Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 2
In tema di intercettazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, nè tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicchè la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato. (Fattispecie nella quale, in ambito di indagini riguardanti l'operatività di una associazione di tipo mafioso, venivano intercettate conversazioni rilevanti anche ai fini dell'accertamento del delitto di corruzione a carico di un pubblico ufficiale per atti contrari ai doveri di ufficio commessi a favore di affiliati all'organizzazione).
Non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità. (Fattispecie in cui si faccia riferimento nella sentenza a motivi di appello in parte diversi da quelli effettivamente presentati).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2013, n. 43434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43434 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento