Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 1
L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo l'archiviazione e senza l'autorizzazione alla riapertura da parte del giudice per le indagini preliminari non è rilevabile di ufficio, ma solo su eccezione di parte, giacché quest'ultima potrebbe avere anche un interesse opposto all'inutilizzabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 24.06.1998
1.Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.3777
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.15272/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL IR n. il 03.11.1935
avverso ordinanza del 11.12.1997 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. OSCAR CEDRANGOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
udito il difensore, Avv. Ferruccio Marino, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre OL IR, tramite il suo difensore, avverso l'ordinanza 11.12.1997 del Tribunale del Riesame di Palermo, che ha confermato l'ordinanza emessa il 29.10.1997 dal GIP del Tribunale della stessa città, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto CO, indagato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, quale affiliato a "cosa nostra".
Ha osservato il tribunale:
che il CO appariva raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato suddetto in base alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ZO Francesco Giuseppe - ritenuto intrinsecamente attendibile per la profondità del suo pregresso radicamento nella realtà mafiosa e per la serietà della sua scelta di collaborazione, attesa la notevole importanza del contributo da lui dato alle indagini - il quale aveva affermato che il suddetto indagato, anche se "messo a riposo", faceva parte della "famiglia" di AC;
che, in particolare, il suddetto collaborante aveva riferito che il CO fu presente alla sua affiliazione, avvenuta in forma rituale nel 1972 o 1974, e che nel 1996, essendosi il CO lamentato del fatto che il capo della "famiglia", VI NC, si era disinteressato delle sorti del di lui figlio, arrestato per favoreggiamento nei riguardi di esponenti mafiosi, al medesimo era stata corrisposta, dietro suo intervento, quale aiuto finanziario, la somma di oltre tre milioni di lire a cura del predetto VI e quella di due milioni a cura di altro affiliato, nipote del CO;
che le dichiarazioni del ZO apparivano riscontrate dalle risultanze di un memoriale redatto da tale RA HE, moglie dell'esponente mafioso IE AS, la quale aveva esplicitato che i CO avevano spesso dato asilo a persone latitanti e che il figlio dell'indagato, a nome CO CC, era stato per un certo tempo socio del VI nella gestione di una gioielleria, poi fallita;
che ulteriori riscontri erano ravvisabili nel fatto che l'indagato era già stato in passato denunciato, insieme ad altre persone, per associazione per delinquere, anche se la denuncia era stata archiviata, e che effettivamente nel 1996 il di lui figlio era stato tratto in arresto per favoreggiamento;
che il fatto che il CO fosse stato messo "a riposo" non escludeva la persistenza del suo inserimento associativo;
che la sussistenza delle esigenze cautelari era confortata dalla presunzione di pericolosità di cui al terzo comma dell'art.275 c.p.p.- Lamenta il ricorrente:
a) Violazione dell'art.606 lett.e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, il tribunale aveva trascurato il dato, riferito dal collaborante, secondo cui il CO aveva fatto in passato parte dell'organizzazione e ne era stato da tempo estromesso, per cui era venuta meno l'affectio societatis. Aveva altresì trascurato l'effetto sminuente della chiamata, derivante dalle dichiarazioni di altro collaborante, NA NC, il quale, pur dicendosi a conoscenza della composizione della "famiglia" di AC, non aveva indicato il CO LA come facente parte di tale "famiglia". Inoltre gli. elementi portati a conforto della chiamata in correità non potevano avere alcun rilievo come riscontri.
b) Violazione dell'art.414 c.p.p., per non essere stata autorizzata, dopo la precedente archiviazione, la riapertura delle indagini in ordine al medesimo reato associativo ascritto al CO. Il ricorso è infondato.
1.Quanto al primo motivo di doglianza, va osservato che nella specie il Tribunale del riesame ha dato credito alle dichiarazioni del collaborante ZO, rilevando che tali dichiarazioni provenivano da soggetto che si trovava nelle condizioni migliori per avere dei dati di prima mano, in quanto organicamente inserito nel sodalizio mafioso, del quale aveva descritto in maniera specifica la consistenza e la formazione.
