Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di corruzione in atti giudiziari la formulazione di un parere espresso dal medico penitenziario sulle condizioni di salute di un imputato detenuto, ai sensi dell'art. 299, comma quarto-ter, cod. proc. pen., quando lo stesso sia stato reso in modo consapevolmente difforme dalla realtà, dietro la dazione o la promessa di denaro o altra utilità da parte del corruttore. (Fattispecie in cui un consulente medico e il dirigente sanitario di una casa circondariale, previo accordo con un detenuto, hanno attestato patologie inesistenti ai fini della dichiarazione di incompatibilità con il regime carcerario).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2009, n. 19803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19803 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/01/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 186
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 33923/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. VI NZ, nato il [...] ad [...];
2. TO NI, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli 5 maggio 2008;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. GALATI Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Sentita l'arringa degli avv.ti STELLATO Giuseppe e LEPRE Salvatore Maria, difensori del TT, i quali ne hanno chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 5 maggio 2008 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli 10 aprile 2008, con la quale era stata applicata a LO NZ e a NI TT la misura cautelare della custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 319 ter e 321 c.p. e L. n.203 del 1991, art. 7 contestati ai capi a), e), o) ed s) al
LO e ai capi a), e), j, 1), m), n), r), dell'imputazione al TT, e per i reati previsti dagli artt. 110 e 374 bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, contestati al LO ai capi b), f), p),
q) e aa) e al TT ai capi b), f), k) g) e n) dell'imputazione nonché per il reato previsto dall'art. 110 c.p., art. 322 c.p., comma 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7, contestato al TT al capo n) dell'imputazione.
Avverso l'ordinanza il LO e il TT hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
per il LO, ricorso avv. d'Aniello Carmine.
1. violazione dell'art. 319 ter c.p. e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) perché, riguardo al primo gruppo di contestazioni, in occasione dei procedimenti, mai attivati d'ufficio dall'indagato, di rivalutazione dello stato di salute dei detenuti con conseguente valutazione della compatibilità con il regime carcerario, il LO non ha agito con i poteri tipici del p.u., nè in tale categoria lo stesso indagato può essere ricondotto, dato che nel procedimento previsto dall'art. 299 c.p.p., comma 4 ter l'intervento del sanitario dell'istituto penitenziario, cui il perito nominato dal giudice può rivolgersi, è limitato esclusivamente alla formulazione di un parere ossia di una valutazione che prescinde dai caratteri e dai requisiti dell'attestazione e della certificazione e, quindi, non può considerarsi attività di un p.u. e, comunque, non assume alcuna valenza e incidenza nell'ambito del processo, attenendo a una fase prodromica a quella processuale stricto sensu, sicché mancano anche per questo aspetto i presupposti della corruzione in atti giudiziari;
2. violazione dell'art. 374 bis c.p. e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento al secondo gruppo di contestazioni, perché l'attività esercitata dall'indagato quale consulente di parte, operando una valutazione della patologia in essere e inquadrandola in termini di maggior gravità rispetto al dato reale, appare priva dei connotati di certificazione e attestazione richiesti dalla norma incriminatrice;
3. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in ordine alla possibilità di individuare nelle condotte poste in essere dal LO un orientamento finalistico volto a favorire un'organizzazione criminale nel suo insieme in quanto la loro qualifica di soggetti appartenenti a cosche mafiose era ignota all'indagato, sicché manca il dolo specifico del fine di agevolare una di queste organizzazioni;
manca, in ogni caso, secondo quanto si è detto nei motivi precedenti, un fatto penalmente rilevante al quale l'aggravante contestata possa rapportarsi;
ricorso dell'avv. Martino Emilio.
