Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2010, n. 35060
CASS
Sentenza 21 maggio 2010

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Non integra il delitto di millantato credito la condotta di colui che si limiti a prospettare di avere la capacità di mettere il proprio interlocutore in contatto con un pubblico funzionario senza contestualmente indurlo a credere di poter esercitare una reale influenza sullo stesso.

Nel procedimento separato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte in quello originario prima della separazione in relazione alla medesima notizia di reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2010, n. 35060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35060
    Data del deposito : 21 maggio 2010

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