Sentenza 11 gennaio 2006
Massime • 2
In tema di giudizio abbreviato non trova applicazione, benché già vigente al momento della decisione, la previsione normativa di cui all'art. 1, comma secondo, D.L. n. 2 del 2000, conv. con modif. nella L. n. 35 del 2000, secondo cui le dichiarazioni rese da persone che per libera scelta si sono sempre volontariamente sottratte all'esame dell'imputato e del suo difensore sono valutate solo se confermate da ulteriori elementi, in quanto con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato rinuncia all'esame in contraddittorio delle persone che hanno reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e consente all'utilizzazione di tali dichiarazioni ai fini della decisione.
In tema di giudizio abbreviato, è legittima la modifica dell'imputazione a seguito del provvedimento con cui il giudice ha acquisito agli atti la documentazione prodotta dal pubblico ministero, ben potendo il giudice acquisire gli elementi necessari alla decisione anche su sollecitazione di parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2006, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2006 |
Testo completo
1867/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza pubblica 11/1/2006
Sentenza n. 26
Reg. gen. n. 14394/2005
composta dai signori dott. NARDI Domenico Presidente
dott. CONZATTI Alessandro Consigliere
dott. CASUCCI Giuliano Consigliere
dott. MONASTERO CE Consigliere
dott. DAVIGO Piercamillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
EN ES, nata l'[...]
EN NZ, nata il [...]
PL
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere
Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Enrico
Delehaye, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente ai reati tributari ed i ricorsi siano rigettati nel resto.
Udito il difensore della parte civile A.N.F.F.A.S., Avv. Carlo Boggio Marzet, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
Udito il difensore della parte civile Regione Piemonte, Avv. Claudio Maria
Capotti, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
Uditi i difensori delle imputate Avv. Valentino Schierano, in sostituzione dell'Avv. Paolo Zancan e l'Avv. Prof. Angelo Luigi Giarda, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi,
osserva:
motivi della decisione
А
2 I. Con sentenza del 20/6/2000, il Tribunale ordinario di IE dichiarò
EN ES e EN NZ rispettivamente responsabili dei reati di cui agli artt.:
- EN ES: 640 bis (capi A, B, C, D, E), 316 bis e 646 cod. pen.
(capo F) nel procedimento penale n. 198/94 R.G.N.R. e 36/98 R. G. Trib. nonché 643 cod. pen. (capo A limitatamente alla seconda parte), 2 comma 3 D. Lgs. n. 74/2000 (capi B, C, D) nel procedimento penale n.
32/98 R.G.N.R. - 20/99 R.G. Trib.;
EN NZ: 8 D. Lgs. n. 74/2000 (capo D) nel procedimento penale n. 32/98 R.G.N.R. - 20/99 R.G. Trib.;
e, concesse ad entrambe le imputate le attenuanti generiche, giudicate, quanto a EN ES, equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione fra tutti i reati contestati alla predetta EN ES,
condannò:
EN ES alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e non menzione della condanna nel casellario;
EN NZ alla pena di mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e non menzione della condanna nel casellario.
EN ES fu altresì condannata al pagamento, a favore della parte civile A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Adulti
Subnormali), della somma di lire 15.000.000 quale risarcimento del danno morale, nonché a risarcire alla parte civile Regione Piemonte i danni da liquidarsi in separato giudizio
EN ES fu altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio a favore delle predette parti civili A.N.F.F.A.S. e Regione Piemonte, liquidate in lire 5.000.000. EN ES fu assolta dai reati di cui agli artt. 640 - 61 n. 11 cod. pen. (capo G del procedimento penale n. 198/94 R.G.N.R. 36/98 R.G.
Trib.), 643 cod. pen. (relativamente alla prima parte del capo A), nonché dai reati di cui ai capi E ed H del procedimento penale n. 32/98 R.G.N.R. - 20/99
R.G. Trib. perché il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo F dello stesso procedimento perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale provvedimento proposero impugnazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di IE ed entrambe le imputate.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza pronunziata il 14/10/2004, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, nei confronti di:
EN ES, in ordine ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F, H
(riqualificato quest'ultimo come delitto di cui all'art. 316 bis cod. pen.) del procedimento penale n. 198/94 R.G.N.R. - 36/98 R.G. Trib., B, C
e D del procedimento penale n. 32/98 R.G.N.R. - 20/99 R.G. Trib.;
EN NZ, in ordine al reato di cui al capo D del procedimento penale n. 32/98 R.G.N.R. - 20/99 R.G. Trib.;
determinando la pena per EN ES, per il residuo reato di cui all'art. 643 cod. pen. del quale era stata ritenuta responsabile, in anni 1 di reclusione ed euro 140,00 di multa.
EN ES fu altresì condannata alla rifusione a favore delle parti civili delle ulteriori spese di giudizio.
La sentenza impugnata fu confermata nel resto. + II. Contro la sentenza della Corte d'Appello ricorrono per cassazione i difensori di entrambe le imputate.
I difensori di EN ES deducono:
1. violazione degli artt. 74, 76, 78, 92 e 93 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla asserita illegittimità della costituzione di parte civile dell'A.N.F.F.A.S. e della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen.:
- quanto all'A.N.F.F.A.S., i singoli capi di imputazione determinano autonome ipotesi di responsabilità, sicché la domanda risarcitoria doveva essere valutata ed autorizzata per ciascuna delle stesse;
I'A.N.F.F.A.S. rinnovò la costituzione di parte civile all'udienza dl
6/5/1999, con atto sottoscritto da NT SA, anche vice presidente della Cooperativa S.r.l., presidente pro tempore delegato dal consiglio direttivo con verbale sottoscritto dallo stesso NT e dal segretario, ma non dagli altri presenti;
la delibera autorizzava comunque la costituzione di parte civile limitatamente al procedimento n. 32/98 R.G.N.R. - 20/99 R.G. Trib. e non per quello 198/94 R.G.N.R.
36/98 R.G. Trib. al quale il procedimento fu riunito;
inoltre quand'anche si considerasse l'A.N.F.F.A.S. un ente esponenziale, per intervenire nel processo sarebbe stato necessario il "consenso", rilasciato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, della persona offesa ai sensi dell'art. 92 comma 2 cod. proc. pen., cioè la
Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti S.r.l.; in ogni caso mancherebbe il consenso scritto delle persone ritenute offese, ai sensi dell'art. 91 comma 1 cod. proc. pen., trattandosi di associazione formata da familiari dei disabili;
gli stessi disabili frequentatori dei corsi non sono stati considerati persone offese ed il notaio ha rilasciato una semplice attestazione di conformità all'originale del verbale del consiglio direttivo A.N.F.F.A.S.; in ordine all'ipotesi di danno morale i giudici d'appello avrebbero confuso A.N.F.F.A.S. e cooperativa, solo quest'ultima sarebbe danneggiata dai reati, mentre EN ES era dipendente dell'A.N.F.F.A.S.;
10 quanto alla Regione Piemonte, la stessa, dopo aver erogato i
-
-
contributi anche dopo l'apertura del procedimento, alla cooperativa, si
è costituita parte civile nei confronti di EN ES, estranea a tale cooperativa;
la dichiarazione è effettuata dal Presidente della Giunta
regionale, ma la sottoscrizione è del Vice Presidente;
l'impedimento eventuale del Presidente avrebbe dovuto essere documentalmente provato;
per entrambe le parti civili è stata ammessa la costituzione anche in
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relazione ai reati tributari, con riferimento ad ipotesi di danni morali che sarebbe fantasiosa;
2. mancata applicazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen. e dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. per i reati tributari contestati a EN ES nel procedimento n. 32/98 R.G.N.R. 20/99 R.G. Trib., con violazione degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen.: a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 15 aprile 2000, n. 74 il P.M., previa autorizzazione del
Tribunale, modificò l'imputazione dei reati di cui ai capi B, C e D, originariamente contestati quali violazioni dell'art. 4 lettera d) della L. n.
