Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione all'art. 14 Cost. che statuisce il principio della inviolabilità del domicilio, perché la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione dello strumento intercettativo. Le intercettazioni, infatti, sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., con il quale pertanto, subendo la necessaria compressione, deve coordinarsi il principio di inviolabilità del domicilio, al pari di quanto l'art. 15 Cost. prevede espressamente in materia di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, per consentire l'esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2005, n. 47331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47331 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/09/2005
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 1426
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 047204/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET IA SA N. IL 26/08/1955;
2) TT OM (DECEDUTO) N. IL 21/04/1939;
3) DI IR N. IL 20/11/1975;
avverso SENTENZA del 26/04/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per 1) irrilevante o manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale;
2) annullamento senza rinvio nei confronti del ET perché estinto il reato per morte dell'imputato; 3) rigetto dei ricorsi CO e PA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.U.P. presso il Tribunale di Ferrara, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava ET RO, PA EX e CO MA alle rispettive pene ritenute di giustizia per violazione della legge sugli stupefacenti.
Le indagini avevano preso avvio dal contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte ed eseguite nei confronti di NG FA nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della repubblica di Bologna con riferimento ai delitti di associazione per delinquere e rapina.
A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, assolveva i predetti da talune delle imputazioni loro contestate, riducendo conseguentemente la sanzione irrogata dal primo giudice, e confermava l'affermazione di colpevolezza limitatamente ai seguenti episodi:
PA EX - cessione di 10 grammi di cocaina in concorso con GE BR, per incarico ricevuto da NG ed LI, a tale Gavioli;
ET RO - ricezione, unitamente ad NG FA, di una partita di 100 grammi di cocaina, trasportata presso l'abitazione dell'NG, da TI IA e CO MA;
CO MA - trasporto della partita di 100 grammi di cocaina, unitamente alla TI, presso l'abitazione dell'NG. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale riteneva il PA meritevole del riconoscimento dell'attenuante dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e, viceversa, disattendeva la richiesta del PA medesimo di ritenere configurabile l'ipotesi del tentativo e di riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. per la minima partecipazione al fatto. Prima di esaminare nel merito la posizione dei singoli imputati, la Corte distrettuale affrontava le numerose ed articolate eccezioni procedurali sulle attività di intercettazione sollevate dagli appellanti, in particolare - e per la parte che in questa sede rileva - dal ET e dal PA. La Corte stessa disattendeva tutte le eccezioni proposte e motivava il suo convincimento al riguardo con argomentazioni che possono riassumersi come segue: A) occorreva innanzi tutto muovere dal dato della esistenza nel fascicolo processuale, al momento della richiesta di rinvio a giudizio - ed in aggiunta ai decreti di intercettazione e di proroga emessi dall'autorità giudiziaria di Bologna nell'originario procedimento scaturito dalla commissione di alcune gravi rapine nel territorio bolognese - sia dei verbali di cui all'art. 268 c.p.p., comma 2, (riguardanti le trascrizioni del contenuto delle comunicazioni intercettate), sia di quelli attinenti alla documentazione delle operazioni di intercettazione (art. 268 c.p.p., comma 1 e art. 89 disp. att. c.p.p.), comunque già noti alla difesa per averne avuto contezza in occasione delle procedure incidentali "de libertate"; B) nel corso dell'udienza preliminare erano stati acquisiti per la prima volta, e posti a disposizione delle parti, i nastri contenenti le registrazioni, pervenuti alla Procura della Repubblica di Ferrara dall'A.G. di Bologna, inviati alla Cancelleria del giudice il 27/04/2001 durante la celebrazione del giudizio abbreviato: ad avviso della Corte d'Appello tale ultimo adempimento non sarebbe stato necessario dovendo considerarsi la Segreteria della Procura della Repubblica la sede naturale del deposito delle registrazioni contenenti le intercettazioni telefoniche ed ambientali;
C) i risultati delle intercettazioni erano stati utilizzati in un procedimento "diverso" da quello originario ai sensi dell'art. 270 c.p.p., trovando le due attività investigative - quella di Bologna e quella di Ferrara - l'unico punto di contatto, soggettivo ed occasionale, nelle persone dell'NG e dell'LI, nei cui confronti erano state disposte alcune intercettazioni sul presupposto di un collegamento di tali soggetti con l'ambiente delinquenziale in seno al quale erano state organizzate le rapine;
D) la questione della "diversità" del procedimento rivestiva comunque scarso rilievo sostanziale, per gli eventuali effetti delle eccezioni difensive, atteso che, in virtù del principio enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza Primavera), dovrebbe considerarsi identico il regime sanzionatorio in relazione all'utilizzazione delle intercettazioni nello stesso procedimento nel quale sono state disposte, ovvero in altro procedimento: e ciò in quanto il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni deve ritenersi sussistente solo quando esse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, e qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, - come testualmente previsto dall'art. 271 c.p.p., comma 1, - e non anche nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 268 c.p.p., commi 6, 7, ed 8; E) il P.M. di Ferrara non aveva effettuato gli adempimenti di cui al quarto e sesto comma dell'art. 268 c.p.p., omettendo di depositare i verbali e le registrazioni in segreteria, e di dare il relativo avviso ai difensori: tale inosservanza aveva determinato una mera nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p. - riferibile alle sole intercettazioni e non alla richiesta di rinvio a giudizio - come tale irrilevante in sede di giudizio abbreviato in virtù di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza Tammaro;
