Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 2
Il reato di cui all'art.316 bis cod.pen.(malversazione in danno dello Stato) e quello di cui all'art.640 bis stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) ben possono concorrere fra loro,atteso che la prima delle due norme anzidette,avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati),non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifizi o raggiri,mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato,consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto,ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi,così realizzandosi anche la violazione dell'art.316 bis cod.pen.
Il reato di abuso d'ufficio (art.323 cod.pen.) e quello di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art.319 cod.pen.),nella formulazione attribuita alle due norme incriminatrici rispettivamente dall'art.1 della legge 16 luglio 1997 n.234 e dall'art.7 della legge 26 aprile 1990 n.86,non possono formalmente concorrere fra loro giacché,quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo,contrario ai doveri d'ufficio,trova applicazione,per il principio di specialità,la più grave delle due figure criminose in questione,e cioè quella della corruzione,caratterizzata,rispetto all'altra,dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico ufficiale.
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- 1. Il buio oltre la specialità. Le Sezioni Unite sul concorso traStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con ordinanza dello scorso novembre (già pubblicata in questa Rivista, clicca qui per accedervi) era stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite la questione di diritto relativa alla possibilità, o meno, che il reato di malversazione in danno dello Stato ex art. 316-bis c.p. concorra con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. Con la sentenza in oggetto, il quesito è stato risolto dalle Sezioni Unite affermativamente, nel senso che “Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) concorre con quello di truffa …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: non può configurarsi il concorso con il reato di atto contrario ai doveri d'ufficioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/1998, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 01.10.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.4663
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.16346/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI TO n. il 25.05.1927
2) RE NO n. il 23.05.1936
avverso sentenza del 04.06.1997 TRIBUNALE di BOLZANO sentita la relazione fatta dal Consigliere MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci, che chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 4.6.97 emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di diversi imputati, il Tribunale di Bolzano applicava a TI RE e CA IT, con attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e unificazione ex art. 81 c.p. delle imputazioni cui la pena concordata si riferiva, rispettivamente la pena di anni uno mesi undici e giorni venti di reclusione, e di anni uno mesi uno di reclusione e lire 100.000 di multa condizionalmente sospesa. I reati ai quali le pene applicate si riferivano, contestati al TI in più procedimenti riuniti, si concretavano:
- in una serie di abusi d'ufficio (art. 323 c.p.) attuati in relazione alla sua posizione di vicepresidente della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano con riferimento alla costruzione in Maso della Pieve di una "Cittadella dello Sport" (procedimenti nn. 321/93 e 373/93, capo A), al conferimento di incarichi nei confronti della "Gymnasium for Management s.r.l." (proc. n. 125/96, capi a e d), agli incarichi di predisposizione, redazione e stampa di materiale affidati alla "Pubblieuro s.a.s."(proc. n. 207/96 e 214/96, capi a, b, e c)";
- in turbata libertà agli incanti (art. 353 c.p.) in relazione agli appalti relativi alla costruzione della " Cittadella dello Sport" predetta (proc. 321/93 e 373/93, capo B), e ad opere relative all'ospedale di AN (proc. 220/96, capi 4,5,6, e 7);
- in corruzione per atto contrario a doverì d'ufficio posta in essere nelle tre vicende oggetto dei primi tre procedimenti menzionati (proc. 321/93 e 373/93, capi C ed F, proc. 220/96, capo 2, proc. 125/96, capo c);
- negli illeciti previsti dagli artt. 316 bis (proc. 321/93, capo E) e 494 c.p. (proc. n. 220/96, capo 8);
- in truffe commesse ai danni della Provincia Autonoma di Bolzano nella realizzazione delle opere ed attività predette, contestate rispettivamente ai capi D, 3, nonché b) ed e) dei procedimenti 321/93 - 373/93, 220/96 e 125/96;
- in associazione per delinquere diretta al compimento dei reati attinenti le opere concernenti il nuovo ospedale di AN, contestata a capo 1 del proc. 220/96.
I reati ascritti a CA considerati nella sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p. concernevano la vicenda della "Cittadella dello Sport" oggetto del procedimento 321/93 - 373/93, e la sua qualità di titolare dell'impresa aggiudicataria dei lavori, in relazione alla quale in concorso con TI RE gli erano addebitati gli illeciti previsti dagli artt. 353 e 319 c.p. (capi B, C ed F). Il CA peraltro nel medesimo procedimento era imputato anche dei reati di truffa e malversazione ai danni dello Stato contestati ai capi D) ed E), in relazione ai quali si procedeva separatamente.
