Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2015, n. 29907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29907 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 08/04/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 789
Dott. CIAMPI Francesco M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 1086/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IR IL N. IL 30.03.1983;
2. FO UD N. IL 18.10.1983;
3. NI AC N. IL 24.08.1983;
4. LA RA N. IL 22.10.1982;
5. LL CC PE N. IL 21.11.1979;
6. LA LO N. IL 10.03.1975;
7. AL RI N. IL 15.10.1979;
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA in data 14 aprile 2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del Dott. SE Corasaniti che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di AL e UN e l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio dei ricorsi di EL RO, LA, DJ, OU e BL. Per EL RO è presente l'avvocato Granato Giorgio del foro di Latina anche in sostituzione dell'avvocato Cardarello come da nomina a sostituto processuale depositata in udienza che chiede l'accoglimento dei ricorsi. Per i ricorrenti AL, UN, OU, BL è presente l'avvocato Marino Gaetano del foro di Latina in sostituzione dell'avvocato Orsini Alessandro come da nomina a sostituto processuale depositata in udienza che chiede l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza resa in data 14 aprile 2014 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Latina in data 5 marzo 2913, appellata dagli imputati, così statuiva in relazione alla posizione degli odierni ricorrenti:
- nei confronti di DI RI, esclusa la recidiva, riduce la pena ad anni sei, mesi otto di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa;
- nei confronti di BL OU riduce la pena ad anni uno e mesi due ed Euro 3.000,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena;
confermava le condanne inflitte in primo grado a EL RO SE (anni due di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa), LA LO (anni due di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa), NI AC (anni sei di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa), DJ AL (anni sei di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa), OU LO (anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 12.000, di multa).
2. I suddetti imputati erano stati tratti a giudizio per plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990. 3. Avverso tale decisione ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori:
3.1 EL RO SE, lamentando la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 come modificato dal D.L. 20 marzo 2014, art. 1, comma 24 ter, lett. a), convertito in L. 16 maggio 2014, n. 79; la omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità;
3.2 LA LO lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per violazione dei diritti di difesa e la mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in merito alla identificazione dell'imputato quale utilizzatore di alcune delle utenze intercettate;
la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, quanto alla affermazione di penale responsabilità; la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 2 c.p., comma 4, art. 133 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, come modificato come modificato dal D.L. 20 marzo 2014, art. 1, comma 24 ter, lett. a), convertito in L. 16 maggio 2014, n. 79;
3.3 BL OU lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento all'art. 456 c.p.p., art. 429 c.p.p., commi 1 e 2 relativamente ai capi di imputazione 4, 6, 7, 11,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e la assoluta carenza di motivazione;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento all'art. 276 c.p.p. e ss. ovvero la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed in particolare (terzo motivo) quanto a quelle disposte sull'utenza di NZ ON;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in riferimento agli artt. 358 e 441 bis c.p.p. per incompletezza delle indagini preliminari e comunque il difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in riferimento agli artt. 192, 533 e 530 c.p.p. e comunque il difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in riferimento all'art. 1133 c.p. e art. 125 c.p.p. ed il difetto di motivazione;
3.4 UN AC lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento all'art. 456, art. 429 c.p.p., comma 1 e 2 relativamente ai capi di imputazione 4, 6, 7,11, 13, 15,
16, 17, 18 nonché l'assoluta carenza di motivazione, comunque contraddittoria, generica ed apparente;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento all'art. 276 c.p.p. e ss., nonché l'assoluta carenza di motivazione, comunque contraddittoria, generica ed apparente;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento all'art. 267 c.p.p.,
