Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2005, n. 47331
CASS
Sentenza 28 settembre 2005

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione all'art. 14 Cost. che statuisce il principio della inviolabilità del domicilio, perché la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione dello strumento intercettativo. Le intercettazioni, infatti, sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., con il quale pertanto, subendo la necessaria compressione, deve coordinarsi il principio di inviolabilità del domicilio, al pari di quanto l'art. 15 Cost. prevede espressamente in materia di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, per consentire l'esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2005, n. 47331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47331
Data del deposito : 28 settembre 2005

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