Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Comporta digit 00 14 3 703 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE *ggetto SEZ CI Composta dagli Ill. Sigy ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 14156/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere 14207/00 313 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 50 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud.25/06/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'AGRICOLTURA SPA, in persona del BANCA NAZIONALE legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso l'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI BULLO, MODESTINO LIETO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO OFFICINE FRANCHIN SPA, in persona del curatore pro tempore Dr. Renato Zorzi elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHINOTTO 1 SC2002 PRASTARO, che 10 1433 C/14, presso l'avvocato ERMANNO -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RAMANZINI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente e sul 2° ricorso n° 14207/00 proposto da: BANCA INTESA SPA, (già CO NO EN spa) in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO MASSIGNANI, GASPARE ROBINO, giusta procura a margine del ricorso incidentale;
ricorrente incidentale nonchè
contro
FALLIMENTO OFFICINE FRANCHIN SPA, in personaCURATELA del curatore pro tempore Dr. Renato Zorzi elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHINOTTO 1 SC C/14, presso l'avvocato ERMANNO PRASTARO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RAMANZINI, giusta procura a margine del controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA, BANCA NAPOLI SPA, CASSAMARCA SPA;
intimati -2- avverso la sentenza n. 418/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 01/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Properzi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Prastaro che ha il rigetto del ricorso principale e chiesto incidentale e insiste nell'accoglimento del proprio controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso il rigetto dei ricorsi BNA spa e Banca Intesa Spa;
-3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con lo stesso atto di citazione il Fallimento Officine Franchin s.p.a. conveniva in delle giudizio avanti al Tribunale di Treviso varie banche fra cui la Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. ed il CO NO EN s.p.a., deducendo che prima dell'ammissione alla procedura controllata, avvenutadi amministrazione con decreto del 30.5.1986, la Officine Franchin s.p.a. aveva ricevuto vari finanziamenti attraverso prelevamenti eseguiti nell'ambito del fido accordato, previa consegna alle banche di ricevute bancarie relative а pagamenti dovuti da propri clienti, e che, all'atto dell'incasso, le banche, accreditare i pagamenti nel Suo contoanziché corrente, avevano trattenuto i relativi importi per compensarli con i crediti maturati per detti finanziamenti. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l'illegittimità di dette compensazioni;
in subordine l'inefficacia delle operazioni qualora fossero ritenute alla stregua di un mandato "in rem propriam" e di cessione di ɖedito in quanto non opponibili al Fallimento per mancanza delle forme di cui agli artt. 1264 e 2704 C.C. nonché, in via 3 ulteriormente subordinata, la loro revocazione ai sensi dell'art. 67 commi 1 о 2 L.F., con la conseguente condanna delle banche al pagamento rispettivamente riscosse, oltre agli delle somme interessi ed al maggior danno. Si costituivano, fra gli altri, sia il CO NO EN, che la Banca Nazionale dell'Agricoltura che contestavano la domanda proposta nei loro confronti. Con sentenza del 12.2.1997 il Tribunale di Treviso, dopo aver rilevato, quanto al CO NO EN, che aveva il diritto, quale pignoratizio, a trattenere le somme creditore e, quanto alla ricevute Banca Nazionale dell'Agricoltura, che era intervenuta una cessione di crediti, riteneva che sussistevano per entrambi i presupposti di cui all'art. 67 comma 2 L.F. e dichiarava l'inefficacia dei contratti, condannando il CO NO EN e la Banca Nazionale dell'Agricoltura rispettivamente al pagamento della somma di £ 237.866.671 e di £ 106.505.804 con gli interessi dalle date di riscossione dei singoli crediti. Proponevano impugnazione, fra le altre, le due suddette banche ed all'esito del giudizio, nel 4 quale si costituiva il Fallimento che