F) nel fascicolo processuale trasmesso al giudice dell'udienza preliminare erano stati inseriti sia i verbali con le trascrizioni sia quelli attinenti alla documentazione delle operazioni di intercettazione;
la doglianza difensiva, circa la mancanza dei verbali di inizio delle operazioni, appariva infondata e sembrava basata su un'ordinanza del G.U.P. che aveva disposto l'acquisizione di detti verbali e da una interpretazione, non condivisa dalla Corte d'Appello, dell'art. 268 c.p.p., comma 1,; ad avviso della Corte stessa tale norma non richiederebbe uno specifico verbale concernente il solo inizio delle operazioni, bensì un verbale riepilogativo di tutte le operazioni compiute (dall'inizio alla fine dell'attività di intercettazione) con l'indicazione di una pluralità da dati che possono essere riassunti alla fine delle operazioni;
nella fattispecie tale verbale era quello redatto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara alle ore 18,30 del 15 agosto 2000, sia pure impropriamente definito "verbale di chiusura delle operazioni", e conteneva tutti i dati relativi all'intera attività di intercettazione compiuta: l'inizio delle operazioni, indicato nelle ore 18,01 del 17 maggio 2000, consentiva di verificare la ritualità e tempestività della proroga delle intercettazioni concessa il 30 maggio 2000; G) non poteva condividersi la tesi difensiva circa la asserita inapplicabilità dell'art. 270 c.p.p. ai risultati delle intercettazioni originariamente disposte nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata L. n. 203 del 1991, ex art. 13; le intercettazioni di cui a tale norma, per quel che non è espressamente regolato da detta disposizione, sarebbero disciplinate, ad avviso della corte d'Appello, dalle norme concernenti le intercettazioni ordinarie;
l'art. 270 c.p.p., facendo riferimento ai risultati delle intercettazioni in genere, non opererebbe alcuna distinzione in rapporto alla tipologia di intercettazione, telefonica o ambientale, ed alla natura del procedimento di origine, relativo a criminalità comune o organizzata;
in ogni caso bisognava tener conto che i decreti di intercettazione - pur concessi in relazione ad un delitto di criminalità organizzata (art. 416 c.p.), con conseguente applicabilità della citata L. 203 del 1991, art. 13, che non esige i gravi indizi e, quanto alle intercettazioni ambientali, nemmeno che ivi si stia svolgendo attività criminosa - avevano fatto riferimento, per quel che riguardava le intercettazioni all'interno dell'abitazione e delle auto in uso all'NG, ai presupposti di ammissibilità stabiliti dall'art. 266 c.p.p., comma 2 e art. 267 c.p.p., comma 1, dando atto sia della gravità degli indizi, sia della sussistenza di un fondato motivo per ritenere che nell'abitazione e nelle auto si svolgessero le attività delittuose oggetto dell'indagine (tale secondo requisito risultava indicato nella richiesta di intercettazione presentata dal P.M. di Bologna il 13/03/2000, esaminata e richiamata dal GIP "per relationem" nel conseguente decreto di autorizzazione); H) appariva infine manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., comma 2, essendosi in proposito già pronunciata in tale senso la Corte di Cassazione con la sentenza della Seconda Sezione Penale n. 4397 del 21/01/1998 (ric. RE). Quanto alle doglianze concernenti il merito, la Corte territoriale, con riferimento alle singole posizioni degli appellanti, evidenziava quanto segue:
1) TT OM - La colpevolezza del ET poteva ritenersi provata solo relativamente al reato di acquisto da ED VA, ed in concorso con NG, di una partita di cento grammi di cocaina per il tramite di CO MA e TI MA. La prova a carico scaturiva in particolare dal contenuto di una intercettazione ambientale effettuata in casa dell'NG da cui si rilevava che il ET, giunto in casa dell'NG dopo che era stata ivi portata la droga - il cui trasporto risultava provato dalle intercettazioni ambientali riguardanti anche la CO - una volta rimasto solo con l'NG aveva assaggiato un po' di droga offertagli da quest'ultimo e, apprezzata la qualità della sostanza, si era preoccupato della idoneità del nascondiglio ed aveva parlato con l'NG anche del fatto che era stato sollecitato il pagamento della droga. Siffatte circostanze e le frasi pronunciate dal ET - come emergeva dall'intercettazione - fornivano la certezza che l'interesse del ET riguardava la partita di 100 grammi e non solo i pochi grammi presenti sul tavolo e destinati all'uso personale. I riscontri a quanto emerso dall'intercettazione ambientale, quanto alla personalità del ET ed al ruolo dallo stesso svolto nell'ambiente del traffico di droga, erano costituiti dai seguenti elementi: a) l'NG non era uno spacciatore al minuto;
b) nell'aprile 2000 il ET, il quale all'epoca non era in società con l'NG, acquistava droga dalla coppia LI- NG;
c) il ET era risultato presente in casa dell'NG in concomitanza con l'arrivo di una grossa partita di droga anche di qualità diverse;
d) da altre intercettazioni risultava confermata l'esistenza di un rapporto di società tra l'NG ed il ET. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ET non appariva meritevole delle attenuanti generiche per la sua negativa personalità rivelata dai gravi, reiterati e specifici precedenti penali;
ne' potevano indurre ad una più benevola valutazione le condizioni di salute e l'età del ET, trattandosi di elementi neutri rispetto al giudizio estremamente negativo sulla sua personalità.
2) DI IR - La colpevolezza del PA emergeva, con riferimento alla contestazione di cui al capo B) di imputazione (cessione, per incarico ricevuto da LI ed NG, di 10 grammi di cocaina a certo LE detto O" ed a Gavioli), dalla intercettazione ambientale del 21 maggio 2000 e da quella del 21 giugno 2000: risultava chiarita tutta la dinamica dell'episodio che aveva visto certamente il PA tra i protagonisti al punto che la discussione tra i presenti era degenerata in una lite proprio tra il PA ed uno dei due acquirenti i quali avevano finito con il prendersi la droga con la forza senza pagarla. A carico del PA non potevano viceversa dirsi acquisiti concreti e certi elementi di colpevolezza in ordine alle residue imputazioni.