516/1982, contestando che le stesse avrebbero influenzato la dichiarazione dei redditi e ciò integrerebbe la violazione degli artt. 438 comma 4, 441 comma 5 e 441 bis cod. proc. pen. in quanto la richiesta di giudizio abbreviato non era condizionata ed il Tribunale non aveva disposto alcun supplemento istruttorio relativamente ai capi in questione;
la modifica dell'imputazione sarebbe consentita solo nei casi in cui vi è la richiesta di giudizio abbreviato condizionata o quando il G.U.P. ritenga di non poter decidere allo stato degli atti;
non sarebbe esatto il riferimento della Corte d'Appello all'art. 181 cod. proc. pen., perché si tratterebbe di nullità assoluta ed in ogni caso la difesa si era opposta eccependo all'udienza 25/5/2000 l'illegittimità della contestazione;
una produzione del P.M. non potrebbe essere equiparata ad un'ordinanza del giudice di integrazione probatoria, qualora egli non ritenga di poter decidere allo stato degli atti;
in ogni caso le operazioni indicate nei documenti sarebbero esistenti e EN ES non avrebbe avuto alcuna parte f nell'utilizzo delle stesse, sicché l'imputata avrebbe dovuto essere assolta nel merito anziché prosciolta per prescrizione;
3. erronea applicazione dell'art. 316 bis cod. pen. in relazione all'art. 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen. in quanto il delitto di cui all'art. 316 bis cod. pen. sarebbe sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 640 bis cod. pen. che è più grave, mentre l'eventuale mancata destinazione del contributo regionale alle finalità di interesse pubblico integrerebbero un post factum non punibile rispetto alla presunta precedente condotta di frode;
l'imputata avrebbe pertanto dovuto essere assolta nel merito e non prosciolta per prescrizione, tanto più che il contributo regionale fu erogato alla Cooperativa sociale S.r.l. alla quale sarebbe stata estranea
EN ES (del resto per gli stessi fatti rubricati in altro procedimento penale era stata disposta l'archiviazione nei confronti di EN ES);
4. erronea applicazione dell'art. 643 cod. pen. in relazione all'art. 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen. in quanto tale reato sarebbe alternativo a quello di cui all'art. 640 bis cod. pen., sicché sarebbe stato violato il divieto di bis in idem: la sottoscrizione dei registri di presenza da parte dei frequentatori dei corsi sarebbe stato uno degli artifici e raggiri usati per la perpetrazione della truffa;
se la condotta contestata è solo quella di aver strumentalizzato le condizioni di minorata capacità psico fisica del soggetto passivo si avrebbe la circonvenzione d'incapace, se questa strumentalizzazione è uno degli artifizi e raggiri con cui si è determinato l'errore altrui si avrebbe la truffa;
l'imputata dovrebbe pertanto essere prosciolta ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. per non incorrere nel divieto di bis in idem;
5. violazione dell'art. 407 comma 3 cod. proc. pen., nonché degli artt. 430 e
433 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen.
(con due motivi entrambi indicati come quinto): sarebbero stati inutilizzabili in sede di giudizio abbreviato gli atti di indagine compiuti dopo il 18/5/1995 in quanto a seguito di esposto dell'ex amministratore straordinario dell'U.S.S.L 47 di IE nei confronti del legale rappresentante dell'A.N.F.F.A.S. di Gaglianico fu iscritta la notizia di reato, originando il procedimento n. 198/94 R.G.N.R. al quale furono riuniti quelli n. 322/94 (riguardante EN ES) e n. 367/94; il
7 6/2/1995 il G.I.P. prorogò il termine per le indagini preliminari solo fino al
18/5/1995; contro tale provvedimento il P.M. propose ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile;
il P.M. chiese il rinvio a giudizio il
19/9/1997 per i delitti di truffa aggravata ed il 3/3/1999 per i reati tributari e la circonvenzione d'incapaci, fondandosi su atti compiuti dopo il
18/5/1995 ed ottenne il decreto che dispone il giudizio, effettuando poi attività integrativa di indagine senza depositare immediatamente la documentazione ai difensori;
la Corte d'Appello ha ritenuto che non si trattasse di inutilizzabilità rilevabile d'ufficio, ma solo ad eccezione di parte che non sarebbe stata tempestivamente proposta;
la difesa avrebbe invece tempestivamente eccepito tale inutilizzabilità, con memorie presentate al G.U.P. ed al Tribunale il 6/5/1999 e nelle questioni preliminari al dibattimento;
in ogni caso, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, l'inutilizzabilità c.d. patologica sarebbe rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato;
inoltre gli atti di attività integrativa d'indagine furono espunti dal fascicolo del dibattimento con ordinanza 19/11/1999, sicché non si comprenderebbe per quale ragione essi siano stati recuperati alla decisione finale;
la richiesta di giudizio abbreviato semplice, non comportando richieste probatorie al giudice, non consentirebbe l'utilizzo di attività integrativa di indagine, sicché tali atti sarebbero dovuti confluire in un terzo fascicolo, diverso da quello per il dibattimento e da quello del pubblico ministero;
si imporrebbe perciò l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, siccome fondata su atti inutilizzabili;
6. violazione dell'art. 407 comma 3 cod. proc. pen., nonché degli artt. 430 e
433 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen. con specifico riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni poste a fondamento della condanna per il reato di cui all'art. 643 cod. pen.: la
Corte d'Appello ha fondato la condanna di EN ES per il reato di cui all'art. 643 cod. pen. richiamando le dichiarazioni di FI GE,
MA IA e TO CO, atti inutilizzabili in quanto successivi al
18/5/1995 (FI 23/11/1998 e 15/1/1999; MA 8/2/1999 e
22/2/1999; TO 8/2/1999); si imporrebbe perciò l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, siccome fondata su atti inutilizzabili;
8 א
7. violazione dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen. in quanto la sentenza si fonda anche su dichiarazioni rese da persone informate sui fatti che avrebbero dovuto rivestire lo status di indagato quali AR EL, FI RE
(che risulta dall'atto stesso indagata), MA IA;
la Corte d'Appello ha ritenuto che le dichiarazioni di AR fossero superate da quelle successivamente rese quale indagato, mentre per quanto riguarda
FI e MA si dovesse far riferimento al primo e non al secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., ma ad avviso dei ricorrenti, ciò può valere per la prima assunzione di informazioni, ma non per le successive, sicché opererebbe l'art. 63 comma 2 cod. proc. pen. che si riferisce alla posizione sostanziale e non a quella formale del soggetto;
si imporrebbe perciò l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, siccome fondata su atti inutilizzabili;
8. inosservanza dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e della L. 25 febbraio
2000, n. 35 in relazione all'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni di AR, FI e MA avrebbero dovuto essere valutate prima sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca e solo successivamente sotto il profilo dei riscontri esterni;
inoltre all'epoca della sentenza di primo grado era vigente l'art. 1 comma 2 L. n. 35/2000 che impone che le dichiarazioni rese da persona che per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se sono confermate da ulteriori ed eterogenei elementi di prova, che dovrebbero avere carattere oggettivamente e soggettivamente individualizzante e ciò varrebbe anche in sede di giudizio abbreviato;
9. inosservanza dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e della L. 25 febbraio
2000, n. 35 in relazione all'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen. con specifico riferimento al delitto di circonvenzione d'incapaci: le uniche a parlare di firme rese in vece degli invalidi sono MA e FI in atti inutilizzabili e sono contraddette da altre dichiarazioni;
la sentenza non motiverebbe sulle ragioni della ritenuta intrinseca attendibilità delle predette persone e non indica alcun riscontro esterno a tali dichiarazioni;
le dichiarazioni di TO CO non costituirebbero riscontro, giacché
9 nulla dice sulle eventuale firma in vece dei disabili (altrimenti anche a lui sarebbe stato contestato il reato di circonvenzione d'incapaci), ma solo di quelle apposte come docente e mancherebbe il disinteresse delle dichiaranti MA e FI e quindi la loro attendibilità, giacché avrebbero scaricato ogni responsabilità su EN ES per sottrarsi alle continue visite degli inquirenti;
10. difetto e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza soggettiva ed oggettiva del delitto di circonvenzione d'incapaci: per integrare il reato sarebbe necessaria l'induzione a compiere un atto e l'abuso dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona;
l'induzione richiederebbe un'apprezzabile attività di pressione morale e di persuasione;
l'abuso non potrebbe consistere nella semplice richiesta avvenuta senza insistenza;
la sentenza impugnata nulla dice sul punto ed in ogni caso aiutare i disabili a sottoscrivere i registri (come riferito da MA e FI) non integrerebbe né induzione né abuso, tanto più che la sottoscrizione era apposta alla presenza degli ispettori regionali che vistavano gli stessi registri;
le disposizioni regionali prevedono, quando il disabile non può firmare, l'apposizione di un asterisco con sigla dell'insegnante per conferma della presenza dell'allievo, ma nella specie gli allievi disabili potevano sottoscrivere se pur aiutati;
i registri farebbero prova fino a querela di falso della provenienza della sottoscrizione e sarebbero incontestabili da parte dell'accusa in assenza di querela del sottoscrittore;
il reato sarebbe comunque insussistente allorché una persona si limiti ad opera di sostegno della mano dello scrivente, sempre che la scrittura sia frutto dell'azione cosciente e volontaria di quest'ultimo; al più la sottoscrizione dei registri potrebbe integrare gli artifici o i raggiri della truffa ma non il reato alternativo di circonvenzione d'incapaci; la Corte d'Appello avrebbe ignorato le disposizioni regionali sul punto;
la motivazione sarebbe altresì illogica in ordine all'elemento psicologico del reato in quanto il giudice d'appello non ha considerato che il delitto di cui all'art. 643 cod. pen. richiede il dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare a se o ad altri un profitto, mentre EN ES avrebbe agito senza tornaconto personale, ma nell'esclusivo interesse dei disabili;
in una causa di lavoro
10 all'imputata non è stata riconosciuta la qualifica di direttrice presso
I'A.N.F.F.A.S. e la sua attività è stata considerata svolta per spirito volonteroso;
11. mancata applicazione dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. sui reati di truffa aggravata: tutte le imputazioni si fondano sul presupposto che
EN ES abbia agito quale amministratrice di fatto della
Cooperativa sociale "Nuovi Orizzonti S.r.l.", ma sarebbe documentalmente provato che non ha mai avuto potere di firma su nessun conto della Cooperativa e non aveva nessun rapporto di lavoro con la stessa, ma si limitava ad una sporadica ed occasionale attività di collaborazione, non ha mai tenuto contabilità né presentato alcuna dichiarazione dei redditi, sicché mancherebbero i requisiti di continuità, indipendenza e rappresentatività dell'ente che sono i connotati tipici dell'amministratore di fatto, sicché l'imputata avrebbe dovuto essere prosciolta ex art. 129 comma 2 cod. proc.pen.;
12. violazione del divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione all'inammissibilità dell'appello del P.M.: il P.M. propose appello anche in punto di pena benché la sentenza sia stata emessa a seguito di giudizio abbreviato;
la conversione del ricorso per cassazione in appello implica che sia stato presentato un ricorso, mentre nella specie l'atto fu direttamente presentato al giudice di appello, deducendo il mancato computo della continuazione interna al capo di imputazione relativo al reato di cui all'art. 643 cod. pen.; poiché sarebbe inammissibile l'appello del P.M. la Corte
d'Appello non avrebbe potuto aumentare la pena base già individuata ed applicare l'aumento per continuazione;
13. difetto assoluto di motivazione sulla responsabilità civile da reato, essendosi limitata la Corte d'Appello a richiamare le argomentazioni del
Tribunale che sarebbero apodittiche: secondo il Tribunale vi sarebbe stato un danno d'immagine dovuto alla confusione fra A.N.F.F.A.S. e
Cooperativa "Nuovi Orizzonti S.r.l." per l'ampia risonanza della vicenda sulla stampa locale, ma una non ben precisata pubblicità sui mass media del processo non potrebbe essere utilizzata per fondare una condanna civile da reato;
il giudice di merito avrebbero dovuto verificare l'esistenza
11 di un danno immediato e diretto, avendo riguardo a ciascuna delle condotte contestate all'imputata, che sarebbe insussistente.
