Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2003, n. 10671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10671 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ ZA CVILE1 067 1 Oggetto Pagamento somma 1. R.G.N. 7.958/021 03 Composta dagli Ill.mi Sigg 1 M istrati: President Dott. Gaetano NICASTRO Est. ConsigliereDott. Francesco SABATINI Dott. Michele VARRONE Cron. 23886 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud. 03/02/03 Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
- ricorrente
contro
AUTORIPARAZIONI DI IC OL & IO s.n.C., in persona del legale rappr.te pro tempore, sig. CI OL, con sede in Tortora (CS), via Benefici n. 16, part. IVA 00862070786, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe ARIETA del Foro di Paola, ed elett. domiciliata in ROMA, presso lo studio del dott. Enrico 334 Salomone, via Michelangelo Tilli, n. 42, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza del Giudice di Pace di Scalea del 21.10-16.11.2001, n. 706/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito, per il ricorrente, l'avv. Giuseppe PASQUINO, delegato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Scalea, accogliendo la domanda proposta dalla s.n.c. "Autoriparazioni di CI OL & IO”, e giudicando secondo equità, a norma dell'art. 113 c.p.c., condannava i! Ministero dell'Interno e la Prefettura di Cosenza a pagarle la somma di £. 2.000.000, quale compenso per la custodia dell'autovettura FIAT 127 tg. PZ 118.347 sottoposta a sequestro amministrativo dai Carabinieri di Scalea con verbale del 25 agosto 1988 ed affidata alla società, che in tal modo aveva ridotto, con l'atto di citazione, il proprio maggior credito. 2 lu Con riferimento anche alle eccezioni proposte dal Ministero, il giudicante riteneva che: a) non potevasi dubitare del credito, ammesso dallo stesso convenuto;
b) le tariffe applicabili erano quelle dell'A.C.I., svolgendo l'affidataria attività di soccorso stradale quale affiliata a quel sodalizio;
c) il compenso era dovuto "dalla data di affidamento del mezzo alla data del provvedimento prefettizio di comunicazione all'Intendenza di Finanza dell'avvenuta confisca"; d) non era applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la società. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il Ministero denuncia la violazione dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., nonché la violazione dell'art. 111, c. 2, della Costituzione. Premesso che la pronuncia secondo equità, pur non richiedendo una specifica motivazione sulla regola equitativa applicata, rimane ricorribile quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è, nella specie, basata su asserzioni tautologiche o comunque insufficienti, in particolare: a) in ordine alla eccezione concernente l'applicabilità della prescrizione quinquennale (per la quale richiama Cass. pen. 13 ottobre 1998, n. 6043); b) circa l'applicabilità delle tariffe prefettizie determinate in relazione alla valutazione dell'U.T.E., che aveva tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 12 del d.p.r. n. 571/1982 e specificamente degli usi locali richiamati, che, in quanto tali, avevano acquistato efficacia normativa (onde l'infondatezza della pretesa che gli usi 3 locali dovessero ricavarsi dalle tariffe ACI, che, fra l'altro, vincolavano solo gli associati). "Per completezza difensiva" il ricorrente aggiunge: "si eccepisce che la domanda attrice non può trovare accoglimento anche in considerazione del fatto che essa sia stata proposta solo dopo che è stato effettuato ed accettato il pagamento delle somme liquidate da parte della Prefettura, con regolare fattura", non risultando che "la quietanza fosse stata rilasciata con riserva". -2. Come questa Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente sì da potersi considerare ius receptum "le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie che non superano il valore di £. 2.000.000 (da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale, ai sensi del n. 3 del citato art. 360, è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 c 2 c.p.c. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost." (per tutte Cass. S.U., 15 ottobre 1999, n. 716). Lu Nella specie, per quanto scarna, la sentenza del Giudice di pace impugnata rende conto dell'iter logico-giuridico attraverso il quale è giunto all'accoglimento della domanda ed al rigetto di tutte le eccezioni proposte. Anche sotto l'ultimo profilo, la ritenuta applicabilità delle tariffe ACI indica ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-19 , N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) chiaramente, anche se implicitamente, nell'ambito pur sempre del giudizio di equità, l'illegittimità della liquidazione effettuata sulla base delle tariffe stabilite dalla Prefettura. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato. Per la controvertibilità delle questioni discusse possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio, in Roma il 3 febbrao 2003 Il Presidente estensore (G. Nicastro) Ситои вода DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 LUG./2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5