Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
Il reato di cui all'art.316 bis cod.pen.(malversazione in danno dello Stato) può concorrere con quello di cui all'art.640 bis stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
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Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con ordinanza dello scorso novembre (già pubblicata in questa Rivista, clicca qui per accedervi) era stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite la questione di diritto relativa alla possibilità, o meno, che il reato di malversazione in danno dello Stato ex art. 316-bis c.p. concorra con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. Con la sentenza in oggetto, il quesito è stato risolto dalle Sezioni Unite affermativamente, nel senso che “Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) concorre con quello di truffa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 02/12/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1949
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 031740/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN GI, nato ad [...] il [...];
avverso provvedimenti in data 31/5/03 e in data 19/6/03 del Tribunale di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MONETTI VITO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
- Con provvedimento 31/5/03 il GIP (giudice per le indagini preliminari) del Tribunale di Salerno): convalidava il sequestro preventivo d'urgenza (adottato dal Pubblico Ministero il 21/5/03) della somma di 155.000 euro (rinvenuta in disponibilità di GI GN); non convalidava il sequestro preventivo d'urgenza adottato per tutta una restante serie di beni immobili;
riteneva, comunque, che una serie di beni immobili (in via Virgilio 11, in via Vicinale Trentacapilli, in via Corato-Parisi; in Altamura) dovessero essere sottoposti a sequestro preventivo, nell'ambito di una complessa indagine (nel coso della quale erano stati inizialmente ipotizzati i reati di associazione per delinquere e di truffa aggravata, e successivamente anche il reato di malversazione). Con successivo provvedimento 19/6/03, lo stesso GIP disponeva il sequestro preventivo di talune cambiali ipotecarie e precisava la situazione catastale degli immobili oggetto della precedente misura. - In motivazione, il GIP sottolineava in particolare: come sussistesse il c.d. fumus commissi delicti in relazione a tutte le ipotesi di reato contestate;
come sussistesse, altresì, il pericolo che la libera disponibilità dei beni in questione potesse aggravare le conseguenze dei reati ipotizzati (giacché il denaro rinvenuto - venute meno le ragioni del sequestro probatorio inizialmente disposto in proposito - avrebbe potuto restare definitivamente nella disponibilità del Gramegna, con possibilità per costui di investirlo in modalità del tutto diverse rispetto alle ragioni per cui il correlativo finanziamento era stato concesso dai competenti organi statuali;
giacché, inoltre, gli immobili in questione e/o le correlative attrezzature avrebbero potuto essere alienati e/o ceduti in maniera illegittima);
- Proponeva ricorso per Cassazione il difensore di GI GN, deducendo nell'ordine:
1) "Violazione dell'art. 606/B C.P.P. in relazione all'art. 316 bis C.P., per erronea applicazione della legge penale": la successione dei vari momenti processuali (contestazione della violazione dell'art. 316 bis C.P., l'8/5/03; dichiarazione GIP di "non luogo a provvedere" in data 23/5/03, per essere intervenuta la revoca dell'originario decreto di convalida del sequestro operato dalla P.G.; notifica (10/6/03) del decreto di sequestro preventivo d'urgenza del P.M. (emesso il 20/5/03) e di altro decreto di sequestro preventivo di urgenza del P.M. (emesso il 7/5/03), emesso previa revoca del sequestro probatorio) dimostrava che vi era stata "una vicenda caotica e non rituale" (iniziale sequestro probatorio della somma quale "corpo di reato" dei reati di "associazione per delinquere e truffa aggravata", con provvedimento successivamente revocato;
quindi, sequestro preventivo di urgenza "con successiva convalida", ma in ordine alla diversa fattispecie della malversazione, benché le indagini fossero state "sempre le stesse");
il GIP non aveva colto la non ravvisabilità della fattispecie criminosa della malversazione (incompatibile con l'ipotesi della truffa aggravata);
2) "Violazione dell'art. 606/c C.P.P. in relazione agli artt. 321 e 125 C.P.P. e all'art. 316 bis C.P., per carenza di presupposti e condizioni per l'adozione della misura cautelare reale": il giudice non avrebbe spiegato quale fosse il fumus commissi delicti della malversazione e avrebbe addirittura confuso tale requisito con il periculum in mora, in tal modo violando l'art. 321 C.P.P.;
3) "Violazione dell'art. 606/E C.P.P., per carenza e manifesta illogicità della motivazione": il GIP, condividendo apoditticamente le tesi del P.M., avrebbe motivato in maniera illogica (da prima rifiutando la misura cautelare per i reati inizialmente contestati, di associazione per delinquere e truffa;
poi omettendo di indicare gli elementi a sostegno del fumus boni iuris e negando la misura cautelare personale per insussistenza di indizi); mancherebbe, inoltre, ogni prova e/o inizio, in ordine ai reati (partecipazione all'associazione e concorso in truffa) configurati ai fini del sequestro preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso proposto nell'interesse di GI GN non è fondato.
