Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di "diverso procedimento", secondo cui la "diversità" va collegata al dato dell'insussistenza, tra i due fatti - reato, storicamente differenti, di un nesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., o di tipo investigativo, e, quindi, all'esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità di conversazioni telefoniche intercettate in forza di autorizzazione concessa per il reato di tentata estorsione con riferimento ad ipotesi delittuosa del tutto autonoma, concernente il delitto di frode sportiva, sebbene la "notitia criminis" per questa fattispecie provenisse proprio dalle intercettazioni in questione).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2015, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
2 6 0 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da · Presidente - Sent. n 1936 Aldo Fiale sez. CC 05/11/2015 Oronzo De Masi Vito Di Nicola R.G.N. 36110/2015 Relatore - LU Ramacci Angelo Matteo Socci ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Catania nei confronti di O LV AN, nato Catania il 24-02-1962; SE PA ST, nato a [...] il [...]; LL CA LE, nato a [...] il [...]; LI AN LU, nato a [...] il [...]; Di IO RO, nato a [...] il [...]; ZZ RI, nato a [...] il [...]; OT RN AN, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 17-04-2015 del Tribunale della libertà di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo CANEVELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero;
uditi per gli indagati gli avvocati AN Grasso, Gaetano Sassanelli, Serafino Conforti e Nicolino Cristofaro che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il procuratore della Repubblica del tribunale di Catania ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Catania, in sede di appello cautelare, ha respinto l'impugnazione promossa dal pubblico ministero nella parte in cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare personale nei confronti di AN LV, PA ST SE, LE LL CA, AN LU LI, RO Di IO, RI ZZ e RN AN OT in relazione al reato di frode sportiva contestato al capo b) della provvisoria di imputazione, nonché nei confronti di AN LU LI e di RI ZZ anche in relazione al reato di frode sportiva contestato al capo c) della provvisoria imputazione.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il procuratore della Repubblica del Catania solleva i due seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la va motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'errata applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), codice di procedura penale in relazione agli articoli 266 di 270 stesso codice). Sostiene che il tribunale del riesame avrebbe errato nel motivare in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni alle fattispecie in esame, posto che l'appellante aveva invece evidenziato che le intercettazioni erano state eseguite nel medesimo procedimento o quanto meno in due procedimenti relativi ad un medesimo filone investigativo, con la conseguente e piena utilizzabilità di esse.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi del tema cautelare (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale). Assume che l'ordinanza gravata considera diffusamente "diversi", "autonomi", "non connessi", "non legati da un medesimo filone investigativo" ed "eterogenei" i procedimenti R.G. 462 del 2015 (modello 44) e R.G. 5559 del 2015 (modello 21). In modo contraddittorio il tribunale ha affermato che la nozione di "stesso procedimento" va intesa in modo sostanziale e non formale (numero di registro generale), finendo tuttavia col disattendere tali orientamenti giurisprudenziali nelle statuizione finali. Al fine di comprovare la diversità dei due procedimenti l'ordinanza gravata pare valorizzare esclusivamente i dati - di per sé neutri -relativi al fatto che il LV nel primo procedimento sarebbe persona offesa (della tentata estorsione), mentre nel secondo procedimento 3 sarebbe indagato (per frode sportiva), oltre alla diversità, ancora una volta formale, del titolo di reato. Posto che la giurisprudenza consente l'utilizzabilità delle intercettazioni qualora i due procedimenti (solo formalmente distinti) originino da un medesimo filone investigativo, rileva il ricorrente come la motivazione presenti caratteri di incompletezza ed illogicità con riferimento agli ulteriori elementi di indagine, da cui il tribunale avrebbe dovuto desumere la sostanziale identità di procedimento o, quantomeno, il sostanziale scaturire degli stessi dal medesimo filone investigativo. Le minacce e le intimidazioni ricevute dal LV e dagli altri indagati, per ammissione dello stesso e per caratteristiche intrinseche di esse (nella busta con i proiettili erano contenute fotografie della squadra del calcio del Catania), erano certamente legate ai malumori della tifoseria etnea per lo scarso rendimento della squadra;
la frode sportiva commessa dal LV e dagli altri indagati, per ammissione dello stesso in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari e dal pubblico ministero, VEiva organizzata e in messa in atto proprio perché si voleva evitare la retrocessione della squadra con l'utile VE posizionamento in classifica, risolVEdo altresì il problema delle minacce ricevute. Da tale angolo visuale evidente appare la connessione in senso oggettivo, probatorio o finalistico tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, e i reati per i quali si procede. Il tribunale del riesame, senza fornire alcuna motivazione in riferimento alla peculiarità del caso concreto, in cui il complesso sistema dei rapporti tra indagati e persone offese avrebbe dovuto considerare ribaltato proprio in virtù della medesimezza della situazione fattuale sottostante che ha dato origine al tutto (lo scarso rendimento della squadra di calcio del Catania e le intimidazioni ricevute) con la conseguenza che da tale identica matrice originavano i due (solo formalmente distinti) procedimenti penali, per cui il tribunale avrebbe dovuto riconoscere la piena utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate tra il 26 marzo 2015 ed il 10 aprile 2015. 3. I difensori di AN LV hanno depositato note di udienza con le quali eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sul rilievo che il pubblico ministero si sarebbe limitato a chiedere l'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame in ordine al giudizio di utilizzabilità delle intercettazioni senza ulteriori specificazioni, difettando l'esplicitazione degli effetti che si intendono ottenere attraverso la auspicata declaratoria di utilizzabilità degli esiti dell'attività di captazione effettuata nel procedimento 462/2015 modello 44: invero non vi è, nella parte argomentativa del ricorso, alcun accenno alle conseguenze della ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni de quibus, né 4 del benché minimo riferimento al capo b) della rubrica, né soprattutto all'incidenza che l'invocato annullamento dovrebbe avere sulla misura cautelare a suo tempo richiesta dal pubblico ministero e comunque adottata dal giudice per le indagini preliminari. Peraltro, anche a ritenere che l'obiettivo del pubblico ministero possa o debba ricavarsi implicitamente dal ricorso o possa comunque essere ricostruito sulla scorta dell'interesse che sorreggeva l'appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, residuerebbe comunque un evidente profilo di inammissibilità per carenza di interesse in quanto, per le restanti imputazioni cautelari, il LV era stato attinto dalla misura degli arresti domiciliari, successivamente sostituita con il parere favorevole del pubblico ministero nell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con la conseguenza che, già in relazione all'atto di appello cautelare, l'eVEtuale accoglimento della prospettazione del pubblico ministero in punto di utilizzabilità dei risultati dell'attività di captazione telefonica non avrebbe dispiegato alcun effetto in ordine alla ritenuta esclusione, da parte del giudice delle indagini preliminari nell'ordinanza originariamente impugnata, dei gravi indizi di colpevolezza in capo van al LV, oltre che degli altri coindagati, per il reato di cui al capo b) dell'imputazione. In ogni caso si conclude per l'infondatezza del ricorso per cassazione pubblico ministero stante la inutilizzabilità dei risultati dell'attività di intercettazione disposta nell'ambito del procedimento 462 del 2015 modello 44. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del pubblico ministero è inammissibile per manifesta infondatezza e non sulla base del preliminare rilievo evidenziato dai resistenti con le note di udienza.
2. Le Sezioni Unite penali hanno definitivamente chiarito che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione aVEte di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269). 5 Tuttavia, nel caso di specie, il pubblico ministero aveva chiesto un autonomo titolo cautelare al Gip nei confronti di determinate persone e con riferimento a determinate notizie di reato (capi b e c), vedendosi respinta la richiesta a causa della declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni, rimossa la quale sarebbe stato possibile diversamente rivalutare la gravità indiziaria nei confronti delle persone ed in relazione alle notizie di reato per le quali il titolo cautelare era stato chiesto. Ne consegue che l'interesse del pubblico ministero alla pronuncia non è puramente teorico o di mero fatto ma riveste una importanza centrale in relazione al petitum cautelare originariamente proposto e alla rimozione delle ragioni del rigetto della domanda cautelare in parte qua.
3. La questione sottoposta allo scrutinio di legittimità è stata concordemente ricostruita, anche dal pubblico ministero ricorrente, nel senso che, nell'ambito del procedimento penale a carico di ignoti (n. 462 del 2015 modello 44) finalizzato ad identificare gli autori di condotte intimidatorie ed estorsive poste in essere a carico di AN LV, presidente della "Calcio Catania S.p.A." e di PA VE ST SE, amministratore delegato della medesima società, sono state acquisite ulteriori "notizie di reato" sulla base del contenuto delle intercettazioni autorizzate nel procedimento contro ignoti. Era accaduto che il LV ed il SE, in data 12 gennaio 2011, avevano ricevuto presso il centro sportivo "Torre del Greco Village" una busta minatoria contenente due proiettili calibro 9 x 21 e due riproduzioni fotografiche, la prima raffigurante LV e SE;
la seconda che riproduceva 11 calciatori del Catania durante una cena promozionale tenutasi presso il citato impianto sportivo in data 16 dicembre 2014. Pertanto, in data 26 marzo 2015, nell'ambito del procedimento numero 462 del 2015 modello 44, VEiva avviata un'attività tecnica di intercettazione telefonica sull'utenza di AN LV, nel corso della quale emergevano elementi che conducevano a ritenere esistente ed operante un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato ed un numero indefinito di delitti di frode nelle competizioni sportive in cui era impegnata la società "Calcio Catania". Il pubblico ministero procedeva a quel punto, in data 10 aprile 2015 (sulla scorta di quanto rappresentato in una nota della Digos del 9 aprile 2015 che sintetizzava la notitia criminis appresa dalle captazioni telefoniche in atto) ad iscrivere un nuovo procedimento penale (n. 5559 del 2015 R.G.N.R. a carico di numerosi indagato, tra cui lo stesso LV) nell'ambito del quale, solo a partire dal 10 aprile 2015, VEivano chieste ed autorizzate attività di intercettazione telefonica sull'utenza di tutti gli indagati. 6 Ciò premesso, il Gip ha dunque ritenuto inutilizzabili le intercettazioni disposte sull'utenza cellulare LV nell'ambito del diverso procedimento numero 462 del 2015 modello 44, così VEendo in buona parte meno le risultanze investigative acquisite dal 26 marzo 2015 al 10 aprile 2015, con ripercussione sul quadro indiziario relativo alle partite di calcio monitorate svoltesi prima di tale data. Il tribunale cautelare ha affermato che i fatti oggetto del procedimento numero 5559 del 2015 (per frode sportiva) erano scaturiti da un'autonoma notitia criminis basata su fatti storici differenti rispetto a quelli oggetto del primo procedimento contro ignoti, e l'assenza di qualsivoglia ipotesi di connessione soggettiva o oggettiva escludeva che potesse parlarsi di "frazionamento" di un unitario procedimento scaturente da un unico filone investigativo, sussistendo dunque non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, quella "diversità dei procedimenti" posta alla base il divieto di utilizzazione delle intercettazioni di cui all'articolo 270, comma 1, codice di procedura penale. Nel perVEire a tale conclusione, il tribunale del riesame ha chiaramente escluso che, nel caso di specie, fosse ipotizzabile un progetto investigativo unitario idoneo a ritenere l'utilizzabilità di elementi di prova acquisiti in relazione va a notizie di reato diverse da quelle per le quali le intercettazioni erano state utilizzate. Va ricordato che recentemente le Sezioni Unite Floris (Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014) - chiamate a risolvere la questione se, in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata, costituente di per sé condotta criminosa, possa essere qualificata corpo del reato e sia come tale utilizzabile - hanno incidenter tantum significativamente affermato, condividendo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che la nozione di "diverso procedimento" va ancorata ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, considerandosi decisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l'esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, Pavigliariti, Rv. 246524; Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254285; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257834; Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013, dep. 2014, Costa, Rv. 258591). A tal riguardo, alcune pronunce avevano già chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto 7 instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento (Sez. 2, n. 19730 del 01/04/2015, Vassallo, Rv. 263527; Sez. 4, n. 7320 del 19/01/2010, Verdoscia, Rv. 246697). Nel rigettare l'appello cautelare, quest'ultimo argomento è stato in particolare speso dal tribunale del riesame che ha reiteratamente affermato come il fatto per il quale le intercettazioni sono state disposte ed il fatto in ordine al quale esse sono state utilizzate fosse, all'evidenza, storicamente diverso. In siffatti casi - in assenza di connessione o di collegamento investigativo e/o probatorio ex art. 371 bis cod. proc. il divieto di utilizzazione non può essere superato, altrimenti possono essere aggirati, disattendendo la ratio dell'art. 270 cod. proc. pen., i meccanismi di garanzia