3) ET IA - Non aveva rilievo alcuno la mancanza di sequestro della droga oggetto della contestazione (cento grammi di cocaina portati a casa dell'NG), e quindi la mancanza di analisi della sostanza, risultando dalle intercettazioni ambientali inequivocabilmente la quantità e la buona qualità dello stupefacente: la CO e la TI avevano portato a casa dell'NG dapprima un campione di droga per assaggio e tre giorni dopo l'intera partita di cento grammi di cocaina, e dal tenore delle telefonate intercettate emergeva che l'assaggio della droga aveva dato buon esito (pag. 22 della sentenza della Corte d'Appello). Circa la dosimetria della pena, il ruolo svolto dalla CO ed il quantitativo dello stupefacente non particolarmente elevato - pur se non compatibile con il giudizio di lieve offensività ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, - apparivano elementi idonei per la determinazione di una pena meno severa rispetto a quella irrogata dal primo giudice. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i sunnominati imputati le cui censure possono sintetizzarsi come segue:
1) TT - A) Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sotto diversi profili, e cioè: 1) le bobine avrebbero dovute essere acquisite al fascicolo per il giudizio ai sensi dell'art. 431 c.p.p., non valendo il tenore dell'art. 268 c.p.p., comma 7, (avente ad oggetto le trascrizioni peritali), che non costituirebbe norma speciale rispetto all'art. 431 c.p.p.; la tardiva trasmissione delle registrazioni, effettuata quando era già iniziata la celebrazione dell'udienza preliminare, non avrebbe sanato la dedotta inutilizzabilità conseguente alla violazione dell'art. 416 c.p.p., anche a voler ritenere che le bobine dovessero essere conservate presso gli uffici della Procura: ciò in quanto le bobine non erano state acquisite al fascicolo del procedimento prima della richiesta di rinvio a giudizio, ma erano state trasmesse al P.M., dall'omologo ufficio di Bologna, solo ad udienza preliminare in corso;
2) non risulterebbe depositato il verbale di inizio dell'esecuzione delle intercettazioni ambientali;
3) non sarebbero state acquisite al fascicolo dell'udienza preliminare le registrazioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche;
4) non si tratterebbe di intercettazioni in diverso procedimento, in quanto i delitti in materia di stupefacenti formavano oggetto dello stesso procedimento;
5) l'acquisizione delle registrazioni dopo l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio andrebbe qualificata come attività integrativa di indagine, e quindi dalla irrituale acquisizione delle bobine deriverebbe la inutilizzabilità delle intercettazioni;
B) illegittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., comma 2, del codice di rito, in relazione all'art. 14 Cost.,
nella parte in cui sono consentite le intercettazioni di comunicazioni tra presenti all'interno di un domicilio previa clandestina intrusione nel domicilio stesso per il collocamento di apparati di captazione o di trasmissione di suoni o di immagini: la questione troverebbe implicito fondamento, secondo il ricorrente, anche nell'ordinanza n. 304/2000 della Corte Costituzionale atteso che il giudice delle leggi, in tale circostanza, ha affermato la inammissibilità della questione solo per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione in quanto il giudice "a quo" non aveva specificato le modalità di installazione degli strumenti di captazione;
sottolinea ancora il ricorrente che nessuna norma processuale stabilisce i casi e le modalità dell'intromissione al fine di collocare microspie, mentre invece l'art. 14 della Cost. esige che la legge predetermini i casi ed i modi secondo cui si può comprimere la libertà domiciliare;
C) pur a voler considerare l'art. 266 c.p.p., comma 2, base legale per l'accesso al domicilio ai fini della installazione di microspie, non avendo il GIP espressamente autorizzato la collocazione della microspia nell'appartamento dell'NG con decreto motivato sul punto, le operazioni sarebbero comunque inutilizzabili per mancanza di un decreto autorizzativo dell'accesso al domicilio: nel ricorso si precisa testualmente che "laddove si ritenga che l'art. 266 c.p.p., preveda per implicito l'accesso al domicilio come funzionale al posizionamento delle microspie, il decreto autorizzativo di cui all'art. 267 c.p.p. deve coprire anche tale accesso ed in mancanza ci si trova di fronte ad un'intercettazione non autorizzata sotto il profilo delle particolari modalità di esecuzione"; D) la Corte di merito avrebbe comunque errato nella valutazione delle risultanze probatorie, sia per quel che concerne il significato delle conversazioni intercettate, sia per quel che riguarda il susseguirsi degli avvenimenti relativamente a quanto avvenuto nel domicilio dell'NG ed oggetto della captazione;
E) infine la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche.
2) DI - A) Questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, 267, 270 e 271 c.p.p. nella parte in cui gli stessi consentono,
secondo la giurisprudenza di legittimità, che i risultati di intercettazioni telefoniche possano essere utilizzati anche a carico di altri soggetti rispetto ai quali difetti il provvedimento di autorizzazione, o addirittura a carico di persone che nel momento in cui si procede all'intercettazione non risultino ancora iscritte nel registro delle notizie di reato;
B) questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., comma 2, del codice di rito in relazione all'art. 14 della Cost.: al riguardo il ricorrente svolge considerazioni sostanzialmente analoghe a quanto argomentato e dedotto dal ET sul punto, e da intendersi qui, dunque, integralmente richiamato onde evitare superflue ripetizioni;
C) inutilizzabilità delle intercettazioni essendo state le relative bobine trasmesse solo nel corso dell'udienza preliminare;
D) mancanza, nel decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali, di specifica motivazione in merito al "fondato motivo di ritenere che ivi si stesse svolgendo l'attività criminosa"; E) le intercettazioni erano state disposte originariamente in procedimento di criminalità organizzata, per cui gli esiti non potevano essere utilizzati nel diverso procedimento;
F) lo slittamento delle operazioni di intercettazioni non potrebbe protrarsi a tempo indeterminato, ma contenuto entro un tempo ragionevole: avuto riguardo alla data del decreto di autorizzazione, il termine di 15 giorni sarebbe stato, perciò, ampiamente superato;
G) a suo carico sarebbero stati valutati esclusivamente i riferimenti a lui fatti da altri soggetti, non essendo state captate sue dichiarazioni.
