Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2011, n. 16583
CASS
Sentenza 23 marzo 2011

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Massime1

Per "reddito imponibile" ai fini dell'imposta personale sul reddito, da valutarsi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve intendersi il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto Testo Unico delle imposte sui redditi).

Commentario1

  • 1Patrocinio a spese dello Stato (ex gratuito patrocinio)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2021

    L'istituto del patrocinio a spese dello Stato (già "gratuito patrocinio") permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico scelti fiduciariamente, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, qualora ne riccorrano le condizioni. "[...] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione." (Costituzione Italiana, art. 24). Attenzione: nel processo penale, il patrocinio a spese dello stato NON copre automaticamente il difensore di ufficio. UPDATE Direttiva 1919/16 sul patrocinio a spese dello Stato Secondo la direttiva 1919/16 UE (attuata con DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2011, n. 16583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16583
Data del deposito : 23 marzo 2011

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