presidiati dall'art. 15 Cost. che verrebbe vulnerato nel suo significato più sostanziale, come pure il tribunale cautelare ha tenuto a precisare, sicché deve ritenersi che i procedimenti penali sono diversi quando, come in questo caso, esiste tra i due fatti-reato (storicamente differenti) un collegamento meramente occasionale, senza che VE invece tra le notitiae criminis sussista alcun altro nesso derivante dalla connessione (art. 12 cod. proc. pen.) o dal collegamento investigativo ex art. 371 bis cod. proc. pen., con l'eccezione del collegamento probatorio rilevante ai (soli) fini dell'articolo 371, comma 2, lettera c) codice procedura penale, ossia quando la prova di diversi reati derivi dalle risultanze delle stesse intercettazioni. Il ricorso non si confronta con tali rilievi ed assume l'unitarietà del procedimento sulla base di una intuizione investigativa magari ex post verosimile ma probatoriamente inconsistente. Va precisato che quando dall'intercettazione risultino prove di un fatto diverso da quello per cui l'autorizzazione fu concessa, il pubblico ministero deve, di regola, procedere immediatamente, nello stesso o in altro procedimento, ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato. Pertanto, ai fini della configurabilità di un nesso investigativo unitario tra notizie di reato diverse, è necessaria l'esistenza di un reale e sostanziale collegamento tra il procedimento (nel caso di specie, tentata estorsione in danno) nel quale le intercettazioni sono state autorizzate ed il procedimento (per il reato di frode sportiva) nel quale le intercettazioni sono state utilizzate e ciò in quanto è diverso il procedimento che non abbia, con quello in cui le intercettazioni sono state disposte, alcun intimo collegamento di tipo oggettivo, probatorio o finalistico, con la conseguenza che siffatta diversità non si verifica quando tra i procedimenti esiste un nesso che, indipendentemente dall'accorpamento in un unico fascicolo processuale di una molteplicità di fatti storici oggetto dell'accertamento penale, renda i procedimenti stessi, siano essi 8 separati o meno, processualmente interdipendenti. In altri termini, se la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale, allo stesso modo, la separazione formale dei procedimenti (ed allora, a maggior ragione, il simultaneus procedimento) può consentire che tra gli stessi esista un collegamento sostanziale ai fini di escludere la diversità oggetto della disciplina limitativa di cui all'art. 270 cod. proc. pen. Ed una tale situazione processuale si verifica, per ancorare il dato alla disciplina positiva, nelle ipotesi di connessione e di collegamento di procedimenti previsti dall'art. 12 e dall'art. 371, comma 2, lettera b) e c) cod. proc. pen., limitatamente, in tale ultimo caso (lettera c), alle intercettazioni legittimamente autorizzate nel medesimo procedimento, quantunque per le notizie di reato che VEgano, di volta in volta, acquisite (Sez. 3, n. 33598 del 08704/2015, Vasilas, non mass.) o per quelle nelle quali la conversazione o la comunicazione intercettata, allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, costituisca corpo di reato, unitamente al supporto che la contiene (Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris ed altro Rv. va 259776). Sotto tale aspetto, allora, il nesso oggettivo dei procedimenti si identifica nelle fattispecie disciplinate dall'art. 12, lettere a) e b) cod. proc. pen., il nesso finalistico nelle fattispecie di cui all'art. 12 lett. c) e art. 371, comma 2, lettera b), prima parte, cod. proc. pen. e quello probatorio nell'art. 371, comma 2, lettera b) seconda parte, e lettera c) cod. proc. pen. con l'eccezione in precedenza enunciata e che trova fondamento nella ovvia considerazione che, presupponendo sempre e comunque come "stessa fonte" l'intercettazione eseguita in un procedimento ed utilizzandola quindi indiscriminatamente nei diversi procedimenti, sarebbe eluso il divieto di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., rendendo sempre possibile l'utilizzo delle captazioni nel diverso procedimento fondato sulle risultanze delle medesime intercettazioni (Sez. 3, n. 33598 del 08704/2015, cit., non mass.). Conclusivamente, nel caso di specie, non emergono e neppure sono stati indicati dal pubblico ministero ricorrente, per il reato di frode sportiva, elementi di connessione o collegamento con quello relativo alla tentata estorsione in danno del LV (ossia l'esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico), non potendo bastare al riguardo il riferimento al "nesso investigativo unitario", né la circostanza, puramente estrinseca, dell'emersione dei fatti di frode sportiva in occasione delle indagini contro ignoti per tentata estorsione, notizia di reato originata da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine 9 nell'ambito di altro, differente, e peraltro non connesso collegato, procedimento. Ne consegue che il ricorso del pubblico ministero va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 04/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Vito Di Nicola 4To G evare DEPOCITATA IN CANCELLERIA H 21 GEN 2016 IL CANCELLIERE Luana Muixiduli 10