3) ET - A) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali: detta questione è stata posta con deduzioni che si fondano su quanto argomentato in parte dal ET ed in parte dal PA, cui pertanto si rinvia non emergendo spunti o rilievi diversi rispetto a quelli oggetto dei ricorsi degli altri due ricorrenti;
B) omessa considerazione da parte della Corte territoriale del mancato sequestro della sostanza stupefacente;
C) asserita configurabilità del reato impossibile o, in via subordinata, dell'attenuante dell'ipotesi della lieve entità del fatto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; D) la condotta di intermediaria, riconosciutale dai giudici di merito, non sarebbe contemplata nella norma incriminatrice di cui alla L. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.
In data 24 giugno 2003 è stata depositata una nota dell'avvocato Bolognesi, difensore del ET, con allegata la fotocopia del dispositivo dell'ordinanza in data 11 giugno 2003 con la quale la Terza Sezione Penale di questa Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 266 c.p.p., comma 2, e D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203), art. 13, in relazione all'art. 14 della Cost..
All'udienza del 26 giugno 2003, fissata per l'esame e la decisione dei ricorsi, il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo avendo ravvisato la necessità di acquisire la completa documentazione, non compresa tra gli atti originariamente trasmessi a questa Corte, concernente le intercettazioni ambientali e telefoniche, anche con riferimento ai decreti autorizzativi, trattandosi di atti indispensabili per un approfondito e completo vaglio delle articolate censure dedotte con i ricorsi ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale: gli atti richiesti sono stati quindi trasmessi a questo ufficio dalla Corte d'Appello di Bologna. Sulla questione di costituzionalità sollevata dalla Terza Sezione penale di questa Corte con l'ordinanza sopra ricordata, il Giudice delle leggi si è pronunciato con ordinanza in data 8 luglio 2004, depositata il 20 luglio 2004 (e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 28 luglio 2004), con la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione stessa sul rilievo del difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non avendo il giudice rimettente proceduto ad una previa delibazione circa la fondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità, dedotta dalla difesa con riferimento alla mancata indicazione, nel provvedimento autorizzativo dell'Autorità Giudiziaria, delle modalità di accesso nei locali oggetto dell'intercettazione ambientale: ha evidenziato la Corte Costituzionale che ove il giudice rimettente ritenesse fondati i rilievi della difesa circa la necessità, a pena di inutilizzabilità, e "de iure condito", di uno specifico provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria per l'ingresso "invito domino" nel domicilio per la collocazione delle apparecchiature, le intercettazioni in contestazione sarebbero comunque inutilizzabili a prescindere dalla soluzione della questione di costituzionalità sollevata.
È pervenuto certificato di morte del ET, deceduto in data 10 ottobre 2003.
È stata quindi fissata l'odierna udienza per l'esame e la decisione dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine logico, per il suo evidente carattere pregiudiziale, deve essere esaminata innanzi tutto la questione di legittimità costituzionale sollevata specificamente dai ricorrenti ET (questi poi deceduto nelle more del procedimento) e PA. Preso atto della decisione della Corte Costituzionale (innanzi ricordata) di manifesta infondatezza (per difetto di motivazione relativamente alla rilevanza della questione in ordine alla quale la Terza Sezione Penale di questa Corte aveva richiesto l'intervento del Giudice delle leggi), il Collegio ritiene la questione stessa manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. Questa Corte ha in più di un'occasione già affrontato il tema in discussione. E tra le decisioni più recenti, nel senso della manifesta infondatezza della questione, va ricordata quella con la quale la Sesta Sezione (n. 6071 del 21/01/2004, dep. 16/02/2004, Rv. 227651, imputato;
Parisi) si è così espressa: "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p. in relazione all'art. 14 Cost., nella parte in cui non stabilisce i modi in cui può avvenire la limitazione dell'inviolabilità del domicilio, in quanto tale diritto deve essere correlato alla possibilità di compressione consentita dalla norma costituzionale di cui all'art. 15 Cost. nelle forme delle ispezioni, perquisizioni e sequestri. Ne consegue che, anche in materia di intercettazione di comunicazioni, deve ritenersi applicabile la limitazione per il concreto soddisfacimento di interessi pubblici;
inoltre, la riserva di legge appare rispettata dalla dettagliata disciplina prevista dal codice di procedura penale per le intercettazioni di comunicazioni anche tra presenti". In senso conforme si era pronunciata anche in epoca meno recente la stessa Sezione Sesta con la sentenza n. 4397/98 - C.c. 10/11/1997 - imp. RE, RV. 210062.
Orbene, anche nella presente circostanza si ritiene di dover ribadire le argomentazioni poste a sostegno delle ricordate decisioni, in quanto pienamente condivisibili alla luce del quadro normativo, costituzionale e legislativo, in materia.
Ed invero, la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una naturale modalità attuativa di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa dalla legge (in particolare, dall'art. 266 c.p.p., comma 2), e, essendo funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, non viola l'art. 14 Cost., precetto che deve essere coordinato, al pari di quello di cui all'art. 15 Cost., con il predetto interesse pubblico, tutelato dall'art. 112 Cost.. Giova evidenziare che, in occasione della sentenza RE sopra ricordata, la Corte aveva preso atto che il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità della collocazione delle microspie all'interno degli appartamenti, per violazione non solo dell'art. 14 Cost. ma anche dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - al pari del ricorrente ET nel caso in esame - ed aveva rilevato, altresì, comunque, l'assenza di ogni autorizzazione in proposito da parte del G.I.P. e dello stesso P.M..
Orbene la Corte di Cassazione, in quell'occasione aveva rilevato l'infondatezza delle deduzioni del ricorrente seguendo un percorso argomentativo, esaustivo e convincente, che merita tutt'ora di essere condiviso.