1. violazione degli artt. 81 cpv., 110, 319 ter e 321 c.p. e L. n.203 del 1991, art. 7 e degli artt. 110 e 374 bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 con riferimento ai relativi capi d'imputazione e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 311 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), artt. 309 e 273 c.p.p.) perché il Tribunale ha ritenuto che la condotta del LO abbia agevolato l'associazione camorristica determinandone il consolidamento sotto il duplice profilo di consentire la ripresa dei rapporti tra i soggetti scarcerati con gli altri affiliati e di provocare un effetto di immagine altrettanto remunerativo, affermando erroneamente che aver agevolato alcuni soggetti ai vertici del sodalizio criminoso di stampo camorristico avrebbe diretta influenza sull'esistenza di esso, laddove l'agevolazione in discorso, evidentemente giustificata dalla volontà di trarre profitti economici, esclude il presupposto del dolo specifico richiesto dalla norma;
2. violazione degli artt. 81 cpv., 110, 319 ter e 321 c.p. e L. n.203 del 1991, art. 7 e degli artt. 110 e 374 bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 con riferimento ai relativi capi d'imputazione (artt.311 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), art. 309 c.p.p., e art. 275 c.p.p., comma 3 e art. 274 c.p.p.) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché l'ordinanza impugnata reputa che, una volta ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, la presunzione relativa di pericolosità
stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, non essendo superata dal alcun elemento idoneo a vincerla, renda la misura custodiale l'unica idonea a scongiurare il pericolo di recidiva, senza considerare, da un canto, che il collegamento dell'indagato con ambienti criminali è escluso dalla circostanza che le condotte poste in essere dall'indagato sono state episodicamente funzionali a provocare un arricchimento personale;
e, d'altro canto, che in base ai principi giurisdizionali in materia anche il solo dato della sospensione dal servizio e dalla professione di medico, inferte al LO, era idonea a superare la presunzione di pericolosità e a determinare la revoca della misura cautelare della custodia in carcere. per il TT.
1 violazione dell'art. 319 ter c.p. perché l'atto giudiziario rilevante ex art. 319 ter c.p. è quello che si caratterizza per essere la condotta del p.u. estrinsecazione dell'attività riferibile al potere giudiziario, mentre la funzione del dr. TT è tipicamente amministrativa e, quand'anche venga in contatto diretto con l'A.G., il suo svolgimento si limita all'espressione di pareri, assolutamente non vincolanti per chi li richiede;
2 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 perché le condotte non erano riferite al clan, bensì ai singoli soggetti, le cui condizioni di salute trovavano conferma anche in certificati medici rilasciati da altri organi pubblici;
inoltre, la valutazione del Tribunale, basata su canoni puramente oggettivi, porta, in presenza di un'aggravante connotata da un foltissimo coefficiente psicologico, alla confusione dell'eventuale aiuto al singolo con quello volutamente offerto a un gruppo criminale nel suo complesso.
1^ Entrambe le impugnazioni sono infondate.
1. Il primo motivo del ricorso proposto per LO NZ dall'avv. Carmine d'Aniello, nonché il motivo del ricorso di TT NI appaiono entrambi infondati.
Preliminarmente occorre precisare che nella corruzione propria, anche in atti giudiziari, l'ampia nozione di atto d'ufficio contenuta nell'art. 319 c.p.p., corrisponde ad atto di esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e designa ogni comportamento del pubblico ufficiale - e, quindi, anche la formulazione di un parere, nei casi previsti dalla legge - posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto in quanto lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Cass., Sez. 6^, 17 marzo 2004 n. 23804, ric. P.G. in proc. Sartori ed altri;
Sez. 6^, 7 aprile 2006 n. 21943, ric. Caruso;
Sez. 6^, 16 gennaio 2008 n. 20046, ric. P.G. in proc. Bevilacqua).
Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, è altrettanto ampia la nozione di pubblico ufficiale, che, ai sensi dell'art. 357 c.p., riveste non solo colui che con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario - come la formulazione di un parere richiesta per legge - ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione.
