Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen., sono sempre utilizzabili, ancorché lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, poichè in tal caso non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di più procedimenti "ab origine" tra loro distinti.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2014, n. 6702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6702 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 16/12/2014
Dott. PETRUZZELLIS NA - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 2090
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 33734/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBICA presso il TRIBUNALE di NAPOLI;
avverso l'ordinanza n. 857/2014 Tribunale del Riesame di Napoli del 16/06/2014 in procedimento a carico di:
La OL NE ed altri (n. 33954/2013 RG NR);
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. RIELLO L., che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di Cassazione con sentenza del 12/12/2003, ha ribadito l'annullamento di quella emessa in data 23/05/2013 dal GIP del medesimo Tribunale con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di La OL NE, NG NA, RO NN, RO AF, RO RE e RO NI nonché quella degli arresti domiciliari nei confronti di AL IT, tutti provvisoriamente accusati del delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 quater, commi 1, 2 e 3). Il Tribunale ha ribadito le determinazioni già assunte con l'ordinanza annullata, rilevando preliminarmente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite nell'ambito del procedimento iscritto nei confronti di alcuni fra gli indagati (segnatamente La OL NE ed il marito RO RE) per reati di usura ed estorsione, attesa l'assenza di qualsivoglia nesso probatorio finalistico tra le vicende criminose oggetto delle indagini originarie e quelle riferite all'ipotesi di reato associativa oggetto del distinto procedimento.
Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che la c.d. prova di resistenza tra il compendio indiziario costituito dalle risultanze dell'attività di captazione ed i residui elementi emersi nel corso delle indagini preliminari, era stata già precedentemente effettuata, derivandone l'insussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico degli indagati.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 266, 270 e 371 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Ad avviso del PM ricorrente, il Tribunale non si è affatto adeguato al principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento con rinvio emessa questa Corte di Cassazione - che gli aveva rimproverato di non avere dato conto, nella motivazione del provvedimento annullato, dell'assenza di profili di connessione oggettiva, probatoria e finalistica tra il contenuto dell'originaria notizia di reato per usura ed estorsione e quella per il reato associativo - continuando a perpetrare violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 270 in relazione all'art. 371 cod. proc. pen. In altri termini, al fine di ribadire la tesi dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, il Tribunale ha operato una valutazione riferita esclusivamente ai profili di connessione tra le diverse vicende criminose senza motivare in ordine all'asserita diversità dei procedimenti, concetto cardine che presiede alla possibilità di utilizzazione delle intercettazioni al di fuori di quello entro il quale esse sono state regolarmente autorizzate, disposte ed eseguite. Il Tribunale non avrebbe, inoltre, considerato quale criterio di connessione potenzialmente ravvisabile tra distinti procedimenti ed ulteriore rispetto a quelli elaborati dalla giurisprudenza, quello del collegamento investigativo di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) e c), pacificamente sussistente tra le distinte ipotesi delittuose in esame.
Il ricorrente lamenta, infine, che pur potendosi astrattamente procedere ad attività di captazione anche per l'ipotesi di reato associativo (D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291), non vi è stata in concreto possibilità di attivare le operazioni tecniche, essendosi queste esaurite nel periodo di tempo previsto dall'autorizzazione del giudice, non seguito da alcuna proroga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
2. Ad avviso del Collegio risulta esatto il rilievo del PM ricorrente secondo cui ai fini della corretta applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen., prima di valutare se sussistono profili di connessione tra le diverse vicende criminose, occorre stabilire se l'utilizzazione dei risultati delle operazioni tecniche di captazione e/o intercettazione riguardi lo stesso o distinti procedimenti: è evidente, infatti, che ove le notitiae criminis riferite alle diverse figure di reato abbiano origine nell'ambito dello stesso procedimento, ancorché diano luogo a distinte iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. ed alla germinazione di altri procedimenti, il richiamo all'art. 270 cod. proc. pen. è del tutto fuorviante.
La ratio della previsione contenuta al comma 1 di tale articolo è, infatti, quella di evitare l'utilizzazione circolare dei risultati delle operazioni captazione, in violazione dei presupposti di ammissibilità cui agli artt. 266 e 266 bis cod. proc. pen. Ma una volta verificatane la sussistenza per le varie figure di reato cui esse sono riferite -come nel caso di specie - la circostanza che dall'originario abbiano origine plurimi procedimenti non esplica alcuna rilevanza, dal momento che quello che la legge intende impedire è il trasferimento dei risultati delle operazioni tecniche dall'uno all'altro procedimento, i quali abbiano avuto autonoma e distinta origine.
L'equivoco che ad avviso del Collegio è incorsa anche parte della giurisprudenza di questa Corte di legittimità è stato quello di attribuire rilevanza preminente al dato formale della diversità del procedimenti nella loro fase statica, senza invece considerarne la genesi.
È stato, allora, necessario ricorrere al criterio della stretta connessione tra i fatti - reato oggetto dei distinti procedimenti per recuperare l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti aventi finanche la medesima scaturigine (giurisprudenza assolutamente maggioritaria, ex plurimis tra le più recenti Sez. 6, sent. n. 46244 del 15/11/2012, P.G., Filippi e altri, Rv. 254285) oppure costituenti la prosecuzione, mediante riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., di altro procedimento già definito mediante archiviazione (Sez. 6 sent. n. 1626 del 16/10/1995, Pulvirenti, Rv. 203741; Sez. 1 sent. n. 6242 dell'11/12/1998, Tomasello, Rv. 212956).
Eppure alcune pronunzie di questa Corte di legittimità - certo avversate da altre di segno opposto - avevano affermato a chiare lettere il concetto che non si da diversità di procedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 270 cod. proc. pen. nel caso in cui le indagini riguardino un unico iniziale procedimento, ancorché per avventura successivamente frazionatosi per la diversità dei soggetti indagati e dei reati emersi nel corso delle indagini (Sez. 1 n. 2930 del 17/12/2002, Semeraro, Rv. 223170). I concetti dell'unitarietà e della diversità originaria del procedimento sono del resto utilizzati dalla più recente giurisprudenza per risolvere il distinto tema dell'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni rispetto a reati non compresi nell'elenco di cui all'art. 266 cod. proc. pen.. È stato, infatti, già affermato che in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite (Sez. 6, sent. n. 22276 del 05/04/2012, Maggioni, Rv. 252870; Sez. 3, sent. n. 39761 del 22/09/2010, S., Rv. 248557), mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen. e cioè l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (Sez. 6, sent. n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056).
Ma se allora l'unitarietà iniziale del procedimento costituisce il dato processuale per affermare l'utilizzabilità delle intercettazioni anche per reati per i quali non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen., non si vede il motivo per cui lo stesso criterio non debba valere per reati per i quali dette condizioni sussistono, ancorché la loro emersione dia successivamente luogo al frazionamento del procedimento originario.
2. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto ai fini del successivo giudizio di rinvio: "I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un originario procedimento penale, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 cod. proc. pen., sono sempre utilizzabili, ancorché il procedimento iniziale siasi successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati: in tali ipotesi non trova applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. che postula l'esistenza di più procedimenti ab origine tra loro distinti".
3. All'accoglimento del ricorso per consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015