Sentenza 10 dicembre 2014
Massime • 2
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsa attestazione compiuta da un militare (nella specie, un sottufficiale della Guardia di Finanza) sui fogli di servizio giornaliero con riferimento alla durata e alle modalità dell'attività svolta, qualora, per il contenuto relativo anche a manifestazione esterna della volontà e dell'azione della P.A., il documento dispieghi un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente.
Nel procedimento separato per ragioni di competenza territoriale sono utilizzabili gli esiti delle intercettazioni disposte nel procedimento originario prima della separazione in relazione alla medesima notizia di reato.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2014, n. 8934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8934 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/12/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 1865
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 22691/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS IO N. IL 10/10/1944;
EL TT N. IL 10/07/1961;
avverso la sentenza n. 6045/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore SUSCIO Roberto per EL, e gli Avv.ti ANETRINI Mauro e GATTI MA, per OS che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 dicembre 2013 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria in data 2 ottobre 2012, appellata da EL AN TT e RA IO, ha sostituito per EL, quale Maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia tributaria di Alessandria, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici con quella perpetua e gli ha inoltre applicato la pena accessoria della degradazione ex art. 33 c.p.m.p., confermando nel resto la decisione di primo grado, che li dichiarava colpevoli, il primo, dei reati di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (ex artt. 110, 319 e 321 c.p.) e falso ideologico in atto pubblico (ex artt. 81 cpv. e 479 c.p.) di cui ai capi sub 1), 2) e 5), ed il secondo, quale titolare della società "RA cave e calcestruzzi s.p.a.", del reato di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (ex artt. 110, 319 e 321 c.p.) di cui al capo sub 1), condannandoli, rispettivamente, alle pene di anni cinque e di anni due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie previste dalla legge, con la sospensione condizionale della pena per il solo RA IO.
1.1. I Giudici di merito hanno affermato la responsabilità penale di EL AN TT e RA IO, ritenendo provate le vicende corruttive ad essi rispettivamente addebitate nei capi d'imputazione enucleati sub 1) e 2), che hanno così ricostruito:
a) per quel che attiene al reato di cui al capo sub 1), ponendo in rilievo la sussistenza di un accordo corruttivo, con il concorso e l'intermediazione di IT MA (separatamente giudicato), finalizzato ad omettere l'espletamento di attività di verifica fiscale nei confronti di società sponsorizzate dalla "RA cave e calcestruzzi" s.p.a., dietro la promessa, da parte di RA IO, sia di dazioni di denaro che di un interessamento presso una società alle cui dipendenze lavorava la sorella dell'EL, in modo da procurarle una favorevole modifica delle mansioni ed un miglioramento retributivo;
b) per quel che attiene al reato di cui al capo sub 2), anch'esso posto in essere con il concorso e l'intermediazione di IT MA, evidenziando la corresponsione, da parte di CC IO, della somma di 15.000,00 Euro per evitare possibili controlli della Guardia di Finanza, o comunque per ridurne l'incisività, a seguito del rinvenimento, nell'ambito della verifica presso la RA s.p.a., di assegni post-datati emessi in favore della medesima dalla società del CC.
Va altresì rilevato che, in ordine al reato di cui al capo sub 1), all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Alessandria ha assolto RA LB, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per non avere commesso il fatto, mentre, per quel che attiene all'ulteriore ipotesi delittuosa di falso ideologico di cui al capo sub 5), la responsabilità penale dell'EL è stata concordemente affermata dai Giudici di merito per avere egli falsamente attestato, sui fogli di servizio predisposti per relazionare sulla propria attività giornaliera: a) di avere effettuato dei sopralluoghi in Alessandria sino alle ore 13.00 del 12 gennaio 2008, mentre in realtà si trovava presso la sede della società ("Nuova Genzone") del coimputato IT;
b) di essere rimasto il 15 gennaio 2008, senza soluzione di continuità, sino alle ore 18.00, presso la sede di un'azienda vinicola in Ovada, mentre in realtà si trovava presso la sede della predetta società del coimputato IT.
2. Avverso la su indicata pronunzia della Corte di merito ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del RA, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 238 bis c.p.p. e art. 322 c.p., per non avere i Giudici di merito tenuto conto degli esiti del giudizio - definito con sentenza irrevocabile del Tribunale di Tortona - che ha assolto il RA dal reato di emissione di fatture false in relazione alle sponsorizzazioni sportive avvenute in favore della società di calcio "Derthona", laddove il capo d'imputazione fa riferimento all'omissione di una verifica fiscale il cui espletamento avrebbe consentito di rilevare delle irregolarità penalmente rilevanti nell'ambito dei rapporti con la società "RA cave e calcestruzzi s.p.a." gestita dall'imputato.
La Corte d'appello, inoltre, non ha considerato il fatto che la sorella dell'EL non ottenne alcunché in conseguenza del preteso interessamento del RA presso l'azienda alle cui dipendenze ella lavorava, ne' ha correttamente qualificato il fatto, che ben avrebbe potuto sussumersi nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 322 c.p., atteso che l'iniziativa al riguardo venne assunta dal duo EL - IT, i quali ripetutamente sollecitarono incontri al fine di ottenere quello che il RA, per molti mesi, non solo non si decise a dare, ma neppure a promettere. L'eventuale omissione dell'accertamento fiscale in cui consisterebbe l'atto contrario al dovere d'ufficio, dunque, non è stata la conseguenza dell'intervenuto accordo tra il privato e il pubblico ufficiale, ma lo strumento attraverso il quale quest'ultimo manifestò la sua disponibilità a violare il suo dovere d'ufficio.
