Sentenza 21 novembre 2003
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell'atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull'esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano "ictu oculi" irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla "notitia criminis" o sull'attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2003, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/11/2003
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 5469
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 008834/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU CA N. IL 00/00/0000;
2) RA AN N. IL 00/00/0000;
avverso ORDINANZA del 09/11/2001 GIP TRIBUNALE di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 9 novembre 2001 il G.I.P. del Tribunale di Velletri disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di IO CA e dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da EL CA e AR GE.
Osservava il giudicante che costoro si erano limitati a confutare la richiesta del pubblico ministero, chiedendo una consulenza tecnica volta ad interpretare il contenuto di un contratto di appalto e che, comunque, la notizia di reato era infondata, trattandosi di questione di natura civilistica.
Hanno proposto ricorso, tramite il loro difensore, il EL e la AR, denunciando violazione degli artt. 409 e 127 c.p.p., poiché, premesso che le indagini richieste tendevano ad accertare la effettiva differenza tra i lavori oggetto del capitolato e quelli materialmente eseguiti, le eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non potevano costituire motivo di declaratoria di inammissibilità, dovendo le questioni esaminarsi nel contraddittorio tra le parti.
Tali argomentazioni sono state ribadite nella memoria difensiva presentata dai ricorrenti a norma dell'art. 611 c.p.p.. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero è idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento - e quindi a instaurare il contraddittorio nel rito camerale - allorché contenga gli elementi tassativamente previsti dall'art. 410 primo comma c.p.p., consistenti nella indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive rispetto a quelle espletate dal pubblico ministero e dei relativi elementi di prova, che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè l'inerenza alla notizia di reato) e la rilevanza (da intendersi come incidenza concreta sulle risultanze delle attività compiute nel corso delle indagini preliminari).
Anche se è escluso, dunque, che il giudice in sede di delibazione preliminare possa compiere una valutazione prognostica di merito, tuttavia l'opposizione è inammissibile, per mancanza delle condizioni stabilite dalla predetta norma, non soltanto quando non contenga l'oggetto dell'investigazione suppletiva, ma anche quando l'indicazione riguardi accertamenti " ictu oculi" irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla "notitia criminis" o sull'attività di indagine già svolta dal pubblico ministero. Alla luce di tali principi, è legittimo il provvedimento adottato nella specie dal Giudice di merito, essendo stati proposti con l'atto di opposizione temi palesemente estranei all'ambito applicativo della norma penale (art. 650 c.p.) che si assumeva violata, di guisa che l'esito dell'indagine richiesta risulterebbe comunque indifferente ai fini della configurazione del reato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché di ciascuno, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in cinquecento euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno, inoltre, al versamento della somma di E. 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004