Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
L'art.407 c.p.p., nella parte in cui indica, al n.5 della lett.a) del comma 2, tra i reati per i quali la durata massima delle indagini preliminari è fissata a due anni, quelli di "detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra", va interpretato nel senso che esso trova applicazione anche nel caso in cui ricorra soltanto l'ipotesi della detenzione o quella del porto, dovendosi escludere (anche sulla base del raffronto con le altre previsioni contenute nel medesimo articolo), che il legislatore abbia inteso affermare la necessità della contemporanea presenza di entrambe le suddette ipotesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 34114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34114 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 13/07/2001
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 04990
3. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 013323/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AJ JE N. IL 09/05/1968
avverso ORDINANZA del 26/02/2001 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 26 febbraio 2001 il tribunale di Bologna, in funzione di giudice d'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., confermava la decisione del 24 gennaio 2001 con la quale il gip dello stesso tribunale aveva rigettato la richiesta di scarcerazione presentata da AJ JE per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari. Affermava il tribunale che, essendo l'appellante indagato per il reato di detenzione in luogo pubblico di arma da guerra, il termine di durata delle indagini doveva essere stabilito ai sensi del combinato disposto degli artt. 303, comma 1, lett. a), n. 3, e 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p. in anni uno e non in mesi sei come sostenuto dalla difesa sulla base di una diversa interpretazione del dettato legislativo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il AJ per mezzo del difensore, avv. Savino Lupo, denunziando l'erronea applicazione dell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.. Sostiene il ricorrente che tale disposizione, laddove indica tra le ipotesi di reato per le quali è prevista una maggiore durata delle indagini preliminari la "detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse", deve essere interpretata nel senso che la norma di maggior rigore trova applicazione soltanto nel caso in cui si proceda congiuntamente per il reato di detenzione illegale di arma da guerra e di porto delle medesime e non invece nelle ipotesi in cui all'indagato sia stato attribuito uno solo dei due reati innanzi indicati.
Conforterebbero una tale interpretazione sia argomenti di natura lessicale che sintattica, "essendo ogni ipotesi delittuosa ivi contemplata" a differenza di quella in esame "separata dalla precedente da una virgola proprio al fine di rendere le diverse ipotesi della previsione de qua, giuridicamente ed autonomamente valutabili", sia elementi di natura sostanziale essendo la sola detenzione illegale "punita in maniera meno severa (del porto) per l'evidente minore allarme sociale riconnesso alla fattispecie de qua":
3. Il motivo di ricorso è infondato.
Come risulta dal testo della disposizione di legge in esame il legislatore ha inteso indicare tutte le ipotesi delittuose che giustificano, per la loro ritenuta particolare gravità o per altri motivi (vedi per es. il n. 7), una maggiore durata delle indagini preliminari (e per effetto del richiamo dell'art. 303, comma 1, lett. a), c.p.p. della custodia cautelare in carcere).
L'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. è, quindi, un elenco di più ipotesi delittuose, riunite per motivi sistematici in gruppi, contraddistinti da un numero, quanto più possibili omogenei in relazione al bene giuridico protetto (così il numero 1 contempla i delitti contro la sicurezza dello Stato, il n. 2 i delitti contro la vita e contro il patrimonio con violenza alla persona, il n. 3 i delitti di associazione mafiosa e quelli commessi allo scopo di agevolare le organizzazioni mafiose, ecc.), con la ulteriore indicazione nell'ambito di ogni singolo gruppo, nel caso in cui la materia è regolata da più disposizioni di legge incriminatrici o prevede ipotesi di diversa gravità, dalla specifica indicazione di quelle che vengono prese in considerazione agli effetti che la disposizione si propone di conseguire (così, per esempio, con riferimento al n. 6 "delitti di cui all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2...". Trattandosi di una elencazione all'interno di ogni gruppo l'ultimo delitto della serie è unito al penultimo dalle congiunzioni "e" ovvero "nonché", utilizzate nella funzione normalmente loro propria meramente coordinativa ed aggiuntiva di due o più elementi di una proposizione.
Ciò posto, non vi è alcun motivo per ritenere che nell'ipotesi regolata dal n. 5 del comma 2, dell'art. 407, il legislatore abbia voluto attribuire alla "e" che unisce la detenzione con il porto un diverso valore sintattico, quello cioè di legare tra loro (polisindeto) fa detenzione ed il porto, così da considerare le ipotesi delittuose in esame rilevanti soltanto se contemporaneamente presenti, in considerazione del fatto che tale gruppo non presenta alcuna caratteristica che giustifichi un diverso trattamento, rispetto alle altre ipotesi delittuose dall'articolo considerate. Il legislatore, infatti, nel gruppo in esame ha riunito tutti i delitti concernenti le armi e gli esplosivi, precisando che la maggiore durata delle indagini concerne soltanto i delitti che hanno per oggetto le armi da guerra, o tipo guerra e parti di esse, gli esplosivi, le armi clandestine e le ipotesi delittuose concernenti più armi comuni da sparo, e che in tale ambito, tuttavia, rilevano non tutte le condotte criminose, ma soltanto quelle che integrano i "delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto" delle predette armi ed esplosivi.
Nè a diversa interpretazione può portare l'assunto secondo il quale il legislatore avrebbe voluto unire le ipotesi delittuose della detenzione e del porto in considerazione della modesta gravità della pena, in quanto l'elencazione dell'articolo 407, comma 2, c.p.p. prevede delitti puniti con pene sensibilmente inferiori o, persino, non indica il tipo di delitto preso in considerazione, limitandosi a riferirsi allo scopo per il quale il reato viene commesso (n. 4), dimostrando così che non è la quantità della pena il criterio principale al quale il legislatore ha inteso ispirarsi ai fini della individuazione dei delitti per i quali prevedere una maggiore durata delle indagini, ma quello piuttosto della natura del bene giuridico protetto.
Va aggiunto, peraltro, che del criterio della gravità della pena il legislatore ha, invece, tenuto conto in relazione alla durata della custodia cautelare per la cui determinazione ha fatto sì riferimento all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., ma proprio perché consapevole degli effetti abnormi che poteva comportare una applicazione automatica del richiamato articolo 407 c.p.p., ha precisato che la custodia cautelare ha la durata di un anno quando si procede "per uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni".
Deve, dunque, affermarsi che la durata della custodia cautelare è, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.p. di un anno sia che si proceda soltanto per il delitto di detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, sia che si proceda soltanto per il delitto di porto in luogo pubblico o aperto al pubblico delle stesse armi.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Ai sensi dell'art. 23, legge 332/95 copia del presente provvedimento va comunicata a cura della cancelleria alla direzione del carcere in cui il ricorrente è detenuto per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Si dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti di cui all'art. 23, legge 332/955. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2001