lett. b), nonché l'assoluta carenza di motivazione, comunque contraddittoria, generica ed apparente;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento agli artt. 358 e 441 bis c.p.p. per incompletezza delle indagini preliminari nonché il difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 192, 530, 533 e 125 c.p.p., nonché l'assoluta carenza di motivazione, comunque contraddittoria, generica ed apparente;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 62 bis, 133 e 81 cpv. c.p. e art. 125 c.p.p., nonché l'assoluta carenza di motivazione, comunque contraddittoria, generica ed apparente;
3.5 OU LO lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento all'art. 459 c.p.p., comma 1 e 2 relativamente ai capi di imputazione 4, 6, 7,11, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 nonché l'assoluta carenza di motivazione, comunque contraddittoria, generica ed apparente;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento all'art. 276 c.p.p. e ss., nonché l'assoluta carenza di motivazione, comunque contraddittoria, generica ed apparente;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento all'art. 267 c.p.p.,
lett. b), l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza in uso a NZ ON, nonché l'assoluta carenza di motivazione, comunque contraddittoria, generica ed apparente;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento agli artt. 358 e 441 bis c.p.p. per incompletezza delle indagini preliminari nonché il difetto di motivazione;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 63, 192, 530, 533 e 125 c.p.p., nonché l'assoluta carenza di motivazione, comunque contraddittoria, generica ed apparente;
la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e) in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 nonché l'assoluta carenza di motivazione, comunque contraddittoria, generica ed apparente;
3.6 DJ AL lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La vicenda di cui è processo (frutto dello stralcio da altro procedimento) trae origine dal ferimento con arma da taglio del cittadino extracomunitario AL RI avvenuto in Latina in data 8 gennaio 2011. In quel frangente indosso alla vittima veniva rinvenuto un cellulare dal quale venivano estrapolate le ultime chiamate in entrata ed in uscita. Gli investigatori, ipotizzando immediatamente che l'evento criminoso potesse essere legato a questioni inerenti l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione ad effettuare intercettazioni telefoniche, da cui emergeva l'esistenza di un gruppoo di soggetti di Latina e cittadini extracomunitari (prevalentemente algerini) dediti abitualmente allo spaccio di sostanze stupefacenti, i quali, nei loro dialoghi, facevano uso costante di un frasario criptico, sintomatico dell'esistenza di traffici illeciti. L'attività investigativa rappresentata oltre che dalle suddette intercettazioni, dai servizi di osservazione appositamente predisposti e dai sequestri di sostanza stupefacente, nonché dalle sommarie informazioni rese da diversi acquirenti aveva condotto ad accertare una intensa attività illecita da parte degli imputati di acquisto, detenzione e cessione di diversi tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina ed hashish).
5. Osserva la Corte: è necessario premettere, in via generale, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, sia ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel verificare la fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435;
Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).
6. In merito alla doglianza comune a tutti i ricorsi, secondo la quale la Corte territoriale avrebbe confermato l'affermazione di colpevolezza basandosi esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, in assenza di ulteriori riscontri giova ricordare il principio più volte affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti, precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile, concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi. In ogni caso, qualora il significato delle conversazioni intercettate non sia connotato da chiarezza, quando ad esempio il linguaggio usato dagli interlocutori sia criptico, non per questo la prova si trasforma in indizio, richiedendo esclusivamente elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti, cosicché il criterio di valutazione della prova è analogo a quello della prova indiziaria (Sez.6, n. 3882 del 4/11/2011, dep.31/01/2012, Annunziata, Rv.251527; Sez.4, n. 21726 del 25/02/2004, Spadaro e altri, Rv.228573; Sez.4, n. 22391 del 2/04/2003, Qehailiu Luan, Rv.224962).
