Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 marzo 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 1998 |
Commentari • 9
- 1. Il caso Prokuratuur: il difficile dialogo tra le Corti e le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia nell’ordinamento nazionale di Giovanni PetroniGiovanni Petroni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
Il caso Prokuratuur: il difficile dialogo tra le Corti e le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia nell'ordinamento nazionale di Giovanni Petroni Sommario: 1. La sentenza Prokuratuur – 2. La disciplina italiana e la riforma attuata con d.l. 132/2021 – 3. Le prese di posizione della giurisprudenza italiana a seguito della sentenza Prokuratuur – 4. Il ruolo del giudice nazionale nell'ordinamento europeo e gli effetti delle sentenze della Corte di giustizia – 5. Profili di criticità della soluzione adottata dalla giurisprudenza nazionale e prospettive future. 1. La sentenza Prokuratuur Con sentenza del 2 marzo 2021 (in prosieguo: la «sentenza Prokuratuur»), la Corte di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 67
- 1. Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 135Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. RI PI CC, all'esito dello svolgimento della udienza del 9.1.2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G 23238/2023 TRA Parte_1 , nato a [...] il [...] e residente in [...], CF: C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Cavallo (CF: C.F._2 ) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I n. 75, procura in calce al presente atto (ai sensi dell'art. 136 c.p.c. si dichiara di voler …Leggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
- dichiarazione sostitutiva di certificazione·
- invalidità civile·
- art. 445 bis c.p.c.·
- requisito sanitario·
- spese di lite·
- assegno di inabilità·
- D.M. 5.2.1992·
- art. 152 disp att. c.p.c.·
- CTU medico legale
Versioni del testo
- Art. 1. 1. La presente legge detta, in attuazione dell' articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.
2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, e' autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell' art. 12 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 12. - La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell' art. 117 della Costituzione e' il seguente:
Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Art. 2. 1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attivita':
a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei Ministri e' riunito;
b) i Ministeri;
c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
d) gli uffici giudiziari;
e) le scuole e le universita' statali.
2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonche' di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo. - Art. 3. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.