2.2. Erronea applicazione degli artt. 319 e 319-quater c.p., poiché nel caso di specie le intercettazioni telefoniche in atti dimostrano che l'iniziativa fu presa dal duo EL - IT e che i RA furono destinatari di richieste e condotte sollecitatorie che essi accettarono senza trovarsi in posizione di parità con il pubblico ufficiale.
2.3. Con memoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 dicembre 2014, l'Avv. Anetrini Mauro, nell'interesse di RA IO, ha sviluppato ulteriori argomentazioni a sostegno del motivo principale incentrato sull'erronea interpretazione della legge penale, e in particolare degli artt. 319 e 319-quater c.p., insistendo nell'accoglimento del ricorso.
3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'EL, deducendo dieci motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
3.1. Violazioni di legge in relazione all'art. 15 Cost., art. 191 c.p.p., art. 270 c.p.p., comma 1, poiché le intercettazioni in atti sono state disposte dall'Autorità giudiziaria di Genova, che stava indagando su fatti diversi di furto e ricettazione perpetrati nel territorio di competenza: nel corso di tali indagini sono state captate conversazioni ritenute rilevanti, quindi trascritte ed utilizzate per addivenire alla prova dei diversi fatti di corruzione per i quali è pendente il processo de quo. Nel caso di specie, dunque, le intercettazioni sono state utilizzate non solo in un procedimento diverso, ossia nell'indagine genovese ove l'EL era indagato, ma in relazione anche a fatti diversi da quelli per le quali erano state disposte, ossia per i fatti commessi in Alessandria e Tortona, aventi come soggetti attivi persone diverse e non collegati a quelli oggetto dell'indagine genovese ne' sotto il profilo oggettivo, ne' sotto quello probatorio o finalistico. Ne discende che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare l'inutilizzabilità dell'intero materiale probatorio su indicato.
3.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 191 e 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, atteso che tutti i provvedimenti autorizzativi delle operazioni di captazione delle conversazioni telefoniche sono privi di motivazione, ovvero presentano una motivazione solo apparente, limitandosi ad un generico richiamo alle esigenze investigative in violazione delle norme previste dal codice di rito.
3.3. Violazioni di legge in relazione all'art. 191, art. 266 c.p.p., comma 2, non risultando agli atti, per le intercettazioni ambientali,
la relativa autorizzazione all'uso di apparecchiature esterne a quelle in dotazione agli uffici giudiziari, ne' potendosi ritenere sufficiente, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello, il rinvio ad "impianti installati presso idonea postazione prospiciente l'ambiente da intercettare", in quanto siffatta autorizzazione non potrebbe estendersi alle microspie con le quali sono stati captati dialoghi avvenuti all'interno, e non all'esterno, dei locali ove sono avvenute le relative conversazioni.
3.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'erronea valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, utilizzate nella motivazione della sentenza impugnata quale unica e diretta prova d'accusa, senza ricercare alcun elemento di riscontro esterno in grado di confermare l'azione criminosa dalle stesse emergente.
3.5. Violazioni di legge e vizi motivazionali, per mancanza e contraddittorietà, in relazione all'episodio di corruzione in concorso con il RA (capo sub 1), non avendo la impugnata sentenza individuato alcun elemento di riscontro in ordine al momento in cui sarebbe intervenuto l'accordo corruttivo tra l'EL ed il RA.
3.6. Violazioni di legge e vizi motivazionali, per mancanza e contraddittorietà, in relazione ad entrambi gli episodi di corruzione per cui vi è stata condanna.
3.6.1. Relativamente all'episodio "CC"(capo sub 2) non vi è alcuna prova della dazione di somme di denaro all'EL, in quanto lo stesso CC ha dichiarato nel suo esame dibattimentale di non aver mai conosciuto l'imputato, che secondo la Corte d'appello ne sarebbe stato il destinatario finale. Nè, peraltro, l'impresa del CC è stata sottoposta in quel periodo a verifica fiscale da parte di pattuglie della Guardia di finanza in forza alle quali vi era l'EL, il quale non ha mai compiuto alcun atto a vantaggio del primo. Dalla deposizione della teste CC Marina, inoltre, si evince che il rischio derivante da una possibile verifica fiscale in danno dell'impresa amministrata dal fratello si riduceva all'applicazione di una sanzione il cui importo era stimabile, al più, in misura pari a 200-300 Euro. La verifica fiscale aperta e chiusa il 4 dicembre 2007 - non svolta dall'EL - riguardava infatti l'evasione di un'imposta di bollo su assegni post-datati che era solo lievemente sanzionata.
3.6.2. Relativamente all'episodio "RA", inoltre, la tesi dell'omessa esecuzione di verifiche bancarie in ordine alle sponsorizzazioni della società di calcio "Derthona" ed ai rapporti intercorsi con la società dei RA è stata smentita dalle stesse risultanze dibattimentali, poiché il controllo cui l'imputato era addetto venne diligentemente svolto, tanto che lo stesso teste Salese Attilio, Maresciallo della Guardia di Finanza che subentrò nella attività di verifica dopo l'arresto dell'EL, ha confermato che l'imputato acquisì la relativa documentazione ed effettuò il controllo anche in merito alla regolarità delle sponsorizzazioni.
L'imputato, peraltro, era tenuto a seguire per il controllo gli ordini previsti nel relativo piano di verifica, che gli imponeva di svolgere controlli documentali, ma non le verifiche bancarie, attività, questa, che non gli era stata ordinata. Nè, infine, la Corte d'appello ha correttamente valutato le emergenze dibattimentali inerenti al contenuto della conversazione telefonica del 13 ottobre 2007 tra l'EL ed il IT, e quelle relative agli esiti della verifica, cui non partecipò solo l'imputato ma anche altri finanzieri, confermando costoro l'impossibilità, in quel contesto, di trovare la prova della fittizietà delle operazioni di sponsorizzazione.
3.7. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'erronea valutazione della qualità delle dichiarazioni "negoziali" nel contesto diretto all'asserito perfezionamento dell'accordo corruttivo, laddove la Corte di merito si è limitata a ritenere non decisive le prove orali, anziché procedere alla verifica dei riscontri di quanto emerso dalle conversazioni oggetto di captazione. Poiché le operazioni di sponsorizzazione, inoltre, erano effettive e regolari, come è stato riconosciuto nella relativa vicenda dallo stesso Tribunale di Tortona, il movente corruttivo doveva considerarsi inesistente, non essendovi alcun interesse dei RA a "comprare" il controllo sulle stesse, ne' quello dell'EL a "vendere" la propria imparzialità. Nè, infine, si è tenuto conto:
a) del fatto che il verbale della Guardia di Finanza successivo alla verifica è risultato ampiamente positivo per l'Erario, con consistenti recuperi d'imposta, e che il su menzionato teste Salese ha riferito nel giudizio di primo grado che la sorella dell'imputato ha avuto una progressione di carriera funzionale al suo contratto di lavoro;
b) della circostanza che il colloquio in cui il RA e l'imputato fanno riferimento alla sorella di quest'ultimo è in epoca successiva alla chiusura della verifica, quando il potere "contrattuale" dell'EL era dunque svanito.
3.8. Erronea qualificazione delle fattispecie incriminatrici contestate nei capi sub 1) e 2), le quali, anche a ritenere provata l'esistenza di una "trattativa", ben avrebbero potuto essere inquadrate nel diverso reato di tentata corruzione.
3.9. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione al delitto di falso ideologico cui al capo sub 5), difettando la prova della penale responsabilità dell'imputato: da un lato, infatti, l'annotazione di P.G. cui ha fatto riferimento il teste US Manrico, in servizio presso la Guardia di Finanza di Genova, non è stata prodotta al fascicolo del dibattimento e i militari che hanno redatto il rapporto di servizio alla stessa allegato non sono stati escussi, dall'altro lato, senza motivare al riguardo, la Corte d'appello ha ritenuto erroneamente ammissive le dichiarazioni rese dall'EL.
Si evidenzia, comunque, il difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, poiché i fogli di servizio oggetto dell'imputazione non possono essere considerati atti pubblici - documentando una tipologia di dati rilevanti unicamente ai fini della retribuzione e perseguendo gli stessi solo indirettamente finalità pubblicistiche di controllo sul regolare svolgimento del servizio nel suo complesso - ne' vi era, da parte dell'imputato, l'intenzione di mentire, trattandosi di mera approssimazione o superficialità per non aver prestato la dovuta attenzione nella indicazione dei dati inseriti nei relativi fogli di servizio del 12 e del 15 gennaio 2008. 3.10. Eccessività del trattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante il corretto comportamento processuale dell'imputato e il suo stato di incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e vanno pertanto rigettati per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.
2. Infondata deve ritenersi la prima censura dedotta nel ricorso dell'EL, avendo la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, osservato:
a) che l'intercettazione delle utenze in uso all'EL ed al RA è avvenuta, a seguito di decreto autorizzativo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Genova, nell'ambito del medesimo procedimento penale, in ordine alle ipotizzate fattispecie incriminatrici di cui agli art. 319 e 321 c.p., oltre che per le fattispecie di furto e ricettazione inizialmente emerse e considerate a carico di una pluralità di soggetti, fra i quali v'erano anche l'EL ed il IT;
b) che nel contesto investigativo legato all'accertamento dei fatti di furto e ricettazione sono emersi - da una conversazione intercorsa fra l'EL ed il IT, intercettata sull'utenza telefonica di quest'ultimo - indizi del reato di corruzione;
c) che il G.i.p. presso il Tribunale di Genova autorizzò quindi, su richiesta del P.M., l'intercettazione delle ulteriori utenze nella disponibilità dell'EL e dei RA (IO, LB e ID);
d) che la captazione delle conversazioni telefoniche ed ambientali, poi acquisite ed utilizzate ai fini della decisione in merito ai fatti costituenti oggetto dei temi d'accusa, è originata, dunque, nell'ambito del medesimo procedimento penale, che vedeva come indagate anche le stesse persone in seguito giudicate in primo grado dal Tribunale di Alessandria.
