Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
L'art. 407 cod. proc. pen., nella parte in cui indica, al n. 5 della lett. a) del comma secondo, tra i reati per i quali la durata massima delle indagini preliminari è fissata a due anni, quelli di "detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra", va interpretato nel senso che esso trova applicazione anche nel caso in cui ricorra soltanto l'ipotesi della detenzione o quella del porto, dovendosi escludere (anche sulla base del raffronto con le altre previsioni contenute nel medesimo articolo), che il legislatore abbia inteso affermare la necessità della contemporanea sussistenza di entrambe le suddette ipotesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2009, n. 20189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20189 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/04/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1439
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 009266/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YA AN N. IL 14/03/1970;
2) KI RA N. IL 20/06/1971;
3) RY DA N. IL 29/08/1979;
4) AN UR N. IL 05/04/1971;
5) OL EL N. IL 18/09/1975;
avverso ORDINANZA del 23/02/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori avv. INFELISI, STANISCIA e VALENTINI. OSSERVA
HY RA, RY VI e SA TU di nazionalità armena e AK RA e OL NY di nazionalità ucraina sono stati raggiunti da ordinanza di custodia in carcere emessa il 16/6/08 dal GIP del Tribunale di Roma - confermata in sede di riesame con provvedimento del 2/7/08, divenuto irrevocabile in seguito al rigetto dei ricorsi degli indagati con sentenza 5/11/08 n. 45671 di questa Sezione - perché ritenuti gravemente indiziati della violazione delle leggi sulle armi rubricata al capo D di imputazione (per avere in concorso tra loro e nell'esecuzione di un unico disegno criminoso detenuto e portato abusivamente all'interno di una villa sita in via della Pisana le "armi nonché munizioni e parti di armi da sparo e da guerra" in sequestro).
Si tratta delle armi (tre pistole, di cui due da guerra), parti di armi e munizioni ritrovate il 13/6/08, nell'ambito di indagini riguardanti l'attentato subito il 10/6/08 da tale Agkatzanian, nella suddetta villa romana affittata dall'SA. L'istanza di scarcerazione per scadenza del termine massimo di custodia per la fase delle indagini presentata nell'interesse degli indagati è stata respinta dal GIP con ordinanza in data 15/12/08. L'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. nell'interesse dei predetti contro questa decisione è stato rigettato dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 23/2/09. Il Tribunale ha ritenuto che nella contestazione sia stato compreso anche il porto, dall'esterno all'interno della villa, del materiale sequestrato e che comunque, anche a voler ritenere che sia stata contestata solo la detenzione di esso, il termine massimo di fase della custodia cautelare non fosse ancora scaduto dovendosi fare riferimento a quello previsto dall'art.303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3.
Secondo tale disposizione detto termine è di un anno quando si procede "per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni" (la pena massima per la detenzione di armi da guerra è otto anni).
Contro questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione il difensore del HY, del RY e del AK avv. Staniscia, che ha presentato anche motivi nuovi, il difensore del RY e dell'OL avv. Valentini e i difensori dell'SA avv. Aricò e Infelisi.
In tutti i ricorsi si sostiene che, tenuto conto della formulazione letterale del capo di imputazione e delle risultanze delle attività investigative, si doveva considerare contestata agli indagati solo la detenzione e non anche il porto illegale del materiale sequestrato e che, con riguardo al reato di detenzione loro concretamente addebitato, il disposto dell'art. 407, c.p.p., comma 2, lett. a), n. 5, non potrebbe trovare applicazione.
I gravami devono essere rigettati, con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p., senza che vi sia necessità di esaminare le questioni attinenti ai limiti della contestazione poiché correttamente il Tribunale ha ritenuto il diniego di scarcerazione giustificato anche facendo riferimento al solo reato di detenzione illegale di armi da guerra.
Ciò alla luce del principio da questa Corte già affermato (cfr. Sez. 1^ 13/7/01, Pepaj, rv. 219.759), che il Collegio pienamente condivide, secondo il quale la disposizione di cui all'art. 407 c.p.p., n. 5, lett. a) dell'art. 407 c.p.p., comma 2 - richiamata dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, - va interpretata nel senso che deve trovare applicazione anche quando ricorra solo una delle ipotesi criminose da essa previste, tra cui figurano "i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse".
Il tentativo delle difese di sostenere che la norma prenderebbe in considerazione solo la detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico non ha d'altra parte alcun fondamento ne' letterale ne' sistematico, stante l'evidente riferimento della norma medesima al catalogo dei reati previsti dall'art. 1 (fabbricazione, messa in vendita, cessione), art. 2 (detenzione senza specificazione del luogo) e art. 4 (porto in luogo pubblico o aperto al pubblico) della L. 2 ottobre 1967, n. 895 recante disposizioni per il controllo dell'armi.
Non solo, ma una siffatta interpretazione, sostanzialmente assimilando, malgrado le differenze strutturali delle fattispecie configurate dalle rispettive norme incriminatrici, le ipotesi della detenzione e del porto, renderebbe del tutto priva di significato la previsione di entrambe nella disposizione di cui si tratta.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009