Ne discende che, perché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica Amministrazione), comporta, in ogni caso, l'attuazione dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass., Sez. 6^, 10 febbraio 2004 n. 21088, ric. Micheletti e altro). Di conseguenza, anche la formulazione di un parere consultivo richiesto per legge può integrare la condotta del reato di corruzione propria nel caso in cui si accerti che l'espressione di esso sia stato frutto di accordo corruttivo del pubblico ufficiale che lo ha espresso col beneficiario del provvedimento finale, con la conseguenza che il predetto parere si inserisce nell'iter criminis come atto contrario ai doveri d'ufficio compiuto dal pubblico ufficiale verso dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte del corruttore (cfr. Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2001 n. 21947, ric. Bertolini L. ed altro;
Sez. 6^, 30 novembre 1998 n. 179, ric. De Vita A.; Sez. 6^, 8 aprile 2004 n. 26041, ric. P.O. in proc. Ienna). Allo stesso modo e per le stesse ragioni anche l'attività peritale, svolta da chi riveste la qualità di pubblico ufficiale, può essere dedotta ad oggetto di un accordo corruttivo e divenire atto contrario ai doveri d'ufficio, compiuto verso retribuzione, e costituire pertanto condotta commissiva del reato di corruzione propria (Cass., Sez. 6^, 21 ottobre 1998 n. 1167, ric. Maraffi C e altri). Infatti, la nozione di atto pubblico comprende non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti c.d. interni, cioè sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento giurisdizionale, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2003 n. 49417, ric. Della Rocca e altri). Ciò posto, si osserva che il procedimento previsto dall'art. 299 c.p.p., comma 4 ter - al quale il giudice da avvio nel caso di richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 bis, segnalate dal servizio sanitario penitenziario o in altro modo risultanti, ove non ritenga di provvedere sulla base degli atti, disponendo gli accertamenti medici del caso e nominando un perito - ha natura formalmente e sostanzialmente giurisdizionale benché materialmente amministrativa. In tale procedimento il parere del medico penitenziario, obbligatoriamente e specificamente richiesto, costituisce un atto processualmente rilevante, di natura essenzialmente peritale, espressamente coordinato con la perizia disposta dal giudice in quanto il perito, (che sia per l'investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, assume lui pure la qualifica di pubblico ufficiale (Cass., Sez. 6^, 10 febbraio 2004 n. 21088, ric. Micheletti e altro;
Sez. 6^, 7 gennaio 1999 n. 4062, ric. Pizzicaroli G.; Sez. 6^, 5 dicembre 1995 n. 2675, ric. Tauzilli)) è tenuto a prenderlo in considerazione e non può quindi disattenderlo senza precisa motivazione, che si inserisce nella serie di atti concatenati e unificati funzionalmente dal concorso nell'emanazione da parte del giudice del provvedimento finale di revoca o di modifica della misura cautelare custodiale.
Tale atto, di natura giurisdizionale, è ricollegato alla pubblica funzione di medico del servizio sanitario penitenziario e perciò si qualifica soggettivamente come proveniente dal pubblico ufficiale che lo ha compiuto.
Non v'è dubbio pertanto che il parere del medico penitenziario, espresso ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, ove sia reso consapevolmente in senso difforme dalla realtà costituisca un atto contrario ai doveri d'ufficio compiuto da un pubblico ufficiale, che, se commesso verso retribuzione, comporta la commissione del reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter c.p.. Pertanto la tesi difensiva sostenuta con i motivi dei due ricorsi in esame appare priva di fondamento.
2. Del pari infondato appare il secondo motivo del ricorso dell'avv. Aniello.
La fattispecie dell'art. 374 bis c.p., il quale punisce la dichiarazione o falsa attestazione in certificati o atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria di condizioni, qualità personali o trattamenti terapeutici relativi all'imputato, al condannato o a persona sottoposta a procedimento di prevenzione, comprende necessariamente l'ipotesi in cui la sussistenza delle condizioni o qualità personali o l'esigenza di trattamenti terapeutici certificate o attestate dipenda da accertamenti di natura tecnica.
Infatti, dalle caratteristiche oggettive della condotta tipica del reato si deduce che soggetti attivi dell'illecito penale perseguito possono essere anche periti e consulenti tecnici qualora a seguito e in relazione alla perizia o consulenza tecnica eseguite attestino o certifichino condizioni o qualità personali diverse o inesistenti ovvero trattamenti terapeutici non eseguiti o di cui non è necessaria l'esecuzione (Cass., Sez. 6^, 6 ottobre 1995 n. 3446, ric. P.M. in proc. Pannain), sempre che non risulti, per la natura dei quesiti e, in generale, in relazione alle circostanze del fatto, che l'eventuale errore di giudizio, obiettivamente accertato e sussistente, sia dipeso da colpa secondo le ipotesi considerate nell'art. 43 c.p., comma 3. Correttamente pertanto il tribunale del riesame conferma l'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti del consulente medico psichiatra presso la casa circondariale e del dirigente sanitario dell'istituto carcerario, i quali in accordo col detenuto abbiano attestato patologie inesistenti ai fini della dichiarazione di incompatibilità con il regime carcerario.
Nella specie l'accordo è stato accertato tramite le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, riscontrate dalla documentazione acquisita e, in particolare, da quella sanitaria, e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, per cui anche il motivo in esame appare infondato.
