giovanna Chiara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3 novembre 2008 la Corte d'Appello di Milano, in ciò confermando (salvo moderazione della pena) la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto IT AT responsabile del delitto di lesione volontaria aggravata in danno di AR ER, per averlo colpito al volto, nel corso di un litigio motivato da questioni ereditarie, cagionandogli contusioni al viso e al naso;
ha quindi tenuta ferma la sua condanna, anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Ha ritenuto quel collegio di dover escludere l'applicabilità dell'esimente della legittima difesa, in considerazione del fatto che nella circostanza non vi era stato un aggressore e un aggredito, ma ciascuno era venuto allo scontro fisico con l'intento di ledere l'altro.
Ha proposto ricorso per cassazione il AT, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine alla doglianza con la quale aveva contestato la qualificazione del fatto come reato di lesioni, in base alle risultanze del referto medico donde era emersa l'inesistenza di ematomi.
Col secondo motivo ripropone la tesi difensiva facente perno sulla legittima difesa, quanto meno putativa;
osserva essere stato accertato dallo stesso giudice di merito che, nella circostanza, egli si era trovato a fronteggiare l'atteggiamento ostile del cognato: il quale, oltre ad avvicinarsi con cipiglio aggressivo e a pugni alzati, gli aveva sputato addosso e gli aveva fatto cadere a terra gli occhiali. Rileva che il ER, con la sua aggressione, gli aveva causato lesioni ed una frattura al metacarpo, patteggiando poi la pena per l'imputazione di lesioni a sua volta contestatagli. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
In ordine al primo motivo corre l'obbligo di richiamarsi al principio giurisprudenziale - alquanto risalente nella sua enunciazione, ma mai contraddetto da arresti di segno opposto - a tenore del quale anche la semplice contusione, dando luogo ad un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, costituisce malattia nel senso previsto dall'art. 582 c.p. (Cass. 2 febbraio 1984 n. 5258; Cass. 3 giugno 1977 n. 7254); nel caso di specie il giudice di merito ha avuto modo di constatare siffatta alterazione attraverso la diretta visione delle fotografie riproducenti i segni della colluttazione sul volto del ER. Non giova, pertanto, al AT richiamarsi al referto redatto il giorno successivo, attestante l'assenza di ematomi, avendo la Corte d'Appello correttamente basato il proprio giudizio sulla presenza di una contusione che, infatti, aveva indotto i sanitari alla diagnosi conclusiva di "trauma facciale". Tenuto conto di ciò, e del principio di reciproca integrazione tra le sentenze di primo e di secondo grado nel caso di "doppia conforme", non vi era necessità per la Corte d'Appello di aggiungere ulteriori argomenti a quelli già fatti propri dal Tribunale, ne' di sviluppare specifica confutazione a doglianze manifestamente inidonee a indurre in contrario convincimento.
Adeguatamente motivata è anche l'esclusione della legittima difesa, cui la Corte d'Appello è pervenuta in esito alla ricostruzione delle condotte immediatamente antecedenti lo scontro fisico fra i due contendenti;
ha così osservato non potersi considerare un'aggressione il comportamento tenuto dal ER con l'avvicinarsi al AT "a muso duro" e con i pugni rivolti verso l'alto; e ha considerato, altresì, che la tipologia della lesione sofferta dall'odierno imputato (distorsione del pollice) "fa inevitabilmente pensare ad una reazione aggressiva del ER ad una pressione fisica (quanto meno) a sua volta ricevuta". In definitiva è pervenuto quel collegio al convincimento che, nella circostanza, non vi sia stato un aggressore e un aggredito, ma si sia invece fatto luogo ad un'aggressione reciproca.
Siffatta conclusione, fondata su una ricostruzione in fatto non sindacabile in questa sede, si traduce nell'attribuzione all'imputato - al pari della persona offesa - di un atteggiamento non diretto a difendersi, ma a ledere l'avversario: e comporta quindi l'inapplicabilità dell'esimente della legittima difesa, anche nella forma putativa invocata in subordine dal AT.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010