È dunque evidente che le ipotesi di reato contestate all'EL sono scaturite dalle medesime attività d'indagine, strettamente connesse ed iniziate presso altra sede giudiziaria, ed in seguito oggetto di una separazione procedimentale determinata unicamente da ragioni attinenti alla individuazione della competenza ratione loci, con la conseguente piena utilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione disposte nell'ambito del procedimento originario, prima del provvedimento di separazione in relazione alla medesima notizia di reato involgente la posizione dello stesso indagato (arg. ex Sez. 6^, n. 35060 del 21/05/2010, dep. 28/09/2010, Rv. 248587). Si tratta di una ricostruzione, per un verso, basata sulla disamina degli atti processuali disponibili e non in contrasto con le linee interpretative al riguardo tracciate dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che accoglie infatti una nozione sostanziale di "diverso procedimento" (da ultimo, v. Sez. 2^, n. 3253 del 10/10/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 258591; Sez. 2^, n. 43434 del 05/07/2013, dep. 24/10/2013, Rv. 257834; Sez. 4^, n. 7320 del 19/01/2010, dep. 23/02/2010, Rv. 246697), precisando, inoltre, che "diverso procedimento" non equivale a "diverso reato" e che la connotazione della diversità non è determinata da evenienze di tipo meramente formale, quali ad esempio la diversa iscrizione o fascicolazione, ovvero l'apparente autonomia e mancanza di collegamento tra reati diversi (Sez. 6^, n. 11472 del 02/12/2009, dep. 25/03/2010, Rv. 246524); per altro verso, coerente con gli atti processuali cui si fa riferimento, dovendosi ritenere, in mancanza di elementi contrari ictu oculi idonei a smentirla, che le ipotesi di reato emerse a carico dell'imputato sono effettivamente scaturite nell'ambito dello stesso procedimento penale e con riferimento ai medesimi soggetti, sottoposti ad indagini evidentemente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo e probatorio, tanto da menzionare espressamente, nel contenuto dei vari decreti autorizzativi, un congiunto riferimento alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 319, 321 e 648 c.p.. Entro siffatta prospettiva ermeneutica, pertanto, deve ritenersi che la nozione di "diversità" prescinda dal compimento di atti formali del tipo di quelli su richiamati e vada ricollegata al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, siccome instaurato, non nell'ambito del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, procedimento penale.
La contestata attività captativa di conversazioni, in definitiva, deve ritenersi eseguita nell'ambito di un unico procedimento, senza che possa fondatamente prospettarsi la questione relativa all'operatività del disposto dell'art. 270 c.p.p., comma 1. Ne discende che la sentenza non merita alcuna censura sul punto or ora indicato, avendo offerto al riguardo una motivazione del tutto congrua ed immune da vizi in questa Sede riconoscibili, con la logica conseguenza che i Giudici di merito hanno legittimamente ritenuto le intercettazioni pienamente utilizzabili ai fini del giudizio.
2.1. Parimenti infondato, inoltre, deve ritenersi il connesso profilo di doglianza dalla difesa enucleato (e sopra richiamato in narrativa, nel par. 3.2.), atteso che, come correttamente osservato dalla Corte di merito, non possono considerarsi motivazioni meramente apparenti dei decreti autorizzativi o di convalida in tema di intercettazioni quei provvedimenti che, analizzati in concreto e nella loro concreta successione procedimentale, trovino supporto argomentativo sufficiente - come avvenuto nel caso di specie - attraverso il richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della Polizia giudiziaria, le quali, per il fatto di essere state prese in esame e condivise dal Giudice, integrano un'idonea motivazione per relationem dei decreti anzidetti, nella misura e nel senso in cui sono idonei ad evidenziare l'iter cognitivo e valutativo seguito dal Giudice a giustificazione del ricorso al particolare mezzo di ricerca della prova in tal guisa adottato (Sez. 1^, n. 11525/2005 Gallace;
v., inoltre, Sez. 6^, n. 46056 del 14/11/2008, dep. 12/12/2008, Rv. 242233; Sez. 5^, n. 24661 del 11/12/2013, dep. 11/06/2014, Rv. 259867).
Un vaglio delibativo, quello or ora evidenziato, la cui effettività e pertinenza non possono di certo escludersi, apoditticamente, in assenza di oggettive, contrarie, risultanze in tal senso acquisite, laddove dalla stessa motivazione dell'impugnata decisione si evince che, in difetto di accordo delle parti, non è stato possibile procedere all'acquisizione - la cui richiesta era stata formulata dallo stesso P.G. - degli atti d'indagine sulla cui base risultavano emessi i decreti di autorizzazione, proroga e convalida delle intercettazioni.