Hanno chiesto pertanto l'assoluzione senza rinvio della sentenza impugnata ed in subordine, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello del P.M., che siano rilevati la violazione del divieto di reformatio in pejus ed il difetto di motivazione sulla pena.
Il difensore di EN NZ deduce:
1. mancata applicazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen. e dell'art. 129 comma
2 cod. proc. pen. per i reati tributari contestati a EN NZ nel procedimento n. 32/98 R.G.N.R. - 20/99 R.G. Trib., con violazione degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen.: a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.
15 aprile 2000, n. 74 il P.M., previa autorizzazione del Tribunale, modificò
l'imputazione dei reati di cui ai capi B, C e D, originariamente contestati quali violazioni dell'art. 4 lettera d) della L. n. 516/1982 contestando che le stesse avrebbero influenzato la dichiarazione dei redditi e ciò integrerebbe la violazione degli artt. 438 comma 4, 441 comma 5 e 441 bis cod. proc. pen. in quanto la richiesta di giudizio abbreviato non era condizionata ed il
Tribunale non aveva disposto alcun supplemento istruttorio relativamente ai capi in questione;
la modifica dell'imputazione sarebbe consentita solo nei casi in cui vi è la richiesta di giudizio abbreviato condizionata o quando il G.U.P. ritenga di non poter decidere allo stato degli atti;
non sarebbe esatto il riferimento della Corte d'Appello all'art. 181 cod. proc. pen.,
perché si tratterebbe di nullità assoluta ed in ogni caso la difesa si era opposta, eccependo all'udienza 25/5/2000 l'illegittimità della contestazione;
una produzione del P.M. non potrebbe essere equiparata ad un'ordinanza del giudice di integrazione probatoria, qualora detto giudicante non ritenga di poter decidere allo stato degli atti;
in ogni caso
EN NZ non avrebbe emesso ricevute ma solo pezze giustificative, sicché l'imputata avrebbe dovuto essere assolta nel merito anziché prosciolta per prescrizione;
2. violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione in relazione all'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen. sull'assunto
12 dell'inutilizzabilità assoluta, ai fini della decisione, degli atti di indagine compiuti dopo la richiesta ed il decreto di archiviazione nei confronti di
EN NZ: l'imputata era stata sottoposta ad indagini per il reato tributario di cui si discute in procedimento (n. 198/94 R.G.N.R. + 367/94
R.G.N.R.), archiviato il 5/6/1998; il 18/3/1998 EN NZ fu reiscritta per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. e per il reato di cui all'art. 4 lett.
d) L. 516/1982, il Tribunale ha rilevato che le nuova iscrizione era avvenuta per gli stessi fatti già iscritti a seguito di una nuova comunicazione di notizia di reato e dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., ma ha ritenuto che i reati tributari fossero fatti diversi;
ad avviso del ricorrente invece i documenti relativi ad operazioni inesistenti sarebbero uno degli ipotetici artifici e raggiri della truffa, sicché si sarebbe in presenza di concorso formale e non di continuazione fra i due reati onde il fatto, dal punto di vista naturalistico, sarebbe lo stesso;
sarebbero perciò inutilizzabili gli atti compiuti dopo la richiesta di archiviazione formulata il 2/10/1997; tale inutilizzabilità, tempestivamente eccepita, sarebbe patologica e quindi rilevante anche in sede di giudizio abbreviato.
Con motivi nuovi, datati 14/12/2005, il difensore di EN ES, Avv.
Prof. Angelo Giarda deduce:
1. la violazione degli artt. 78, 79, 80, 81, 82, 92, 93, 95 cod. proc. pen. In relazione alla costituzione delle parti civili A.N.F.F.A.S. e Regione
Piemonte:
- quanto alla parte civile A.N.F.F.A.S. segnala che, con sentenza irrevocabile del giudice del lavoro, è stata escluso in capo a EN
ES anche il ruolo direttivo, sicché la stessa non sarebbe amministratore di fatto e quindi sarebbe erronea la premessa su cui si fonda la domanda risarcitoria;
EN ES non ha mai avuto alcun rapporto di lavoro con la Cooperativa sociale S.r.l., mentre le contestazioni sono relative alla Cooperativa e non all'A.N.F.F.A.S. come affermato dalla pubblica accusa;
la
Cooperativa era gestita da AR e NT, ma le accuse contro il primo sono state ritenute infondate per mancanza delle
13 prova che i fatti sussistessero;
i disabili non sono mai stati persone offese o danneggiati dai reati ed in ogni caso mancherebbe il consenso di costoro all'intervento dell'A.N.F.F.A.S. quale ente esponenziale;
nel giudizio di appello (8-14/10/2004) è stata ammessa la costituzione della parte civile A.N.F.F.A.S. ancorché la sezione di Gaglianico fosse cessata al 1/1/2002 e VO EL non fosse più neppure il liquidatore essendo la liquidazione cessata nel 2003, dopo di che è stata costituita un'associazione nuova del tutto autonoma;
quanto alla parte civile Regione Piemonte lamenta la mancanza di motivazione della sentenza di appello rispetto al all'ammissibilità della costituzione da parte della Regione rappresentata da un funzionario;
sarebbe incomprensibile la costituzione di parte civile della Regione Piemonte poiché la stessa, tramite il proprio servizio ispettivo avrebbe riconosciuto validi e regolari i corsi per disabili, istruito le domande, approvato il programma ed il preventivo di spesa, stipulato convenzioni con l'operatore responsabile (la
Cooperativa rappresentata da AR), effettuato controlli, approvato il consuntivo, erogato acconto e saldo;
i corsi si sono svolti in conformità alle circolari regionali e sarebbero regolari;
EN ES non era amministratore di fatto della Cooperativa e le è stato attribuito il reato di cui all'art. 643 cod. pen. nonostante i registri di presenza siano stati firmati dagli allievi alla presenza degli ispettori regionali e gli stessi farebbero prova fino a querela di falso, sicché sarebbero incontestabili le firme apposte dai predetti;
per entrambe le parti civili avrebbe dovuto essere esclusa comunque la costituzione in ordine al capo H per la quale era intervenuta assoluzione in primo grado, infatti sarebbe illogica l'osservazione della Corte d'Appello di procedere ad una valutazione globale degli addebiti, perché, all'interno di una sentenza cumulativa, ogni capo rappresenta una statuizione autonoma di responsabilità;
14 2. la mancata applicazione dell'art. 2 comma 2 cod. pen. e dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. in ordine ai i reati tributari, la violazione degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in quanto EN ES non avrebbe mai emesso né non essendo inesistenti, per operazionifattureutilizzato
Cooperativa Nuovi Orizzonti S.r.l.; la amministratore della documentazione (relativa alla dichiarazione dei redditi della predetta
Cooperativa) sarebbe stata illegittimamente acquisita dal Tribunale, perché prodotta dagli ausiliari del P.M. (G. di F.) solo all'udienza
25/5/2000 e non precedentemente depositata alla difesa;
sul punto la carentedi appello sarebbe motivazione; di la sentenza documentazione veritiera sarebbe soltanto quella controllata, vidimata e timbrata dalla Regione Piemonte e non quella reperita presso terzi dalla G. di F.; le prove assunte a seguito di accertamento unilaterale illegittimo ed in spregio all'inviolabilità del domicilio dell'imputata (ai sensi dell'art 51 L. 633/72) sarebbero inutilizzabili;
le fatture e la contabilità furono regolarmente tenute dal commercialista abilitato e mai esaminato nel procedimento;
3. difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto di EN ES, in quanto non ricorrerebbe l'esercizio dei poteri ora indicati nel novellato art. 2639 cod. civ.; l'imputata non avrebbe mai gestito nulla, non avrebbe avuto potere di firma, non avrebbe mai svolto funzioni di segretaria contabile, redatto bilanci;
responsabile dei corsi era
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AR (che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello non sarebbe mai stato imputato e la sua posizione archiviata per insussistenza dei fatti); la Corte d'Appello avrebbe confuso l'attività della cooperativa con quella concernente i corsi formazione;
non è vero che l'imputata abbia percepito contanti;
la citazione (della sentenza n. 4639 del 1994 di questa Corte a p. 30 della sentenza d'appello), ripresa dall'impugnazione del P.M., non è pertinente in quanto l'ENFAP è un ente pubblico mentre la Cooperativa è un soggetto privato;
15 4. erronea applicazione dell'art. 643 cod. pen., difetto di motivazione ed inammissibilità del ricorso del P.M. in quanto dagli atti emergerebbe la manifesta infondatezza dell'imputazione, avendo i disabili firmato i registri di frequenza alla presenza degli ispettori regionali, come attestato nel verbale 9/9/2002, inoltre i registri farebbero piena prova fino a querela di falso;
