Sentenza 1 dicembre 2003
Massime • 1
In applicazione del principio "tempus regit actum", deve escludersi l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale di imputato di reato connesso, effettuato ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen., senza l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), cod.proc.pen., quando trattisi di atto compiuto prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha introdotto l'obbligo di detto avvertimento; ne' potendosi in contrario invocare il disposto di cui all'art. 26, comma secondo, della citata legge n. 63/2001, giacché l'obbligo ivi previsto di rinnovazione degli atti nelle forme prescritte dalle nuove disposizioni vale soltanto se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2003, n. 11805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11805 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 01/12/2003
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato L. - Consigliere - N. 1319
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 004913/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IO N. IL 06/12/1936;
avverso SENTENZA del 07/05/2002 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Antonello Mura, che ha concluso chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NO LA ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 7 maggio 2002 con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per i reati di lesioni volontarie aggravate, di ingiuria e di minaccia nei confronti di EA BA.
Il ricorrente ha rilevato che l'affermazione di responsabilità si basa essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie del BA e ha sostenuto che, a norma dell'art. 64, comma 3^ bis, c.p.p., il giudice non avrebbe potuto utilizzare tali dichiarazioni perché nel dibattimento erano state assunte a norma dell'art. 210 c.p.p., senza dare l'avvertimento prescritto dagli artt. 210 e 64, comma 3^, lett. c) c.p.p..
Quando BA era stato assunto come imputato in un procedimento connesso non erano state ancora inserite negli artt. 210 e 64 le disposizioni, introdotte dalla l. n. 63 del 2001, alle quali fa riferimento il ricorrente, ma questi sostiene che nonostante ciò le dichiarazioni di BA dovessero ritenersi inutilizzabili dal momento che non era stato dato al dichiarante l'avvertimento - introdotto dalla lett. c) del comma 3^ dell'art. 64 c.p.p. - che se avesse reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri avrebbe assunto in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone. Il motivo è privo di fondamento perché, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (ved. Sez. 6^, 27 marzo 2003, Pinto;
Sez. 6^, 7 maggio 2003, Brambilla), la sanzione dell'inutilizzabilità non può operare se la dichiarazione è stata resa prima dell'introduzione dell'obbligo dell'avvertimento e delle regole processuali correlate (tra le quali, in particolare, quelle dell'art. 197 bis c.p.p.). In base al principio tempus regit actum non può
essere colpito con la sanzione dell'inutilizzabilità un atto compiuto nella puntuale osservanza delle regole all'epoca vigenti, e sarebbe irrazionale applicare tale sanzione perché non è stato dato un avvertimento che quando l'atto è stato compiuto non era previsto. Non vale richiamare - come fa il ricorrente - la norma transitoria dell'art. 26 l. n. 63 del 2001; questa infatti nel comma 2^ contiene un'indicazione in senso contrario, in quanto solo se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari impone la rinnovazione dell'interrogatorio nelle forme prescritte dalle nuove disposizioni. Ciò significa che la rinnovazione non è necessaria se, come è avvenuto nel caso in esame, al momento dell'entrata in vigore della l. n. 63 cit. il procedimento si trova in fase di giudizio (ved. Sez. 2^, 5 marzo 2002, Sassolino, rv. 221697). Nè vale richiamare la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 26 l. n. 63 cit. e rilevare che solo nel giudizio di Cassazione possono continuare a trovare applicazione le regole di valutazione vigenti prima della novella normativa. Questo comma infatti non riguarda l'inosservanza della regola di assunzione dell'art. 64, comma 3^, lett. c) c.p.p., che non avrebbe potuto essere osservata ed è posta soprattutto in funzione delle successive acquisizioni testimoniali, ma, come i precedenti commi 3^ e 4^ dello stesso articolo, riguarda più specificamente le regole di utilizzazione e di valutazione introdotte dalla l. n. 63 cit. in rapporto al valore assegnato a particolari attività probatorie.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004