Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2009, n. 20189
CASS
Sentenza 23 aprile 2009

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L'art. 407 cod. proc. pen., nella parte in cui indica, al n. 5 della lett. a) del comma secondo, tra i reati per i quali la durata massima delle indagini preliminari è fissata a due anni, quelli di "detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra", va interpretato nel senso che esso trova applicazione anche nel caso in cui ricorra soltanto l'ipotesi della detenzione o quella del porto, dovendosi escludere (anche sulla base del raffronto con le altre previsioni contenute nel medesimo articolo), che il legislatore abbia inteso affermare la necessità della contemporanea sussistenza di entrambe le suddette ipotesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2009, n. 20189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20189
    Data del deposito : 23 aprile 2009

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