Un'altra, necessaria, premessa riguarda l'inammissibilità di quelle censure che i ricorrenti hanno formulato lamentando l'inesistenza o la carenza di motivazione, in palese contrasto con il testo della sentenza impugnata, ovvero l'inesistenza di prova certa idonea a pervenire all'affermazione della loro responsabilità, chiedendo al giudice di legittimità di reinterpretare i fatti accertati dai giudici di merito in presenza di argomentazioni non illogiche. La valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate e del significato delle espressioni usate dagli interlocutori costituisce, infatti, accertamento in fatto riservato al giudice di merito, del quale sarà sindacabile esclusivamente l'eventuale vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ed il compendio probatorio costituito dalle intercettazioni può definirsi, per come riportato nelle sentenze di merito, dotato di idonea forza dimostrativa circa il coinvolgimento di tutti gli imputati qui ricorrenti nell'attività di detenzione a fini di cessione della sostanza stupefacente. La motivazione offerta nella sentenza impugnata è più che adeguata, oltre che solidamente fondata su argomentazioni coerenti e logiche. I ricorsi, nel tentativo di contestare l'esistenza della gravità indiziaria, non propongono sul punto, a ben vedere, argomentazioni dotate della necessaria specificità, eludendo l'obbligo di prospettare gli elementi concreti in base ai quali l'interpretazione delle conversazioni intercettate accolta nella sentenza impugnata si dovrebbe considerare manifestamente illogica.
I motivi di ricorso proposti dagli imputati possono essere trattati congiuntamente, attenendo alla dedotta genericità dei capi di imputazione, alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed alla mancata riconducibilità dei reati contestati all'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Sul punto la Corte territoriale ha dato congrua e non illogica motivazione che resta comunque esente dai denunciati vizi di legittimità. Peraltro come sottolineato dalla gravata sentenza le questioni erano già state sollevate in primo grado. Ha rilevato la Corte di merito come in ciascuna contestazione l'oggetto dell'accusa risulti comunque esplicitato in modo tale da consentire che tutti gli imputati fossero messi a conoscenza delle accuse mosse nei loro confronti e di difendersi adeguatamente, come peraltro in concreto avvenuto.
Come precisato da questa Corte "l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione" (Cass., Sez. 2^, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv 239758). Parametri, quelli ora evidenziati, che nella fattispecie risultano senz'altro osservati. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni (anche con riferimento a quelle disposte sull'utenza della De NZ) non sussistono ragioni per discostarsi dall'insegnamento di questa Corte secondo il quale quando l'intercettazione è già ritualmente autorizzata nell'ambito di un procedimento, i suoi esiti possono essere utilizzati anche per i reati diversi ma connessi o collegati, che siano emersi dalla medesima attività di intercettazione, anche quando il loro titolo o il loro trattamento sanzionatorio non avrebbero consentito un autonomo provvedimento autorizzativo (Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012 Ud. (dep. 08/06/2012) Rv. 252870; Sez.3, sent. 39761/2010; Sez. 3, sent. 794/1996). Si tratta del principio che è confermato anche da un'ulteriore sentenza di questa Corte (Sez. 3, sent. 12562/2010). In effetti, tale pronuncia riguardava una situazione di fatto diversa da quella nostra (come sopra individuata) e nel corso della motivazione era espressamente precisato che il principio affermato per risolvere quel diverso caso (e poi massimato) non si riferiva al caso (appunto, il nostro) "in cui nell'ambito dello stesso procedimento vengano giudicati reati diversi, connessi tra loro, per alcuni dei quali le intercettazioni telefoniche o ambientali erano consentite, sicché ne risulti legittima l'utilizzazione. Si palesa opportuno osservare sul punto che i concetti di utilizzazione in altri procedimenti, contenuto nell'art. 270 c.p.p. e di inutilizzabilità di cui all'art. 271 c.p.p. appaiono identificativi dell'uso processuale del mezzo di prova (cfr. sent. Corte cost. n. 366 del 1991), sicché una volta che le intercettazioni telefoniche o ambientali sono legittimamente entrate a far parte del processo, sia nell'ipotesi in cui vengano utilizzate per l'accertamento di un reato connesso, indipendentemente dall'esito del relativo giudizio, sia nell'ipotesi in