Con sentenza 26.11.97 il Tribunale di Bolzano assolveva il CA dalle due imputazioni predette, considerando quanto alla prima che dalla perizia attuata risultava congruo il corrispettivo fissato, senza inganno, per i lavori in appalto relativi alla costruzione della "Cittadella dello Sport", e che mancavano quindi i requisiti degli artifizi, del danno e del Profitto ingiusto;
quanto alla seconda (l'art. 316 bis c.p.), vertente sulle percentuali del prezzo d'appalto che si assumeva essere state dal CA accordate a TI RE ed altri due imputati, e sul contributo dato dalla Provincia di Solzano alla cooperativa C.G.S. incaricata della realizzazione dell'opera, osservava che la cooperativa aveva destinato realmente il contributo, ormai suo, allo scopo previsto. perseguibile eventualmente anche con corresponsione di compensi a taluno degli amministratori della C.G.S. in proprio o a uomini politici, fatti questi in cui potevano eventualmente ravvisarsi altri reati, ma non quello rubricato.
II- È stato proposto ricorso nell'interesse di TI RE, nel quale si propongono i seguenti motivi.
1) Con riferimento ai procedimenti 321/93 e 373/93, concernenti la "Cittadella dello Sport" di Maso della Pieve.
- Capo A). Si deduce violazione dell'art. 323 c.p. in relazione all'art. 2 c.p.c.. Si sostiene che data la genericità dell'imputazione e la mancata indicazione delle norme di legge violate, si sarebbe dovuto prosciogliere nel merito ex art. 129 c.p.p. Si allega inoltre la prescrizione del reato, indicato come commesso nel 1989.
- Capo B) Si lamenta, con riferimento all'art. 129 c.p.p., violazione degli artt. 358 e 353 c.p., in quanto la C.G.S., Cooperativa Gestione Sport, persona giuridica privata che aveva ottenuto un pubblico finanziamento per la costruzione di impianti sportivi su aree di proprietà comunali, non poteva essere definita incaricata di pubblico servizio, mancando una norma di diritto pubblico alla quale potesse farsi riferimento per la configurazione della qualifica attribuita. Allega la prescrizione del reato, contestato come commesso nel 1989.
- Capi C), D ed E) Lamenta carenza di motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Sui capi D) ed E) deduce inoltre erronea applicazione degli artt. 316 bis, 640 e 640 bis c.p., in considerazione della non sovrapponibilità dei reati truffa ai danni dell'ente pubblico e di malversazione.
2)- Per tutti i capi d'imputazione, si lamenta violazione dell'art. 129 c.p.p. ed illogicità della motivazione, svolta in considerazione della rinuncia attuata dalla parte ad eccezioni e difese, senza che il Collegio considerasse quegli elementi dai quali risultava la non punibilità, e la mancanza di prove a carico. Si sottolinea che mentre ai fini dell'accertamento della natura giuridica e dell'attività della C.G.S., considerate ai fini della qualificazione dei suoi legali rappresentanti, era stato operato un rinvio recettizio ad altra sentenza estranea al processo, era invece stata ignorata la sentenza emessa il 27.11.97 dal Tribunale di Bolzano nei confronti di CA IT, assolto dai reati di truffa e malversazione contestatigli in concorso del TI in considerazione dell'assenza del danno e del profitto quanto alla truffa, e dell'impiego del denaro allo scopo previsto, e non ad altri, quanto alla malversazione.
- Si deduce inoltre difetto di motivazione sui seguenti capi e punti specifici.
- Capi a) e d) proc. 125/96, nonché A), B) e C) proc. 207/96 (Gymnasium for management), nei quali è contestato l'art. 323 c.p. senza alcuna indicazione della norma violata.
- Capo 2 del proc. 220/96 (Ospedale di AN), nel quale è contestato il reato di cui agli artt. 319 e 319 bis c.p. in relazione alla ricezione da parte del TI della somma di L. 458.000.000 quale controprestazione per l'assegnazione a società varie di appalti per forniture e servizi per opere pubbliche. Si sostiene che gli atti escludono tale circostanza, e che il Tribunale non aveva svolto il suo compito di analisi e di motivazione sul punto. - Capi 1,3,4,5,6,e,7 proc. 220/96 (Ospedale di AN). Si lamenta carenza di motivazione ed errata applicazione degli artt. 640, 353 e 416 c.p., nonché della L.P. 26.4.60 n. 8 in materia di bilancio, del D.P.G.P. 23.3.89 n. lo in tema di ripartizione degli affari tra gli assessori, della L.P. 21.5.81 n. 11 sull'ordinamento degli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano. L'associazione per delinquere finalizzata alle turbative d'asta, corruzione e truffe contestate era stata ritenuta senza una disamina della complessità della situazione, con esclusivo riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal Gritti sui conti correnti del TI.