2.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo all'ulteriore censura su illustrata nel par. 3.3., poiché la Corte d'appello ha puntualmente replicato alle medesime obiezioni difensive già enunciate in sede di gravame, rilevandone, in via preliminare, la genericità e l'assenza di idonea documentazione a supporto, senza sottrarsi, tuttavia, al compito di un'attenta verifica del corretto espletamento delle correlative operazioni di intercettazione ambientale sulla base degli atti processuali disponibili, per concludere, con lineare ed esaustiva motivazione, nel senso della loro piena ritualità a norma del disposto di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. Deve infatti rilevarsi, alla luce di quanto osservato dalla Corte distrettuale:
a) che riguardo all'intercettazione ambientale effettuata sulla vettura "Mercedes" in uso al IT il P.M., richiamata l'autorizzazione del G.i.p., aveva disposto che le relative operazioni di captazione venissero svolte secondo quanto previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3, prima parte, ossia proprio attraverso gli impianti installati presso la Procura della Repubblica;
b) che in ordine all'ulteriore intercettazione ambientale disposta con riferimento alle comunicazioni intercorse "nei locali" - dunque all'interno, e non all'esterno - "del magazzino/ufficio della ditta "Nuova Genzone" di IT MA e AC SC, la evidenziata indisponibilità delle postazioni della Procura, pur in assenza di una minuziosa e dettagliata illustrazione in termini di causa-effetto, designa un dato obiettivo ed una situazione che, entrambi congiuntamente apprezzati, bene assicurano, se correlati all'intero contesto degli elementi investigativi, la valutazione finale della concreta impossibilità di servirsi degli strumenti in dotazione della Procura della Repubblica, e ciò senza necessità di attestazioni formali di segreteria o di cancelleria, tenuto conto del riferimento - chiaramente espresso nel decreto di intercettazione ambientale emesso dal P.M. in data 16 novembre 2007 - sia alla inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, sia alle eccezionali ragioni di urgenza per il pericolo di un grave pregiudizio alla prosecuzione delle indagini, sulla stregua di quanto attestato nella ivi richiamata annotazione di P.G.. 3. Non meritevole di accoglimento deve altresì ritenersi la quarta doglianza dalla difesa dell'EL prospettata in ricorso (v., supra, il par. 3.4.), ove si considerino le implicazioni sottese alla costante linea interpretativa al riguardo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1^, n. 37588 del 18/06/2014, dep. 12/09/2014, Rv. 260842;
Sez. 6^, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 31/01/2012, Rv. 251527), secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle attività di intercettazione possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato indipendentemente dal fatto che egli stesso risulti essere il conversante - e non devono trovare necessariamente riscontro in altri elementi esterni, qualora siano:
a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, ossia non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Sez. 4^, n. 22391 del 02/04/2003, Rv. 224962).
Sul punto, è agevole rilevare che la generica censura mossa dal ricorrente in ordine alla mancata individuazione di elementi di riscontro esterno idonei a confermare le azioni criminose emergenti dalle risultanze delle operazioni di intercettazione omette di sviluppare il necessario confronto critico-argomentativo con l'apparato giustificativo della impugnata sentenza. Nè, peraltro, il compendio probatorio desumibile dalle intercettazioni potrebbe di per sè definirsi privo di idonea forza dimostrativa circa il coinvolgimento dell'imputato nelle attività delittuose oggetto della regiudicanda, poiché la saldatura dell'impianto motivazionale progressivamente strutturatosi nelle conformi decisioni di merito si mostra non soltanto più che adeguato, ma anche solidamente agganciato a paradigmi di coerenza e logicità privi di qualsivoglia incrinatura o riconoscibile incoerenza.
4. Per quel che attiene alle doglianze articolate nel ricorso del RA ed alle ulteriori censure di merito sollevate nel ricorso dell'EL con riferimento ai reati di cui capi sub 1) e 2) - sì come in narrativa rispettivamente riassunte nei parr. 2.1.- 2.2. e dal par.
3.5. al par. 3.8. -, tutte al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, come tale incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4^, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6^, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, v. Sez. 3^, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che sostanzialmente concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, si da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6^, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1^, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dai ricorrenti, limitatisi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dai ricorrenti articolate.
5. Sulla base del materiale probatorio in atti, e in particolare degli esiti delle operazioni di intercettazione inerenti alle numerose conversazioni telefoniche ed ambientali in atti acquisite, i Giudici di merito hanno dettagliatamente ricostruito l'intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, evidenziando, segnatamente, gli aspetti qui di seguito indicati:
a) che l'accordo corruttivo ha avuto ad oggetto un "aggiustamento" del controllo incrociato nei confronti della società calcistica "Derthona FBC 1908" s.r.l., sponsorizzata dalla RA s.p.a. e indicata al primo posto nella lista redatta per la verifica fiscale;
b) che, nonostante quella società fosse stata inclusa nella lista dei soggetti da sottoporre a verifica, nessun controllo fu effettuato, pur spettando anche all'EL i compiti inerenti alla verifica incrociata con le società sponsorizzate dalla "RA s.p.a.";
c) che il fatto che l'accordo intercorso fra le parti contemplasse la promessa di una somma di denaro da parte del privato emergeva, in maniera eloquente, dal contenuto delle conversazioni fra l'EL ed il IT, oltre che dalle parole pronunziate dallo stesso RA IO, "meno mi fate più prendete", riportate nell'intercettazione della conversazione ambientale del 22 gennaio 2008, in cui l'EL riferisce al IT dell'esito della verifica grazie al suo intervento e riporta il contenuto della promessa di ricompensa fattagli dal RA;