cui il reato per il quale erano state disposte successivamente venga diversamente qualificato, non possono essere dichiarate inutilizzabili con riferimento alla fattispecie per la quale non sarebbero state consentite". Ed in effetti la giurisprudenza di questa Corte ha espressamente valorizzato l'indicazione normativa fornita dall'art. 271 c.p.p. che, collegando la sanzione dell'inutilizzabilità dei risultati all'evenienza che le intercettazioni siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, la pone in relazione a vizi del momento genetico dell'attività di intercettazione (Sez. 6, sentenze 50072/2009 e 24966/2011). Sicché, quando le intercettazioni siano state autorizzate nel medesimo procedimento, sia pure per fatti distinti ma connessi o collegati, le esigenze proprie della riservatezza delle comunicazioni, che ne limitano rigorosamente la lesione, risultano di fatto venute meno, sicché il bilanciamento ricordato dalla stessa Corte costituzionale (per tutte, sent. 81/1993) tra l'inderogabile esigenza di prevenire e reprimere reati e quella di inviolabilità e segretezza delle comunicazioni può assumere;
aspetti diversi rispetto al caso dell'intercettazione dalla quale emerga occasionalmente il fatto autonomo del terzo estraneo (Sez. 6, 24966/2011). La conclusione viene confortata anche dall'osservazione che la lettera stessa degli artt. 266 e 270 c.p.p. non presenta indicazioni opposte o incompatibili, anzi tale lettera fornendo almeno due indicazioni con essa coerenti. Da un lato, infatti, l'art. 266 c.p.p. non disciplina espressamente l'ipotesi del concorso di reati nel medesimo procedimento, per escludere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazione per i reati diversi da quelli positivamente lì indicati;
e ciò, pur essendo l'ipotesi di concorso di reati fenomeno del procedimento del tutto usuale e frequente. La locuzione "nei procedimenti relativi ai seguenti reati" deve allora, per esigenze di intrinseca coerenza sistematica (in definitiva l'esigenza di valutazione unitaria, coerente e complessiva del materiale probatorio acquisito legittimamente al processo), essere interpretata nel senso della sufficienza della presenza di uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p. all'interno del procedimento. Del resto, sarebbe paradossale dover invece pervenire alla conclusione che l'art. 266 c.p.p. disciplini solo i casi in cui il singolo procedimento tratta uno solo, o più, dei reati che espressamente indica. D'altro lato l'art. 270 c.p.p., quando deve individuare i parametri per legittimare l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, non richiama l'elencazione tassativa dell'art. 266 c.p.p., ma ne indica uno nuovo e diverso (l'indispensabilità per l'accertamento e che si proceda per delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), certamente non sovrapponibile nè coincidente con la clausola generale di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1, lett. A). In definitiva, sia la lettera che il contesto sistematico in cui si collocano gli artt. 266 e 270 c.p.p. dimostrano che il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell'art. 266 c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell'utilizzazione extraprocedimento e tuttavia riconoscendo in quel caso la possibilità di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell'art. 266 c.p.p.. Ma nuovamente paradossale sarebbe interpretare le due norme nel senso che, avendo il legislatore evitato di dare esplicita disciplina per i reati diversi da quelli ex art. 266, ma interni al medesimo procedimento, per essi;
mai sarebbero utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, addirittura neppure nei casi in cui essi lo sarebbero invece in un procedimento diverso. Lettera e contesto sistematico di tali due norme, allora, impongono l'interpretazione per la quale quando l'intercettazione è legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento nel quale si tratta di uno dei reati ex art. 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza condizione alcuna;
mentre, quando si tratta di reati oggetto di diverso procedimento, l'utilizzazione è subordinata alla, sussistenza dell'articolato parametro indicato espressamente dall'art. 270 c.p.p. (indispensabilità e obbligatorietà dell'arresto in flagranza). Quanto al diniego dell'ipotesi attenuata la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione in ordine agli elementi che portano ad escludere una valutazione in termini di lieve entità dei fatti contestati, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità.