- Capo 8 proc. 220/96. La sostituzione di persona contestata con riferimento all'art. 494 c.p. era stata commessa in Austria, e non era perseguibile in assenza di richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia o di querela o istanza della persona offesa. - Capi a), b) c) e d) proc. 125/96 (Gymnasium Management). Si contesta la configurabilità di concorso formale tra i reati di abuso d'ufficio previsti dall'art. 323 c.p. e la corruzione punita dall'art. 319 c.p. Si sottolinea inoltre, con riferimento alla innovazione in materia di abuso d'ufficio introdotta dalla legge n.234 del 1997, che non è contestata alcuna violazione di legge o regolamento, e che l'imputato non ha conseguito alcun vantaggio dalle azioni contestategli, ne' la provincia ha subito alcun danno. - Si duole della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena sulla quale, pur non richiesta dalle parti, il Tribunale non aveva motivato.
III- È stato proposto ricorso nell'interesse di CA, per i seguenti motivi.
1) Violazione degli artt. 353, 319 e 321 in relazione all'art.358 c.p. Si nega l'applicabilità alla società cooperativa C.G.S.
della nozione di pubblico servizio, motivata incompletamente e illogicamente con riferimento alla definizione della società già contenuta in altra sentenza, ed allo scopo mutualistico proprio delle cooperative. Sulla scorta di un "parere" prodotto avanti al giudice di merito, si analizza l'oggetto della convenzione stipulata tra Comune e C.G.S., e si sostiene che non si tratta ne' della costruzione di un'opera pubblica ne' della gestione di un pubblico servizio, trattandosi di concessione da parte del Comune per 29 anni di terreni di sua proprietà destinati alla realizzazione di impianti sportivi, i quali peraltro possono essere indifferentemente pubblici o privati.
2) Violazione dell'art 353 c.p.. Ritenuta la natura di soggetto privata della C.G.S. e della non configurabilità quale pubblico servizio nell'oggetto della concessione del Comune, ne seguiva che l'appalto dei lavori era disciplinato esclusivamente dall'autonomia privata. Nessuna norma, si sostiene, imponeva la licitazione privata, e con riferimento alle specifiche modalità delle trattative si dovesse escludere comunque che una licitazione privata fosse stata attuata.
3) violazione dell'art. 320 c.p.p., con riferimento agli artt.358, 319 e 321 c.p. Nel capo F) d'imputazione, concernente la corruzione addebitata al presidente e al vicepresidente della C.G.S. quali destinatari della somma esborsata dal CA, si era fatto riferimento anche alla figura di "incaricati di pubblico servizio" dei primi due, inconferente con il titolo del reato relativo solo al pubblico ufficiale, per il quale era stata applicata la pena senza la diminuzione prevista dall'art. 320 c.p. III- Preliminarmente si rileva che la prova della notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale odierna all'avv. prof. Luigi Stortoni, difensore del dr. RE TI, può essere desunta, in assenza della copia dell'atto con la relata di notifica, dalla memoria depositata dal difensore presso questa Corte in data 9.9.98, nella quale si menziona la data dell'udienza.
I motivi formulati nell'interesse dei due ricorrenti coinvolgono in parte questioni analoghe, e possono essere esaminati congiuntamente.
