Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9978 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO99 78 0 CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 2616/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron.27083 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 23/04/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AB ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 - 1775 nonchè
contro
-1- AZIENDA USL ROMA/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARIOSTO 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICA POSSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 20268/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/11/97 R.G. N. 17865/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
udito l'Avvocato MACALUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e dichiarazione di inammissibilità in relazione al secondo motivo. -2- R.G. n. 2616/00 Svolgimento del processo Con ricorso del marzo '94, il dott. ER FA appellava la sentenza con la quale il PR di Roma aveva rigettato la sua domanda, "fondata su documenti non contestati, sulla ba- se di un documento della Regione contestato e non provato" (così l'espositiva della sen- tenza impugnata), di condanna dell'USL RM/2 e della Regione Lazio, in solido tra loro al pagamento, in suo favore, della somma di L. 28.010.013, per l'attività di medico gene- rico convenzionato svolta dal luglio '88 al dicembre '90, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese, avendo il PR erroneamente dato credito a un tabulato elabo- rato dalla Regione Lazio, da cui emergeva che essa era creditrice nei suoi confronti di una somma superiore a quella da lui pretesa. Costituendosi in sede d'appello la Regione eccepiva la mancanza di legittimazione pas- siva, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello. Anche l'Azienda USL Roma A, costituitasi quale ente succeduto alla USL RM/2, ecce- piva il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, proponeva il rigetto del gravame. Espletata consulenza tecnico-contabile, il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato entrambe le eccezioni di carenza di legittimazione passiva ritenendo che "alcun dubbio può sorgere sulla piena legittimazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Ro- ma/A (già USL RM 2) ad essere evocata in giudizio per il preteso pagamento di somme relative a Prestazioni erogate da medici in regime di convenzione" e che, in base alla so- pravvenuta legislazione, "a tale imprescindibile posizione di legittimazione... si è so- vrapposta ed aggiunta quella della Regione Lazio.", che aveva avocato a sé il compito di provvedere direttamente al pagamento degli emolumenti in questione, nel rispetto del rapporto, di natura privatistica, intercorrente tra il medico e le Aziende UU.SS.LL., as- sumendosene il debito cumulativamente con la USI, RM 2, "rispetto alla quale non si è mai verificata alcuna condizione liberatoria". Nel merito la sentenza, rilevato che la pretesa "trae origine dalle trattenute operate dalla Regione sui compensi richiesti dal medico per l'attività espletata in convenzione, allor- ché la stessa appellante (rectius: appellata, per evidente refuso) si era resa conto di non poter attribuire più alcuna credibilità alle autodichiarazioni fornite ai medici convenzio- nati circa il numero dei loro assistiti", il cui "numero complessivo..., era di molto supe- riore al complessivo numero dei residenti nel Lazio", sicché la Regione aveva provvedu- 3 to a decurtare i compensi pretesi dai medici e, in particolare, dal FA, ha argomentato che "il punto nodale dell'intera vicenda è costituito dal problema dell'accertamento del- l'effettivo numero di assistiti in carico all'appellante". In questa situazione il Tribunale ha addebitato all'odierno ricorrente il mancato raggiun- gimento della prova di cui era onerato, reputando insufficienti il tabulato e i cedolini prodotti al riguardo perché, seppure "provenienti dalla stessa Regione Lazio, (erano) re- datti sulla base delle autodichiarazioni effettuate dallo stesso dr. FA circa il numero dei suoi assistiti.", posto che "l'autodichiarazione... è comunque un documento proveniente dalla parte interessata", né "assume un differente valore ai fini probatori sol