1) Non sono condivisibili, anzitutto, le tesi sostenute con il primo motivo di doglianza, potendosi e dovendosi osservare in proposito: la successione dei vari momenti processuali, lungi dal confortare l'asserzione che la vicenda sarebbe stata "caotica e non rituale", dimostra semplicemente che in una prima fase vi fu un sequestro probatorio di determinati beni, e che in una seconda fase vi fu un sequestro preventivo correlato anche a ipotesi di reato inizialmente non emerse (il tutto nell'ambito di una complessa indagine volta ad acclarare se e quali profili di illeciti penalmente rilevanti fossero ravvisabili in una serie di pratiche relative a cospicui finanziamenti concessi dal M.I.P.A. (ministero per le politiche agricole) ai Consorzi "Altanatura", "Naturalmente", "Biosud ricerche", tutti facenti capo al Gramegna: si veda, infatti, la documentazione in atti).
E invero, nel "decreto di sequestro preventivo" emesso dal P.M. in via d'urgenza il 7/5/2003 (v. alle pagg. 94 e ss. del "Fascicolo Atti relativi al ricorso per Cassazione") si sottolineò espressamente, tra l'altro: come solo gli esiti delle indagini più recenti consentissero di ritenere ipotizzabile anche il reato di malversazione (in relazione alla somma di euro 155.000, prelevata dal conto "Biosud Ricerche" e versata sul conto corrente del Gramegna);
come solo a quella data (7/5/03) potesse, dunque, ritenersi raggiunta la prova piena che la predetta somma fosse "corpo di reato della malversazione", con conseguente "revoca del sequestro probatorio" (inizialmente disposto solo con riferimento ad altre ipotesi di reato); come emergesse, tuttavia, un'evidente situazione di illiceità, giacché altre somme (580 mila euro) risultavano destinate a finalità differenti da quelle previste all'atto dell'erogazione; come sussistesse il concreto pericolo che la libera disponibilità della somma in questione potesse "aggravare o protrarre" le conseguenze dei delitti di cui ai capi di imputazione 138 (malversazione) e 138 bis (truffa), nonché "agevolare la commissione di altri reati"; come, attesa l'intervenuta revoca del sequestro probatorio, si versasse in situazione di urgenza. È appena il caso di aggiungere: a) che i provvedimenti successivi appaiono conseguenziali al decreto appena menzionato (7/5/2003); b) che la possibilità di concorso fra i reati di "malversazione in danno dello Stato" e "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, infatti: Cass. 1^, sent. 4663 del 7/11/98, Saccani e altro, rv. 211494; Cass. 6^, sent. 3362 del 15/12/92, Scotti, rv. 193155); c) che il reato di malversazione fu correttamente ipotizzato nel caso di specie, giacché al Gramegna venne mosso l'addebito di "avere, in concorso, con altri e quale dominus del consorzio Biosud Ricerche, in relazione al progetto INAGRIMED, dell'importo di euro 4.300.787,04 - avendo ricevuto l'anticipazione del 30% del contributo (pari a euro 1.025.309) - destinato a finalità differenti da quelle prescritte, somme pervenute dal finanziamento concesso dal M.I.U.R. pari a circa 165.000 euro, rinvenuti nella abitazione romana di esso Gramegna" (v. in proposito la già citata decisione di Cass. 1^, n. 4663/98). 2) Anche il secondo motivo di ricorso è da respingere, giacché il GIP non mancò di porre - correttamente e convincentemente - in evidenza (sulla base delle risultanze degli atti acquisiti): a) come dovesse ritenersi la sussistenza del c.d. fumus commissi delicti, essendosi verificato: che al Gramegna facevano capo i Consorzi "Altanatura", "Naturalmente" e "Biosud ricerche" (che avevano percepito finanziamenti statali per diversi miliardi); che il gruppo si trovava in una situazione finanziaria decisamente precaria;
che la somma trovata presso l'abitazione in disponibilità del Gramegna (euro 155.000) era risultata "prelevata dal conto personale del medesimo e proveniente dal conto corrente sul quale erano state versate le somme erogate direttamente dal MIPA".
