Sentenza 25 settembre 2002
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero si converte in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen., ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado (Fattispecie nella quale la Corte di merito, in accoglimento del motivo di ricorso del P.M. di erronea applicazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aveva rivalutato in fatto la sussistenza dell'attenuante della fattispecie di lieve entità, escludendola alla luce del principio di diritto adottato e dunque riformando la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2002, n. 42810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42810 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 25/09/2002
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1063
3. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 29006/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori, avv.ti Giovanni Scopesi e Pasquale Tonani, di TO NE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 29.1.2001 della Corte d'appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentiti i difensori dell'imputato che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Genova con sentenza 29.1.2001 riformava parzialmente la sentenza 21.11.1995 del gup del Tribunale di Chiavari di condanna di TO NE per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 escludendo la circostanza attenuante di cui all'art. 73, c. 5,
e aumentando la pena ad anni 3 e mesi 8 di reclusione e lire 30.000.000 di multa (con ciò accogliendo il motivo di ricorso per Cassazione, convertito in appello, del P.G.).
Secondo l'accusa il TO aveva importato in Italia numerose pastiglie di "ecstasy" e imprecisate quantità di cocaina, cedendone parte a AR FA. Il materiale probatorio era costituito dalle dichiarazioni confessorie-accusatorie del AR, da bonifici bancari da quest'ultimo all'imputato, da intercettazioni telefoniche, da dichiarazioni rese da altri coimputati, dalle stesse dichiarazioni del TO.
Ricorre la difesa dell'imputato per:
a) violazione del principio dell'inderogabilità del giudice naturale stabilito dall'art. 25, c. 1, Cost. in quanto la Corte d'appello di Genova con ordinanza 27.6.2000, rigettando la richiesta di applicazione di pena ex art. 599, c. 4, c.p.p., aveva ordinato la trasmissione degli atti al Presidente della stessa Corte per l'assegnazione del procedimento ad altra sezione;
b) violazione dell'art. 125, c. 3, c.p.p., essendo il provvedimento ex art. 599 c.p.p. sprovvisto di motivazione;
c) violazione di legge per avere la Corte d'appello giudicato in sede di appello anche nel merito sui motivi di ricorso per Cassazione proposto dal P.G.;
d) violazione dell'art. 73, c.
5. d.p.r. 309/90 essendo stata in primo luogo la reiterazione delle condotte ritenuta ostativa alla circostanza attenuante speciale;
in secondo luogo non essendo stata verificata la consistenza delle quantità di sostanza stupefacente cedute;
e) insufficiente motivazione in ordine alla natura delle sostanze stupefacenti cedute;
f) violazione dell'art. 73, c. 7, d.p.r. 309/90 in relazione alla condotta confessoria tenuta dall'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello - rigettando la richiesta di applicazione della pena concordata fra le parti ex art. 599, c. 4, c.p.p. - ha ritenuto (in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 10.10.1990, n. 435 e ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte) sussistere una causa di incompatibilità rilevante ex art. 34 c.p.p. e pertanto ha rimesso gli atti al Presidente della stessa Corte per l'assegnazione della causa ad altra sezione.
Assegnata la causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello, imputato e P.M. hanno reiterato la richiesta ex art. 599, c. 4, c.p.p. e la Corte ha nuovamente rigettato la richiesta e ha proceduto con le forme ordinarie.
2. In questo quadro la prima doglianza proposta dalla difesa non può trovare accoglimento alla luce del disposto dell'art. 33, c. 2, c.p.p., a norma del quale "non si considerano attinenti alla capacità del giudice... le disposizioni sulla assegnazione dei processi a sezioni...".
Come ha già evidenziato questa Suprema Corte (17.10.1994, Prigitano) interpretando la norma menzionata, non possono considerarsi attinenti alla capacità del giudice, e pertanto non sono riconducibili alla previsione dell'art. 178, lett. a), le disposizioni relative all'assegnazione dei processi alle sezioni del medesimo ufficio, all'interno del quale esse sono costituite per finalità soltanto organizzative.
Il preteso vizio denunciato è quindi irrilevante in base all'ordinamento processuale, non soltanto perché non è previsto uno specifico mezzo di gravame, ma in quanto l'art. 33, c. 2, esclude esplicitamente che esso possa essere fatto valere come violazione di disposizioni attinenti alle condizioni di capacità del giudice.
3. Anche il secondo motivo di ricorso non merita pregio. Infatti, se è vero che la prima istanza di applicazione di pena ex art. 599, c.4, c.p.p. è stata respinta dalla Corte d'appello con provvedimento carente di motivazione, è altrettanto vero che la stessa istanza è stata riproposta davanti alla diversa sezione cui il processo è stato assegnato e che questa la ha rigettata con provvedimento motivato sulla esiguità della pena rispetto alla gravità del fatto. Di fronte a questa seconda pronuncia sul medesimo oggetto, la prima pronuncia è priva di qualsiasi rilievo restando essa assorbita in quella successiva, che appare non censurabile in quanto adeguatamente motivata.
4. Con il terzo motivo la difesa dell'imputato propone un tema di indubbio rilievo. Si duole, infatti, che la Corte di merito - investita in base all'art. 580 c.p.p. congiuntamente dell'appello dell'imputato e del ricorso per Cassazione del P.G. - abbia esteso il giudizio di merito anche relativamente alle doglianze del P.G. che potevano avere ad oggetto esclusivamente i motivi di cui all'art. 606 c.p.p. La Corte territoriale non ha ignorato il problema (già posto dalla difesa nel giudizio di secondo grado) e ha correttamente rilevato la fondatezza dell'osservazione difensiva secondo cui l'impugnazione del P.G., "pur convertendosi ex art. 580 in appello, va esaminata nei limiti che caratterizzano le censure che possono formare oggetto del ricorso per Cassazione".
