Sentenza 21 maggio 2010
Massime • 2
Non integra il delitto di millantato credito la condotta di colui che si limiti a prospettare di avere la capacità di mettere il proprio interlocutore in contatto con un pubblico funzionario senza contestualmente indurlo a credere di poter esercitare una reale influenza sullo stesso.
Nel procedimento separato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte in quello originario prima della separazione in relazione alla medesima notizia di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2010, n. 35060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35060 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2010 |
Testo completo
M
35060/ 1 0 SENTENZA n.4704 REGISTRO GENERALE n. 2411/10
PUBBLICA UDIENZA DEL 21 MAGGIO 2010
RE P U B BLICA I T A L IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de ER - Presidente
1. Dott. Antonio Stefano Agrò - Consigliere
- Consigliere 2. Dott. Giacomo Paoloni
- Consigliere 3. Dott. Domenico Carcano
- Consigliere 4. Dott. Giorgio Fidelbo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ER CR, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza del 26 ottobre 2009 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Cesare Cicorella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
1.- Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del 9 maggio 2008, con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato
ER IA alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), assolvendolo da altre imputazioni.
Secondo l'accusa l'imputato, all'epoca sostituto procuratore presso il Tribunale di Busto Arsizio, si era vantato con DO DE di essere riuscito, tramite conoscenze, ad avere un appuntamento con l'allora Ministro della sanità,
Girolamo Sirchia, per sbloccare un finanziamento per la realizzazione di un sistema di allarme biologico ("bio-allarm”) progettato dalla società di DE per rilevare tracce di batteri nelle aree aeroportuali in funzione di prevenire attentati terroristici;
in cambio di tale interessamento aveva chiesto al DE di attivarsi per fargli avere un incarico al Ministero della giustizia.
Le prove a carico sarebbero costituite da numerose conversazioni intercettate dalle quali, secondo i giudici di merito, sarebbe emerso l'interessamento del
IA per il progetto bio-allarm nonché l'interessamento del DE per l'incarico ministeriale dell'amico magistrato. Particolare rilievo è stato dato a due telefonate intercettate il 22.9.2002: nella prima IA si sarebbe adoperato per realizzare un incontro tra DE e il senatore Tomassini, funzionale a trovare la soluzione per sbloccare il progetto bio-allarm; nella seconda, intervenuta subito dopo la prima, DE avrebbe contatto un alto funzionario del Ministero della giustizia per perorare l'incarico ministeriale.
Secondo la Corte d'appello dal complesso delle telefonate intercorse tra
IA e DE nel periodo tra il 23.7.2002 e il 12.10.2002 emergerebbe un vero e proprio "pressing" posto in essere dall'imputato nei confronti dell'industriale, con l'ostentazione di conoscenze altolocate in ambienti politici e amministrativi, al fine di convincerlo di essere in grado, con le sue amicizie, a rimuovere gli ostacoli per il perfezionamento della pratica di finanziamento del progetto che gli stava a cuore. Con tali condotte l'imputato, sostengono i giudici di secondo grado, si è accreditato nei confronti del DE come persona in grado
2 di "avvicinare e di influire sui pubblici ufficiali che trattavano la pratica", sicché hanno ritenuto consumato il reato di cui al primo comma dell'art. 346 c.p. 2.-Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia, avvocato Cesare Cicorella, deducendo i motivi di seguito indicati.
Innanzitutto, il ricorrente lamenta la mancata trasmissione del fascicolo relativo al diverso procedimento nel quale erano state disposte le intercettazioni sull'utenza del IA e, in ogni caso, rileva che l'acquisizione di tali intercettazioni è avvenuta in violazione della disposizione dell'art. 270 c.p.p., che consente l'utilizzazione di intercettazioni disposte in diverso procedimento solo quando sono indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, situazione che non ricorrerebbe nella fattispecie in esame, in cui il reato per il quale si procedeva era quello di millantato credito.
Con un altro motivo deduce la violazione dell'art. 270 comma 2 c.p.p., perché non risultano depositati in questo procedimento i verbali e le registrazioni delle intercettazioni ai fini delle procedure indicate dall'art. 268 commi 6, 7 e 8 c.p.p.
Inoltre, rileva la connessa violazione del disposto degli artt. 415-bis e 416 c.p.p., in quanto la discovery sarebbe stata ritardata a dopo il rinvio a giudizio, escludendo il diritto dell'imputato di conoscere tutte le intercettazioni disposte e di selezionare quelle necessarie per la sua difesa.
