Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2003, n. 11805
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Sentenza 1 dicembre 2003

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In applicazione del principio "tempus regit actum", deve escludersi l'inutilizzabilità dell'esame dibattimentale di imputato di reato connesso, effettuato ai sensi dell'art. 210 cod.proc.pen., senza l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. c), cod.proc.pen., quando trattisi di atto compiuto prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63, che ha introdotto l'obbligo di detto avvertimento; ne' potendosi in contrario invocare il disposto di cui all'art. 26, comma secondo, della citata legge n. 63/2001, giacché l'obbligo ivi previsto di rinnovazione degli atti nelle forme prescritte dalle nuove disposizioni vale soltanto se il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2003, n. 11805
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11805
    Data del deposito : 1 dicembre 2003

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