1) Al fine di valutare la proponibilità dei motivi dedotti in rapporto alla natura della sentenza impugnata, emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., giova richiamare i criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di requisiti della sentenza di "patteggiamento". Con la sentenza 15.5.92, Di Benedetto, si è stabilito che la motivazione si esaurisce in una delibazione positiva quanto all'accertamento dell'accordo intervenuto tra le parti, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, della congruità della pena patteggiata, relazione al dettato dell'art. 27 della Costituzione, della concedibilità della sospensione condizionale della pena;
negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di improcedibilità. "Le delibazioni positive devono essere sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p., l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.p.". Gli stessi concetti sono stati precisati dalle Sezioni Unite nella sentenza 18.10.95, Serafino, nella quale si è sottolineato che l'obbligo di motivazione "non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.". In considerazione dell'obbligo per il giudice di valutare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nei ricorsi sono introdotte considerazioni varie sulla natura giuridica della "Cooperativa Gestione Sport" e dei contratti, da essa conclusi, al fine di escludere che la C.G.S. fosse incaricata di pubblico servizio e che la sua attività fosse sottoposta a norme di natura pubblicistica, con ogni conseguenza in ordine ai reati contro la pubblica amministrazione contestati. Le argomentazioni difensive si articolano in un'analisi approfondita delle circostanze di fatto concernenti l'origine, le finalità, la gestione e l'operato della Cooperativa, nonché del contenuto dei contratti dalla stessa conclusi con l'ente pubblico e con i privati;
in una valutazione degli elementi di fatto considerati;
nell'attribuzione alla Cooperativa ed ai contratti dalla stessa conclusi di una natura strettamente privata, in contrasto con la qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Il procedimento logico seguito da entrambe le difese, teso a dimostrare un errore di diritto di cui è ammessa la doglianza in sede d'impugnazione della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., si configura in realtà nella parte iniziale in una valutazione di fatto. Gli elementi concreti menzionati circa la natura e l'"attivita" della C.G.S., imperniati sulla concessione da parte del Comune per 29 anni di terreni destinati alla realizzazione di impianti sportivi da gestirsi dalla Cooperativa stessa, non sono di per sè indicativi di una determinata soluzione giuridica sul tema che interessa, soluzione cui la difesa perviene solo a seguito di argomentazioni concernenti le modalità di costituzione della C.G.S., i rispettivi interessi in gioco nella stipulazione dei contratti, le finalità perseguite. Nello svolgimento di entrambi i ricorsi è preponderante sul piano logico la parte relativa alla interpretazione dei contratti, di costituzione della Cooperativa e di appalto, rispetto a quella delle conseguenze tratte dalla interpretazione stessa in ordine alla qualifica, pubblica o privata, dell'attività nel cui ambito i fatti contestati, si inquadrano. Tale procedimento esula dalla verifica della corrispondenza del fatto oggetto dell'imputazione al titolo del reato contestato, poiché include valutazioni che stanno a monte, inerenti alla interpretazione dei negozi giuridici che hanno dato origine alla situazione esaminata. Costantemente le Sezioni civili di questa Corte si sono espresse nel senso che l'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti ed in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, può essere censurata in Cassazione solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica (tra le altre, Sez. L. 10.8.98 n. 7860, RV. 517929; Sez. II, 2.3.96 n. 1632, RV. 496099; Sez. III, 11.2.89 n. 861, RV. 4461.87 4). Si tratta di un principio applicabile anche al procedimento penale ove la discussione verta sulle conseguenze da trarsi da un negozio civilistico il cui contenuto sia in contestazione, tenuto conto dei numerosi riferimenti ad elementi di fatto, e dei criteri valutativi di merito pur ancorati a direttive- ben definite, in base ai quali il capo IV del libro IV del codice civile regola la materia dell'interpretazione del contratto.
L'applicazione del criterio predetto al procedimento penale svoltosi a norma dell'art. 444 c.p.p., concernente reati contro la pubblica amministrazione, contestati come commessi in rapporto alla conclusione di determinati contratti, comporta che le doglianze di non corrispondenza dei fatti ai titoli dei reati per essere proponibile in sede di legittimità non può essere formulata sulla base di una interpretazione contrattuale che conduca a risultati difformi da quelli proposti dalla pubblica accusa. Il vizio lamentato può configurarsi solo quando emerga dal semplice raffronto tra la descrizione dei fatti contenuta nei capi d'imputazione ed i reati contestati l'incoerenza giuridica della contestazione stessa, senza che una valutazione svolta sulla base di una interpretazione contrattuale possa precedere il risultato di tale confronto. 2) L'ulteriore motivo attinente allo stessa tema, formulato dai ricorrenti sotto il profilo del difetto di motivazione e con riferimento all'art. 129 c.p.p., è infondato. La sentenza impugnata motiva ampiamente (pagg. 31-34) sulla natura giuridica della C.G.S., sugli scopi dell'attività svolta dalla Cooperativa, sulla qualificazione da attribuirsi ai legali rappresentanti di essa, con riferimento alla convenzione conclusa il 18.4.1985 tra il Comune di Bolzano da un lato, la "Cooperativa Gestione Sport" e la "Genossenschaft Sportzone Pfarrhof" dall'altro. Sono esaminati l'oggetto negoziale, la erogazione di contributi finalizzati alla gestione ed alla manutenzione degli impianti da parte dell'ente pubblico, l'acquisizione da parte del Comune della proprietà degli immobili costruendi al termine della durata della concessione, la previsione di ispezioni periodiche, la possibilità di revoca della concessione in presenza di determinate circostanze. Da tali elementi è tratta la convinzione delle reali finalità pubbliche, dichiarate espressamente nella premessa dell'atto, perseguite attraverso la convenzione, stipulata da due parti che non si trovano in regime di parità, l'una delle quali, quella privata, si pone come ausiliario del Comune nell'ambito della costruzione di un'opera pubblica e della gestione degli impianti realizzati per promuovere l'attività sportiva della collettività, fine questo di natura pubblica e ritenuto legittimamente perseguibile dalla Pubblica Amministrazione. Tale ragionamento, condotto con criteri corretti, conduce logicamente alla definizione di opere pubbliche degli impianti sportivi oggetto degli appalti conclusi, alla necessità di rispetto ai fini della esecuzione di essi delle norme imposte in materia alla Pubblica Amministrazione (R.D.