la esclusione della sussistenza dei fatti per
AR (con provvedimento di archiviazione) avrebbe dovuto comportare l'esclusione degli stessi anche per EN ES, inoltre i docenti sono stati pagati con autorizzazione della Procura della
Repubblica perché i corsi, aperti a tutti i disabili e con docenti anche esterni, in assenza di convenzione con l'ente pubblico negli anni 1992
e 1993 erano regolarmente avvenuti;
5. inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il 18/5/1995 in quanto l'attività integrativa d'indagine svolta dal P.M. sarebbe al di fuori dalle ipotesi di cui all'art. 430 cod. proc. pen. e senza il deposito degli atti assunti e proseguendo anche nelle more dell'udienza dibattimentale, senza un indice della documentazione sequestrata;
le dichiarazioni assunte negli anni 1998 (dopo il 18/5/) e 1999 avrebbero dovuto essere espunti come da ordinanza 19/11/1999 del Tribunale, inoltre avrebbe dovuto essere rinnovato l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e
197 bis cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 26 comma 2 L. 1 marzo 2001,
n. 63, in assenza di ciò tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili anche in sede di giudizio abbreviato e la motivazione del giudice d'appello sul punto sarebbe carente;
6. inammissibilità, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen.,
dell'appello del pubblico ministero, essendo la sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato inappellabile;
il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, mentre ha dedotto motivi di merito;
non sarebbe possibile la conversione dell'atto in appello perché l'art. 580 cod. proc. pen. non varrebbe nelle ipotesi di impugnazione di sentenza resa all'esito di riti speciali quale l'abbreviato; in ordine al capo F il P.M. è incorso in evidente errore perché la Cooperativa non è soggetta a norme di diritto pubblico, ma a quelle di diritto privato;
in ordine al capo H, sarebbero erronee le
16 attribuzioni di qualifiche soggettive e di fatti a EN ES e la coimputata FI RE è stata assolta per insussistenza del fatto e ciò avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del P.M.;
7. violazione del divieto di reformatio in pejus ai sensi dell'art. 597 comma 4 cod. proc. pen. in quanto nell'unico reato per il quale è rimasta l'affermazione di responsabilità la Corte d'Appello ha inflitto una pena base superiore a quella determinata dai giudici di primo grado, contrariamente a quanto indicato dalle Sezioni Unite di questa
Corte con sentenza 27/9/2005 10/11/2005;
8. erroneità della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in quanto la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare non la assoluta necessità delle nuove prove, ma la decidibilità allo stato degli atti ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. che richiama i canoni di cui all'art. 495 comma1 cod. proc. pen., il quale, a sua volta, si rifà all'art. 190 cod. proc. pen.; verosimilmente la
Corte territoriale avrebbe considerato le dichiarazioni illegittimamente acquisite ed espunte con l'ordinanza 19/11/1999 del Tribunale di
IE;
9. incompatibilità dei giudici dott.ssa Paola Rava e Dott. Pierluigi Pianta
a partecipare al dibattimento di primo grado, in considerazione del fatto che la Dott.ssa Rava partecipò al giudizio di appello in materia di lavoro nella causa avviata da EN ES contro l'A.N.F.F.A.S. e che il Dott. Pianta presiedette la Commissione Tributaria che decise sulle connesse violazioni tributarie, sicché gli stessi si sarebbero dovuti astenere, anche alla luce degli orientamenti espressi dalla
Corte costituzionale;
10. nullità del decreto che dispone il giudizio perché non motivato in relazione alle eccezioni difensive sulla violazione del termine per le indagini preliminari, sulla indicazione delle fonti di prova errate e sulla non corretta enunciazione dei fatti.
17 III. Il primo motivo dedotto nell'interesse di EN ES ed il primo dei motivi nuovi, svolti a favore della stessa, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, in parte non pertinenti, proposti in carenza di interesse e tardivamente.
La lamentata mancata esclusione della costituzione delle parti civili nel giudizio di appello in relazione al capo H, per il quale era intervenuta una pronunzia assolutoria in primo grado ed in relazione alla quale la parte civile non era appellante è generica perché non sorretta da alcuna specifica indicazione delle ragioni in fatto ed in diritto.
Quanto alla costituzione di parte civile dell'A.N.F.F.A.S., la stessa è avvenuta all'udienza preliminare nel procedimento n. 198/1994 R.G.N.R. a seguito di procura speciale rilasciata da IO LA in LI e
CE AL, nella loro qualità di commissari straordinari della sezione di Gaglianico, all'Avv. Carlo Boggio Marzet.
Alla procura speciale è allegato un estratto dei verbali dei Consigli dell'A.N.F.F.A.S..
All'udienza dibattimentale del 6/5/1999 innanzi al Tribunale di IE,
l'Avv. Carlo Boggio Marzet effettuò la costituzione di parte civile dell'A.N.F.F.A.S., allegando procura speciale rilasciata con atto 4 maggio
1999 da NT SA, nella sua qualità di presidente pro tempore dell'A.N.F.F.A.S., nel procedimento 32/98 R.G.N.R., allegando verbale del
Consiglio direttivo dell'associazione che lo incaricava della costituzione di parte civile.
All'udienza dibattimentale del 6/5/1999 innanzi al Tribunale di IE,
l'Avv. Carlo Boggio Marzet rinnovò la costituzione di parte civile dell'A.N.F.F.A.S., allegando procura speciale rilasciata con atto 4 maggio
1999 da NT SA, quale presidente pro tempore dell'A.N.F.F.A.S., nel procedimento 198/94 R.G.N.R., alla quale era unito il verbale del
Consiglio direttivo dell'associazione che lo incaricava della costituzione di parte civile.
Nessuna disposizione richiede che il verbale del Consiglio direttivo sia sottoscritto da tutti i presenti o contenga un analitico esame delle ragioni per le quali si decide in ordine ad ogni singola imputazione la costituzione di parte civile.
18 Le costituzioni di parte civile dell'A.N.F.F.A.S., sono avvenute, in relazione ai reati di cui agli artt. 640 bis, 316 bis, 643 e 646 cod. pen., per ottenere il risarcimento dei danni patiti dall'Associazione in quanto tale (v. le dichiarazioni di costituzione di parte civile citate) e non quale ente esponenziale, sicché non era necessario, per la costituzione, il consenso di altre persone offese.
La doglianza, contenuta nei motivi nuovi, relativa al fatto che nel giudizio di appello (8-14/10/2004) è stata ammessa la costituzione della parte civile A.N.F.F.A.S. ancorché la sezione di Gaglianico fosse cessata al
1/1/2002 e VO EL non fosse più neppure il liquidatore essendo la liquidazione cessata nel 2003, dopo di che è stata costituita un'associazione nuova del tutto autonoma, è inammissibile, in quanto riguarda un punto della sentenza di appello (e ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile) ulteriore rispetto a quelli tempestivamente impugnati, sicché non poteva essere dedotta come motivo nuovo.
Infatti va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 4683 del 25/2/1998 dep. 20/4/1998 rv 210259) hanno affermato che «i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare
(art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a),
cod. proc. pen.>>.
Le doglianze relative all'asserita insussistenza del danno patito dall'A.N.F.F.A.S. sono inammissibili, perché non attengono alla ammissibilità della costituzione di parte civile, ma alla fondatezza della domanda risarcitoria, sicché non sono pertinenti al punto della decisione gravato.
È infatti possibile che la parte civile, regolarmente costituita, veda rigettata la sua domanda perché infondata, ma tale decisione presuppone appunto la costituzione della parte civile e non potrebbe essere adottata senza la preventiva ammissione della costituzione.
19 Quanto alla costituzione di parte civile della Regione Piemonte si deve rilevare che, con atto 4/12/1997, il Presidente pro-tempore della Giunta
Regionale del Piemonte, sostituito da Vice Presidente Avv. Gaetano
Majorino, a mezzo difensore e procuratore speciale, dichiarò di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 227/94 R.G. G.I.P. (198/94 R.G.N.R.
e 36/98 R.G. Trib.) nei confronti di EN ES.
A norma dell'art. 36 comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte approvato con L. 22 maggio 1971, n. 338 (vigente all'epoca della costituzione di parte civile) ll Presidente, con proprio decreto, nomina un Assessore all'ufficio di Vice Presidente della Giunta, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento>>.