Il diritto all'inviolabilità del domicilio, proclamato dalle norme invocate, si correla alla possibilità, dalle stesse prevista, che la legge ne regoli casi e modi, adeguatamente garantiti, di compressione. Tale possibilità, consentita espressamente dalla norma costituzionale solo in riferimento ad ispezioni, perquisizioni e sequestri, va ritenuta sussistente anche in riferimento alla intercettazione di comunicazioni, stante il collegamento fra l'art. 14 Cost. e la generale previsione di cui al cpv. dell'art. 15 Cost.
che è finalizzata, come gli istituti previsti nel capoverso dell'art. 14, a consentire il concreto soddisfacimento degli interessi pubblici a presidio dei quali è posto il principio di cui all'art. 112 Cost. (cfr. in tal senso, fra le altre, Sez. 1^, 19 ottobre 1992, Liggieri). Questa Corte, con la sentenza RE (così come con la sentenza Parisi), aveva dunque affrontato anche il tema della riserva di legge, ed aveva sottolineato che detta riserva risultava rispettata proprio grazie alla dettagliata disciplina di cui agli artt. 266 e 271 c.p.p. e alla esplicita estensione (di cui al cpv. art. 266 c.p.p.) della stessa (con limitazioni ulteriori, non applicabili però per i reati di criminalità organizzata) alla intercettazione di comunicazioni fra presenti nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.. Tale estensione va naturalmente correlata, da un lato, all'assenza di specifiche restrizioni sulle modalità attuative delle intercettazioni ambientali e, dall'altro, al carattere per così dire naturale della effettuazione della intercettazione ambientale domiciliare a mezzo di collocazione di microspie nell'appartamento. Si intende così anche ora ribadire che tale modalità attuativa è ammessa dalla legge e non viola, per le considerazioni innanzi svolte, alcuna norma costituzionale (v. in tal senso anche Cass., 8 maggio 1992, Corvasce). Quanto detto sul carattere naturale delle microspie consente altresì di ritenere ragionevolmente che l'autorizzazione da parte del gip. alla effettuazione dell'intercettazione ambientale domiciliare e il relativo provvedimento attuativo del P.M., ove, come nella specie, non contengano diverse specifiche indicazioni o particolari restrizioni sul punto, rendono legittimo l'uso predetto. Deve ancora solo aggiungersi, con riferimento specifico al primo motivo di ricorso del PA - laddove si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p. giacché esso comporterebbe l'utilizzo di intercettazioni disposte nei confronti di persone estranee al decreto emesso ex art. 267 c.p.p. - che questa Corte (Sez. 1^, sent. 0 3133 del 12/03/1998, ud. 12/11/1997, RV. 210182, P.M. e Cuomo ed altri) ha già avuto modo di sottolineare che le esigenze costituzionali incardinate negli artt. 14 e 15 Cost. e sono garantite proprio dal preventivo controllo dell'Autorità giudiziaria circa l'ammissibilità e le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto di rango costituzionale alla riservatezza delle comunicazioni, che riguarda (per la stessa natura di quel che è pur sempre un mezzo di ricerca della prova) non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti. Ciò posto, e passando all'esame delle singole posizioni dei ricorrenti, va in primo luogo rilevato l'avvenuto decesso del ET (documentalmente certificato in atti): il che comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti dello stesso perché estinto il reato al medesimo ascritto per morte dell'imputato.
Infondati sono gli ulteriori motivi del PA e quelli della CO. 1) Comune ai ricorrenti PA e CO è la censura con la quale ci si duole della mancata trasmissione al giudice dell'udienza preliminare delle registrazioni (ossia delle bobine) delle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte nell'abitazione del coimputato NG FA, trasmissione che sarebbe stata imposta dall'art. 416 c.p.p., comma 2, la cui violazione comporterebbe l'inutilizzabilità delle stesse intercettazioni ai sensi dello stesso art. 416 c.p.p., comma 2, e, comunque, la nullità, ex art. 178 c.p.p., lett. c), della sentenza impugnata.
Siffatta denunzia appare infondata. Ed invero è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "la mancata trasmissione al G.I.P., con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni di conversazioni intercettate non determina alcuna nullità, nell'inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più specificamente, dell'attività di intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l'ascolto diretto dei nastri di registrazione i quali, non potendo, per loro natura, essere inseriti nel fascicolo, devono essere conservati, secondo la previsione dell'art. 269 c.p.p., fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, presso l'ufficio del P.M., dove rimangono a disposizione delle parti, che hanno sempre facoltà di ascoltarli e farne eseguire la trasposizione su altri nastri magnetici: Così Sez. 2^, sent. 12393 del 30/11/2000 (ud. 10/08/2000) RV. 217420; nello stesso senso: Sez. 1^, Sentenza n. 39464 del 26/09/2003 (dep. 20/10/2003 ) Rv. 225786, imputato De CA e altri.