Con la terza doglianza censura la sentenza d'appello per non avere ritenuto fondato il motivo con cui si eccepiva la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e per non aver neppure spiegato le ragioni del rigetto.
Con un ulteriore motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 429 comma reato. In particolare, il ricorrente evidenzia come, seguendo la stessa impostazione dei giudici di secondo grado, che hanno dato rilevanza specifica alla conversazione del 1°.10.2002, in cui IA, dopo aver appreso dal DE che l'ostacolo alla pratica del bio-allarm proveniva dal capo della polizia, Masone, pronuncia la frase “io avevo già preso l'appuntamento con RC, si sarebbe dovuto riconoscere trattarsi di una vanteria inutile ed improduttiva di effetti, inidonea a configurare il reato. Infatti, si sostiene che non può considerarsi sussistente la millanteria in mancanza di un concreto interesse delle parti, che non poteva più sussistere. Dall'analisi delle conversazioni sarebbe emerso solo l'interessamento dell'imputato ad una pratica lecita, per avere informazioni legittime dal Ministro della sanità circa le ragioni del blocco del finanziamento, peraltro quando ciò era divenuto del tutto inutile, una volta appreso che bisognava rivolgersi ad altri. Peraltro, viene sottolineato che l'imputato non ha mai prospettato alcuna mediazione, ma solo l'ottenimento di un semplice appuntamento. Non vi è stata nessuna propalazione diretta ad indurre nel DE la convinzione circa una concreta capacità di influire sul processo decisionale del pubblico ufficiale per indurlo a iniziative illegittime, sicché deve escludersi ogni ipotesi di lesione del prestigio della pubblica amministrazione.
Sotto un diverso profilo il ricorrente evidenzia la mancanza di qualsiasi elemento di prova che dimostri un collegamento diretto tra la millanteria e l'ottenimento del vantaggio, che nella specie i giudici hanno indicato in un incarico presso il Ministero della giustizia.
In data 27 aprile 2010 il difensore dell'imputato ha depositato motivi nuovi, eccependo l'estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione, considerando come data di commissione dell'illecito quella del 22.9.2002, in occasione della telefonata n. 10807 in cui DE intercede con un funzionario del Ministero in favore del IA.
In data 5 maggio 2010 è pervenuta, via fax, una memoria difensiva ex art. 121
c.p.p., con cui il ricorrente ribadisce i motivi già dedotti con il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di prescrizione sollevata 3.
dalla difesa del IA con i motivi nuovi depositati il 27 aprile 2010. Il reato contestato non risulta estinto, in quanto il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 9.7.2009 al 26.10.2009 a seguito del rinvio dell'udienza davanti alla
Corte d'appello di Brescia, rinvio richiesto dallo stesso difensore dell'imputato per concomitanti impegni professionali;
sicché anche collocando la consumazione del reato di millantato al 22.9.2002, come sostenuto dalla stessa difesa, al termine di sette anni e sei mesi deve essere aggiunto il periodo di tre mesi e 17 giorni, corrispondente al tempo di sospensione della decorrenza del termine per impedimento del difensore, con la conseguenza che alla data di pronuncia della presente sentenza la prescrizione non si è verificata.
4. Venendo all'esame del ricorso, deve affermarsi l'infondatezza del primo motivo.
La Corte d'appello ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni sul presupposto che si riferiscono al medesimo procedimento, escludendo così l'applicazione dell'art. 270 c.p.p. I giudici di secondo grado precisano che le intercettazioni sono state disposte nel procedimento n. 5431/02 della Procura della Repubblica di Varese avente ad oggetto “un'ipotesi di corruzione del capo del SISMI (...) commessa a
Cuba estero su estero, ad opera di DO DE, amico intimo di (..) e di
ER IA, sostituto procuratore in Busto Arsizio" e precisano che nell'ambito di questa indagine era stato posto sotto controllo anche il telefono di
ER IA come persona informata dei fatti;
dallo sviluppo di tali indagini erano poi emersi elementi di reato a suo carico, tanto che lo stesso veniva interrogato il 7 e il 14 febbraio 2002 dal sostituto procuratore di Varese, in qualità di indagato in reato connesso nello stesso procedimento n. 5431/02; solo successivamente gli atti riguardanti IA sono stati trasmessi per competenza funzionale ai sensi dell'art. 11 c.p.p. al Procura di Brescia. Sulla base di questa ricostruzione la sentenza impugnata ha, quindi, riconosciuto che le ipotesi di reato contestate al IA sono scaturite dalla medesima notizia di reato e dalle stesse indagini, strettamente connesse, iniziate a
Varese, per cui la separazione sarebbe stata determinata unicamente dalla competenza funzionale imposta dall'art. 11 c.p.p., stante la qualità di magistrato dell'imputato.