proponeva pure appello incidentale nei confronti di entrambi, chiedendo anche l'applicazione dell'art. 67 comma 1 - sotto forma di appello però solo nei n.2 L.F. confronti della Banca Nazionale dell'Agricoltura la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 10.2-1.3.2000, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e modificatane per quanto necessaria la motivazione, riduceva la somma dovuta dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura in £ 101.499.264, confermando la condanna nei confronti del CO NO EN. Dopo aver osservato che il Fallimento, essendo risultato in primo grado totalmente vittorioso, non aveva l'obbligo di proporre appello incidentale per il riesame delle domande avanzate in primo grado e respinte о rimaste assorbite con la sentenza impugnata in quanto a tal fine è sufficiente che le stesse siano riproposte al giudice di secondo grado nelle difese e dopo aver sottolineato che il Fallimento aveva ribadito in appello la tesi dell'applicabilità del comma 1 n.2 L.F., sostenendo che le banche si erano servite di mezzi anormali di pagamento, rilevava la Corte d'Appello che il conferimento da parte del fallito di un mandato "in rem propriam" all'incasso a favore di un terzo con contestuale facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione di un credito vantato dal terzo nei confronti del mandante, anche compensazione delle rispettivela attraverso di credito, producendo effetti ragioni sostanzialmente analoghi а quelli della cessione dei crediti, ha, oltre che uno scopo di garanzia, una funzione essenzialmente solutoria in quanto si risolve nella precostituzione di un mezzo certo di pagamento in favore del mandatario, con la conseguenza che, trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal denaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.2 L.F. se compiuto nel periodo sospetto. Alla luce di tale principio osservava, relativamente alla Banca Nazionale della Agricoltura, che, avendo questa dato luogo ad un'operazione di anticipazione su crediti attraverso ricevute bancarie che le erano state consegnate, non per accreditare gli incassi, ma in corrispettivo di una contestuale anticipazione di pari importo, si era configurata una cessione di credito, mentre, per quanto riguarda il CO 6 NO EN, essendo risultato che i crediti indicati nelle ricevute erano stati costituiti in pegno con facoltà dell'Istituto, quale creditore pignoratizio, di ritenere il denaro ricevuto, Si erano prodotti gli stessi effetti di una cessione "pro solvendo" dei crediti, con conseguente applicabilità, anche in tal caso, delle considerazione sopra svolte im tema di mezzi anormali di pagamento. Considerava quindi assorbita, stante la inversione dell'onere della prova conseguente all'applicabilità del comma 1 dell'art. 67, ogni considerazione delle banche in ordine alla mancata dimostrazione da parte del Fallimento della "scientia decoctionis", mentre riteneva che nessuna delle due banche avesse superato la presunzione, posta a loro carico, circa la consapevolezza dello stato d'insolvenza della società poi fallita, non idonei a tal fine, per mancanza diessendo significatività univoca, né l'assenza di protesti o di procedure esecutive, né il credito bancario di cui la società mostrava ancora di poter godere, né la mancata revoca dei fidi accordati, né infine le altre circostanze già prese in considerazione dal Tribunale, fra cui le risultanze del bilancio. 7 Osservava altresì, relativamente all'entità della Somma da restituire da parte della Banca Nazionale dell'Agricoltura, che l'importo era stato determinato sulla base delle distinte "salvo buon fine" rilasciate dalla banca alla società e che sarebbe stato onere della banca medesima dimostrare l'eventuale mancato pagamento attraverso la produzione delle copie degli insoluti. Fissava infine, sempre relativamente a tale banca, la decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, attesa la natura costitutiva dell'azione revocatoria, riformando in tal senso la sentenza di primo grado che aveva fatto riferimento invece alle date della riscossione. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione la Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a, che deduce quattro motivi di censura, e la Banca Intesa s.p.a., già CO NO EN s.p.a., che deduce cinque motivi di censura illustrati anche con memoria. Resiste con distinti controricorsi ad entrambi i ricorsi il Fallimento Officine Franchin s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, quello della Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. e quello 8 vanno riuniti ai sensi della Banca Intesa s.p.a., riguardando la stessa dell'art. 335 C.P.C., sentenza. Con il primo motivo di ricorso la Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. deduce che la Corte d'Appello è incorsa in una manifesta contraddittorietà comportante la nullità della relativa sentenza in quanto, in accoglimento dell'appello incidentale del Fallimento che aveva- dell'art. 67chiesto l'applicazione del comma nel L.F. anziché dell'ipotesi di cui al comma 2 e, hacontempo, la conferma dell'impugnata sentenza - confermato in dispositivo detta sentenza pur ritenendo in motivazione che ricorrevano gli estremi del comma 1 e pur contemplando primi due commi situazioni fra loro diverse e non equiparabili. La censura è infondata in quanto, dovendo il dispositivo essere letto ed interpretato alla luce della motivazione della sentenza, la rilevata contraddittorietà va considerata meramente apparente. E' pur vero infatti che le varie ipotesi di revocatoria previste dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 67 L.F. sono tra loro distinte e danno 9 luogo ad azioni autonome e che pertanto, qualora ravvisi una delle ipotesi previste dal comma anziché quella ritenuta dal primo giudice di cui al comma successivo, il giudice del gravame che ne sia stato ritualmente investito, per essere state sin dall'atto introduttivo proposte entrambe le domande in via alternativa, non si limita ad una modifica della motivazione, come stato erroneamente dichiarato in dispositivo, ma accoglie una domanda basata su una diversa causa petendi". E' anche vero però che nel caso in esame 1'impugnata sentenza ha tenuto ben distinte in motivazione le due ipotesi, riconoscendo a ciascuna una sua autonomia e fornendo le ragioni che hanno indotto a privilegiare l'una invece dell'altra. In tale contesto non v'è dubbio pertanto che il riferimento alla mera modifica della motivazione contenuto nel dispositivo debba essere letto in realtà come riconoscimento della diversa ipotesi di cui al comma 1 n.2 L.F., in conformità della giuridica esposta nella parte prospettazione motiva. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'Appello, l'incameramento da parte della banca, a 10 titolo restitutorio delle anticipazioni effettuate a fronte di corrispondenti fatture, delle somme versate dai clienti non costituisce una forma anormale di pagamento, ma un semplice strumento di finanziamento attuato attraverso l'anticipata monetizzazione da parte dell'imprenditore dei suoi crediti. La censura è infondata. E' pacifico in punto di fatto, risultando dall'impugnata sentenza e non essendo peraltro nemmeno controverso fra le parti, che nel caso in esame la società, poi fallita, aveva conferito alla banca, previa consegna alla stessa di ricevute bancarie riguardanti pagamenti dovuti dai propri clienti, un mandato irrevocabile all'incasso con l'attribuzione della facoltà di utilizzare le somme riscosse per l'estinzione o la decurtazione del suo debito. In presenza di una tale complessa figura negoziale questa Corte ha ripetutamente affermato il principio in base al quale "l'attribuzione di un mandato irrevocabile (in rem propriam) all'incasso di crediti nei confronti di un terzo con il conferimento della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione totale o parziale di un 11 debito, benchè non ancora sorto, anche attraverso la compensazione delle rispettive ragioni creditorie, producendo effetti sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti, ha, oltre che uno scopo di garanzia, una funzione solutoria, nella precostituzione di un mezzorisolvendosi sicuro di pagamento per il mandatario in ordine ai finanziamenti da effettuare in favore del mandante, con la conseguenza che, trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal denaro ed estraneo alle comuni relazioni commerciali, risulta suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.2 L.F. se pattutito nel biennio sospetto, a nulla rilevando che tale pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto" (così Cass. 4754/00; Cass. 4688/98). In altri termini, allorchè il denaro non costituisca uno strumento di immediata e diretta soluzione ma solo un mezzo indiretto di adempimento in quanto effetto terminale di altri negozi, va ravvisata l'ipotesi di anormalità del pagamento prevista dalla richiamata norma. Correttamente pertanto la Corte d'Appello, sulla base delle pacifiche risultanze sopra esposte, ha revocato i pagamenti eseguiti da terzi con rimesse sul conto corrente di corrispondenza e 12 che la banca aveva incassato in forza del mandato ricevuto, trattenendo relativi importi decurtazione del proprio credito maturato in conseguenza dei prelevamenti ai quali la società era stata autorizzata nell'ambito del finanziamento accordato. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, а seguito della inversione dell'onere della prova posta a suo carico in ordine al profilo soggettivo in considerazione dell'ipotesi in esame nella dell'inquadramento previsione di cui al comma 1 n.2 dell'art. 67 L.F., abbia ritenuto che non era stato assolto da parte sua а tale onere, senza esaminare però le risultanze documentali costituite dai bilanci degli ultimi due esercizi della società fallita. Anche tale censura è infondata. La Corte d'Appello, nell'escludere che la banca avesse assolto all'onere della prova che le - in base alla diversa ipotesi ritenuta incombeva in quella sede - circa la mancanza di conoscenza da parte sua dello stato di insolvenza della società, fine non è sufficienteha sostenuto che а tal l'assenza di protesti di procedure esecutive individuali nonché la mancata revoca da parte della 13 banca dei fidi accordati, non potendo a tali elementi attribuirsi un significato univoco. Ora, una tale motivazione non solo certamente insindacabile in questa sede in quanto contiene una valutazione di merito, ma risponde ad un principio di carattere generale, secondo cui, ai fini della prova della "inscientia decoctionis", sufficiente prospettare la mancanza dinon è elementi di segno negativo (mancanza di protesti o di procedure esecutive) ma è necessario l'apporto di circostanze positive e significative, vale a о д dire la positiva dimostrazione che al momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile sussistevano circostanze tali da far ritenere che l'imprenditore versasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa (in tal senso Cass. 5540/97). Peraltro il motivo di ricorso in esame presenta un contenuto ben più circoscritto, essendosi con esso denunciato unicamente l'omessa valutazione dei bilanci degli ultimi due esercizi della società fallita. Ma la censura, così come dedotta, è generica, oltre che tutt'altro che puntuale. Contrariamente а quanto si assume, la Corte 14 d'Appello infatti ha tenuto conto di tali bilanci, affermando che essi erano stati considerati dal Tribunale addirittura come una prova indiziaria della "scientia decoctionis" nella prospettiva di cui al comma 2 data dal Tribunale alla fattispecie, mentre nessuna specifica obiezione in grado di evidenziare un difetto di motivazione stata sollevata al riguardo. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che h erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto inopponibili alla curatela le cosiddette cessioni di credito in quanto prive di data certa e non notificate ai debitori ceduti, senza considerare che le obbligazioni dei terzi debitori erano state già estinte ben prima della dichiarazione di inapplicabilità fallimento, con la conseguente dell'art. 2914 n.2 C.C.. La censura è inammissibile, essendo prospettata, peraltro in termini dubitativi, su una questione di cui la Corte d'Appello non si è occupata e su cui, oltre tutto, non è stato dedotto il vizio di omessa pronuncia. Del resto sia la domanda che le pronunce di basate, non già sulla merito risultano inopponibilità al curatore delle cessioni di 15 credito ai sensi dell'art. 2914 n.2 C.C., come si desumerebbe invece dal motivo in esame, ma sulla giustificano presenza delle condizioni che l'accoglimento l'esercizio dell'azione revocatoria. Con il primo motivo del suo ricorso la Banca Intesa s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 343, 346, 112 e 324 C.P.C.; 67 L.F. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto di poter ravvisare l'ipotesi di cui al comma 1 n.2 dell'art. 67 L.F., anziché quella di cui al comma 2 individuata dal Tribunale, senza necessità di un appello incidentale da parte del Fallimento, nonostante la diversità della "causa poetendi" nelle due ipotesi e malgrado l'art. 346 C.P.C. non si riferisca alle domande, come quella in esame, non accolte. Deduce altresì che in ogni caso, sebbene in base all'art. 346 C.P.C. la parte vittoriosa debba manifestare in maniera specifica la volontà di riaprire la discussione, il Fallimento, nel proporre appello incidentale, non aveva mosso alcuna contestazione in ordine al rigetto della revocatoria con riferimento al primo comma, ma aveva anzi chiesto 16 in via principale la conferma della sentenza del Tribunale. La censura è infondata. Il Fallimento, pur proponendo appello incidentale anche in relazione al rapporto con il CO NO EN s.p.a. (ora Banca Intesa s.p.a.), non ha inserito fra i motivi di impugnazione, a differenza dell'appello incidentale proposto nei confronti della B.N.A., il mancato accoglimento dell'azione revocatoria esercitata sotto il profilo del comma 1 n.2 L.F. in в alternativa con l'ipotesi di cui al comma 2 condivisa dal Tribunale. Ma una tale omissione non precludeva alla Corte d'Appello l'esame dell'ipotesi non accolta, potendo trovare in tal caso applicazione il principio, più volte espresso in giurisprudenza, fatto proprio dal giudice del gravame e condiviso dal Collegio, secondo cui la parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale per chiedere ed ottenere il riesame delle domande e delle eccezioni dedotte in primo grado e respinte o rimaste assorbite con la sentenza impugnata, essendo sufficiente a tal fine che tali domande od 17 eccezioni siano riproposte al giudice di secondo grado in una delle difese о comunque in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 649/95; Cass. 4024/95). In altri termini l'art. 346 C.P.C., in base al quale devono intendersi rinunciate le domande e le eccezioni non accolte in primo grado e non espressamente riproposte in appello, non trova applicazione allorchè la domanda sia stata accolta in base ad una fra le più 'causae petendi" poste " fungibilmente a fondamento della stessa, anche se vittoriosa intenda far valere, nel la parte la giudizio di gravame in cui sia stata convenuta, causa petendi respinta. Legittimamente pertanto la Corte d'Appello, pur prendendo atto che il Tribunale aveva disatteso sotto il profilo di cui al comma 1 n.2 la domanda di revocazione, accolta invece in base ad una diversa "causa petendi" (comma 2), ha ritenuto sufficiente per un riesame in quella sede che la questione fosse stata riproposta (vedi richiamo per Olla). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 67 nonché insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte 18 d'Appello abbia ritenuto alla stregua di un mezzo anormale di pagamento l'incameram ento da parte della banca dei pagamenti effettuati da terzi sulla base delle ricevute bancarie cedutele dal cliente a fronte di anticipazioni eseguite al cliente medesimo, pur essendo stata convenuta sin dall'inizio tale forma di pagamento. La censura è infondata. Al riguardo vanno richiamati principi accolti e le considerazioni sopra svolte in relazione al secondo motivo del ricorso della B.N.A. anche con specifico riferimento, ai fini 4 della valutazione della irrilevanza della anormalità del pagamento, della contemporanea insorgenza del rapporto di finanziamento con la pattuizione che ne preveda i mezzi di attuazione. Costituendo anche qui il denaro, non già uno strumento di immediata e diretta soluzione, ma solo un mezzo indiretto di adempimento in quanto effetto terminale di altro negozio rappresentato dalla cessione in pegno alla banca di ricevute bancarie riguardanti pagamenti dovuti alla società dai propri clienti, correttamente la Corte d'Appello ha ravvisato l'anormalità del mezzo di pagamento ed il suo inquadramento nell'ipotesi di cui al comma 1 19 n.2, indipendentemente dal fatto, sottolineato giustificarne l'esclusione, dalla ricorrente per che l'indicata forma di estinzione del debito fosse stata prevista sin dal suo sorgere. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 L.F. e 2727 e segg. C.