Sentenza 16 febbraio 2016
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 625-ter cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione, che deroga alla previsione generale dell'art. 582, commma 1, cod. proc. pen., la quale consente, in alternativa, la presentazione dell'impugnazione a mezzo dell'incaricato).
Commentario • 1
- 1. Istanza di rescissione del giudicato: deposito solo in Corte di appello (Cass. 23075/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2021
La richiesta di rescissione del giudicato richiede modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare: inammissiible is aspedizione postale che deposito preso il giudice del luogo nel quale si trova l'istante o il suo difensore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 03/03/2021) 10-06-2021, n. 23075 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SABEONE Gerardo - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - Dott. SESSA Renata - Consigliere - Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere - Dott. BORRELLI Paola - Consigliere - ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2016, n. 14058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14058 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2016 |
Testo completo
1405 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 206 Paolo Antonio Bruno Presidente CC 16/02/2016 Carlo Zaza R.G. N. 45102/2015 Rosa Pezzullo Paolo Micheli Relatore - Giuseppe De Marzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sulla richiesta presentata ex art. 625-ter cod. proc. pen. da HO EN, nato in [...] il [...] per la rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 10/03/2015 visti gli atti, il provvedimento sopra indicato e la richiesta;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO EN HO chiede la rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza in epigrafe, emessa nei suoi confronti quale imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen.; la richiesta si fonda sui seguenti presupposti: ஆ டி il processo de quo risulta essere stato celebrato in assenza del HO, il quale era stato assistito da due difensori di ufficio, succedutisi nell'incarico; l'imputato aveva sì eletto domicilio presso il primo dei difensori d'ufficio suddetti, nominato nel corso delle indagini preliminari, ma ciò nel corpo di un verbale dove si dava atto che a carico del HO si procedeva per reati ex artt. 6, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, 633 e 639-bis cod. pen. (fatti radicalmente diversi da quelli in ordine ai quali è poi intervenuta condanna); il richiedente non aveva mai saputo alcunché circa lo svolgimento del processo, venendone informato solo al momento della notifica del provvedimento che disponeva l'esecuzione della sentenza irrevocabile;
il decreto di citazione a giudizio, in particolare, non era stato neppure notificato all'imputato presso il difensore d'ufficio domiciliatario, perché nel frattempo cancellato dall'albo degli avvocati;
non risultava comunque che il difensore fosse riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare con lui un effettivo rapporto professionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta deve ritenersi inammissibile, conformemente alle conclusioni rassegnate dal P.g. presso questa Corte, perché sottoscritta personalmente dall'interessato ma presentata da un difensore da lui incaricato, cui non risulta conferita alcuna procura speciale (né, peraltro, la firma del HO appare in qualche modo autenticata e, dunque, certamente riconducibile al condannato). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la norma di cui all'art. 625-ter, comma 2, del codice di rito (secondo cui "la richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'art. 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento") «deroga alla generale previsione dell'art. 582 cod. proc. pen., comma 1, in quanto contempla esclusivamente la presentazione personale (da parte del condannato o del difensore colla procura speciale), escludendo la alternativa della presentazione "a mezzo di incaricato" [...]. Vige, per vero, in subiecta materia, il principio della tassatività e della inderogabilità delle forme stabilite dalla legge, in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità» (Cass., Sez. I, n. 23426 del 15/04/2015, Lahrach). Coerentemente con tale approccio esegetico, si è altresì affermato che «è inammissibile, per difetto di 2 legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Cass., Sez. II, n. 40914 del 24/09/2015, Vela Chumo, Rv 264590, nella cui motivazione si ribadisce il principio che l'art. 625-ter cod. proc. pen. deve intendersi norma di stretta interpretazione).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del richiedente al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di - colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la richiesta, e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/02/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo MicheliPretar Paolo Antonio Bruno R ДвиB DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 7 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carble Kanzuise озин 3