Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2006, n. 1867
CASS
Sentenza 11 gennaio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di giudizio abbreviato non trova applicazione, benché già vigente al momento della decisione, la previsione normativa di cui all'art. 1, comma secondo, D.L. n. 2 del 2000, conv. con modif. nella L. n. 35 del 2000, secondo cui le dichiarazioni rese da persone che per libera scelta si sono sempre volontariamente sottratte all'esame dell'imputato e del suo difensore sono valutate solo se confermate da ulteriori elementi, in quanto con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato rinuncia all'esame in contraddittorio delle persone che hanno reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e consente all'utilizzazione di tali dichiarazioni ai fini della decisione.

In tema di giudizio abbreviato, è legittima la modifica dell'imputazione a seguito del provvedimento con cui il giudice ha acquisito agli atti la documentazione prodotta dal pubblico ministero, ben potendo il giudice acquisire gli elementi necessari alla decisione anche su sollecitazione di parte.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2006, n. 1867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1867
    Data del deposito : 11 gennaio 2006

    Testo completo