perché è sta- ta richiesta dalla Regione per costituire una base ragionevole di operazioni di contabiliz- zazione che, in quel momento, ella non era in grado di fare", avvalorando il suo convin- cimento mediante un accertamento d'ufficio tecnico contabile, basato sui dati nominativi degli assistiti forniti dalla Regione, non espressamente contestati dall'appellato, che ha individuato, all'esito, una situazione debitoria sfavorevole al FA. Contro questa sentenza, pronunziata il 23 aprile e pubblicata l'11 novembre 1997, il 28 settembre 1998 il FA sollevava ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza comunicata il successivo 14 dicembre '99 e, quindi, proponeva ricorsc per cas- sazione, illustrato da due motivi, con atti notificati alla Regione Lazio il 26 gennaio e il 31 gennaio 2000 alla A USL Roma A, stante l'intervenuta sospensione dei termini di- sposta dal Presidente del Tribunale ex art. 398, cod.proc.civ.. Resistono la Regione Lazio e l'Azienda USL Roma A con controricorso. Il FA ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il dott. FA denuncia la "violazione e fal- sa applicazione dell'art. 100, cod. proc. civ., in relazione alla dichiarata legittimazione ad causam dell'Azienda USL Roma A, già USL Rm/2, con riferimento alla 1. n. 421/92; d. lgt.vo n. 502/92; 1. n. 724/96 (art. 6);
1. n. 549/95 (art. 2) e dl. n. 186/96 (art. 2)", perché costituisce giurisprudenza consolidata il principio secondo cui unico soggetto responsa- le situazioni debitorie risalenti, prima del dicembre 1994, alle soppresse USL èbile per la Regione. Il motivo deve essere accolto. Infatti le controparti convengono sulla sua fondatezza condividendo l'ormai pacifico ar- resto giurisprudenziale in forza del quale l'unico soggetto responsabile delle pretese e- 4 conomiche nei confronti delle soppresse UU.SS.LL è la Regione (v. SS. UU. 26 feb- braio 1999, n. 102 e ulteriori sentenze conformi). Va, dunque, esclusa, conformemente alle concordi richieste delle parti interessate alla questione, la legitimatio ad causam del- l'Azienda sanitaria locale RM A in questo processo. Con il secondo mezzo d'impugnazione parte ricorrente deduce la "violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 112, 421 e 429, cod.proc.civ.; degli artt. 1241, 1242, 1243 (eviden- temente del cod.civ.); degli artt. 18, 19, 20 e 41 del d.P.R. n. 314/90, ovvero degli artt. 1362, 1363, 1364 (evidentemente del cod.civ.) in relazione all'interpretazione ed appli- cazione di queste norme di convenzione;
dell'art. 2697, cod.civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 116, 132, 191, 194 e 195, cod.proc.civ.; l'omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.).". Sostiene, anzitutto, contestando la ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza d'appello, di non aver "allegato alcun tabulato relativo al conguaglio del periodo di con- venzione 1979-1988; (di non aver) contestato il numero degli assistiti attribuitogli dalla regione Lazio;
(né d'aver) invocato alcuna 'autodichiarazione", peraltro inesistente, a prova dell'esattezza del numero di assistiti... ", essendosi rivolto al PR esclusiva- mente per ottenere l'applicazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 314/'90, che ha riconosciuto ai medici convenzionati il ricalcolo dei compensi percepiti tra il luglio '88 e il dicembre '90, e non già per conseguire l'attribuzione di differenze retributive in ragione di un di- verso numero d'assistiti, o la restituzione di trattenute operate dalla Regione sui com- pensi erogatigli. In questa situazione, obietta che la predisposizione e il "mero deposito", da parte della Regione, di un tabulato per evidenziare il credito della Regione nei suoi confronti "pur nella riconosciuta legittimità della pretesa del ricorrente", aveva -evidentemente- indotto nel Tribunale l'errata convinzione, con violazione del principio dell'art. 112, cod.proc. civ., che egli avesse reclamato trattenute disposte dalla Regione sui suoi compensi men- sili, essendosi, invece, limitato a chiedere il ricalcolo dei compensi già percepiti, di cui il PR aveva confermato l'esistenza del credito a suo favore ("se è vero che è creditore delle somme rivendicate in relazione ai titoli di cui è causa, non essendo ciò contestato da nessuna delle