d) che l'intenzionalità del comportamento tenuto dall'EL e la sua stretta correlazione all'adempimento delle controprestazioni indicate nel tema d'accusa emergono, fra l'altro, dal fatto che, già in data 13 ottobre 2007, appena dopo l'incontro con i RA, egli comunicava telefonicamente a IT di dire al RA che per la squadra di calcio aveva risolto lui, e che, anche a distanza di alcuni mesi, nel gennaio 2008, egli ribadiva, in una conversazione svoltasi con RA IO, di non aver voluto effettuare il controllo sulla società "Derthona" proprio per evitare che emergessero delle irregolarità;
e) che la stretta correlazione fra la richiesta di interessamento avanzata dall'EL ai fini del miglioramento delle condizioni lavorative della sorella e l'andamento della verifica fiscale in corso di svolgimento presso la "RA s.p.a." è chiaramente riscontrata dal contenuto di diverse intercettazioni di conversazioni intercorse fra il IT e l'EL, nonché fra quest'ultimo e lo stesso RA IO, che gli comunicava di essersi attivato, ma senza esito positivo, manifestando peraltro la sua disponibilità, in seguito alle insistenze dell'interlocutore, nell'impegnarsi ad interessare il dirigente responsabile della società ove la sorella prestava la sua attività lavorativa, ed eventualmente anche altre persone con cui egli aveva un rapporto privilegiato;
f) che la relativa promessa di intervento da parte del RA avvenne in una fase temporale antecedente la chiusura della verifica fiscale, e comunque nel corso del suo svolgimento;
g) che, in ordine alla seconda vicenda corruttiva oggetto d'imputazione, il presupposto del relativo accordo è stato individuato nel rinvenimento di assegni post-datati emessi dalla società del CC nell'ambito delle operazioni di verifica a carico della RA s.p.a.;
h) che al riguardo lo stesso CC, separatamente giudicato per lo stesso fatto dal Tribunale di Alessandria, ha ammesso in dibattimento la corresponsione della somma di Euro 15.000,00, avvenuta in più soluzioni, in parte con assegni e in parte con denaro contante, a causa delle sue difficoltà finanziarie, senza che i vari solleciti di pagamento rivoltigli dal suo conoscente IT, che lo aveva avvicinato nell'autunno del 2007, fossero connotati da minacce;
i) che la necessità di pagare la su indicata somma di denaro gli venne prospettata dallo stesso IT per sistemare la problematica in quel modo emersa, poiché altrimenti la Guardia di Finanza avrebbe rilevato la presenza di altre questioni di natura fiscale;
l) che lo stesso IT ebbe a dichiarargli che una parte della somma doveva essere consegnata a dei finanzieri, il cui nominativo non venne indicato;
m) che le dichiarazioni rese dal CC, peraltro, sono state ampiamente riscontrate dalla documentazione relativa all'incasso degli assegni, dal contenuto delle numerose intercettazioni in atti e dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla sorella CC Marina;
n) che il pieno coinvolgimento dell'EL era chiaramente desumibile, fra l'altro, dal tenore e dalla stessa tempistica delle intercettazioni delle numerose conversazioni al riguardo intercorse con il IT, tanto che, in seguito ad ogni sollecito di pagamento da parte dell'EL, che insisteva per l'ottenimento del saldo via via posticipato per le difficoltà del CC, il IT contattava quest'ultimo per il versamento delle somme, informandone immediatamente lo stesso EL e tenendolo costantemente al corrente degli incontri presi con il primo (addirittura, in una determinata occasione ben evidenziata dal contenuto delle intercettazioni, invitando il militare a "passare da lui" in concomitanza con la ricezione di una somma);
o) che, infine, nessuna spiegazione logica di tipo alternativo è stata addotta dall'interessato in relazione ai plurimi contatti intercorsi con il IT ed agli appuntamenti con quest'ultimo concordati.
5.1. La Corte distrettuale, inoltre, ha mostrato di considerare con attenzione tutte le obiezioni poste dalla difesa, vagliandone criticamente gli assunti sulla base di una lineare ed esaustiva motivazione, immune da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, laddove sono state specificamente esaminate e disattese le implicazioni delle risultanze offerte dalle fonti di prova, orale e documentale, addotte a discarico, muovendo dal triplice rilievo:
a) che doveva ritenersi del tutto irrilevante il tema della effettività e regolarità delle sponsorizzazioni della "RA Cave e Calcestruzzi" s.p.a., come pure quello inerente alle modalità di pagamento delle relative fatture, o degli importi pagati all'esito della verifica fiscale, non essendo, evidentemente, oggetto di contestazione l'esistenza o meno di prestazioni pubblicitarie, quanto invece la promessa di denaro o altra utilità in cambio dell'omessa esecuzione di controlli incrociati sulla società calcistica "Derthona";
b) che la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Tortona in ordine ai reati - contestati ai legali rappresentati delle società "RA" s.p.a. e "Derhona FBC 1908" s.r.l. - di fraudolenta dichiarazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti non escludeva certo l'oggettività del dato, processualmente accertato, della esclusione della società "Derthona" dal controllo programmato da parte dei verificatori, ne' la sussistenza dell'accordo corruttivo in tale direzione orientato, limitandosi unicamente a statuire sulla mancanza di prova della falsità delle fatture emesse dalla società sponsorizzata, e dalla "RA" s.p.a. utilizzate ai fini della dichiarazione dei redditi;
e) che del tutto ininfluente doveva ritenersi, ai fini della rilevata sussistenza dell'intesa corruttiva tra le parti perfezionatasi, il fatto che l'aumento retributivo corrisposto alla sorella dell'EL risultasse, in base agli accertamenti svolti, regolare e indipendente dall'esercizio di un'indebita ingerenza da parte del RA, e che, analogamente, la sua progressione in carriera fosse funzionale al relativo contratto di lavoro, poiché ciò che rileva sul punto è la promessa di intervenire - cu, peraltro fece seguito, nel caso di specie, anche un comportamento attivo del RA- e non necessariamente l'attuazione dell'impegno assunto.
6. Coerente, dunque, deve ritenersi, alla luce delle su esposte considerazioni e delle correlative, iniziali, premesse in punto di fatto, l'esito del percorso motivazionale tracciato nelle conformi pronunzie dei Giudici di merito, laddove essi hanno ritenuto che si trattasse di fattispecie consumate, e non rimaste allo stadio del tentativo, attesa la prova del raggiungimento di un accordo corruttivo fra le parti, a nulla rilevando il mancato conseguimento, da parte del pubblico ufficiale, delle utilità fatte oggetto di promessa dal privato.
