Sentenza 21 novembre 2003
Massime • 1
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, si converte in appello, qualora il medesimo provvedimento sia oggetto di appello da parte dell'imputato, a nulla rilevando, per ragioni di economia e di unitarietà processuale, la circostanza che la sentenza impugnata sia oggettivamente inappellabile per la parte che ha proposto ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2003, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/11/2003
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO GIfranco - Consigliere - N. 1131
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012681/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR IA LU N. IL 26/01/1976;
avverso SENTENZA del 27/09/2002 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO IAFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Raimondo Milia, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 30 novembre 2001 il G.U.P. del Tribunale di Nuoro, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava RR GI CA colpevole di tentato furto aggravato, minaccia grave - così qualificati i fatti originariamente contestati, rispettivamente, come tentativo di rapina impropria e di omicidio in danno di AN AN - nonché dei delitti di tentato omicidio ai danni dello stesso AN e di IR VO, ricettazione, detenzione, porto di un'arma clandestina e ricettazione di otto c. d. e del pannello di un'autovettura;
ritenuta la continuazione tra tutti i reati, ad eccezione del duplice tentato omicidio, condannava per quest'ultimo l'imputato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e per gli altri reati alla pena di anni tre di reclusione e lire tremilioni di multa.
La decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - che, con sentenza del 27 settembre 2002, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati, determinava la pena in anni otto di reclusione. Risultava in punto di fatto che la notte del 30 ottobre 2000 in Cala Gonone AN AN, nel rincasare, aveva sentito dei rumori provenienti dal fabbricato ove erano ubicati il negozio di oreficeria e l'abitazione di LL IP;
avvicinatosi, aveva scorto un giovane, il quale, dopo avergli intimato di andarsene, gli aveva puntato contro una pistola, sparando un colpo, che aveva raggiunto il serbatoio della sua automobile.
I Carabinieri, intervenuti sul posto, avevano rinvenuto un bossolo cal. 7, 65 e rilevato segni di effrazione sugli infissi dello stabile dei LL, da dove, tuttavia, non era stato asportato nulla. La sera successiva lo stesso AN, deciso a individuare l'autore del furto della sua autoradio e di numerosi altri furti avvenuti in paese in quel periodo, insieme all'amico IR VO si era portato in via delle Ginestre, perché informato di strani movimenti;
dopo avere udito la soneria di un telefono cellulare, aveva visto calarsi da una finestra dell'appartamento della famiglia LL un individuo, nel quale aveva riconosciuto la persona che gli aveva sparato la notte precedente;
vi era stata una colluttazione, nel corso della quale lo sconosciuto aveva esploso due colpi di pistola, ferendo all'addome sia il AN che il IR.
Sul luogo venivano rinvenuti due bossoli cal. 7, 65, che successivamente si accertava essere stati esplosi dalla stessa arma utilizzata per lo sparo della sera precedente (recuperata a seguito di una segnalazione anonima); in casa dei LL venivano trovati oggetti risultati, poi, provenienti da furto.
Nel prosieguo delle indagini l'autore dei fatti veniva identificato nella persona dell'odierno ricorrente, nei cui confronti il G.U.P. procedeva con rito abbreviato.
La Corte distrettuale, investita dell'appello dell'imputato e del ricorso, convertito in appello, del Procuratore Generale, osservava, quanto al duplice tentato omicidio, che il AN e il IR non erano animati dall'intento di consumare una vendetta privata, inconciliabile con l'avvenuta denuncia dell'episodio della notte precedente, ma volevano assicurare alla giustizia il RR e lo avevano preso alle spalle non per aggredirlo, ma per fermarlo, senza fare uso di armi, sicché non era giustificata la reazione armata dello stesso RR.
Anche se era stato esploso un solo colpo contro ciascuna delle parti offese, ambedue erano state attinte in zone vitali, avendo i proiettili raggiunto l'addome, penetrando in senso ascendente verso il torace e, dunque, l'evento mortale si era rappresentato all'imputato non come possibile, ma come probabile. Non era configurabile la legittima difesa, reale o putativa, poiché il RR non aveva da temere per la sua incolumità, ma per il fatto di essere stato scoperto come autore di reati e al AN e al IR non poteva, comunque, addebitarsi un fatto ingiusto;
inoltre, i colpi erano stati esplosi da distanza ravvicinata, di guisa che era irrilevante la scarsa illuminazione dell'ambiente in cui si era svolta la colluttazione.