Si tratta di una ricostruzione che non è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che accoglie una nozione sostanziale di “diverso procedimento", precisando inoltre che "diverso procedimento” non equivale a “diverso reato” e che la diversità non è data da fatti formali, quali ad esempio la diversa iscrizione o fascicolazione;
inoltre, appare coerente con gli atti processuali cui si fa riferimento, non potendo escludersi, in mancanza di elementi contrari, che le ipotesi di reato emerse a carico dell'imputato sono effettivamente scaturite dalla medesima notizia di reato e "da tutte le indagini conseguenti, strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo e probatorio". Sicché sul punto la sentenza non merita alcuna censura, avendo offerto una motivazione del tutto congrua al riguardo, con la conseguenza che deve riconoscersi che i giudici di merito hanno legittimamente ritenuto le intercettazioni pienamente utilizzabili.
5. - Infondati sono anche gli altri motivi processuali dedotti, sui quali la Corte
d'appello ha già offerto soddisfacenti risposte.
5.1. - Per quanto riguarda la ritenuta inosservanza dell'obbligo del deposito dei decreti autorizzativi e dei nastri originali delle intercettazioni, i giudici hanno chiarito che tali atti risultano depositati in data 22.1.2007, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ma comunque prima dell'udienza preliminare, per cui non si è verificato alcun effettivo pregiudizio per i diritti della difesa, che ha avuto tutto il tempo di esaminare il materiale depositato prima dell'udienza premiare, che si è tenuta il 4.5.2007. In ogni caso, il ritardo nel deposito dei decreti e delle registrazioni non comporta né la nullità, né la inutilizzabilità delle intercettazioni, essendo quest'ultima sanzione collegata esclusivamente, ai sensi dell'art. 271
c.p.p., all'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p. (Sez. VI, 1 settembre 1992, n. 3107, Bruzzese;
Sez. VI, 15 novembre 1994,
n. 4391, Rossi;
Sez. I 17 dicembre 1999, n. 790, Santoro;
Sez. V, 6 agosto 1991,
n. 788, Liuse;
Sez. IV, 21 gennao 2004, n. 16890, Casali).
-5.2. Di conseguenza, risulta infondato anche il motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato deposito dei decreti in relazione al disposto di cui agli artt.
415-bis e 416 c.p.p.
5.3. Inammissibile è il terzo motivo, relativo alla mancata motivazione dei decreti autorizzativi, già dedotto con l'atto di appello. I giudici di secondo grado lo avevano ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 581 lett. c) c.p.p., perché del tutto generico e in questa sede non può che confermarsi tale giudizio, dovendo peraltro rilevarsi che l'inammissibilità deriva oggi anche dalla violazione dell'art. 606 comma 3 c.p.p., dovendo intendersi il motivo come mai dedotto in appello.
-6. Infine, si concorda con la Corte d'appello che ha respinto l'eccezione di nullità del decreto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'imputazione. Infatti, i giudici di merito hanno fatto una corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di indeterminatezza del capo di imputazione, il principio enunciato nell'art. 429 c.p.p., per il quale il fatto contestato deve esser enunciato in forma chiara e precisa, è stato posto a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere la nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata.
Nella specie l'imputato ha avuto modo di potersi difendere compiutamente dalle accuse mossegli.
7. Sono invece fondati i motivi con cui il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 346 c.p.
Sia in primo che in secondo grado l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 346 comma 1 c.p., limitatamente all'ipotesi, contenuta nel capo di imputazione, di millantato credito nei confronti dell'allora ministro della
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sanità, Girolamo Sirchia. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, ER IA, all'epoca sostituto procuratore presso il
Tribunale di Busto Arsizio, avrebbe assicurato all'amico imprenditore DO
DE interventi presso pubblici funzionari nonché presso il menzionato ministro per il perfezionamento della pratica relativa al progetto "bio-allarm",
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perfezionamento a cui l'imprenditore era ovviamente interessato;
l'utilità che l'imputato si era fatto promettere in cambio del suo interessamento era costituita, sempre secondo i giudici di merito, da un incarico al Ministero della giustizia, tramite le amicizie dello stesso DE.