Non è quindi richiesta una specifica delega per ogni singolo atto, ma la stessa è contenuta nel decreto di nomina che, in tal modo, conferisce in via generale al vice Presidente la potestà di sostituire il Presidente (e quindi anche di rappresentare all'esterno la Regione) in ogni caso di assenza o impedimento. Nessuna disposizione implica che l'assenza o l'impedimento debbano essere provati o anche solo comunicati all'esterno, desumendosi la sussistenza egli stessi dall'esercizio dei poteri da parte del vice presidente, in ragione del rapporto fiduciario che lo lega al presidente.
Con atto 5/5/1999 il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale del
Piemonte Enzo Ghigo, a mezzo difensore e procuratore speciale, dichiarò di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 32/98 R.G.N.R. - 20/99
R.G. Trib. innanzi al Tribunale di IE. La procura speciale all'Avv.
Alessandro Mattioda, con sottoscrizione da parte del Presidente Ghigo, autenticata dal notaio Dott. RE Pini, in data 4/5/1999 è agli atti.
In ordine alla doglianza (di cui ai motivi nuovi) relativa al fatto che la
Regione Piemonte sarebbe stata rappresentata da un funzionario, a parte la considerazione che il motivo non è tempestivo, investendo ulteriore punto della decisione, va rilevato che era stata rilasciata procura speciale all'Avv.
Mattioda, sicché egli legittimamente rappresentava la Regione. Peraltro, come ha rilevato il Tribunale con ordinanza 19/11/1999, l'Avv. Mattioda ha operato come avvocato iscritto nell'albo speciale e non come funzionario della Regione.
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20 0 Benché all'odierna udienza, il difensore della Regione Piemonte abbia precisato che la costituzione di parte civile non è avvenuta per i reati tributari, ma solo per gli altri reati, a fronte della ampia dizione dell'atto di costituzione, relativa alle ipotesi di truffa ed altro, sul presupposto "della menomazione del rilievo istituzionale dell'Ente" e della lesione alla radice dell'immagine e del prestigio dei corsi di formazione professionale promossi da tale Regione, può ritenersi che sia avvenuta per tutti i reati e quindi anche per quelli tributari.
In astratto non può escludersi che la perpetrazione di reati finanziari in occasione dei corsi finanziati dalla Regione, possa ledere l'immagine ed il rilievo istituzionale dell'Ente, sicché correttamente è stata ammessa la costituzione di parte civile in questione anche per tali reati.
Le doglianze relative all'asserita insussistenza del danno patito dalla
Regione Piemonte sono inammissibili perché non attengono alla ammissibilità della costituzione di parte civile, ma alla fondatezza della domanda, sicché non sono pertinenti al punto della decisione gravato, per le già esposte considerazioni.
È infine inammissibile la doglianza svolta in relazione alla costituzione di entrambe le parti civili secondo la quale avrebbe dovuto essere esclusa la costituzione in ordine al capo H per la quale era intervenuta assoluzione in primo grado.
Anzitutto la lamentata illogicità della motivazione della Corte d'Appello
(di procedere ad una valutazione globale degli addebiti, perché, all'interno di una sentenza cumulativa, ogni capo rappresenta una statuizione autonoma di responsabilità è stata tardivamente dedotta), non essendo stato tale punto della decisione oggetto di ricorso in termini, è tardiva.
In secondo luogo il motivo è generico giacché non solo non chiarisce perché non sarebbe stata ammissibile la costituzione per tale capo di imputazione, dal momento che vi era gravame del pubblico ministero, ma quand'anche si volesse ritenere implicito il richiamo al motivo nuovo di appello (nel quale si citava giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte
a sostegno della tesi prospettata)- non tenta neppure di confutare le argomentazioni del giudice di appello sul principio di immanenza della costituzione di parte civile (f. 27 sentenza appello).
212 4 IV. Il secondo motivo dedotto nell'interesse di EN ES, il secondo dei motivi nuovi, svolti a favore della stessa ed il primo motivo del ricorso nell'interesse di EN NZ sono infondati.
Quanto alla modifica dell'imputazione di cui ai capi B, C e D, nel procedimento n. 32/98 R.G.N.R. 20/99 R.G. Trib., originariamente
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contestati quali violazioni dell'art. 4 lettera d) della L. n. 516/1982, il Tribunale ha chiarito, con ordinanza 25/5/2000, che non operava la preclusione relativa al rito, stante l'intervenuta modifica normativa di cui al D. Lgs. 10 marzo
2000, n. 74, con possibilità di compimento di nuova attività istruttoria.
L'assunto del Tribunale è condivisibile.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 27 del 25/10/2000 dep. 7/11/2000 rv 217031): In tema di reati fiscali, in seguito all'introduzione della nuova ipotesi criminosa di dichiarazione fraudolenta ad opera dell'art. 2
D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ed all"abolitio criminis" disposta dal successivo art. 25, le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già punite dall'art. 4, lett. d), D. L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in I. 7 agosto 1982, n. 516, in quanto meramente prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non sono più, di per sé, penalmente rilevanti, non potendo in alcun modo essere ricondotte nella previsione della più recente disposizione incriminatrice che individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica della fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte;
tuttavia, qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta - già sanzionata dall'art. 4, lett. f), D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516 - rimane interamente compresa nella nuova ipotesi criminosa e conserva, pertanto, rilievo penale, con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo di cui al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., il trattamento sanzionatorio
222 2 per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più
favorevole al reo>>.
Ne consegue che non sarebbe stato possibile per il giudice, in assenza di modifica delle imputazioni e di acquisizione delle dichiarazioni dei redditi, modificare la qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma avrebbe dovuto rilevare la diversità del fatto ed ordinare la restituzione degli atti al P.M. perché procedesse ad una nuova contestazione. Correttamente, quindi, il
Tribunale, con l'ordinanza 25/5/2000, ha ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed invitato il P.M. a prendere le sue determinazioni.
La modifica delle imputazioni è espressamente prevista dall'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. che richiama l'art. 423 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
È infondato l'assunto secondo il quale una produzione del P.M. non potrebbe essere equiparata ad un'ordinanza del giudice di integrazione probatoria, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. La produzione del P.M. è stata seguita da un'acquisizione della documentazione prodotta da parte del Tribunale. Tale atto rientra nei poteri del giudice previsti dall'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. che possono essere esercitati “anche d'ufficio" e perciò anche su sollecitazione di parte quale è una produzione.
Le imputate avrebbero perciò potuto chiedere che si procedesse con rito ordinario ai sensi dell'art. 441 bis cod. pen., mom non impedire la modifica dell'imputazione.
Non vi è alcuna inutilizzabilità della documentazione (relativa alla dichiarazione dei redditi della Cooperativa) prodotta all'udienza 25/5/2000, giacché non si tratta di atto formato in assenza di contraddittorio, ma di documento formato prima del procedimento, la cui corrispondenza all'originale in possesso dell'Amministrazione finanziaria non è contestata.
È irrilevante il fatto che sul punto la sentenza di appello sia carente di motivazione, o abbia erroneamente fatto riferimento ad una nullità di cui all'art. 181 cod. proc. pen., giacché ciò che integra il vizio è l'omessa motivazione in fatto e non quella in diritto (v. Cass. Sez. 4^ sent. 6243 del
7/3/1988 dep. 24/5/1988 rv 178442: «ll vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art. 475 n. 3 cod. proc. pen. è quello in fatto e non già quello in diritto, nel senso che non può esservi ragione di doglianza
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2
23 3 allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano>>, resa sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ma identica soluzione sotto il vigente codice di rito è imposta dall'art. 619 cod. proc. pen.).
Quanto al fatto che le operazioni indicate nei documenti sarebbero esistenti, che EN ES non avrebbe avuto parte nell'utilizzo degli stessi, che la documentazione veritiera sarebbe solo quella controllata dalla
Regione Piemonte, che le fatture furono pagate e la contabilità regolarmente tenuta, si tratta di questioni di fatto non deducibili in questa sede.
In ordine alla mancata pronunzia di assoluzione nel merito anziché per prescrizione è sufficiente ricordare che, secondo l'orientamento di questa
Corte, condiviso dal Collegio ‹‹in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di
"apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della "causa più favorevole" sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen.»> (Cass. Sez. 6^ sent. n. 31463 del
8/6/2004 dep. 16/7/2004 rv 229275).
Nel caso di specie non si ravvisa nella motivazione della sentenza della
Corte territoriale alcun vizio di tal genere in relazione alla dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
24 V. Il terzo motivo dedotto nell'interesse di EN ES ed il terzo dei motivi nuovi, svolti a favore della stessa sono infondati.
Benché questa Corte abbia affermato che il reato di cui all'art. 316 bis cod. pen., anche alla luce dell'ordinanza n. 95 del 2004 della Corte costituzionale, ha carattere sussidiario rispetto al reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., nel senso che è stato introdotto per punire comportamenti non rientranti nell'ipotesi di truffa (Cass. Sez. 2^ sent. n. 39644 del 9/7/2004 dep.