8.2.1923 nn. 422, "Norme per la esecuzione delle opere pubbliche" e successive modifiche), e di conseguenza, nel rispetto dell'art. 358 c.p., anche nel testo modificato dall'art. 18 della legge 26.4.90 n. 86, all'attribuzione della figura di incaricato di pubblico servizio ai legali rappresentanti della C.G.S. che ha appaltato le opere alla ditta CA, con ogni conseguenza in ordine alla configurabilità dei reati rubricati.
La doglianza di carenza di motivazione e di violazione dell'art.129 c.p.p. è infondata anche con riferimento alla omessa specifica risposta ai punti sottolineati in una memoria ("parere") depositata dalla difesa prima di addivenire al patteggiamento. In essa, secondo la difesa CA, si evidenziavano circostanze di fatto (natura sportiva degli impianti, assenza di un regolamento che li disciplini, mancata predeterminazione di tariffe, attribuzione alle società concessionarie sia degli oneri di urbanizzazione sia dei profitti) ritenute indicative dalla natura non pubblicistica della convenzione stipulata dalla C.G.S. e dell'attività da quest'ultima svolta. Con riferimento alle sentenze delle Sezioni Unite in tema di "patteggiamento" sopra menzionate, dalle quali non si discosta la sentenza 20.6.97, Lisuzzo citata quanto a parte motiva dalla difesa (in Cass. Pen. 1997, 1832), si osserva che la parte che ha dato origine, o ha aderito, all'accordo previsto dall'art. 444 c.p.p. ha rinunciato a far valere in giudizio le proprie difese in punto di fatto, e non è legittimata in sede di ricorso per cassazione a sostenere tesi relative a fatti dati ormai per presupposti, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti sono addivenute. In questa prospettiva, la allegazione di rilievi di fatto valutati criticamente e proposti dalla difesa a fondamento di qualificazioni giuridiche al giudice avanti al quale il patteggiamento è concluso, non comporta obbligo per il giudice stesso di motivare in modo specifico sugli elementi evidenziati dalla parte con un comportamento processuale contraddittorio rispetto al rito adottato.
Tanto più infondata è la doglianza di assenza di motivazione sui rilievi difensivi, quanto meno le circostanze di fatto indicate siano evidenti, ed in evidente contrasto con la tesi accusatoria. La necessità di analisi critica, approfondimento dei fatti e valutazione accurata contrasta con la pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., prevista dal legislatore per situazioni in cui la non colpevolezza sia "evidente". Il caso di specie è caratterizzato dalla "complessità della situazione" sottolineata dalla difesa TI (in particolare per quanto concerne l'associazione per delinquere finalizzata alle turbative d'asta, a corruzioni ed a truffe), che si duole del mancato approfondimento di alcune circostanze e del richiamo solo ad alcune delle "testimonianze" acquisite. Il tenore della doglianza (espressa nel secondo motivo d'impugnazione, in relazione ai capi attinenti alla vicenda dell'ospedale di AN) di per sè indica la distanza rispetto a quella evidenza di non colpevolezza che l'art. 129 c.p.p. richiede affinché il giudice disattenda l'accordo delle parti e dia luogo all'assoluzione dell'imputato.
3) Pure infondate sono le ulteriori doglianze formulate con riferimento all'art. 129 c.p.p. ed al vizio di motivazione con riferimento a punti specifici.
- Il richiamo nella motivazione, lamentato dalla difesa TI, ad altra sentenza, estranea al presente procedimento, con la quale il Tribunale di Bolzano giudicando altro imputato ha riconosciuto che l'opera attribuita alla C.G.S. era annoverabile tra i pubblici servizi, non comporta vizio alcuno. La decisione non è soltanto enunciata, ma se ne riporta parte della motivazione, che il Tribunale fa propria con procedimento critico autonomo e corretto. - La doglianza, svolta dalla difesa TI, di mancato rilievo dato alla sentenza 27.11 .97, assolutoria nei confronti di CA quanto ai reati di truffa e malversazione contestati come commessi in concorso con TI ed altri, è palesemente infondata, considerato che la decisione sulla quale il ricorrente fa leva è successiva a quella qui impugnata, emessa il 4.6.97. Nè si può pretendere di introdurre in questa sede circostanze, di fatto, quali esiti di perizie contabili attuate in quella sede favorevoli alle tesi difensive, e accertamento in termini negativi in quel dibattimento di manovre artificiose, danno e profitto. La separazione dei procedimenti, la specialità del rito prescelto, la natura del giudizio di legittimità, vietano a questa Corte di prendere in considerazione gli elementi predetti.
