Sentenza 11 gennaio 2000
Massime • 1
In materia di termini processuali, la sospensione prevista durante il periodo feriale opera anche con riferimento alle impugnazioni relative alle misure cautelari reali (affermando il principio la Corte ha precisato che - ai fini della operatività della citata sospensione - è ininfluente il fatto che il soggetto che proponga ricorso avverso una misura cautelare reale sia sottoposto eventualmente a misura cautelare personale: ciò in quanto quel che rileva è l'oggetto del procedimento incidentale e non la condizione soggettiva dell'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2000, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 11/01/2000
1. Dott. SCIUTO CARMELO Consigliere SENTENZA
2. Dott. OLIVIERI RENATO " N. 19
3. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA " N. 42717/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IL MI n. il 22.09.1976
avverso ordinanza del 25.09.1999 TRIB. LIBERTÀ di BARI sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. SPAGNUOLO ANTONIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Verderosa che ha chiesto il rigetto del ricorso
La Corte rileva.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro probatorio del p.m. presso il Tribunale di Bari in data 16/8/1999, riguardante la somma di lire 1.150.000 ed un telefono cellulare, in danno di IL CH, indagato e raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90. Con il ricorso, proposto tramite il difensore, il IL denuncia, con unico motivo, violazione degli artt. 324, 309 c.p.p. e 240 bis d.lgs. 271/89 con riferimento alla omessa declaratoria di caducazione dell'ordinanza relativa alla misura cautelare reale per effetto della mancata assunzione della decisione in riesame entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti al Tribunale;
e ciò nonostante egli avesse rinunciato alla sospensione dei termini nel periodo feriale.
Il ricorso, ad avviso del collegio, non è fondato. Invero il citato art. 240 bis disp. att. c.p.p. dispone che in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinuncino alla sospensione dei termini. Da tale disposizione, tenuto conto della "ratio" sottostante, è dato ricavare che la riferita sospensione riguarda anche i procedimenti incidentali concernenti la richiesta di riesame di provvedimenti in tema di misure cautelari, ma che la possibilità per l'imputato- indagato o per il suo difensore di rinuncia è prevista soltanto per le fasi di applicazione di misure riguardanti la libertà personale e non anche di quelle relative alla cautela reale (Cass. SS.UU. 20/4/1994, Iorizzo). Ed infatti appare evidente che, a fianco della regola generale di sospensione, è stata prevista una eccezione (comunque condizionata alla opzione di rinuncia) per i soli casi nei quali siano in discussione provvedimenti incidenti sulla libertà personale, atteso il particolare rilievo di tale bene, a fronte del quale i pur legittimi e comprensibili interessi tutelati dalla sospensione stessa devono cedere il passo. Nè a diversa conclusione può pervenirsi ove sia in discussione una misura di cautela reale e l'indagato sia colpito anche da misura cautelare personale. Quel che conta infatti, ai fini che qui interessano è l'oggetto del procedimento incidentale (che giustifica l'eccezione per le ragioni esposte) e non la condizione soggettiva dell'interessato, quando questa in nessun modo può essere interessata dalla definizione del procedimento medesimo.
Pertanto il denunciato vizio non sussiste, dovendo ritenersi che la decisione del Tribunale del riesame del 24 settembre 1999 sia stata assunta tempestivamente, tenuto conto della prevista sospensione dei termini nel periodo feriale.
Il ricorso va conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte visti gli artt.615 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2000