11/10/2004 rv 230365), tale pronunzia è stata resa in esito ad un ricorso nel quale si assumeva doversi applicare tale norma anziché quella di cui all'art. 640 bis cod. pen. (ad avviso del ricorrente La richiesta di contributo in conto interessi è prevista dalla L. 16 febbraio 1987 n. 44 e, ove presentata con l'ausilio di documenti falsi, da luogo al reato di cui all'art. 316 ter c.p., per il quale non è ammessa misura cautelare>> e non a quello di truffa), come si evince dal relativo passaggio della menzionata sentenza: Diversamente, è ammissibile la questione che attiene alla qualificazione giuridica (art. 316 bis anziché art. 640 bis c.p.), essendo rimessa anche all'iniziativa ufficiosa del giudice. La doglianza è tuttavia infondata, perché va risolta (tenuto conto della natura sussidiaria e residuale del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: cfr. da ultimo Corte Cost. ordinanza 12-14 marzo 2004 n. 95) a sfavore dei ricorrenti tanto più che l'attività di intermediazione fittizia da loro posta in essere rappresenta l'artifizio ulteriore tipizzante il delitto di truffa>>.
In relazione alla diversa tematica qui prospettata, questa Corte ha invece affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che i due reati possono concorrere: ll reato di cui all'art. 316 bis cod. pen.(malversazione in danno dello Stato) e quello di cui all'art. 640 bis stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ben possono concorrere fra loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifizi o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse
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25 5 vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi anche la violazione dell'art. 316 bis cod. pen.»> (Cass. Sez. 1 ^ sent. n. 4663 del 1/10/1998 dep.
7/11/1998 rv 211494; nello stesso senso Cass. Sez. 6^ sent. n. 4313 del
2/12/2003 dep. 4/02/2004 rv 228655).
Quanto al fatto che il contributo regionale fu erogato alla Cooperativa sociale S.r.l. alla quale sarebbe stata estranea EN ES, che la Corte
d'Appello avrebbe confuso l'attività della cooperativa con quella concernente i corsi formazione e che non è vero che l'imputata abbia percepito contanti, si tratta di questioni di merito non deducibili in questa sede.
La doglianza relativa al difetto assoluto di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto di
EN ES, in quanto non ricorrerebbe l'esercizio dei poteri ora indicati nel novellato art. 2639 cod. civ. è inammissibile perché riguarda un punto della decisione non tempestivamente impugnato con i motivi principali.
È svolta in carenza di interesse la doglianza in ordine alla pertinenza o meno della citazione della sentenza n. 4639 del 1994 di questa Corte a p. 30
della sentenza d'appello.
La Corte territoriale, pur richiamando tale pronunzia, ha rigettato la richiesta del P.M. di riqualificare il fatto come peculato, affermando che nel, caso di specie, non ricorrevano «i requisiti focalizzati nelle pronunce testé citate ossia la continua natura pubblica della gestione delle somme erogate, con relativo obbligo di rendiconto e restituzione del residuo, né la sicura sottoposizione dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti a norme di diritto pubblico>>
(sentenza di appello p. 31).
La Corte d'Appello ha pertanto mantenuta ferma l'originaria qualificazione giuridica del fatto, sul presupposto che la norma di cui all'art. 316 bis cod. pen. non richiede che l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
26 VI. Il quarto motivo dedotto nell'interesse di EN ES ed il quarto dei motivi nuovi, svolti a favore della stessa sono inammissibili perché manifestamente infondati ed in parte proposti per motivi diversi da quelli consentiti.
Nella specie non vi è alcuna alternatività fra il reato di cui all'art. 643 cod. pen. e quello di cui all'art. 640 bis cod. pen. perché il primo reato è stato ritenuto commesso in danno dei disabili, mentre le truffe sono state ritenute perpetrata inducendo in errore i funzionari regionali.
Si tratta quindi di due distinte condotte che ben possono essere ricondotte a distinte fattispecie penali.
Le doglianze relative al difetto di motivazione ed alla manifesta infondatezza dell'imputazione, avendo i disabili firmato i registri di frequenza alla presenza degli ispettori regionali, come attestato nel verbale 9/9/2002,
sono censure di merito non prospettabili in questa sede.
Infatti i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine al convincimento raggiunto sulla base della "pluralità e la piena concordanza delle indicazioni fornite dai testi e coindagati” (sentenza d'appello p. 31).
Si deve ricordare che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Sent.
24 del 24/11/1999 dep. 16/12/1999 rv 214794), «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato
-
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento>>.
272 2 VII. Il quinto (due motivi entrambi indicati come quinto), il sesto ed il settimo dei motivi dedotti nell'interesse di EN ES ed il quinto dei motivi nuovi, svolti a favore della stessa sono in parte manifestamente infondati ed in parte inammissibili, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., non essendo stati dedotti nei motivi di appello e non supportati da adeguate indicazioni.
La Corte d'Appello (p. 28 sentenza impugnata) ha rilevato che l'eccezione relativa avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di cui all'art. 181 comma 2 cod. proc. pen. e tale osservazione è condivisibile in quanto l'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista dall'art. 407, comma 3,
c.p.p. per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei prescritti termini, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art. 191 c.p.p., non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte» (Cass. Sez. 1^ sent. n. 2383 del 28/4/1998 dep.
5/6/1998 rv 210673).
Si assume nel ricorso che la difesa avrebbe invece tempestivamente eccepito tale inutilizzabilità, con memorie presentate al G.U.P. ed al
Tribunale il 6/5/1999 e nelle questioni preliminari al dibattimento, ma tale questione (l'esistenza di tempestive eccezioni) non era stata dedotta con i motivi di appello, impugnando l'ordinanza 19/11/1999 del Tribunale, sicché è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
Per le stesse ragioni (mancata impugnazione in sede di appello dell'ordinanza citata in relazione alla decisione circa la legittimità dell'attività integrativa di indagine) è inammissibile la relativa censura.
Le questioni sono altresì inammissibili giacché, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un 'error in procedendo', ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta>> (Cass. Sez. 6^ sent. n. 10373 del 16/01/2002 dep.
12/03/2002 rv 221352).
Nella specie non sono stati indicati nel ricorso gli specifici atti dei quali si lamenta l'utilizzo ai fini della decisione e le memorie con le quali le eccezioni furono sollevate.
28 L'espunzione degli atti (successivi alla richiesta di archiviazione) è stata ordinata dal Tribunale in relazione alla posizione di EN NZ e peraltro revocata, sicché l'argomento non è conferente.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni dei soggetti di cui agli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen., per consolidato orientamento di questa
Corte (che la difesa ricorrente neppure cerca di confutare) non poteva essere rinnovato l'esame dei soggetti in questione, ai sensi dell'art. 26 comma 2 L. 1 marzo 2001, n. 63, non essendo più il procedimento, al momento di entrata in vigore della norma, in fase di indagini preliminari (v. in proposito Cass.
Sez. 5^ sent. n. 11805 del 1/12/2003 dep 11/3/2004 rv 228054: «In applicazione del principio "tempus regit actum", deve escludersi l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale di imputato di reato connesso, effettuato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., senza l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., quando trattisi di atto compiuto prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha introdotto l'obbligo di detto avvertimento;
né potendosi in contrario invocare il disposto di cui all'art. 26, comma secondo, della citata legge n. 63/2001, giacché l'obbligo ivi previsto di rinnovazione degli atti nelle forme prescritte dalle nuove disposizioni vale soltanto se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari››.
Per stessa ammissione contenuta nel ricorso, non vi è violazione dell'art. 63 comma 2 cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni rese da
AR EL come persona informata sui fatti, mentre avrebbe dovuto rivestire lo status di indagato in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto che le dichiarazioni di AR fossero superate da quelle poi rese dallo stesso quale indagato.
Quanto a FI RE (che risulterebbe dall'atto stesso indagata) e
MA IA la Corte territoriale ha ritenuto che si dovesse far riferimento al primo e non al secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., ma ad avviso dei ricorrenti, ciò può valere soltanto per la prima assunzione di informazioni, ma non per le successive, sicché, quanto a queste, opererebbe l'art. 63 comma
2 cod. proc. pen. che si riferisce alla posizione sostanziale e non a quella formale del soggetto che dovrebbe assumere la qualità di persona sottoposta ad indagini.
29 La questione è inammissibile per genericità, perché nel ricorso non sono stati indicati gli atti in questione e quelli dai quali sarebbe stata desumibile (ed in che data) l'assunzione, sostanziale, della qualità di persona sottoposta ad indagini.
Proprio perché, come del resto evidenziato nel ricorso, si verte in tema di posizione sostanziale e non del mero dato formale dell'iscrizione del nominativo della persona sottoposta ad indagini nel registro generale delle notizie di reato, è necessario verificare se e quando la persona, esaminata quale persona informata, sui fatti avrebbe dovuto assumere la veste di persona sottoposta ad indagini.
Nel ricorso avrebbe dovuto essere quindi indicati sia il momento in cui la qualità di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini avrebbe dovuto essere attribuita, sia gli atti sulla scorta dei quali tale attribuzione avrebbe dovuto essere effettuata.
In tal modo sarebbe stato possibile a questa Corte verificare la fondatezza o meno dell'assunto svolto nel ricorso.
Inoltre avrebbero dovuto essere specificamente indicati i singoli verbali ritenuti inutilizzabili, al fine di verificare se del contenuto degli stessi, diverso da quello di altri atti, sia stato posto a base della decisione dei giudici di merito.