- La rilevanza data alla natura cooperativa della C.G.S. al fine di dedurne le finalità pubbliche in relazione a quanto previsto dall'art. 45 della Costituzione, con argomentazione criticata dalla difesa CA, ha in realtà nel contesto motivazionale uno spessore minimo, che non vale a scalfire la tenuta logica della sentenza nonostante la ridotta consistenza delle osservazioni svolte dal Tribunale sul punto.
- Quanto ai vizi di motivazione e di violazione di legge lamentati dalla difesa TI in ordine al delitto previsto dall'art. 494 c.p. (capo 8 proc. n. 220/94), si osserva che i rilievi di improcedibilità correlati al reato commesso all'estero muovono da un assunto, che la sostituzione di persona contestata sia stata commessa in Austria, fondato su circostanze estranee al capo d'imputazione, che fa riferimento alla consegna di documentazione ad una banca di Bolzano. Una diversa ricostruzione dei fatti è improponibile, una volta concluso l'accordo previsto dall'art. 444 c.p.p. - Palesemente infondata è la doglianza, proposta nell'interesse di TI, di omessa motivazione circa la non concessa sospensione condizionale della pena, non facente parte dell'accordo concluso tra le parti, si ritiene che in tali casi il beneficio non possa essere applicato d'ufficio dal giudice, che altrimenti supererebbe i limiti entro i quali è definita la sua funzione dall'art. 444 c.p.p., incidendo sull'accordo negoziale concluso tra le parti, l'una delle quali, la pubblica accusa, potrebbe esservi addivenuta proprio in considerazione della non sospensione della pena (in questo senso Cass. Sez. IV, 3.1.96, Merlo, RV. 203310; Sez. IV, 30.12.94, Bravi, RV. 200734; Sez. 1. 16.12.94, Padilla Chanez, RV. 199799). Il caso in esame, peraltro, esula dal problema considerato dalla giurisprudenza in positivo, relativo alla sospensione concessa d'ufficio. Il ricorrente va oltre, ponendo a carico del giudice un obbligo di motivazione in negativo su di un punto estraneo all'accordo concluso tra le parti ed al provvedimento emesso, non previsto da norma alcuna e non coerente alla natura della sentenza emessa a norma dell'art.444 c.p.p. 4)- Sui motivi di diritto in senso proprio svolti nei due ricorsi, si osserva quanto segue.
A- È infondata la tesi sostenuta dalla difesa TI circa l'impossibilità di concorso dei reati previsti dagli artt. 316 bis e 640 bis c.p. La prima norma, introdotta dall'art. 3 della legge 26.4.1990 n. 86, ha lo scopo di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, attuate non destinando alle finalità per le quali sono stati erogate i fondi ottenuti. La configurabilità di tale reato non postula che i fondi siano stati conseguiti con artifici o raggiri, essendo ipotizzabile una situazione nella quale il richiedente espone e documenta correttamente una situazione meritevole di contributi, versando poi in illecito solo in un momento successivo, quando, ottenuto il finanziamento, lo destina a scopi diversi da quelli in vista del quale era stato erogato.
La truffa aggravata disciplinata dall'art. 640 bis c.p., introdotto dall'art. 22 della legge 19.3.90 n. 55, presenta invece come elemento costitutivo necessario la frode, per mezzo della quale l'erogazione pubblica viene ottenuta.
Rispetto al contributo con cesso dall'ente pubblico possono così configurarsi due comportamenti illeciti differenti, puniti da norme diverse: quello di chi artificiosamente simuli una situazione che induca l'ente a corrispondere fondi, che altrimenti non sarebbero erogati, in vista di un fine poi effettivamente perseguito (si pensi all'imprenditore che si procuri un profitto ingiusto con iniziative economiche rese possibili dal conseguimento di contributi attraverso la presentazione di documentazione falsa, che valga a fargli superare le domande di altri concorrenti relative a fondi disponibili in- misura limitata); e quello di colui che, conseguite senza artifizi le pubbliche erogazioni concesse in vista di un fine prestabilito, destini i fondi ad uno scopo diverso.