Nella concreta fattispecie, nel fascicolo processuale, al momento della richiesta di rinvio a giudizio, risultavano già inseriti - oltre ai decreti di intercettazione e di proroga emessi dall'autorità giudiziaria di Bologna nell'originario procedimento scaturito dalla commissione di alcune gravi rapine nel territorio bolognese - sia i verbali di cui all'art. 268 c.p.p., comma 2, riguardanti le trascrizioni del contenuto delle comunicazioni intercettate, sia quelli attinenti alla documentazione delle operazioni di intercettazione (art. 268 c.p.p., comma 1 e art. 89 disp. att. c.p.p.), peraltro già noti alle difese degli imputati sin dalla prima fase delle indagini preliminari, allorché detti verbali furono depositati ai fini delle decisioni del Tribunale del Riesame. Nel corso dell'udienza preliminare furono poi acquisiti invece, per la prima volta, alla documentazione processuale, e messi a disposizione delle parti, i "nastri contenenti le registrazioni", pervenuti alla Procura della Repubblica di Ferrara dall'autorità giudiziaria di Bologna il 31/03/2001 (tardivamente trasmessi, presumibilmente per esigenze materiali attinenti al procedimento originario) ed inviati alla cancelleria del giudice il 27/04/2001, durante la celebrazione del giudizio abbreviato, richiesto il 29/03/2001 e concluso il 16/05/2001. Come correttamente osservato dal Giudice del merito, quest'ultimo adempimento non era, peraltro, necessario, in quanto la sede naturale del deposito delle registrazioni contenenti le intercettazioni telefoniche ed ambientali non è la cancelleria del giudice, ma la segreteria della Procura della Repubblica, come stabilito dall'art. 268 c.p.p. (e ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17 del 21/06/2000, ric. Primavera ed altri). 2) È opportuno ora esaminare, congiuntamente e globalmente, tutte le doglianze concernenti l'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, eccepita sotto plurimi profili. In sostanza con i ricorsi, al riguardo, sono state dedotte le seguenti censure: a) il Giudice a quo avrebbe errato nell'affermare che nel caso di specie si fosse di fronte a procedimenti diversi, ex art. 270, c.p.p.; b) il Giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che non vi fossero, per ciò solo, ne' sanzioni di inutilizzabilità, da far valere ex art. 271 c.p.p., comma 1, ne' sanzioni di nullità da far valere ex art. 270, c.p.p., comma 2; c) il Giudice a quo sarebbe incorso in violazione di legge per non avere rilevato come non fosse stato depositato al fascicolo dell'udienza preliminare il così definito "verbale di inizio dell'esecuzione delle intercettazioni ambientali", con l'effetto dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ex art. 270 c.p.p., comma 2, e art. 271 c.p.p., comma 2; d) nel caso di specie avrebbe errato il Giudice a quo nel ritenere che nel caso di specie fosse al più riscontrabile un omesso deposito di verbali di intercettazione e delle relative registrazioni, ex art. 270 c.p.p., comma 2, art. 268 c.p.p., comma 4 e comma 6, con un effetto di nullità a regime intermedio sanabile e sanato ai sensi dell'art. 180 c.p.p.. Trattasi di doglianze tutte infondate, avendo il giudice del merito correttamente e puntualmente applicato i principi di diritto enunciati in materia da questa Corte attraverso plurime pronunce. Il Giudice a quo, in piena sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ha osservato testualmente che: "i risultati delle intercettazioni sono stati utilizzati in un procedimento diverso da quello originario, posto che esse furono sia autorizzate sia prorogate dall'autorità giudiziaria di Bologna in riferimento ad un'indagine su di un'associazione criminosa dedita alla commissione di rapine aggravate in tale città e nella sua pronuncia. Lo spaccio di sostanze stupefacenti non rientrava nell'oggetto di quell'attività investigativa. Tra l'indagine bolognese e quella ferrarese è riscontrabile solo un collegamento oggettivo e occasionale;
siamo di fronte a due procedimenti diversi". Ma, ciò nonostante, ricorrono gli estremi della deroga ex art. 270 c.p.p., comma 1, atteso che, nel caso di specie, i risultati delle intercettazioni telefoniche risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Ne deriva che del tutto corrette sono le conseguenze che il giudice del merito ha tratto, in punto di diritto ex artt. 270 e 271 c.p.p., da tali premesse (cfr: Sez. 1^, n. 14595 del 23/12/1999, ud. 17/11/1999, RV. 216206; Sez. 1^, n. 46075 del 04/11/2004 ,dep. 26/11/2004, Rv. 230505). Per completezza argomentativa, sul punto, appare opportuno sottolineare ancora che, come più volte ribadito da questa Corte, l'inutilizzabilità dei risultati illegittimamente acquisiti non fa registrare nessuna differenza nel regime sanzionatorio in caso di utilizzazione delle intercettazioni nello stesso procedimento nel quale sono state disposte, ovvero in altro (ossia diverso, ex art. 270 c.p.p.) procedimento. In entrambi i casi, il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni deve intendersi sussistente soltanto: 1) quando esse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge;
2) qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, come testualmente recita l'articolo 271 c.p.p., comma 1.
E non anche nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 268 c.p.p., commi 6, 7 e 8 dello stesso codice (cfr. Sez. 1^, n. 0 9245 del 27/02/2003, ud. 15/11/2002, rv. 224697, imp. Alecci ed altro). Procedendo ancora nella disamina delle censure relative alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni, va ricordato che nella giurisprudenza di questa Corte è stata più volte affrontata la questione dei requisiti per la utilizzazione, in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte le intercettazioni, dei risultati delle intercettazioni stesse. Si è aperto, in proposito, un contrasto giurisprudenziale. Secondo alcuni, l'art. 270 c.p.p., comma 1, consentirebbe la utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento alla sola condizione che i verbali e le registrazioni siano depositati presso l'ufficio ad quem, mentre non richiederebbe anche che siano stati acquisiti la richiesta del pubblico ministero e perfino lo stesso decreto autorizzativo.
Secondo altri, invece, sebbene l'art. 270 c.p.p. non preveda l'obbligo del deposito, nel diverso procedimento, dei decreti con i quali, in quello di origine, furono autorizzate le intercettazioni, dovrebbe escludersi, alla stregua della sentenza costituzionale n. 232 del 1987 (riferita all'analoga disposizione dell'art. 226 quater c.p.p. 1930), che il legislatore abbia voluto impedire alla difesa l'esercizio di un significativo controllo su tali provvedimenti, la cui irritualità, illegittimità o inadeguatezza comporterebbe la nullità delle intercettazioni e l'inutilizzabilità dei risultati dalle stesse conseguiti.