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che erroneamente la Corte d'Appello, nel porre inaspettatamente l'onere della prova sull'elemento soggettivo a suo carico, non ha ritenuto decisiva l'assenza di protesti e di procedure esecutive individuali né la mancata revoca dei fidi, considerandoli non sufficientemente significativi, in contrasto con la giurisprudenza, secondo cui è sufficiente che il convenuto provi l'insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato d'insolvenza. Trattasi di censura sostanzialmente analoga a quella dedotta dalla B.N.A. con il suo terzo motivo. Non rimane quindi che far riferimento anche quì alle considerazioni giuridiche sopra svolte ed in particolare al principio, secondo cui deve ritenersi insufficiente, al fine di assolvere 20 all'onere della prova circa la mancata conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore, la prospettazione di una situazione caratterizzata da assenza di protesti, di procedure esecutive e di revoche di fidi, richiedendosi l'esistenza di circostanze in grado di dimostrare con la loro presenza la mancanza del richiesto elemento psicologico, circostanze che il giudice di merito, con una valutazione insindacabile in questa sede, ha escluso. Del resto, come la presenza di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali può non essere ritenuta decisiva in concreto ai fini della prova positiva in ordine alla consapevolezza dello stato d'insolvenza nella prospettiva di cui al comma 2, così la semplice assenza di detti elementi non è idonea superare in ogni caso la presunzione di una tale consapevolezza, non potendo ad essi attribuirsi un significato univoco, come esattamente ha affermato la Corte d'Appello, cui poi in definitiva è demandato il compito di una valutazione al riguado. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia 21 interpretato la decisione di primo grado come il comprensiva degli interessi, nonostante Tribunale nulla avesse disposto al riguardo nel dispositivo e solo in motivazione avesse affermato che "spettano gli interessi al tasso legale dalle date di riscossione dei singoli crediti", senza alcuna indicazione, peraltro, di tali date. Anche tale censura è infondata. Non può infatti che essere richiamato il principio, già affermato in relazione al primo 4 motivo del ricorso della B.N.A. e che la Corte d'Appello ha implicitamente fatto proprio, principio in base al quale, dovendo il dispositivo essere letto ed interpretato unitamente alla motivazione, la mancata riproduzione nel dispositivo delle statuizioni contenute in motivazione non esclude la loro efficacia sul piano processuale e sostanziale. Né rileva a tal fine la mancata precisazione delle date di riscossione dei singoli crediti, cui è stato fatto riferimento per la decorrenza degli interessi, potendo tutt'al più una tale omissione comportare delle difficoltà di calcolo ma non incidere sulla validità ed efficacia della statuizione. 22 Con il quinto motivo la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello, nel ravvisare inammissibilmente l'ipotesi prevista dal comma 1 n.2 dell'art. 67 L.F., abbia finito per ritenere assorbite le osservazioni che erano state proposte in quella sede avversO il giudizio di idoneità dei dati di bilancio espressi dal Tribunale ai fini della prova, nell'ottica del comma 2, della conoscenza dello stato d'insolvenza. Anche tale censura è infondata alla luce delle considerazioni già espresse in relazione al terzo motivo della B.N.A., proprio con riferimento au richiamati bilanci. Peraltro, nel sottolineare la mancata valutazione di tali bilanci da parte della Corte d'Appello, la ricorrente non fornisce alcuna specifica precisazione sul loro contenuto e sull'eventuale errore in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza, alla quale, del resto, 67, era stato nell'ottica del comma 1 dell'art. sufficiente evidenziare, come stato già osservato, che tali bilanci fossero stati considerati dal Tribunale addirittura quali elementi indiziari per la presenza della "scientia decoctionis". 23 Entrambi i ricorsi devono essere quindi rigettati. Le spese seguono la soccombenza per entrambe le ricorrenti e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna la B.N.A. s.p.a. e la Banca Intesa s.p.a. al pagamento degli onorari che liquida rispettivamente in euro 2.500,00 ed in euro 5.000,00, oltre alle spese liquidate, sempre rispettivamente, in euro. 61, ed in euro....77, 47 Roma, 25.6.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Идо рішать великомRiccast For. d CORTES IL CANCEL il 40 GEN 2003 Andrea Elg Deposi t IL CANCELLIERE COATE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9-6-2003 serie 4 al n. 21739 versate € 191,08 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATIONE CANCELLERIA Roberto RicoReRoberto 24