7. Occorre comunque rilevare con riferimento alle posizioni dei ricorrenti per cui non è stata riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 che, che le condotte criminose per le quali è intervenuta condanna concernenti la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish. In seguito alla dichiarazione d'incostituzionalità della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1, Corte Cost. n. 32 del 12 febbraio 2014), questa Corte è, dunque,
tenuta a verificare la legalità della sanzione irrogata. In base alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito dalla L. n. 49 del 2006), attinto dalla dichiarazione di incostituzionalità, per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle 1 e 3 (cosiddette droghe pesanti) previste dall'art. 14, erano contemplate la reclusione da otto a venti anni e la multa da Euro 25.822,00 ad Euro 258.228,00 e per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle 2 e 4 (cosiddette droghe leggere) previste dall'art. 14, la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 5.164,00 ad Euro 77.468,00. In particolare, la norma dichiarata incostituzionale aveva aumentato, per le cosiddette droghe leggere, il trattamento sanzionatorio, precedentemente stabilito, come detto, nell'intervallo edittale della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 5.164,00 ad Euro 77.468,00 elevandole alla pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da Euro 26.000,00 ad Euro 260.000,00, prevista anche per le cosiddette droghe pesanti, rivivendo all'attualità il precedente regime sanzionatorio, con pene edittali differenziate in relazione al tipo di sostanza stupefacente. I principi elaborati nel tempo da questa Corte di legittimità in materia di reato continuato, con particolare riguardo al tema del rapporto tra determinazione della pena per il reato continuato e sanzione edittale prevista per i singoli reati uniti dal vincolo della continuazione, possono così riassumersi:
a) per la individuazione della violazione più grave il giudice deve fare riferimento alla pena edittale prevista per ciascun reato ed individuare la violazione punita più severamente dalla legge, in rapporto alle circostanze in cui la fattispecie si è manifestata (Sez. U n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti, Rv.255347;
Sez. 6, n. 34382 del 14/07/2010, Azizi Aslan, Rv. 248247; Sez. 5, n. 12473 dell'11/02/2010, Salviani, Rv. 246558; Sez. 3, n. 11087 del 26/01/2010, S., Rv. 246468; Sez. 2, n. 47447 del 06/11/2009, Sali, Rv. 246431; Sez. 4, n. 6853 del 27/01/2009, Maciocco, Rv. 242866;
Sez. 1, n. 26308 del 27/05/2004, Micale, Rv. 229007; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 25/01/1994, Cassata, Rv.195805; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv.191129);
b) la pena base per il reato continuato non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati dal medesimo disegno criminoso (Corte Cost., ord. n. 11 del 9/01/1997; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664;
Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 3/02/1998, Varnelli, Rv.209487);
c) la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati-satellite, qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale, è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 3/02/1998, Varnelli, Rv.209486).
L'ulteriore sviluppo di tali principi è che, se per la individuazione del reato più grave deve certamente farsi riferimento alla pena edittale, cionondimeno la sanzione edittale prevista in relazione a ciascun reato-satellite può assumere rilevanza ai fini della determinazione della pena da applicare in aumento in ragione dei principi generali, ai quali la disciplina del reato continuato non deroga, enunciati, in tema di applicazione della pena, dagli artt. 132 e 133 c.p.. Deve, dunque, evidenziarsi che, nel caso concreto, il criterio seguito dal giudice di merito per individuare il reato più grave certamente non è in contrasto con la disciplina attualmente in vigore, considerato che la pena base non è stata determinata in relazione a condotte di cessione di droghe leggere, nè in misura inferiore al minimo edittale previsto per alcuno dei reati-satellite e che, soprattutto, la sanzione massima edittale prevista per le condotte di cessione di droghe pesanti è rimasta immutata anche a seguito della citata pronuncia d'incostituzionalità.
Non potrebbe escludersi, per quanto sopra indicato, l'illegalità della pena irrogata in aumento in conseguenza della sopravvenuta disciplina sanzionatoria più favorevole in relazione ad uno dei reati-satellite, ancorché in virtù del cumulo giuridico la pena per il reato satellite venga a trasformarsi in una porzione omogenea della pena aumentata per il reato più grave.
