Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili. Ne consegue che è compatibile la concessione delle attenuanti generiche con l'attenuante di pena di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. che tende ad adeguare la pena al fatto di particolare tenuità, attesa la differenza delle caratteristiche strutturali e teleologiche dei due istituti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2004, n. 18892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18892 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 05/03/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 489
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 19600/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN PE, n. Cisternino il 13.3.1954;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in data 6 febbraio 2002, di conferma della sentenza del Tribunale di Taranto, in data 11 giugno 1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 6 febbraio 2002, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto l'11 giugno 1999 nei confronti di AN PE alla pena di mesi nove di reclusione e lire 900.000 di multa per il reato di ricettazione di assegno bancario nella previsione di cui al capoverso dell'art. 648 c.p.. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato censurando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato dal giudice di appello con la circostanza che non si ravvisava alcuno specifico elemento per la concessione diverso da quelli già considerati per il riconoscimento della forma attenuata di ricettazione di cui al capoverso dell'art. 648 c.p.. Il difensore afferma, invece, che gli stessi elementi valutati per la concessione di un'attenuante comune possono essere presi in considerazione sotto il diverso profilo del riconoscimento delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata sostanzialmente omette qualsiasi valutazione in merito alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ritenendo che non sussista alcuno specifico elemento diverso da quelli già considerati per la concessione della speciale attenuazione di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., sulla base del principio che "la medesima circostanza non può costituire il fondamento di due attenuazioni, l'una specifica l'altra generica, in quanto ciò porterebbe ad una ingiustificata rottura dell'equilibrio che deve esistere fra fatto-reato e pena". Tale affermazione, sebbene trovi riscontro anche in alcune pronunce di questa Suprema Corte (v. Sez. 6^, 2/7-29/10/1992, n. 10376, Castiglia, riv. 192109), non può essere condivisa nella sua assolutezza. Infatti, il giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale può ben utilizzare più volte lo stesso fattore (a favore ma anche contro l'imputato) per giustificare le scelte operate in ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente, così da rendere legittima la plurima utilizzazione sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze (cfr. Sez. 5^, 13/10/1980-22/1/1981, n. 330, Tirotta, riv. 147363; Sez. 1^, 13/10-11/11/1981, n. 10140, Sola, riv. 150936; Sez. 5^, 15/12/1982-22/3/1983, n. 2490, Savarè, riv. 158013; Sez. 5^, 21/12/1983-19/1/1984, n. 494, Raccuglia, riv. 162167; Sez. 1^, 28/10/1997-5/2/1998, n. 1376, Brembilla, riv. 209841).
Nel caso di specie, non vi è dubbio sulle diverse caratteristiche strutturali e teleologiche dei due istituti presi in considerazione:
la attenuazione di pena di cui all'art. 648 cpv. c.p. tende ad adeguare la pena al fatto (di particolare tenuità), e tale attenuazione può essere operata sulla base di circostanze sia oggettive che soggettive, in via esclusiva o concorrente, ma sempre sotto il profilo "fattuale" della gravità in concreto del reato contestato;
le attenuanti generiche, invece, hanno il loro fondamento in quegli elementi che convincano il giudice a ritenere il colpevole meritevole di particolare indulgenza, mediante la utilizzazione, lasciata al prudente apprezzamento del giudice di merito, di circostanze anche diverse da quelle comuni o speciali, in tal modo mitigando la rigidità del sistema di calcolo della pena. Si consideri, per di più, che nel caso di specie, la attenuante speciale dell'art. 648 cpv. c.p. è stata concessa sulla base di molteplici elementi favorevoli e non di un solo elemento assorbente rispetto agli altri, di modo che ben potrebbe verificarsi che uno o alcuni dei suddetti elementi, scorporati dal complesso della valutazione ai fini della attenuante speciale, possano assumere una specifica e diversa valenza rispetto alla valutazione della concessione delle attenuanti generiche. La circostanza che il risultato finale possa essere una doppia attenuazione di pena per l'imputato non può essere di per sè ostativa alla doppia valutazione di uno stesso elemento, purché sia rispettato il criterio della utilizzazione secondo le speciali finalità di ciascuna attenuazione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto che applichi i principi di diritto come sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004