La circostanza che i due comportamenti possano sommarsi, nel senso che artificiosamente, allegando una situazione non rispondente al reale, in relazione ad un fine dichiarato, si ottengano pubblici contributi in concreto destinati ad uno scopo diverso e gia programmato, non elude la possibilità di concorso tra i due reati. Non si verte infatti su di una stessa materia regolata da una pluralità di disposizioni penali, per la quale possa valere il criterio di specialità dettato dall'art. 15 del codice penale. La concomitanza dei due comportamenti, l'uno preso in considerazione dalla truffa, antecedente al conseguimento dei fondi pubblici, l'altro, quello punito dall'art. 316 bis c.p., a tale momento successivo, è solo eventuale, e non vale a caratterizzare la prima o la seconda delle due ipotesi delittuose come speciale rispetto all'altra.
La inapplicabilità del criterio di specialità alle due norme emerge anche in considerazione della non identità degli interessi protetti. Gli artt. 640 e 640 bis c.p. tutelano il patrimonio da atti di frode, aggravata nel caso di conseguimento di erogazioni pubbliche;
l'art.316 bis c.p. tutela la pubblica amministrazione da atti contrari agli interessi della collettività, anche di natura non patrimoniale. Nel caso di specie la differenza tra i due reati, e la possibilità di concorso tra essi, risulta chiara dal confronto tra i capi D) sub i ed E) ascritti al TI nel proc. n. 321/93 - 379/93. Il primo, relativo alla truffa, prende in considerazione gli artifizi, consistiti nella gara di appalto fittizia formalmente vinta dal CA, attraverso i quali la Provincia Autonoma di Bolzano era stata indotta ad erogare alla C.G.S. appaltante i fondi relativi agli impianti sportivi progettati;
il secondo considera la distrazione di una parte dei fondi stessi a personale profitto degli imputati. La prima contestazione prescinde dalla distrazione considerata nella seconda, e ciascuna delle due imputazioni configura un reato realizzabile indipendentemente dall'altro.
B- In tema di art. 323 c.p., è corretta l'impostazione data dalla difesa al tema della successione delle leggi nel tempo in considerazione della nuova formulazione della norma dettata dall'art. i della legge 16.7.97 n. 234. Il principio dettato dall'art. 2 c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, comporta che la precisa definizione della condotta del soggetto che abusi del suo ufficio, descritta dalla nuova norma in forma vincolata e restrittiva rispetto alla genericità della formulazione precedente, si applica anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica legislativa, punibili quindi solo se l'abuso si configuri con violazione di leggi o regolamenti o dell'obbligo di astensione, e sia ravvisabile l'evento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto altrui (in senso conforme, Cass. Sez. VI, 4.6.98, Celico, RV. 210896).
Ciò premesso, si rileva tuttavia che è infondato il rilievo difensivo concernente l'assenza nelle contestazioni qui in esame della indicazione delle norme violate.
L'art. 323 c.p. è contestato a TI nel capo A) del procedimento n. 321/ 93 - 373/93 (Cittadella dello sport) con esplicito riferimento al successivo capo B), in cui si contesta il reato previsto dall'art. 353 c.p. per turbamento della gara di assegnazione dei lavori, ed è quindi chiaro che le norme che si contestano come violate sono quelle che impongono l'osservanza di specifiche procedure nell'assegnazione di lavori attinenti ad opere pubbliche (R.D. 18.11.19123 n. 422 e successive modifiche).
Nel procedimento n. 125/96 (Gymnasium management) l'art. 323 è contestato nei capi a) e d) con espresso riferimento alla violazione delle "tariffe massime autorizzate dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 134 DD. 21.1.91", deliberazione di natura regolamentare.
Nel procedimento n. 207/96 - 214/96 (Pubblieuro) la contestazione della stessa norma è elevata nei capi A, B e C in relazione alla violazione dell'obbligo di astensione imposto al TI in conseguenza della qualità del figlio OL di socio occulto della Pubblieuro S.a.s., assegnataria di incarichi vari da parte dell'ente pubblico rappresentato dall'imputato.
In tutti i capi d'imputazione considerati è poi considerato l'elemento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale. Non si ravvisa quindi la violazione di legge lamentata con riferimento alla nuova normativa.