Si pone, dunque, la questione della correlazione fra l'art. 580 che impone la conversione del mezzo di impugnazione (nel caso da ricorso per Cassazione in appello per quanto riguarda il gravame del P.G.) e l'art. 443, c. 3, che inibisce al P.M. l'appello avverso le sentenze pronunciate (come nel caso) con il rito abbreviato.
5. Il conflitto fra le due norme sembra all'apparenza insanabile, anche alla luce della sentenza 24.3.1994, n. 98, della Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 595 c.p.p. nella parte in cui non consentono al P.M., in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello contro la sentenza di condanna. La Corte ha motivato la decisione sul presupposto che le norme costituzionali assicurano all'imputato e al pubblico ministero una differente garanzia (maggiore per il primo), che giustifica la diversità dei poteri ad essi spettanti ai fini delle impugnazioni. La sentenza ribadisce così implicitamente, come risulta chiaramente anche dalla motivazione, che vi è una preclusione assoluta per il P.M. di appellare le sentenze pronunciate a seguito del rito abbreviato, persino sub specie di appello incidentale al di là della formula latissima dell'art. 595 c.p.p.
6. L'apparente contraddittorietà delle norme di cui si tratta trova soluzione in via interpretativa.
Il giudice di appello, investito della cognizione di un ricorso per Cassazione del P.M. in conseguenza dell'applicazione dell'art. 580 c.p.p., non può ritenersi investito della cognizione del merito del processo, ma deve porsi in via, eccezionale nello stesso ruolo del giudice di legittimità, quanto il ricorso stesso non perde la sua connotazione essenziale, ma rimane sostanzialmente tale pur essendo devoluto per la decisione al giudice di merito di secondo grado. La Corte d'appello deve, quindi, preliminarmente verificare se il ricorso risponda ai requisiti dell'art. 606 c.p.p. e, ove esso (convertito solo nominalmente in appello) risulti ammissibile deve pronunciarsi su di esso, con le forme dell'appello, seguendo gli stessi criteri che sarebbero stati adottati dalla Cassazione se il ricorso fosse pervenuto al suo giudizio.
7. In sostanza i limiti ai poteri di cognizione della Corte d'appello riguardano soltanto i motivi del gravame, nel senso che la Corte può esaminare esclusivamente le censure di legittimità, con esclusione di quelle di puro originario merito. Ma, una volta accertata la fondatezza di quelle censure, la Corte d'appello riprende la sua funzione, che è quella di giudice del merito, e può emanare le statuizioni di merito conseguenti, non essendovi ragione per devolvere ad altro giudice di merito (coma ad esempio il Tribunale) una valutazione di merito cui il giudice anch'esso di merito (come appunto la Corte d'appello) è per sua natura abilitato a compiere.
8. Questo percorso logico non necessita di esplicitazione nel dispositivo, essendo sufficiente che la Corte d'appello non si discosti da esso - come in effetti non si è discostata. Nel caso in esame, infatti, il P.G. aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del gup del Tribunale di Chiavari per violazione dell'art. 73, c. 5, d.p.r. 309/90. Correttamente la Corte d'appello di Genova ha preliminarmente delibato la questione, ritenendo - alla luce dei principi formulati costantemente da questa Suprema Corte - che la lieve entità del fatto rilevante ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante speciale della legge sugli stupefacenti dovesse essere verificata alla luce di tutti gli elementi i previsti dalla norma, ossia mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza. In base a questi parametri, ove la connotazione della gravità anche di uno solo di essi esclude la possibilità di applicazione della circostanza attenuante speciale, ha ritenuto fondata la censura del P.G. annullando implicitamente sul punto la sentenza del primo giudice.
Sotto questo profilo, pertanto, la censura della difesa non può trovare accoglimento.
9. Soltanto dopo avere proceduto in aderenza allo schema interpretativo delle norme di cui si è trattato (in particolare della correlazione fra gli artt. 443, 580 e 623 c.p.p.), la Corte d'appello ha verificato nel merito l'insussistenza dell'attenuante, alla luce delle risultanze processuali che evidenziavano, tra l'altro, una quantità tutt'altro che modesta e di notevole valore economico delle dosi di ecstasy, la destinazione di essa a persone di giovane età, la non occasionalità della condotta.
Su questa valutazione si appunta la quarta censura difensiva, in particolare ponendo in dubbio la continuità dell'azione dell'imputato. Tale continuità, peraltro, risulta obiettivamente dalla avvenuta contestazione della continuazione per l'importazione di più tipi di sostanze (ecstasy e cocaina), ritenuta sia dal primo che dal secondo giudice, e viene rafforzata anche dalla accertata progettualità di proseguire nell'azione criminosa. Il che appare sufficiente per ritenere adeguatamente motivata la sentenza impugnata.
10. Il quinto motivo di ricorso non ha fondamento, perché se è vero che in concreto non si è proceduto al sequestro di sostanze stupefacenti, purtuttavia il materiale probatorio, considerato dalla sentenza impugnata, non da adito a dubbi circa la natura stupefacente delle sostanze e la "bontà" delle stesse.
11. Infine la doglianza relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, c. 7, d.p.r. 309/90 appare reiterativa di quella già proposta in sede di appello.
E al proposito la Corte territoriale ha reso ampia motivazione circa l'insussistenza dei presupposti della norma, non essendo sufficiente per il suo riconoscimento il semplice riferire agli inquirenti circostanze già conosciute o di carattere del tutto marginale. 12. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2002