In assenza di tali precise indicazioni la doglianza formulata appare generica e pertanto inammissibile - alla luce del già ricordato principio per
-
il quale in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile l'impugnazione nella quale sia stato eccepito un 'error in procedendo',.... senza peraltro indicare lo specifico atto da esaminare e sul quale compiere la verifica richiesta>> (Cass. Sez. 6^ sent. n. 10373 del 16/01/2002 dep. 12/03/2002 rv
221352).
A
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3 VIII. L'ottavo ed il nono motivo dedotti nell'interesse di EN
ES sono inammissibili, quanto alla prima doglianza dell'ottavo motivo ed al nono motivo per genericità e quanto alla seconda doglianza dell'ottavo motivo per manifesta infondatezza.
La prima doglianza dell'ottavo motivo e quella di cui al nono motivo, relativi all'ipotizzata inosservanza dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., anche con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 643 cod. pen., in quanto le dichiarazioni di AR, FI e MA avrebbero dovuto essere valutate prima sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca e solo successivamente sotto il profilo dei riscontri esterni, che quanto al reato di cui all'art. 643 cod. pen. sarebbero mancanti, sono generiche in quanto costituiscono la mera reiterazione di motivi di appello senza alcuna valutazione e censura della decisione assunta del giudice d'appello.
Infatti la Corte territoriale, su tale punto, ritenendo che le doglianze in questione fossero afferenti al merito degli addebiti ha rinviato alle considerazioni relative a ciascuno di essi (p. 28 sentenza impugnata), ma nel ricorso nessuna di tali considerazioni è richiamata e censurata o indicata come mancante.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l'inammissibilità del ricorso. Si richiamano in proposito le seguenti pronunzie:
- Sez. 4, sent. n. 5191 del 29/3/2000 dep. 3/5/2000 rv 216473: “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità".
Sez. 1, sent. n. 39598 del 30/9/2004 dep. 11/10/2004 rv 230634: "E inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della
31 correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso.
Sez. 4, sent. n. 256 del 18/9/1997 dep. 13/1/1998 rv 210157: “È
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inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità".
La doglianza relativa al fatto che, all'epoca della sentenza di primo grado era vigente l'art. 1 comma 2 L. n. 35/2000 (rectius: art. 1 comma 2 D.L.
7 gennaio 2000, n.
2. convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2000,
n. 35) che impone che le dichiarazioni rese da persone che per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se sono confermate da ulteriori elementi ed eterogenei elementi di prova, i quali dovrebbero avere carattere oggettivamente e soggettivamente individualizzante, è manifestamente infondata.
Infatti si deve escludere che la disposizione in questione operi anche nell'ambito del giudizio abbreviato, dal momento che, con la richiesta di essere giudicato allo stato degli atti, l'imputato rinuncia all'esame in contraddittorio delle persone che hanno reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, consentendo all'utilizzo delle stesse ai fini della decisione.
Tali persone non si sono pertanto sempre volontariamente sottratte all'esame dell'imputato o del suo difensore.
32
3
3 IX. II decimo motivo dedotto nell'interesse di EN ES (difetto e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza del delitto di circonvenzione d'incapaci) è infondato.
Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, "in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione" (Cass. pen., Sez. 3^, sent.
4700 14/2/1994 dep. 23/4/1994 rv 197497).
Nella sentenza di primo grado la sussistenza del reato di circonvenzione d'incapaci è motivata con riferimento al fatto che pacifico appare lo stato di deficienza psichica dei disabili partecipanti ai corsi>> (p. 40 sentenza di primo grado, come risultava dalle circostanze richiamate alle p.
21 e ss. della stessa sentenza, sia con riferimento alle gravi forme di invalidità, sia con il richiamo a specifiche risultanze: SC NA non era in grado di comprendere la domanda "come ti chiami?", RB RA non sembra in grado di percepire e comprendere il senso delle domande rivoltele,
MI SA, SA MA, CO MA, TT LO, EG VA,
LA NT, BO CO e AN IN non erano in grado di comprendere le domande loro rivolte, mentre LL UL non era in grado di proferire parola. In siffatta situazione "aiutare" i disabili a sottoscrivere i registri, significa far loro compiere un atto di cui non erano neppure in grado di comprendere il significato.
Se è vero che per integrare il reato è necessaria l'induzione a compiere un atto e l'abuso dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona e che l'induzione richiede un'apprezzabile attività di pressione morale e di persuasione, va ricordato che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, nel reato di circonvenzione di incapace, costituisce induzione a compiere atti che importino effetti giuridici dannosi qualsiasi attività di eccitamento, di stimolo, di suggestione, e, quindi, l'uso di qualsiasi
33
3
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3 mezzo idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico, di guisa che venga a stabilirsi un nesso di causalità fra l'abuso dello stato di infermità o di deficienza psichica dello stesso soggetto passivo e l'evento, il quale si concreta nel compimento dell'atto». (Cass. Sez.
2^ sent. n. 4760 del 27/1/1987 dep. 15/4/1987 rv 175684).
È irrilevante che le sottoscrizioni siano state apposte talora alla presenza degli ispettori regionali che vistavano gli stessi registri, alla luce delle dichiarazioni (richiamate nella sentenza di primo grado alle p. 25 e 26) rese dagli ispettori De Fezza CE, Dominelli VA EL,
Montessoro Carlo, Liuni Leonardo e Sanna Massimo sui limiti e le modalità
dei controlli ispettivi, non certamente idonei ad appurare la volontarietà delle sottoscrizioni stesse e la capacità di intendere e di volere dei disabili.
Quanto al fatto che i registri farebbero prova fino a querela di falso della provenienza della sottoscrizione e sarebbero incontestabili da parte dell'accusa in assenza di querela del sottoscrittore, basta la considerazione che non è in discussione la provenienza della sottoscrizione dai singoli disabili, ma solo se la stessa sia stata apposta ricorrendo i presupposti di cui all'art. 643 cod. pen., che i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione immune da vizi ricorressero.
La sottoscrizione dei registri, oltre ad integrare gli artifici o i raggiri della truffa, ben può integrare anche il reato di circonvenzione d'incapaci, ove si consideri che i soggetti ingannati dalla truffa, ad avviso dei giudici di merito, erano i funzionari regionali, mentre i soggetti indotti a compiere atti pregiudizievoli erano i disabili.
In ordine all'elemento psicologico del reato, in quanto il delitto di cui all'art. 643 cod. pen. richiede il dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare a se o ad altri un profitto, è sufficiente ricordare che la sentenza di primo grado (richiamata in quella d'appello) ha indicato che EN ES fece firmare ai disabili dichiarazioni di rinunzia delle somme a favore della
Cooperativa, assicurando a tale persona giuridica un profitto.
È pertanto irrilevante che l'imputata abbia agito senza tornaconto personale.
34 X. L'undicesimo motivo dedotto nell'interesse di EN ES è inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti e manifestamente infondato.
Infatti, attraverso la dedotta mancata applicazione dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. sui reati di truffa aggravata, formulata sull'assunto che tutte le imputazioni si fondano sul presupposto che EN ES abbia agito quale amministratrice di fatto della Cooperativa sociale "Nuovi Orizzonti S.r.l.”
(mentre si sostiene che sarebbe documentalmente provato che l'imputata non ha mai avuto potere di firma su nessun conto della Cooperativa e non aveva nessun rapporto di lavoro con la stessa, ma si limitava sporadica ed occasionale attività di collaborazione, non ha mai tenuto contabilità né
presentato alcuna dichiarazione dei redditi, sicché mancherebbero i requisiti di continuità, indipendenza e rappresentatività dell'ente che sono i connotati tipici dell'amministratore di fatto, sicché l'imputata avrebbe dovuto essere prosciolta ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen.), si cerca di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, non consentito in questa sede.
Si è già detto quali sono i limiti in cui, secondo le indicazioni delle Sezioni
Unite di questa Corte, il vizio di motivazione è deducibile in sede di giudizio di questa Corte e nella motivazione della sentenza impugnata non si ravvisano illogicità manifeste. Inoltre si deve richiamare quanto già detto citando l'orientamento di questa Corte sul concetto di evidenza contenuto nel secondo comma dell'art. 129 cod. pen..
35 XI. II dodicesimo motivo dedotto nell'interesse di EN ES, il sesto ed il settimo dei motivi nuovi dedotti a favore della stessa sono infondati.
Anzitutto si deve escludere che l'art. 580 cod. proc. pen. non operi in tema di giudizio abbreviato (v. Cass. Sez. 1^ sent. n. 1299 del 21/11/2003 dep. 20/1/2004 rv 227632: ‹‹ll ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, si converte in appello, qualora il medesimo provvedimento sia oggetto di appello da parte dell'imputato, a nulla rilevando, per ragioni di economia e di unitarietà processuale, la circostanza che la sentenza impugnata sia oggettivamente inappellabile per la parte che ha proposto ricorso per cassazione>>).
In secondo luogo bene il P.M. ha proposto appello anziché ricorso per cassazione, in quanto, secondo l'orientamento di questa Corte,condiviso dal
Collegio, in tema di giudizio abbreviato, quando il Pubblico Ministero può proporre appello per alcuni capi e ricorso per Cassazione per altri capi della sentenza, si impone la proposizione del primo mezzo di gravame anche in relazione ai capi suscettibili di ricorso». (Cass. Sez. 6^ sent. n. 9910 del
10/7/1995 dep. 27/9/1995 rv 202650. Fattispecie nella quale è stato ritenuto che correttamente il Pubblico Ministero avesse appellato la decisione sia per il proscioglimento da taluni reati, sia per il mancato aumento di pena dovuto alla recidiva contestata per il reato in ordine al quale era stata pronunciata condanna).