A dirimere il contrasto così delineatosi è intervenuta la decisione delle Sezioni unite, (Sez. un., 17 novembre 2004, n. 45189, Esposito) con la quale è risultata avallata la prima interpretazione, ed è stato enunciato il seguente principio di diritto: "Allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.". (Nell'occasione la Corte ha ribadito la distinzione tra motivazione assente o apparente, alla quale consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che non rileva ai fini della loro utilizzabilità). Dunque, mancando nel procedimento ad quem, decreti autorizzativi, la parte non può, per ciò solo, invocare la inutilizzabilità delle intercettazioni che discende invece dalla dimostrazione della illegalità del procedimento di ammissione della intercettazione nel procedimento a quo. Pertanto, chi ne abbia interesse ha l'onere non solo di allegare ma anche di dimostrare - producendo i decreti stessi in copia, magari previamente richiedendoli presso il giudice a quo a norma dell'art. 116 c.p.p. - la detta inutilizzabilità. E il giudice dal canto suo, se è indiscutibile che abbia poteri officiosi di rilevare la inutilizzabilità desumibile dagli atti, non ha invece l'obbligo di ricercarne di ufficio la prova.
In definitiva, e concludendo sul punto, dalla sentenza delle Sezioni Unite, appena ricordata, si ricavano ulteriori ed autorevoli argomenti a dimostrazione della infondatezza della doglianza relativa alla asserita inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento "diverso".
Infondate sono le censure della CO circa il verbale di inizio delle operazioni intercettate ed il deposito dei nastri. Ed invero la ricorrente, nell'articolare dette doglianze, non ha tenuto conto : a) delle esplicitazioni date dal Giudice a quo, a foll. 10 e ss. della sentenza impugnata, con riguardo al c.d. "verbale di inizio" delle operazioni intercettate, che non può essere cosa diversa dal verbale di cui all'art. 268 c.p.p., comma 1, come interpretato in coordinamento con il D.Lgs. 271 del 1989, art. 89 e che il Giudice del merito ha indicato come debitamente presente agli atti, non mancando di sottolinearne la impropria definizione di "verbale di chiusura delle operazioni di intercettazione ambientale" (in cui erano stati debitamente e regolarmente annotati il giorno e l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni di intercettazione); b) delle ragioni dell'intervenuta sanatoria della nullità non assoluta delle intercettazioni (e non certo della richiesta di rinvio a giudizio) derivante dall'omesso deposito, ad opera del P.M. di Ferrara, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in segreteria e dell'omissione del relativo avviso ai difensori degli indagati (in ordine a siffatta sanatoria, effetto della richiesta di giudizio abbreviato, è corretto il rinvio del Giudice a quo all'insegnamento di questa Corte dato con sentenza delle S.U. Tammaro del 2000).
Del tutto infondate sono poi le doglianze, comuni al PA ed alla CO, concernenti la motivazione nel decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche in merito al "fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa", e l'utilizzazione nel diverso procedimento degli esiti delle intercettazioni, originariamente disposte in procedimento di criminalità organizzata. Al riguardo risultano, invero, assolutamente corrette e puntuali le argomentazioni del giudice del merito, per quanto di seguito precisato.
È infondato l'assunto difensivo in punto di inapplicabilità dell'art. 270 c.p.p. alle intercettazioni originariamente disposte nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata, L. 203 del 1991, ex art. 13. Tale disposizione di legge (riguardante anche il reato di minaccia col mezzo del telefono), nel prevedere alcune deroghe alla disciplina ordinaria delle intercettazioni, in particolare in relazione ai presupposti del provvedimento di autorizzazione ed alla durata delle attività di captazione delle comunicazioni (essa non esige i gravi indizi di reato e, quanto alle intercettazioni ambientali nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., nemmeno che vi sia motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa: requisiti previsti, invece, per le intercettazioni ambientali ordinarie) non disciplina un mezzo di prova del tutto eterogeneo rispetto al sistema codicistico delle intercettazioni, tale da rendere inapplicabili, nelle parti non espressamente derogate dalla norma speciale, le altre disposizioni generali regolatrici della materia, contenute negli artt. dal 267 al 271 c.p.p.. Nè pare pertinente il raffronto con l'art. 295 c.p.p., comma 3. Lo stesso art. 270 c.p.p., nel disciplinare il trasferimento del dato probatorio emerso da un'intercettazione ad un procedimento diverso, si riferisce ai risultati delle intercettazioni in genere, senza operare alcuna distinzione in rapporto alla tipologia dell'intercettazione stessa, che può essere telefonica o ambientale, ed alla natura del procedimento di origine, che può essere, indifferentemente, di criminalità comune ovvero organizzata, o riguardare anche il delitto di minaccia per mezzo del telefono (fattispecie compresa, anch'essa, nella L. 203 del 1991, art. 13). Ciò che ha rilievo, invece, è che l'intercettazione del procedimento madre sia stata legittimamente adottata (nemmeno le difese hanno mosso, del resto, doglianze sul punto) e che il dato probatorio da utilizzare all'esterno sia indispensabile per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;
condizioni che risultano, entrambe, essersi verificate nella fattispecie in esame.
Peraltro, va appena osservato che, nel caso in esame, è pur vero che i decreti di intercettazione sono stati emessi anche in relazione ad un delitto di criminalità organizzata (art. 416 c.p.), il quale rende applicabile la disciplina della L. 203 del 1991, art. 13. Ciò nonostante, i provvedimenti con cui è stata richiesta e autorizzata l'intercettazione delle conversazioni tra presenti all'interno dell'abitazione e degli autoveicoli in uso all'NG hanno fatto riferimento ai presupposti di ammissibilità stabiliti dall'art. 267 c.p.p., comma 1 e art. 266 c.p.p., comma 2, dando atto sia della gravità del quadro indiziario esistente in relazione ai reati di rapina aggravata e associazione a delinquere (art. 267 c.p.p., comma 1), sia della sussistenza di un fondato motivo per ritenere che nell'abitazione e nelle autovetture dell'NG si svolgessero le attività delittuose oggetto d'indagine (art. 266 c.p.p., comma 2). Questo secondo requisito, in particolare, risulta indicato nella richiesta di intercettazione presentata il 15/03/2000 dal pubblico ministero di Bologna, esaminata e richiamata per relationem nel conseguente decreto di autorizzazione emesso due giorni dopo dal G.I.P., (laddove si fa esplicito riferimento alla circostanza che l'NG, uscendo in permesso dalla casa circondariale di Ferrara, ove era ristretto in espiazione di pena, potesse concordare negli ambienti suddetti nuove attività criminose).