parti resistenti...", [in corsivo nel ricorso: n. est.]) sulla base dei soli do- cumenti da lui prodotti (prospetti mensili dello stipendio), predisposti dalla Regione e di valore probatorio paritetico a quello del tabulato, su cui la Regione aveva fondato la sua 5 eccezione, ritenuta invece probante, di per sé, dal Tribunale, a fronte del contrario valore assegnato ai prospetti da lui prodotti, di eguale provenienza regionale. Aggiunge, inoltre, che solo la USL/ASL potrebbe provare, "in caso di contestazione del numero degli assistiti, ...la loro reale entità", essendosi limitato a recepire tale indica- zione, come accennato, dai prospetti mensili provenienti dalla Regione e contesta, in questo quadro, la sentenza, che ha colmato evidenti e denunciate carenze difensive della Regione, con violazione dei principi sull'onere della prova, essendo ricorsa allo strumen- to della consulenza tecnica, di cui critica l'oggetto della rilevazione e l'incertezza obiet- tiva dei riscontri effettuati, dovendo il giudizio limitarsi ad accertare il suo diritto ad ot- tenere gli aumenti stabiliti dalla convenzione, lamentando, infine, la "ricostruzione a campione (in neretto nel ricorso: n. est.) operata dal CTU a fronte dell'impossibilità di "ef- fettuare uno stralcio sia anagrafico che economico delle diverse posizioni.". Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si duole che la sentenza abbia avvalorato apodit- ticamente il tabulato proveniente dalla Regione senza tener conto delle obiezioni, conte- nute nelle note illustrative depositate in appello (v. ricorso, terz'ultima pagina, 1° cpv.), che evidenziavano le difficoltà denunciate dal CTU nella sua relazione per pervenire al- l'individuazione del reale numero degli assistiti dal medico e del credito della Regione. A fronte del ricorso, che l'Avvocatura generale, costituita in difesa della Regione, reputa inammissibile ed infondato nel merito, il patrocinio dell'Azienda USL Roma A., premes- so di condividere la tesi secondo cui, come già detto, "unico soggetto obbligato risulta essere la Regione Lazio", oppone nel merito l'inammissibilità del ricorso avendo il Tri- bunale "ben individuato la domanda", e correttamente assegnato al FA l'onere, non as- solto, della prova del numero dei suoi assistiti. La Corte rileva, anzitutto, che il giudizio di legittimità, avendo come oggetto l'analisi della correttezza formale della sentenza espressa in sede d'appello, si basa, a meno che non siano segnalati errores in procedendo o non emergano nullità rilevabili d'ufficio, sugli atti che, in termini di cancelleria, sono definiti, ex art. 137, disp.att. c.p.c., "rego- lamentari", ovvero il ricorso, il controricorso e la sentenza, oltreché, naturalmente, le memorie (V., ex multis, Cass, 23 maggio2001, n. 7049; 30 marzo 2000, n. 3881) Peraltro, l'art. 366, al n° 3, impone, sanzionandone l'omissione col capestro dell'inam- missibilità, che il ricorso "deve contenere...l'esposizione sommaria dei fatti di causa". I fatti di causa sono, notoriamente, il petitum e la causa petendi, come ricorda, nella 5^ facciata del ricorso per cassazione, la difesa ricorrente. Questo per significare, soprattutto in un contesto, quale quello in esame, che ha dato luogo, come accennato, anche a un giudizio per revocazione per supposto travisamento dei fatti oggetto della domanda (v. sentenza 26 febbraio 1999 del Tribunale di Roma), che la Corte di Cassazione deve essere messa in grado di poter ricostruire il "fatto in contestazione", non andandolo a ricercare fra le pieghe della sentenza impugnata e degli atti conseguenti delle parti, ma in base alla ricostruzione fattuale più obiettiva ed esau- stiva possibile. Esposizione che compete alla parte ricorrente e, ovviamente alla/e con- troparte/i che, sempre più spesso si adagiano, come in questo caso, sulla narrativa della sentenza impugnata per poi, con i motivi, contestarne i contenuti espositivi, perché ma- gari contenuti nella parte motiva con un giudizio non appagante per la parte. Infatti, è stato sostenuto, in sede di discussione orale, dall'Avvocatura generale dello Stato che la Regione s'era costituita in primo grado, dove aveva depositato un suo tabu- lato per opporsi alla pretesa del medico, mentre la circostanza è contrastata dalla