Al riguardo, invero, è agevole rilevare come l'impugnata sentenza abbia fatto buon governo dei principii più volte stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 35118 del 09/07/2007, dep. 20/09/2007, Rv. 237288), secondo cui il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'una funzionale all'altra:
l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, invece, che si realizza nelle ipotesi in cui la promessa non venga mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa, che identifica appunto il momento di consumazione del reato.
Siffatta promessa, inoltre, vale per il suo significato oggettivo, irrilevante dovendosi ritenere l'eventuale intenzione o riserva mentale che il privato abbia avuto al momento di promettere di consegnare il denaro o l'utilità (Sez. 6^, n. 2613 del 11/01/1984, dep. 21/03/1984, Rv. 163275).
Ne discende che il delitto di corruzione si perfeziona, alternativamente, con l'accettazione della promessa, ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, precisandosi al riguardo, da parte di questa Suprema Corte, che, allorquando alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. Un., n. 15208 del 25/02/2010, dep. 21/04/2010, Rv. 246583). Invero, solo quando gli atti relativi all'accettazione della promessa ed al ricevimento effettivo dell'utilità si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, che assorbe, facendogli perdere di autonomia, l'atto di accettazione della promessa, perché con l'effettiva prestazione si concretizza l'attività corruttiva e si approfondisce l'offesa tipica del reato (Sez. 6^, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Rv. 234360). Il delitto di corruzione, dunque, come di recente ribadito da questa Corte, può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, quand'anche restino da definire dei dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi (Sez. 6^, n. 13048 del 25/02/2013, dep. 21/03/2013, Rv. 255605).
Nel caso in esame, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede, ormai da tempo, stabiliti, i Giudici di merito hanno posto in rilievo, sulla base delle emergenze univocamente offerte dal su indicato compendio probatorio, che la promessa di intercedere presso il dirigente della società datrice di lavoro della sorella dell'EL, o addirittura presso l'azionista di maggioranza del gruppo, come pure la promessa legata al versamento di somme di denaro nel caso in cui l'accertamento fosse stato "addomesticato", vennero dal RA effettuate quale contropartita dell'omessa esecuzione, o comunque della ridotta incidenza, dei controlli fiscali sui rapporti finanziari intercorsi fra le su indicate società, ossia di un atto contrario alla sfera dei doveri e compiti specifici del pubblico ufficiale.
Analoghe considerazioni, a fortiori ratione, devono altresì svolgersi riguardo all'ulteriore vicenda storico-fattuale delineata nel tema d'accusa, avendo i Giudici di merito puntualmente evidenziato la circostanza dell'avvenuto pagamento in più tranches della su indicata somma di denaro da parte del CC in favore dell'EL e del suo complice, in cambio degli omessi accertamenti inerenti all'espletamento di una verifica fiscale sulla contabilità della sua azienda.
7. Sotto altro, ma connesso profilo, deve qui ribadirsi la linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte riguardo all'individuazione del discrimen tra il reato di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, da un lato, e le fattispecie corruttive dall'altro lato, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere ovvero ad indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez. Un., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 14/03/2014, Rv. 258474) Sussiste, dunque, il delitto di corruzione e non quello di indebita induzione ex art. 319-quater c.p. quando il pubblico agente, senza esercitare alcun potere di supremazia, instauri con il privato un rapporto paritario diretto al mercimonio delle funzioni (Sez. 6^, n. 14992 del 11/02/2013, dep. 02/04/2013, Rv. 255603). Anche le condotte corruttive, come posto in rilievo dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopra citata, sono caratterizzate dall'abuso della veste pubblica, ma tale abuso si atteggia come connotazione di risultato delle medesime e non svolge il ruolo, come invece accade nei reati di concussione e di induzione indebita, di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la corresponsione della prestazione indebita.
Entro tale prospettiva ermeneutica, dunque, è necessario che il giudice incentri il suo apprezzamento sulle connotazioni del rapporto intersoggettivo tra il funzionario pubblico e l'extraneus e, segnatamente, sulla presenza o meno di una soggezione psicologica del secondo nei confronti del primo.
Ciò che rileva, infatti è il diverso modo con cui l'intraneus, nei due delitti, riesce a realizzare l'illecita utilità: la corruzione è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra due soggetti che mirano ad un comune obiettivo illecito;
l'induzione indebita, invece, è designata da uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo (v., in motivazione, Sez. Un., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 14/03/2014, cit).
Orbene, muovendo il piano delle riflessioni sull'atteggiarsi delle note modali che, nella ricostruzione offerta dai Giudici di merito, caratterizzano in misura decisiva il dispiegarsi di entrambe le vicende storico-fattuali qui analizzate, deve ritenersi del tutto coerente con le premesse logico-giuridiche or ora illustrate la conclusione del percorso motivazionale seguito nell'impugnata pronunzia, laddove si pone in rilievo l'assenza del requisito che di regola contraddistingue, nel suo peculiare dinamismo, la figura dell'induzione indebita rispetto alle ipotesi di corruzione, ossia una condotta comunque prevaricatrice dell'intraneus, il quale, attraverso l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, convinca l'extraneus all'indebita dazione o promessa.