Il reato di millantato credito previsto dall'art. 346 comma 1 c.p. è diretto a tutelare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione dal
"traffico di influenze illecite" da parte di soggetti che si propongono di far credere di poter mercanteggiare con i funzionari pubblici. In particolare, la condotta considerata nel primo comma dell'art. 346 cit. consiste nel millantare credito per ottenere da un privato denaro o altra utilità come prezzo della sua mediazione presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato. Il comportamento sanzionato dalla norma ha una struttura complessa, nel senso che l'attività di millanteria precede il momento della pattuizione ovvero della ricezione del corrispettivo della mediazione.
Fermando l'analisi sul primo segmento di condotta, deve osservarsi come la giurisprudenza intenda per "millantare" un comportamento in cui il soggetto attivo esageri, amplifichi, più precisamente "vanti un credito" presso un pubblico funzionario, ostentando la possibilità di influire su di esso, facendolo apparire come persona avvicinabile, cioè sensibile a favorire interessi privati in pregiudizio di quelli pubblici attinenti al buon andamento e all'imparzialità (Sez.
VI, 27 gennaio 2000, n, 2645, P.G. in proc. Agresti). In altri termini, deve trattarsi di una condotta idonea ad indurre la vittima a credere che l'autore della vanteria abbia effettivamente la capacità di esercitare una reale influenza su soggetti appartenenti alla amministrazione, facendo intendere, allo stesso tempo, che tali soggetti siano facilmente cedevoli alle sue richieste, trascurando i doveri di tutela del pubblico interesse nella ponderazione con le istanze e pretese private. Dunque,
8 vantare credito significa capacità di influenza, sicché deve escludersi che nella norma incriminatrice ricadano anche condotte in cui si facciano valere mere relazioni di parentela, di amicizia o di affinità politica e allo stesso modo devono escludersi quei comportamenti in cui il soggetto si impegna semplicemente a mettere in contatto il privato con un pubblico funzionario: tutte queste manifestazioni acquistano rilievo penale, ai sensi dell'art. 346 comma 1 c.p., solo se ricomprese nel concetto di millanteria cui si è fatto riferimento.
Ora, se si applicano tali principi alla fattispecie oggetto del presente procedimento è facile rilevare che l'imputato non ha posto in essere la condotta di millanteria richiesta dalla norma incriminatrice, essendosi limitato, seppure attraverso condotte che potrebbero essere ritenute censurabili sul piano disciplinare, a mostrarsi in grado di "mettere in contatto", tramite semplici appuntamenti, l'imprenditore DE con soggetti dell'amministrazione pubblica, tra cui un ministro. Il fatto che non avesse i contatti che vantava non rende automaticamente la condotta rilevante sul piano penale, secondo l'operazione interpretativa condotta dai giudici di merito, in quanto al millantato credito di cui all'art. 346 comma 1 c.p. è estraneo ogni carattere di frode o di inganno (Sez. VI,
17 marzo 2010, n. 13479, D'Alesio), essendo rilevante, come si è detto, il vantare credito presso pubblici funzionari, facendoli apparire proni alle pressioni del millantatore.
Dalle conversazioni intercettate riguardanti l'imputato non vi è traccia della millanteria richiesta dalla norma penale, ossia non risulta che il IA abbia mai detto o fatto capire al DE che il ministro o altro pubblico funzionario fosse avvicinabile o influenzabile o disposto a concedere favori indebiti. Vi è sicuramente stata una vanteria, ma non di rilievo penale, trattandosi invero di un maldestro tentativo da parte del IA di valorizzare se stesso e la sua persona agli occhi di un industriale ritenuto di successo. Che la vanteria fosse limitata a ciò lo si ricava anche dalla imbarazzante bugia detta dall'imputato a proposito dell'appuntamento preso con il ministro, dopo che il DE gli disse che non aveva più necessità di comunicare con questi. Dunque nessuna millanteria del IA rilevante dal punto di vista penale, ma solo esibizioni di relazioni sociali inesistenti, funzionali a "sponsorizzare" se stesso e ad apparire, come lo stesso difensore ha evidenziato, “più di ciò che si è”.
- La mancanza del requisito dell'attività di millanteria impedisce di 8.
affermare la sussistenza del reato di cui all'art. 346 comma 1 c.p. ed esime dall'analisi del secondo requisito, quello della eventuale pattuizione per la mediazione.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni de RobertoQiovanni Giorgio Fidelbo
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oggi 28 SET 2010
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1 lett. c) c.p.p., riproponendo l'eccezione di nullità per indeterminatezza del capo di imputazione, che non specifica neppure in cosa sia consistita la millanteria, né quale fosse il prezzo di essa.
Con il quinto motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 346 c.p. e il conseguente vizio di motivazione della sentenza che ha ritenuto sussistente tale