senten- za d'appello, che sembra propendere per la costituzione di questa parte per la prima vol- ta in tale sede (v. sentenza, narrativa, 4° alinea) essendosi Regione costituita "in primis per eccepire la carenza della sua legittimazione passiva" e nel merito "chiedendo il riget- to dell'appello"), nonché dall'impianto complessivo del ricorso per cassazione. Conflitto che, è appena il caso di osservare, non sarebbe potuto neppure sorgere se agli atti, sia d'ufficio che di parte, fosse stata allegata copia della sentenza di primo grado, di cui il Giudice di legittimità deve avere la disponibilità per essere messo in grado di co- noscerne il contenuto, onde definire esattamente la posizione delle parti processuali, so- prattutto nel caso in cui, come in questo, si argomenti anche intorno al potere d'iniziativa delle parti in sede d'appello, onde evitare, sia pure inconsapevolmente, l'ingarbuglia- mento delle questioni risolvibili sul piano della mera diligenza. E', infatti, noto che, in sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, da quella in cui si censuri l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendo in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte: mentre nel primo caso si verte, infatti, propriamente in tema di violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., e la Ccrte di cas- sazione ha il potere - dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale, nell'altro caso, ovvero in quello in esame, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riserva- 722 to al giudice di merito, alla Corte è devoluto soltanto il compito di effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (v., Cass. 7049/2001, cit.). A ciò si aggiunga che il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azio- ne e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, an- che in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite - la cui violazione de- termina il vizio d'ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una di- versa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine.(v. Cass., 26 aprile 2001, n. 6066; 15 maggio 2001, n. 6712). Fatta questa puntualizzazione, gli atti "regolamentari" di causa, minuziosamente esami- nati nel loro complesso, inducono la Corte ad affermare che non possa revocarsi in dub- bio che la domanda del medico fosse limitata a pretendere la liquidazione dell'insieme dei compensi previsti dall'art. 41 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamenta- zione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, approvato con il d.P.R. citato, e che la base di calcolo della pre- tesa fosse costituita dai prospetti mensili del suo trattamento economico predisposti dal- l'Ente erogatore. Dalla lettura della sentenza d'appello (v. narrativa, 2° alinea) emerge, a questo punto, che il FA lamentava che, in primo grado, il PR aveva rigettato la sua domanda per aver "erroneamente dato credito a quanto riportato su un tabulato prodotto dalla Regione Lazio, dalla medesima elaborato", da cui si ricavava, però, che la Regione era a sua vol- ta "creditrice... di una somma superiore..." e che l'oggetto del contendere (v. motivi della decisione, terzo foglio, 6° alinea) "trae origine dalle trattenute operate dalla Regio- ne sui compensi richiesti dal medico per l'attività prestata in convenzione, allorché.. si era resa conto di non poter attribuire alcuna credibilità alle autodichiarazioni fornite dai medici convenzionati circa il numero dei loro assistiti.". Così, d'altra parte, si esprime il ricorso (5^ facciata, 1° alinea): "Ed allora, una corretta interpretazione della domanda ed una altrettanto corretta considerazione delle difese del- le resistenti, avrebbe dovuto far ritenere, correttamente, che la pretesa situazione debito- ria del ricorrente era stata segnalata al giudice dalla Regione Lazio, con il mero deposito del tabulato, a fondamento della richiesta di rigetto della domanda, pur nella riconosciu- 8 ta legittimità della pretesa del ricorrente: alla mera allegazione del tabulato ed all'asseri- ta inaffidabilità delle autodichiarazioni, che sarebbero state utilizzate per la determina- zione dei compensi erogati prima della formazione del tabulato stesso era stato affidato, cioè, il compito di impedire l'accoglimento