Come recentemente sottolineato in una pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, la funzione dell'istituto è stata resa ancor più evidente dalla novella dell'art. 81 c.p. ad opera del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla L. 7 giugno 1974, n. 220, che, nel consentire l'applicazione della continuazione anche in presenza di violazioni di norme incriminatrici sanzionate con pene eterogenee, si colloca in una linea di tendenza contraria all'automatismo repressivo, propria del sistema del cumulo materiale, e favorevole, invece, ad un'accentuazione del carattere personale della responsabilità penale, con un'esaltazione del ruolo e del senso di responsabilità del giudice nell'adeguamento della pena alla personalità del reo (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255348, che richiama Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149260-66; Corte Cost., sent. n. 254 del 1985;
sent. n. 312 del 1988). Ciononostante, la perdita di autonomia sanzionatoria del reato- satellite (Sez. U, n. 5690 del 7/02/1981, Viola, Rv.149263), non consente di valutare la legalità della pena irrogata ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, facendo esclusivo riferimento alla sanzione edittale prevista per il reato più grave, non potendosi escludere, in virtù dei principi generali in precedenza richiamati, che il più favorevole trattamento sanzionatorio intervenuto nelle more del giudizio in relazione ad un reato satellite possa comportare un giudizio di illegalità della pena.
Conseguentemente la gravata sentenza va annullata in ordine al trattamento sanzionatorio per gli imputati BL OU, UN AC, AL RI, DJ AL, OU LO.
8. Con riferimento alle posizioni di EL RO SE e LA LO, nei cui confronti è stata riconosciuta dai giudici di merito l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, occorre invece rilevare che la sanzione in concreto irrogata con riferimento alla pena edittale prevista dal cit. D.P.R., art. 73, comma 5, come disciplinato dalla L. n. 49 del 2006, è stata determinata in applicazione di una disciplina ora modificata in senso più favorevole al reo. A fronte di un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez.U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.247910; Sez.U, n. 9148 del 31/05/1991, Parisi, Rv. 187930), che qualificava in termini di circostanza attenuante dei delitti previsti dal cit. D.P.R., art. 73, commi 1 e 4, l'ipotesi disciplinata dal cit. D.P.R., art. 73, comma 5, le recenti modifiche normative che hanno interessato quest'ultima disposizione hanno, peraltro, indotto il giudice di legittimità ad una rivisitazione del tema ed alla qualificazione in termini di figura autonoma di reato della fattispecie astratta in esame (Sez.6, n. 14288 del 8/01/2014, Cassanelli, n.m.; Sez.4, n. 20225 del 24/04/2014, De Pane, n.m.;
Sez.3, n. 11110 del 25/02/2014, Kiogwu, Rv. 258354). La natura autonoma della fattispecie caratterizzata dalla lievità del fatto sottrae, ora, quest'ultima al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., con l'effetto di imporre l'applicazione della più favorevole disciplina edittale della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1.032,00 ad Euro 10.329,00 introdotta dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, art. 1, comma 24 ter, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 per determinare la pena base, e di incidere sul giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato.
La pena inflitta agli imputati nella specie è stata determinata in primo grado (e confermata in appello) in anni due di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa ciascuno, sulla base della previsione dalla norma meno favorevole. Nel caso concreto, dunque, ferma la configurazione del fatto come lieve, norma più favorevole risulta essere la norma di più recente introduzione (D.L. 20 marzo 2014, n. 36, art. 1, comma 24 ter, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79), da applicare ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4,
con la necessità di rideterminare la pena. L'operazione implica una integrale rinnovazione del giudizio di commisurazione in funzione della nuova cornice edittale da assumersi a riferimento. Anche in questo caso va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, restando assorbite per tutti i ricorrenti le questioni concernenti la dosimetria della pena e ferma restando per tutti l'affermazione di penale responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti EL RO SE, LA LO, BL OU, UN AC, LI RI, DJ AL, OU LO,
limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame al riguardo ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2015