La identità dell'arma usata nelle due occasioni dimostrava la responsabilità dell'imputato anche per l'episodio del 30 ottobre, così come il riconoscimento della refurtiva da parte delle vittime dei furti costituiva prova del reato di ricettazione degli oggetti rinvenuti dagli inquirenti nell'appartamento di via delle Ginestre, occupato in quel periodo in modo stabile ed esclusivo dal RR. Rilevava, infine, la Corte distrettuale che il trattamento sanzionatorio doveva essere adeguato alla pericolosità sociale dell'imputato.
Ricorre per Cassazione il difensore di quest'ultimo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, in primo luogo, le parti offese avevano esercitato la facoltà di arresto da parte di privati in assenza delle condizioni indicate negli artt. 380, 382 e 383 c.p.p. e ricorrendo ad un'azione violenta non ammessa dalla legge.
Erroneamente, poi, era stata esclusa la inevitabilità dell'offesa portata dai due aggressori, che comportava il riconoscimento della legittima difesa, quanto meno putativa, ovvero dell'eccesso colposo. La Corte territoriale, inoltre, non aveva considerato che le concrete condizioni in cui si era svolto il fatto (scarsa illuminazione, colluttazione con i due aggressori) imponevano di ritenere che il RR non aveva preso la mira per sparare, ma aveva voluto soltanto sottrarsi ad un grave pericolo per la sua incolumità. Era carente ed illogica, secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e n. 4 c.p. e, più in generale, alla quantificazione della pena, mentre erroneamente era stata dichiarata la ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero, preclusa ai sensi dell'art. 443 c.p.p. nel caso di condanna dell'imputato in esito a giudizio abbreviato.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono, con riferimento ai motivi proposti.
1) Quanto all'eiezione in rito, si osserva che il principio, enunciato dall'art. 580 c.p.p., secondo cui, allorché contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per Cassazione si converte in appello, ha carattere generale, ispirandosi a finalità di economia ed unitarietà processuale, che esigono la concentrazione davanti al giudice di appello delle impugnazioni proposte, con esclusione della eventualità di giudicati contrastanti.
Ne consegue che il ricorso avverso una sentenza di condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato proposto dal pubblico ministero, ove sia stato proposto appello dall'imputato, si converte in appello, a nulla rilevando che la sentenza impugnata sia oggettivamente inappellabile per la parte (il pubblico ministero) che ha proposto ricorso per Cassazione.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, sul presupposto che il gravame proposto dal requirente, relativo alla determinazione della pena, investiva una questione di diritto e non di mero fatto ed aveva, quindi, i requisiti del ricorso.
Tale affermazione non si presta a censure, essendo contestata in modo del tutto generico dall'imputato.
2) La sentenza impugnata non fa alcun riferimento allo speciale regime processuale dettato dagli artt. 383, 380 e 382 c.p.p., che viene surrettiziamente evocato dal ricorrente in chiave propedeutica, a supporto delle censure attinenti al riconoscimento dell'elemento psicologico del delitto di tentato omicidio e al diniego della legittima difesa.
Il costrutto è destituito di fondamento logico e giuridico, poiché l'assenza (astrattamente ipotizzabile) delle condizioni per l'arresto in flagranza da parte di privati non comporta l'effetto automatico e pregiudiziale dell'impunità per qualsiasi reazione posta in essere dalla persona che ha subito l'arbitraria iniziativa, dovendosi accertare comunque se la situazione concretamente verificatasi era tale da elidere i profili di illiceità della sua condotta. 3) In materia di elemento soggettivo del reato il fattore discriminante tra le varie manifestazioni di volontà dolosa va individuato nel grado di adesione della volontà al verificarsi dell'evento.
La forma più intensa di dolo è quella intenzionale, che ricorre quando la realizzazione del fatto costituisce lo scopo perseguito dall'agente.
Si ha, invece, dolo eventuale allorché l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria azione e, ciò nonostante, agisce accettando il rischio di cagionarla.
Tra queste due forme di volontà colpevole si colloca il dolo diretto non intenzionale, che ricorre ogni qual volta la realizzazione dell'evento si rappresenta all'agente come altamente probabile, sicché egli, agendo, non si è limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì ha accettato l'evento stesso.
A quest'ultima categoria va ricondotto l'elemento soggettivo del reato nel caso in esame.
Posto, infatti, che accettare un evento altamente probabile equivale a volerlo, è indubbio che l'esplosione, con un'arma efficiente, di due colpi, diretti, da breve distanza, ciascuno a zone anatomiche vitali delle vittime, comportava per l'imputato la prospettazione e l'accettazione della elevata probabilità e non della mera possibilità che l'azione, così posta in essere, determinasse la morte delle persone offese.