delle giuste richieste del ricorrente". Questa ricostruzione, già oggetto del ricorso per revocazione dichiarato inammissibile, costituisce ormai un dato indiscutibile, atteso l'esito di quel giudizio che ha escluso che si fosse verificato alcun travisamento dei fatti posti a fondamento della domanda nel più ampio contesto delle confutazioni emerse nel corso del giudizio di primo grado, dove era stato depositato un tabulato della Regione che recava un credito della Regione supe- riore alla pretesa del FA. Orbene, stante l'esistenza di due opposte affermazioni creditorie derivanti dallo stesso rapporto di lavoro, a fronte delle quali entrambe le parti hanno negato, sia pure sotto profili diversi, il reciproco fondamento, il Tribunale ha ritenuto, interpretando la do- manda del medico (che è pur sempre onerato della prova della pretesa: v. Cass. 14 luglio 1997, n. 6387) e l'eccezione delle controparti, di generica contestazione della pretesa (USL / ASL -sin dal primo grado) o di generico conguaglio (Regione), nella sua indi- scussa discrezionalità, di accertare mediante lo strumento della consulenza contabile l'e- sistenza e l'ammontare dell'unica pretesa azionata e di cui è stato chiesto l'accertamento e la condanna in questo giudizio. Precisato ciò, è appena il caso di ricordare che questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale l'istituto della compensazione in senso proprio o tecnico- giuridico di cui agli artt. 1241 e ss., cod. civ., presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, sicché le coerenti disposizioni non si appli- cano allorché le rispettive poste abbiano origine da un unico rapporto, perché, in questo caso, la valutazione delle reciproche indicazioni creditorie e debitorie importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, che può essere compiuto d'ufficio dal giudice, restando inapplicabili le regole processuali, come quella della non rilevabili- tà d'ufficio, dettate per la compensazione in senso stretto. (V., ex multis, Cass. 14 luglio 1997, n. 6387; 18 dicembre 1995, n. 12905; 5 maggio 1995. n. 4873: 21 maggio 1993 n. 5758; 11 aprile 1990 n. 3067; 4 luglio 1987 n. 5874; 16 marzo 1987 n. 2758; 6 febbraio 1987 n. 1245). In altre parole costituisce jus receptum quello secondo cui ben può il giudice del merito attuare direttamente le operazioni di conguaglio, senza che sia necessaria alcuna ecce- zione di parte o l'esplicita proposizione di una domanda o di una eccezione riconvenzio- nale. Deriva da quest'impostazione, condivisa dal Collegio, che la valutazione del Tribunale di definire la lite attraverso lo strumento della ctu si dimostrava non solo praticabile ed opportuna, ma anche legittima, oltretutto dovendosi ritenere che la dedotta questione d'incertezza del credito vantato risalisse alle fasi iniziali del giudizio di primo grado, non essendone stata contestata esplicitamente l'introduzione in un momento successivo. Piuttosto va detto che le conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliare, fondate, come ricordato in narrativa, su accertamenti "a campione", contestati non solo in questa sede, ma anche nelle note illustrative a suo tempo depositate per denunciare le incongruenze e le diffi- coltà operative incontrate nel corso delle rilevazioni, se evidenziano gravissime defi- cienze e negligenze nella gestione del pubblico denaro da parte dei funzionari deputati alla sua amministrazione, ridondano in questa causa come elementi d'inaffidabile giudi- zio, sotto il profilo d'un evidente vizio di motivazione per non averne il Tribunale fatta parola, sicché, sotto questo limitato aspetto, il ricorso merita di essere accolto anche nel merito e la causa rimessa alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio e per la definizione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, per quanto di ragione, il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio di legittimi- tà alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma il 23 aprile 2002 Il Consigliere Il Presidente Vincenzo Milco E L A D L L E G 1 E G 0 7 0 . 0 N 9 3 D I O I S A T D R M 1 O ' 0 S E A E T N . A S A T , S E L A S A G O D I , R E E G IL CANCELLIERE I D , L O L O I I S A I O D A S D T N P S M E S E Depositato in Cancelleria -9 LUG. 2002 CANCELLIERE 10