In terzo luogo, premesso che: «‹in tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen., ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado»> (Cass. Sez. 6^ sent. n.
42810 del 25/9/2002 dep. 18/12/2002 rv 223788), va rilevato che, per la
36 parte qui rilevante, l'impugnazione del P.M. conteneva censure di legittimità che rendevano ammissibile l'impugnazione.
Così, in ordine al capo F ed al capo H, il P.M. si doleva dell'errata applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto ed in ordine all'elemento soggettivo del reato.
In punto di pena, nell'impugnazione del P.M. si segnalava l'errata determinazione della pena base che avrebbe dovuto essere quella relativa al reato di cui all'art. 643 cod. pen..
Il gravame del P.M. appare quindi ammissibile, con la conseguente infondatezza di tutte le ulteriori doglianze prospettate nei menzionati motivi.
Le ulteriori censure attengono non all'ammissibilità, ma alla fondatezza dell'impugnazione del P.M. e quindi sono irrilevanti.
XII. II tredicesimo motivo dedotto nell'interesse di EN ES,
relativo al difetto assoluto di motivazione sulla responsabilità civile da reato
(sull'assunto che la Corte d'Appello si è limitata a richiamare le argomentazioni del Tribunale che sarebbero apodittiche) è infondato.
Premesso che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un danno d'immagine dovuto alla confusione di ruoli fra A.N.F.F.A.S. e la Cooperativa
"Nuovi Orizzonti S.r.l." che ha portato ad un'ampia risonanza della vicenda sulla stampa locale>>, tale motivazione non appare né apodittica, né illogica.
Non è condivisibile l'assunto del ricorso secondo il quale la pubblicità sui mass media del processo non potrebbe essere utilizzata per fondare una condanna civile da reato.
La pubblicità è stata indicata quale conseguenza dei reati ritenuti commessi e non del procedimento penale.
37 - XIII. L'ottavo (relativo all'erroneità della motivazione in ordine alla T
mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in quanto la Corte
d'Appello avrebbe dovuto valutare non la assoluta necessità delle nuove prove, ma la decidibilità allo stato degli atti ai sensi dell'art. 603 comma 3 cod. proc. pen. che richiama i canoni di cui all'art. 495 comma1 cod. proc. pen. che, a sua volta si rifà all'art. 190 cod. proc. pen.), il nono (relativo all'incompatibilità dei giudici dott.ssa Paola Rava e Dott. Pierluigi Pianta a partecipare al dibattimento di primo grado in considerazione del fatto che la
Dott.ssa Rava partecipò al giudizio di appello in materia di lavoro nella causa avviata da EN ES contro l'A.N.F.F.A.S. e che il Dott. Pianta
presiedette la Commissione Tributaria che decise sulle connesse violazioni tributarie, sicché gli stessi si sarebbero dovuti astenere) ed il decimo dei motivi nuovi dedotti nell'interesse di EN ES (relativo alla nullità del decreto che dispone il giudizio perché non motivato in relazione alle eccezioni difensive sulla violazione del termine per le indagini preliminari, sulla indicazione delle fonti di prova errate e sulla non corretta enunciazione dei fatti) sono tardivi in quanto nessuno dei punti e capi della sentenza ai quali gli stessi si riferiscono è stato oggetto di impugnazione con il ricorso iniziale.
Infatti, come si è già detto nel paragrafo III, richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 4683 del 25/2/1998 dep.
20/4/1998 rv 210259) «i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a),
cod. proc. pen.>>.
Nessuno di tali capi o punti della decisione è stato oggetto di tempestivo ricorso nei termini previsti, pertanto i motivi nuovi svolti sul punto non sono ammissibili.
38 XIV. Il secondo motivo dedotto nell'interesse di EN NZ
(violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione in relazione all'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'inutilizzabilità assoluta, ai fini della decisione, degli atti di indagine compiuti dopo la richiesta ed il decreto di archiviazione nei confronti di EN
NZ) è infondato.
La doglianza è stata dedotta nei seguenti termini: l'imputata era stata sottoposta ad indagini per il reato tributario di cui si discute in procedimento
(n. 198/94 R.G.N.R. + 367/94 R.G.N.R.), archiviato il 5/6/1998; il 18/3/1998
EN NZ fu reiscritta per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. e per il reato di cui all'art. 4 lett. d) L. 516/1982, il Tribunale ha rilevato che le nuova iscrizione era avvenuta per gli stessi fatti già iscritti a seguito di una nuova comunicazione di notizia di reato e dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., ma ha ritenuto che i reati tributari fossero fatti diversi;
ad avviso del ricorrente invece i documenti relativi ad operazioni inesistenti sarebbero uno degli ipotetici artifici e raggiri della truffa, sicché si sarebbe in presenza di concorso formale e non di continuazione fra i due reati onde il fatto, dal punto di vista naturalistico, sarebbe lo stesso;
sarebbero perciò inutilizzabili gli atti compiuti dopo la richiesta di archiviazione formulata il 2/10/1997; tale inutilizzabilità, tempestivamente eccepita, sarebbe patologica e quindi rilevante anche in sede di giudizio abbreviato.
L'assunto non ha fondamento, dal momento che la preclusione derivante dall'archiviazione riguarda soltanto la notizia di reato in ordine alla quale tale archiviazione è intervenuta e non si estende ad altre fattispecie. Si richiamano le seguenti pronunzie di questa Corte, condivise dal Collegio, in relazione al punto in questione:
Cass. Sez. 1^ sent. n. 3777 del 24/6/1998 dep. 06/8/1998 rv 228876: «In tema di riapertura delle indagini, l'inutilizzabilità degli elementi di prova è limitata a quegli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero in ordine alla medesima notitia criminis per la quale è stata in precedenza disposta l'archiviazione, ove siano effettuati senza che sia stato adottato un formale provvedimento di riapertura delle indagini. L'inutilizzabilità riguarda, dunque, unicamente gli atti d'indagine geneticamente compiuti in
39 riferimento ai fatti per i quali vi è stata archiviazione, ma non anche quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento probatorio riferito a fatti diversi e per i quali si pone unicamente una quaestio facti relativa alla valutazione dei contenuti della fonte probatoria riguardante gli episodi oggetto della nuova contestazione>>.
Cass. Sez. 1^ sent. n. 4042 del 11/6/1996 dep. 6/6/1996 rv 205157: In caso di già disposta archiviazione, la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, prevista dall'art. 414 cod. proc. pen., può essere esclusa soltanto quando si sia in presenza di un fatto da qualificare come oggettivamente diverso rispetto a quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, e non, quindi, quando vi sia solo una nuova notizia di reato riguardante il medesimo fatto>>.
Nessuna rilevanza ha la tesi di un'identità di fatto naturalistico, non essendo questo a venire in rilievo ai fini della iscrizione di una notizia di reato e della relativa archiviazione, ma le fattispecie penali che il fatto può integrare, ciascuna delle quali deve portare ad un'autonoma iscrizione ed in relazione a ciascuna delle quali può intervenire o meno un provvedimento di archiviazione.
Nel caso prospettato, i fatti di cui all'art. 640 bis cod. pen. e di cui all'art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 sono diversi ed integrano due distinte ipotesi di reato che concorrono. Infatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato
(sent. n. 27 del 5/10/2000 dep. 7/11/2000 rv 217032 che «ll delitto di frode fiscale può concorrere, attesa l'evidente diversità del bene giuridico protetto, con quello di truffa comunitaria, purché allo specifico dolo di evasione si affianchi una distinta ed autonoma finalità extratributaria non perseguita dall'agente in via esclusiva;
il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità>>.
Nel caso di specie non è oggetto di impugnazione il fatto che il giudici di merito abbiano ritenuto che i due reati potessero concorrere.
404 0 XV. In presenza di ricorsi in parte inammissibili ed in parte infondati i ricorsi stessi devono essere rigettati.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le imputate che li hanno proposti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese del procedimento.
EN ES deve altresì essere condannata alla rifusione a favore delle parti civili delle ulteriori spese per questo grado di giudizio, liquidate in €
2.500,00, oltre rimborso spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A., per ciascuna delle stesse.
Quanto alla parte civile A.N.F.F.A.S. appare infatti congrua la nota spese, con la sola riduzione da € 250,00 ad € 200,00 della voce relativa alle informative (apparendo eccessivo il numero di 25, riducibile a 20).
Quanto alla parte civile Regione Piemonte appare congrua la determinazione nello stesso ammontare indicato per la parte civile
A.N.F.F.A.S.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché EN ES alla rifusione a favore delle parti civili delle spese per questo grado di giudizio liquidate:
a) quanto alla Regione Piemonte in € 2.500,00 oltre spese forfetarie nella misura del 12,5%, I.V.A. e C.P.A.;
b) quanto all'A.N.F.F.A.S. in € 2.500,00 oltre spese forfetarie nella misura del 12,5%, I.V.A. e C.P.A..
Così deliberato in camera di consiglio, il giorno 11/1/2006.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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Fomunico DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 GEN. 2006/ IL CANCELLIERE Angelo Maria Cangemi
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