L'argomentazione svolta sul punto dalla Corte territoriale è, dunque, giuridicamente corretta, configurandosi nella specie una ipotesi di dolo diretto, che è compatibile con il tentativo, attesa la idoneità e la univoca finalizzazione degli atti alla realizzazione dell'evento letale accettato come altamente probabile e, quindi, voluto.
4) Presupposti essenziali della legittima difesa sono l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa, la necessità e la proporzione della difesa.
Il requisito prioritario della necessità della reazione coincide con il concetto di inevitabilità, che esclude la possibilità di ricorso ad un'altra soluzione, meno dannosa ma ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggradito, mentre il "pericolo attuale di un'offesa ingiusta" da cui si è costretti a difendersi postula la involontarietà del pericolo stesso: in tema di legittima difesa, costituisce "ius receptum" che la ineluttabilità della reazione e la involontarietà della situazione di pericolo, anche se non espressamente richieste dall'art. 52 c.p., bensì dall'art. 54 c.p., con riferimento allo stato di necessità, costituiscono condizioni indispensabili per l'applicazione della causa di giustificazione ("ex plurimis", Cass. Sez. 1 7-7-1990 n. 9843). Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, tenendo conto - in modo rigorosamente aderente alle risultanze processuali - delle specifiche modalità di svolgimento dell'episodio, che inducono univocamente ad escludere la sussistenza della invocata esimente.
Invero, è provato in punto di fatto che la situazione venutasi a determinare esponeva a rischio non già l'incolumità fisica dell'imputato (il quale non riportò alcuna seria conseguenza lesiva), bensì la sua impunità per i molteplici episodi criminosi dei quali si era in precedenza reso protagonista (ivi compresa l'illegale, protratta presenza nel domicilio altrui); in tale contesto egli avrebbe potuto e dovuto sottrarsi "aliunde" allo scontro fisico con il IR e il AN, quanto meno facendo uso della pistola in suo possesso esclusivamente a scopo intimidatorio, ovvero indirizzando i colpi verso zone anatomiche non vitali dei suoi antagonisti: scelta che era sicuramente possibile, essendosi l'imputato trovato con i due bersagli a contatto fisico o a distanza minima.
Accertata l'assenza di un pericolo immanente e superabile soltanto con la violenza armata, posta in essere con modalità letali e non con finalità meramente dissuasive, non è configurabile nella specie la scriminante di cui all'art. 52 c.p.. Mancando il requisito della necessità della difesa, non ricorre neppure l'ipotesi di legittima difesa putativa, configurabile quando la falsa rappresentazione della reale situazione di fatto sia dovuta ad un errore scusabile.
L'art. 59, infatti, non estende l'impunità a tutti i comportamenti determinati da errore, ma prevede un limite preciso: l'erroneo convincimento dell'agente non deve basarsi su un criterio meramente soggettivo, ma deve avere un fondamento obiettivo, nel senso che la fallace percezione deve trovare riscontro in elementi che, erroneamente interpretati, abbiano fatto sorgere la ragionevole opinione della necessità di difendersi.
Parimenti, deve escludersi l'ipotesi dell'eccesso colposo, che presuppone, rispetto alla legittima difesa reale o putativa, una identica situazione, obiettivamente esistente o ragionevolmente opinata, e si differenzia unicamente per il superamento colposo dei limiti imposti dalla legge, in quanto nell'eccesso colposo viene meno il requisito della adeguatezza del male inflitto con la reazione dell'agente, fermi restando i requisiti del pericolo attuale di un'offesa ingiusta e della necessità di difesa;
con la conseguenza che esso è insussistente, in assenza di quest'ultimo requisito. 5) Le censure relative al diniego dell'attenuante della provocazione e alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione si risolvono in enunciazioni talmente generiche da non consentire l'esercizio del sindacato di legittimità da parte di questa Corte, dovendo comunque rilevarsi che i Giudici di merito hanno puntualmente dato conto delle relative statuizioni con motivazione immune da vizi logici. 6) Analoghe considerazioni vanno fatte in punto di determinazione della pena.
Va qui ribadito che non è censurabile sotto il profilo della legittimità la decisione del giudice di merito, che, nell'esercizio del suo potere discrezionale e nei limiti della ragionevolezza, ha determinato la pena tenendo conto della gravità dei fatti, globalmente valutati e della spiccata pericolosità sociale dell'imputato, desunta dal negativo comportamento processuale e dai plurimi e non lievi precedenti penali.
Trattasi di un criterio di giudizio letteralmente compreso tra i parametri indicati nell'art. 133 c.p. e legittimamente assunto, quindi, come indice di quantificazione del trattamento sanzionatolo. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004