Nella fattispecie, fu dunque disposta un'intercettazione ambientale in un'indagine comprendente anche il delitto di associazione a delinquere, fondando però il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova sui più rigorosi criteri richiesti per l'intercettazione ordinaria.
Quanto alla possibilità del trasferimento del dato probatorio, emerso da un'intercettazione, ad un procedimento diverso, anche nell'ipotesi di intercettazioni disposte ai sensi del D.L. 152 del 1991, art. 13, questa Corte si è ripetutamele pronunciata in senso affermativo dando vita ad un consolidato indirizzo interpretativo che, ai fini che in questa sede rilevano, può significativamente ed efficacemente riassumersi come segue: ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, non rileva che all'esito delle indagini non sia stata confermata l'ipotesi di accusa per l'accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova, rilevando solo che l'attività di intercettazione sia stata autorizzata con riferimento a un delitto rientrante nella categoria dei reati di criminalità organizzata. Quale specifico precedente giurisprudenziale ben può farsi riferimento a Sez. 6^, n. 7 del 04/03/1997 (C.c., 07/01/1997), RV. 207364 imp. Pacini Battaglia, secondo cui la legittimità di una intercettazione ambientale nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., disposta adottando la disciplina del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (convenuto dalla L. 12 luglio 1992 n. 203), art. 13, comma 1, va ricondotta al momento procedimentale in cui la captazione viene richiesta ed autorizzata (con impossibilità di una verifica in base al panorama retrospettivamente derivante dal prosieguo delle intercettazioni e delle altre acquisizioni): conseguentemente qualora un siffatto mezzo di ricerca della prova sia stato autorizzato secondo tale norma, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini consenta di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area. Nello stesso senso, Sez. 5^, Sentenza n. 46221 del 20/10/2003 (dep. 02/12/2003) Rv. 227481, imputato AL e altro, secondo cui in tema di intercettazioni disposte ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 13, (e successivamente modificato dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356), art. 3 bis, - in quanto necessarie per lo svolgimento di indagini relative ad un delitto di criminalità organizzata e per le quali è richiesta la sola sussistenza di sufficienti indizi - la nozione di "criminalità organizzata" comprende i reati realizzati da una pluralità di soggetti che, allo scopo di commettere più delitti, costituiscono un apparato organizzativo la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti, per cui sono riconducibili a questa categoria non solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo. Ancora in tema di intercettazioni, prive di pregio sono le censure del PA e della CO in ordine al termine iniziale di intercettazione telefonica e ambientale.
Al riguardo è sufficiente far riferimento ai ripetuti interventi di questa Corte con i quali è stato costantemente affermato che nessuna norma dispone, tanto meno a pena di nullità (o di inutilizzabilità), che le operazioni debbano avere inizio nel giorno prefissato dal P.M.: quel che importa è - per intuitive ragioni di necessario contenimento temporale della invasione della sfera privata - che sia rispettato l'arco di tempo, normalmente espresso in giorni, entro il quale le operazioni si debbono svolgere (Sez. 6^, n. 0 3541 del 02/12/1999, C.c. 05/11/1999, RV. 214973, imp. Bembi ed altro). Indirizzo, questo, autorevolmente avallato anche dalle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 6 dell'08/05/2000, C.c. 23/02/2000, RV. 215842, imp. D'Amuri) che hanno enunciato il principio secondo cui "in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche - durate trentasette giorni - le quali, autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte). Restano infine da esaminare il secondo ed il terzo motivo della CO (mancato sequestro della sostanza stupefacente, configurabilità del reato impossibile, attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, interpretazione dell'art. 73,
comma 1, stesso D.P.R.).
Trattasi di doglianze, tutte incentrate su pretesi difetti di illogicità o incoerenza della motivazione della decisione impugnata, che svelano profili di inammissibilità. Come ripetutamente precisato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, la mancanza e l'illogicità della motivazione, per poter costituire motivo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), devono risultare dal testo del provvedimento impugnato. Dedurre il vizio di motivazione in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (cfr: Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/05/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/09/2003, RV. 226074).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta, al riguardo, formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, ed anche attraverso il rinvio per relationem alla integrativa sentenza di primo grado - esauriente e persuasiva risposta ai quesiti posti con l'atto d'appello.
Orbene, siffatta motivazione viene contestata dalla ricorrente attraverso un'opinabile ricostruzione del fatto e comunque pretendendo da questa Corte un giudizio in fatto.
A ciò va aggiunto che, a fronte di un'articolata valutazione del compendio dimostrativo da parte del Giudice a quo, la CO ha formulato le sue doglianze, relativamente alle valutazioni probatorie del giudice del merito, in forme inammissibili, atteso che, con i suindicati motivi, la ricorrente ha riproposto, in larga parte, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, sicché i motivi ora detti debbono considerarsi anche non specifici. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte in proposito, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche, come nel caso di specie, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità. (Sez. 6^, sent. 626/1993;
sez. 1^, 1214/1990). Al rigetto dei ricorsi del PA e della CO segue per legge la condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ET RO, perché estinto il reato allo stesso ascritto per morte dell'imputato.
Rigetta i ricorsi di CO MA IN e PA EX, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2005