Legge 5 febbraio 1998, n. 22

Commentari9

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  • 1Il caso Prokuratuur: il difficile dialogo tra le Corti e le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia nell’ordinamento nazionale di Giovanni Petroni
    Giovanni Petroni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il caso Prokuratuur: il difficile dialogo tra le Corti e le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia nell'ordinamento nazionale di Giovanni Petroni Sommario: 1. La sentenza Prokuratuur - 2. La disciplina italiana e la riforma attuata con d.l. 132/2021 - 3. Le prese di posizione della giurisprudenza italiana a seguito della sentenza Prokuratuur - 4. Il ruolo del giudice nazionale nell'ordinamento europeo e gli effetti delle sentenze della Corte di giustizia - 5. Profili di criticità della soluzione adottata dalla giurisprudenza nazionale e prospettive future. 1. La sentenza Prokuratuur Con sentenza del 2 marzo 2021 (in prosieguo: la «sentenza Prokuratuur»), la Corte di …

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  • 2Nuovo codice della strada
    https://www.studiocataldi.it/

    Codice della strada: Della costruzione e tutela delle strade TITOLO II DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE Capo I COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE Art. 13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi .... Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di …

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  • 3T.U. Enti Locali: TITOLO III
    https://www.studiocataldi.it/

    Organi TITOLO III ORGANI CAPO I Organi di governo del comune e della provincia Articolo 36 Organi di governo 1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco. 2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente. Articolo 37 Composizione dei consigli 1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e: a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, …

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  • 4Corte Costituzionale: illegittimo l’obbligo di esporre la bandiera veneta negli uffici statali
    Andrea Amiranda · https://www.iusinitinere.it/

    Con la storica sentenza 4 ottobre 2018, la Consulta ha statuito l'illegittimità dell'obbligo di esporre la bandiera veneta negli uffici statali, prendendo una chiara posizione sulla questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla L.R. Veneto n. 28 del 5/09/2017. 1. La questione La legge regionale recante “Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto” prevedeva l'obbligo di esporre la bandiera regionale all'esterno degli edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi [1]. La normativa in questione veniva impugnata dal …

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  • 5Nuovo codice della strada
    https://www.studiocataldi.it/

    Codice della strada: Disposizioni generali TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati; Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei …

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Giurisprudenza67

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  • 1Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/06/2024, n. 5250
    Provvedimento: Pubblicato il 11/06/2024 N. 05250/2024REG.PROV.COLL. N. 04306/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4306 del 2020, proposto dal Comune di AN, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Ninno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Federico Canalini in Roma, via Collazia, n. 2f, contro l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche- Asur Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore …
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    • compensazione delle spese·
    • violazione di legge·
    • tutela della sicurezza delle partorienti e dei neonati·
    • art. 17 bis del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8·
    • sospensione dei punti nascita·
    • diritti della partoriente·
    • giustizia amministrativa·
    • incompetenza assoluta·
    • razionalizzazione della rete ospedaliera·
    • competenza amministrativa·
    • principio di gradualità·
    • parere del Comitato Percorso Nascita Nazionale·
    • eccesso di potere·
    • chiusura punto nascita

  • 2Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 135
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, all'esito dello svolgimento della udienza del 9.1.2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G 23238/2023 TRA , nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1 Via Antonio Cinque n. 48, CF: rapp.to e difeso dall'Avv. C.F._1 Antonio Cavallo (CF: ) elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Napoli al Corso Umberto I n. 75, procura in calce al presente atto (ai sensi …
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    • accertamento tecnico preventivo·
    • dichiarazione sostitutiva di certificazione·
    • invalidità civile·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • requisito sanitario·
    • spese di lite·
    • assegno di inabilità·
    • D.M. 5.2.1992·
    • art. 152 disp att. c.p.c.·
    • CTU medico legale

  • 3TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 143
    Provvedimento: Pubblicato il 24/02/2025 N. 00143/2025 REG.PROV.COLL. N. 00087/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 87 del 2020, proposto da Videolina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Dore e Alessio Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Serra e Massimo Cambule, con domicilio digitale …
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    • carenza di interesse·
    • principio di disponibilità interesse·
    • giurisprudenza TAR Sardegna·
    • compensazione spese·
    • improcedibilità ricorso·
    • art. 87 cod. proc. amm.·
    • art. 85 cod. proc. amm.·
    • art. 35 cod. proc. amm.·
    • contributi emittenti televisive·
    • avviso pubblico

  • 4Trib. Bari, sentenza 07/03/2024, n. 1185
    Provvedimento: TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, all'udienza del 07/03/2024, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4935/2022 R.G. proposta da , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Chiara Debernardis e Fabio Salomone, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti -parte opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. …
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    • opposizione ex art. 645 c.p.c.·
    • bilancio regionale·
    • compensazione delle spese processuali·
    • soggetto delegato Regione Basilicata·
    • inesigibilità del credito·
    • cessazione della materia del contendere·
    • revoca decreto ingiuntivo·
    • art. 25 L.R. Basilicata n. 22/1998

  • 5Corte d'Appello Milano, sentenza 17/10/2023, n. 2949
    Provvedimento: N. R.G. 2025/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Massimo Meroni Presidente rel. dr. ssa Serena Baccolini Consigliere dr. ssa Alessandra Aragno Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2025/2021 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), elettivamente domiciliato in PA_1 CORSO ITALIA, 13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DI MASI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA ( ) CORSO ITALIA, 13 C.F._1 APPELLANTE pagina 1 di 26 CONTRO (C.F. ), elettivamente …
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    • sospensione del giudizio·
    • litispendenza·
    • intervento adesivo·
    • contratti atipici·
    • art. 273 c.p.c.·
    • introiti tariffari·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • continenza·
    • art. 342 c.p.c.·
    • contributo integrativo
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. La presente legge detta, in attuazione dell' articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.
    2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, e' autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1, comma 1:
    - Il testo dell' art. 12 della Costituzione e' il seguente:
    "Art. 12. - La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".
    Note all'art. 1, comma 2:
    - Il testo dell' art. 117 della Costituzione e' il seguente:
    Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
    ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
    circoscrizioni comunali;
    polizia locale urbana e rurale;
    fiere e mercati;
    beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
    istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
    musei e biblioteche di enti locali;
    urbanistica;
    turismo ed industria alberghiera;
    tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
    navigazione e porti lacuali;
    acque minerali e termali;
    cave e torbiere;
    caccia;
    pesca nelle acque interne;
    agricoltura e foreste;
    artigianato;
    altre materie indicate da leggi costituzionali.
    Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
    - Il testo dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
    "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
  • Art. 2. 1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attivita':
    a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei Ministri e' riunito;
    b) i Ministeri;
    c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
    d) gli uffici giudiziari;
    e) le scuole e le universita' statali.
    2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
    3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonche' di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
  • Art. 3. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.