3. Ancora infondati sono il terzo motivo del ricorso dell'avv. Aniello e il primo motivo del ricorso proposto ancora per il LO dall'avv. Emilio Martino nonché il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NI TT. Si osserva in proposito che in linea di diritto deve ritenersi correttamente contestata l'aggravante del D.L. 13 maggio 1991, n.152, art. 7 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, rispetto al reato di corruzione in atti giudiziari e in relazione al quadro indiziario, posto a base dell'ordinanza cautelare, in cui la condotta di agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa, attuata mediante strategie organizzate e sistemi artificiosi di falsificazione di certificati medici rilasciati da sanitari addetti a istituti penitenziari, perché tale condotta - caratterizzata oggettivamente dalla finalità di procurare la scarcerazione di pericolosi affiliati ad organizzazioni camorristiche desunta dalla notorietà e dalla statura criminale nonché dal numero dei soggetti favoriti e dalla ripetitività dei comportamenti illeciti eseguiti;
e, sotto il profilo soggettivo, dalla certa percezione da parte dei sanitari indagati, con specificità di dolo, per effetto dell'inserimento lavorativo nel contesto dell'istituzione penitenziaria, del contributo offerto dalla loro condotta alle associazioni camorristiche interessate ~ rappresenta di per se stessa un contributo alla permanenza e alla vitalità dell'associazione criminale.
La retribuzione dell'atto, che costituisce elemento essenziale della corruzione, non osta alla configurabilità dell'aggravante, perché l'aver agito il pubblico ufficiale per il proprio tornaconto non incide sulla finalità obiettiva dell'atto da lui consapevolmente compiuto, di agevolare l'associazione di tipo mafioso. Nel caso di specie l'aggravante è stata contestata in base a tali presupposti di fatto, rinvenuti, secondo la dettagliata motivazione del provvedimento impugnato, nella fattispecie concreta esaminata, con specifico riferimento, da un canto, al connotato oggettivo risultante dall'appartenenza dei criminali favoriti al clan Belforte, che ne risulta perciò agevolato;
dall'altro, alla consapevolezza di tale agevolazione da parte degli indagati ricorrenti, in ragione della peculiare qualifica professionale da loro rivestita.
L'ordinanza impugnata si richiama ai risultati dell'indagine, dai quali è emerso che il gruppo criminale dei Belforte, radicato nel territorio di Marcianise, Caserta e comuni limitrofi, aveva realizzato un sistema di corruzione all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere per consentire agli affiliati di beneficiare di un trattamento penitenziario più favorevole, aggirando la presunzione di pericolosità dell'art. 275 c.p.p., comma 3 mediante la contrapposizione di precarie condizioni di salute dell'indagato o imputato.
I vantaggi concreti di tale sistema sul piano dell'efficienza e dell'immagine dell'associazione criminale e, quindi, della persecuzione dei fini illeciti ad essa propri, sono stati precisamente indicati dal Tribunale riportandone testualmente l'efficace illustrazione operata dal P.M..
Di qui l'infondatezza dei vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti con il terzo motivo del ricorso dell'avv. Aniello e il primo motivo del ricorso dell'avv. Martino, entrambi difensori del LO.
Altrettanto privo di fondamento è il secondo motivo di quest'ultimo ricorso.
La motivazione dell'ordinanza di riesame, nell'affrontare il problema relativo alle esigenze cautelari, non ha fatto ricorso alla presunzione di pericolosità dell'art. 275 c.p.p., comma 3, ma ha preso in considerazione i fatti specifici sottoposti alla cognizione del Tribunale, sottolineando che i numerosi episodi di corruzione di cui i sanitari si sono resi protagonisti si connotano di estremo allarme sociale perché hanno vanificato l'impegno costante e determinato delle istituzioni preposte a presidio della legalità e ponendo così in evidenza il dato saliente fra quelli propri della gravissima vicenda.
E, d'altra parte, accanto all'estrema gravità dei comportamenti posti in essere, ha considerato la personalità negativa degli indagati, pubblici ufficiali corrotti le cui condotte illecite hanno assunto un carattere di serialità.
Da questi elementi, complessivamente considerati, ha desunto una situazione di elevatissimo pericolo sociale, ritenendo conseguentemente idonea la custodia in carcere.
La motivazione, dettagliata e congrua, formulata in positivo sulla scelta della misura come unica idonea a fronteggiare le esigenze cautelari riscontrate, implica l'inidoneità di ogni misura alternativa.
2^ Pertanto i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali. Seguono altresì le comunicazioni di rito.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2009