Il tribunale ha dimostrato, con argomentazioni logiche e convincenti e mediante cospicua motivazione, che, anche se il CO era stato "messo a riposo", tuttavia non era venuta meno l'affectio societatis, tanto è vero che egli non esitò a chiedere, ottenendolo, un aiuto finanziario al capo della "famiglia" di AC, della quale faceva parte, per affrontare le spese necessarie ad apprestare la difesa del proprio figlio, detenuto per favoreggiamento di associati a "cosa nostra", minacciando anche di parlare della questione ad esponenti di alto rango dell'organizzazione mafiosa, qualora non avesse ottenuto il sostegno che chiedeva.
Quanto all'asserito atteggiamento di contrapposizione tra il CO e la "famiglia", il giudice a quo ha giustamente osservato che si trattava non di una condotta dimostrativa di un allontanamento definitivo dalla associazione, ma disinteresse semplicemente della manifestazione di un grave disappunto per i dimostrato nei confronti di un suo prossimo congiunto.
Si tratta, all'evidenza, di considerazioni tutt'altro che illogiche, che dimostrano come il legame con la "famiglia" fosse, nonostante la "messa a riposo", ancora forte e persistente.
Nè appare accettabile la pretesa del ricorrente di voler distinguere tra la posizione del "posato" - di cui alla sentenza di questa stessa Sezione n. 2400 del 29-07-1993, ric. Rizza - e quella del "messo a riposo". trattandosi di espressioni che si equivalgono sul piano del significato, denotanti entrambe un accantonamento sul piano operativo, ma non una estromissione del CO dal sodalizio mafioso.
Quanto al problema della ravvisabilità dei riscontri, la esistenza, positivamente accertata, di una società, denominata "Novelty Shop s.r.l.", tra il figlio del CO e il capo "famiglia" VI NC nella gestione di una gioielleria;
il fatto che la RA aveva rivelato che "i CO" avevano dato sovente asilo ad esponenti della cosca nel corso della loro latitanza;
il fatto che il figlio del CO risultava effettivamente sottoposto a custodia cautelare per favoreggiamento aggravato ex art.7 L. 152/91, ed il fatto che il ricorrente fosse stato già in passato denunziato per partecipazione ad associazione mafiosa, non possono non essere considerati come altrettanti supporti esterni, in parte anche di tipo individualizzante, alle rivelazioni del collaborante. I riscontri possono infatti consistere in qualsiasi elemento - sia di natura logica che rappresentativa - che valga in qualche modo a conferire maggior forza alla credibilità del chiamante e, qualora, come nella specie, le dichiarazioni del collaborante siano confortati da elementi di supporto esterno risultanti comunque compatibili con la chiamata e rafforzativa di essa, ben possono dar vita ad un quadro indiziario sufficientemente grave, e tale da giustificare, presenti gli altri presupposti richiesti dalla legge - con riguardo alla esistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura - la emissione di un provvedimento limitativo della libertà personale. Non si può certo pretendere che i riscontri siano comunque tali da investire pedissequamente ogni fatto o circostanza che forma oggetto della stessa chiamata, ben potendo la gravità degli indizi ricavarsi da una serie di verifiche che investano semplicemente gli aspetti più significativi e salienti delle dichiarazioni accusatorie, altrimenti la valutazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni per il mantenimento del titolo cautelare si trasformerebbe in una indebita anticipazione del provvedimento conclusivo del giudizio. È sufficiente anche la esistenza di un principio di riscontro, di tale natura da confortare la portata accusatoria della chiamata, restando in ogni caso esclusa, in materia cautelare, l'applicabilità dell'art. 192 cod. proc. pen.- Se la stessa chiamata è confermata da riscontri esterni, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato, essa integra quei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. Appare superfluo richiamare l'imponente materiale giurisprudenziale, formatosi sulla materia, sulla scia della sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 11 del 1^.8.1995, ric. Costantino.
Il tribunale ha quindi dimostrato di avere correttamente proceduto, oltre che al controllo della attendibilità intrinseca del dichiarante, anche alla verifica - sul piano della logica e della effettività - della pregnanza e significatività dei riscontri esterni, sicuramente compatibili con la chiamata in correità e comunque tali da consentire un collegamento diretto con i fatti contestati all'indagato.
Quanto alla affermazione del ricorrente, secondo cui che le dichiarazioni del collaborante ZO non avrebbero consistenza tale da resistere agli elementi di segno opposto da lui dedotti dall'accusato, (l'altro collaborante NA NC non lo aveva incluso fra i componenti della "famiglia" di AC, il ZO non aveva mai affermato di essere stato ospitato dai CO all'epoca della sua latitanza e la denuncia di associazione mafiosa, presentata nei suoi confronti, era stata archiviata), può osservarsi quanto segue:
A) Non è in alcun modo censurabile, ne' sul piano della logica ne' tanto meno sul piano più strettamente giuridico, l'asserzione del tribunale, secondo cui la circostanza che il NA, nell'indicare gli associati alla cosca di AC a lui noti, non aveva menzionato il CO LA, doveva ritenersi ininfluente, stante la conoscenza parziale che il suddetto collaborante, appartenente ad altro "mandamento", aveva della situazione di AC e per non avere egli avuto rapporti con il ricorrente, proprio perché "messo a riposo".
B) Il richiamo ad un presunto contrasto tra le affermazioni contenute nel memoriale della RA e le dichiarazioni del ZO non è in linea con il caso di specie, nel quale quest'ultimo non ha affatto smentito la RA, affermando che egli non aveva mai trovato rifugio in casa del CO, ma, semplicemente, non ha mai fatto alcuna menzione di tale circostanza. E fatto che abbia taciuto sul punto non vuol dire che abbia "smentito" la RA, ma significa semplicemente che non ne ha parlato.
E allora le suddette rivelazioni della RA non possono essere considerate dichiarazioni "in contrasto" con la chiamata in correità del ZO, come sostiene il ricorrente.
C) Non può avere valenza sminuente della chiamata l'avvenuta archiviazione della precedente denuncia per associazione mafiosa, trattandosi di evento del tutto avulso rispetto alla odierna vicenda processuale, e non precludendo l'archiviazione, come è del tutto ovvio, la riapertura di ulteriori indagini per i medesimi fatti alla stregua di nuovi e più pregnanti elementi, come possono essere le rivelazioni di un collaboratore di giustizia.
Sotto tali profili, i suddetti rilievi appaiono quindi del tutto inconferenti, in quanto, nella specie, le rivelazioni fatte dal ZO, corredate dal requisito della attendibilità intrinseca, per essere egli profondamente inserito nella realtà mafiosa della provincia di Trapani, sono supportate da molteplici riscontri, così come sopra specificato e precisato.
2. Quanto alla doglianza relativa alla presunta violazione dell'art.414 c.p.p., è sufficiente rilevare che, a prescindere dalla considerazione che l'autorizzazione non è richiesta ove si tratti di fatti successivi a quelli considerati nel provvedimento di archiviazione, l'affermazione del ricorrente - secondo cui la riapertura delle indagini non era stata autorizzata - non può essere controllata in questa sede, trattandosi di rilievo che è stato proposto per la prima volta in sede di legittimità.
Ora, l'assenza di qualsiasi censura sul punto in sede di riesame ha esonerato il tribunale da un controllo sulla veridicità dell'assunto e, di conseguenza, è inibito al giudice di legittimità qualsiasi esame di esso.
Nè si tratta di questione rilevabile d'ufficio. Infatti, anche se gli atti di indagine compiuti dopo l'archiviazione e senza l'autorizzazione alla riapertura da parte del GIP non sono utilizzabili, tuttavia tale sanzione non è prevista come rilevabile d'ufficio. (Cfr. Cass., Sez. I 13.4.1992 n. 1176, Ballerini, secondo cui "l'inutilizzabilità di cui all'art. 407 comma 3 c.p.p. non è equiparabile all'inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p., poiché l'una è riferita agli atti d'indagine, mentre l'altra è riferita alle prove. Ne discende che nei confronti degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari non opera il principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, bensì il diverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe anche trovarsi ad avere un interesse opposto alla inutilizzabilità".)
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma 1-ter dell'art.94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui trovasi detenuto il CO LA.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, Disp. Att. C.P.P.-
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1998