È appena il caso di aggiungere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Cass. 6^, sent. 2672 del 5/8/99, Faustini;
Cass. 5^, sent. 736 del 22/3/99, Rubino e altri) l'accertamento del fumus in questione è limitato "alla astratta sussumibilità del fatto, contestato come ipotesi d'accusa, in una determinata fattispecie di reato", restando preclusa ogni valutazione circa la sussistenza e/o la gravità degli indizi di colpevolezza;
b) come dovesse ritenersi anche la sussistenza del c.d. periculum in mora, stante il concreto rischio che la disponibilità libera dei beni in oggetto da parte degli indagati (e in particolare del Gramegna) potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati, sia con l'investimento in altre forme del danaro rinvenuto in suo possesso, sia attraverso la cessione a terzi e/o l'utilizzazione strumentale (a fini illeciti) degli immobili e delle attrezzature indicati nei provvedimenti cautelari reali ("rischio" che il GIP ritenne comunque sussistente, pur se non connotato dalla particolare "urgenza" indicata dal P.M.): il tutto in piena consonanza con il consolidato orientamento giurisprudenziale in proposito (v. infatti: Cass. 5^, sent. 141210 del 19/11/01, Falletta;
Cass. 6^, sent. 29797 del 26/7/01, Paterna;
Cass. 3^, sent. 9507 del 7/3/01, Giorgetti;
Cass. 5^, sent. 2899 del 27/6/2000, P.M. in proc. Strazzari e altro;
Cass. 2^, sent. 1503 del 7/6/2000, Allison;
Cass. 6^, sent. 1175 del 27/9/99, Schiavone e altro;
v. anche: Sez. Un. sent. 7 del 4/5/2000, Mariano). 3) Il terzo e ultimo motivo di ricorso è da ritenere addirittura inammissibile: a) sia perché dichiaratamente relativo a un'asserita "carenza e manifesta illogicità della motivazione", mentre il ricorso per Cassazione" in tema di sequestro preventivo "è ammesso e proponibile - per il combinato disposto degli artt. 324, 325, 355/3 C.P.P. - solo ed esclusivamente per "violazione di legge" (v.
infatti: Cass. 6^, sent. 3265 del 16/11/99, Albanese e altro;
Cass. 2^, sent. 3808 del 16/1/98, Baisi) b) sia perché comunque, manifestamente infondato, avendo il GIP: a) ricostruito (pur se succintamente) la successione cronologica dei fatti e dei provvedimenti emessi nel corso della vicenda (secondo le risultanze della documentazione acquisita agli atti); b) spiegato (pur se - ancora una volta - succintamente) per quali ragioni non potesse dubitarsi della sussistenza delle condizioni e/o dei presupposti richiesti per l'emissione dei provvedimenti (in data 31/5/03 e in data 19/6/03) avverso i quali è stato proposto il ricorso per Cassazione nell'interesse del Gramegna.
È appena il caso di aggiungere, ai fini di valutare la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per una "legittima emissione" dei provvedimenti cautelari reali in questione, è del tutto irrilevante (contrariamente a quanto si sostiene alle pagg. 12-13 del ricorso) il fatto che in precedenza il giudice avesse rigettato una richiesta di "misura cautelare personale" (motivando tale diniego con la mancanza di sufficienti elementi indiziari a carico del Gramegna). - Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato e che il Gramegna debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004