In tal senso emerge con chiarezza dalle relative sequenze motivazionali la valorizzazione del complesso degli elementi di prova tratti dalla compiuta disamina delle conversazioni oggetto di intercettazione, sulla cui base i Giudici di merito hanno congruamente posto in risalto l'esistenza di una condizione di pari potere contrattuale nel rapporto fra i privati ed il pubblico ufficiale, con l'interesse, da parte dei primi, al perseguimento di un personale vantaggio quale frutto di un libero incontro di volontà connotato da una loro spontanea determinazione e dall'essenza di qualsivoglia forma di metus nei confronti della pubblica potestas. In tale direzione sono state ritenute particolarmente significative, per un verso, le modalità dei contatti intercorsi fra il IT ed il CC e le dichiarazioni da quest'ultimo rese circa l'assenza di timore per gli accertamenti della Guardia di Finanza, e, per altro verso, le risultanze offerte da talune conversazioni in cui l'EL ed il RA colloquiano con tono confidenziale e diretto, scambiandosi informazioni sulla verifica e sulle relative problematiche;
come pure quelle ove l'EL, conversando con l'intermediario IT circa l'atteggiamento tenuto dal RA, fa riferimento all'oggetto della sua promessa di ricompensa, riportando la frase "meno mi fate.....più prendete", ovvero quella in cui riferisce il fatto che "...ancora.....di soldi non ne ha parlato", in tal guisa evidenziandosi il ruolo attivo assunto dal privato nella determinazione dell'entità della illecita controprestazione.
8. Manifestamente infondate, inoltre, devono ritenersi le censure dall'EL prospettate riguardo all'ulteriore imputazione di falso ideologico di cui al capo 5) (v., supra, il par. 3.9.), siccome sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di argomenti già prospettati in sede di appello, che risultano, tuttavia, ampiamente vagliati e correttamente disattesi nelle conformi pronunzie dei Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, incentrandola sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e in tal modo richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali della decisione impugnata. In tal senso, infatti, la Corte territoriale ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le allegazioni ed obiezioni difensive, ponendo in rilievo, sulla base del contenuto della conversazione ambientale del 12 gennaio 2008 e delle dichiarazioni dallo stesso EL rese in merito all'episodio del 15 gennaio 2008, sia la materialità delle condotte relative all'apposizione di dati difformi da quelli effettivi, sia la loro volontarietà, in ragione della non occasionalità delle stesse e della significativa incidenza oggettiva della rilevata difformità, poiché dispiegatasi in relazione a località diverse e ad un apprezzabile lasso temporale. Al riguardo, inoltre, i Giudici di merito hanno considerato la peculiare natura dei documenti oggetto di immutatio veri, evidenziando il fatto che, attraverso le false annotazioni apposte nella compilazione dei fogli di servizio del 12 e del 15 gennaio 2008, l'imputato ha non solo occultato lo svolgimento di attività extra-lavorative illecite durante l'orario di lavoro - così beneficiando di emolumenti retributivi non dovutigli - ma ha altresì documentato in modo difforme dal vero la realizzazione di attività di servizio compiute o avvenute in sua presenza, e idonee ad assumere una rilevanza giuridica interna ed esterna all'ufficio, poiché inerenti all'espletamento di attività ispettive o di controllo amministrativo in materia tributaria, in tal guisa incidendo, peraltro, sugli stessi aspetti funzionali ed organizzativi del lavoro del proprio ufficio.
Anche in relazione ai profili or ora evidenziati, dunque, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, uniformandosi all'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 5^, n. 19 del 13/11/2009, dep. 04/01/2010, Rv. 245732), secondo cui integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsa attestazione della durata e delle modalità dell'impiego dei dipendenti di un ente pubblico, qualora, per il contenuto relativo anche ad una manifestazione esterna della volontà e dell'azione della P.A., il documento dispieghi, come per l'appunto è avvenuto nel caso in esame, un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra l'ente pubblico ed un suo dipendente.
Nella stessa prospettiva ermeneutica, d'altronde, si è ritenuto (Sez. 5^, n. 34817 del 05/07/2011, dep. 26/09/2011, Rv. 250942) che hanno natura di atti pubblici i fogli di comunicazione di lavoro straordinario redatti da Agenti di Polizia in quanto, non diversamente dalle relazioni di servizio, attestano attività di ordine pubblico svolta dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
ne deriva che la falsa apposizione del "visto di ratifica del dirigente" su comunicazioni di lavoro straordinario in realtà non prestato integra i reati di falso in atto pubblico ex artt. 476 e 479 c.p.. Proprio in ragione dell'evidente riflesso esterno dell'attività svolta dal pubblico ufficiale nei confronti di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, e della concorrenza di un oggettivo rilievo di interesse generale, in termini di efficienza e produttività nell'esercizio della relativa funzione, che si accompagna a quello comunque rilevante a fini retributivi, non viene in rilievo, nel caso in esame, l'indirizzo espresso da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 15983 del 11/04/2006, dep. 10/05/2006, Rv. 233423), secondo cui non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione della presenza in ufficio riportata dal pubblico dipendente nei "cartellini marcatempo" o nei fogli di presenza, in quanto documenti contenenti la mera attestazione di un dato inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica.
9. Inammissibili, infine, devono ritenersi le censure difensive prospettate in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte distrettuale ha specificamente indicato, sulla base di valutazioni rispettose dei criteri direttivi enunciati dall'art. 133 c.p. e con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito riguardo alla specifica gravità del modus operandi che ha connotato i comportamenti tenuti nel caso in esame, come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d'altronde, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6^, n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Rv. 248244).
10. Al rigetto dei ricorsi, conclusivamente, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2015