C- In ordine al rapporto, esaminato nel ricorso TI, tra il reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p. e quello di corruzione di cui all'art. 319 c.p., nella formulazione attribuita alle due norme rispettivamente dall'art. 1 legge n. 234 del 1997 e dall'art. 7 legge n. 86 del 1990, si condivide l'assunto difensivo circa l'impossibilità di concorso formale tra i due delitti. Quando il vantaggio economico sia conseguito in dipendenza di una erogazione altrui e di un comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio posto in essere dal pubblico ufficiale, si verificano azioni od omissioni, ed evento, rientranti nella previsione di entrambe le ipotesi criminose, la più grave delle quali presenta rispetto all'altra un "quid pluris", costituito dalla figura del terzo quale erogatore di una utilità collegata da nesso teleologico al comportamento del pubblico ufficiale connotato dalla contrarietà ai doveri specifici propri della funzione svolta, a differenza della violazione di norme di qualsiasi genere e della irrilevanza delle modalità di acquisizione del vantaggio, proprie dell'abuso di ufficio. Tali elementi distintivi valgono a porre l'art. 319 in rapporto di specialità e di prevalenza rispetto all'art. 323, sia in relazione a quanto stabilito dall'art. 15 c.p., sia per la dichiarata residualità dell'abuso d'ufficio espressa dalla norma che lo prevede ("Salvo che il fatto non costituisca reato più grave. . ."). (In senso conforme, con riferimento all'art. 323 c. 2 anteriore alla modifica del 1997, Cass. Sez. VI, 26.3.96, Travaglione, RV. 204792;
Sez. VI, 18.7.95, Innocenti ed altri, RV.202575). Il problema, peraltro è sollevato dalla difesa con riferimento ai capi d'imputazione del procedimento n. 125/96, nei quali il reato di corruzione è contestato al TI per aver ricevuto 38 milioni di lire, equivalente al 10% del prezzo stabilito nella convenzione 19.12.91, per compiere atti contrari al proprio ufficio di assessore provinciale all'istruzione pubblica in favore della "Gymnasium for Management" (capo c), mentre l'abuso d'ufficio è contestato al capo a) per avere, nella stessa qualità ed in favore della stessa società, riconosciuto compensi superiori alle tariffe autorizzate, voci di spese non giustificate, prezzi non congrui, con irregolarità formali di vario genere e preclusione di ogni controllo al Direttore di ripartizione, ed al capo d) per avere indotto la Giunta ad approvare corsi di lingua per adulti con le stesse irregolarità formali e di tariffa sopra precisate. Dal testo dei tre capi d'imputazione non risulta che i comportamenti addebitati al TI nei capi a) e d) corrispondano agli "atti contrari ai doveri del proprio ufficio" menzionati nel capo c), poiché la successiva espressione "ivi meglio descritti" non sembra riferirsi al capo precedente e successivo (nei capi b) ed e), nei quali sono contestate truffe attuate con comportamenti descritti nei capi a) e d), i capi stessi sono indicati con precisione, e non con il termine "ivi" usato nel capo c), che fa riferimento al capo stesso nel quale è contenuto). Il mancato approfondimento nel merito del punto relativo alla identità o difformità dei fatti contestati nei tre capi d'imputazione, conseguente al rito adottato, vieta ora alla parte di dolersi del mancato assorbimento dei due reati minori nel più grave, risultando dalle imputazioni elevate oggetto del patteggiamento solamente un concorso materiale tra reati diversi.
D- È infondata la eccezione di prescrizione formulata con riferimento ai capi A) e B) d'imputazione contestati rispettivamente a TI, e ad entrambi gli attuali ricorrenti, nel procedimento relativo alla "Cittadella dello Sport".
Il termine di prescrizione di sette anni e mezzo invocato dal ricorrente per i due reati, rispettivamente previsti dall'art. 323 c.p. (formulazione anteriore alla legge n. 234 del 1997, che ha aggravato la pena ed è inapplicabile ex art. 2 c. 3 c.p.) e 353 c.p., contestati come commessi a tutto il 1989, non era ancora decorso il 4.6.97, data della sentenza impugnata emessa ex art. 444 c.p.p.. Il tempo successivo ad essa, in pendenza del ricorso per cassazione, non può essere considerato, in quanto il procedimento è stato già concluso con l'accordo delle parti e sarebbe contraddittorio con le finalità del rito speciale considerare efficace l'impugnazione dell'accordo stesso ai fini della prescrizione (in questo senso, Cass. Sez. III, 26.5.98, Manovella ed altro, R.V. 210961; Sez. III, 8.1.98. Amato, RV. 209398). E- È infondata la doglianza di violazione dell'art. 320 C.P. proposta nell'interesse di CA in relazione al capo F del procedimento che lo riguarda, contestatogli in relazione al reato di corruzione commessa nei confronti di RI GI e OT LO. La qualifica di incaricati di pubblico servizio di costoro risulta dal capo d'imputazione, e nel computo della pena patteggiata non emerge che non si sia tenuto conto della diminuzione della pena edittale prevista dalla norma invocata.
Entrambi i ricorsi devono quindi essere respinti, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 1998