Sentenza 27 aprile 2000
Massime • 1
Deve farsi luogo alla immediata declaratoria di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art 129 cod.proc.pen., anche nel caso in cui, per mancato rispetto dei termini di comparizione dell'imputato, l'udienza non potrebbe essere celebrata. Invero, in applicazione del principio del "favor rei" e per evidenti esigenze di giustizia e di celerità, occorre impedire che, a carico di un cittadino persistano, oltre il necessario, conseguenze pregiudizievoli, quale potrebbe essere la permanenza di un così detto carico pendente. (Fattispecie in tema di prescrizione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2000, n. 6987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6987 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 27/4/2000
1. Dott. ACCATTATIS NZ Consigliere SENTENZA
2. " DI BI NZ " N. 1655
3. " NOVARESE SC " REGISTRO GENERALE
4. " IA DO " N. 32948/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da HI IO n. a Cori il 3 giugno 1943 avverso la sentenza della Pretura di Latina del 20 giugno 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Favalli che ha concluso per mero ruolo.
Svolgimento del processo
AC IO ha proposto appello, qualificato ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Pretura di Latina, emessa in data 20 giugno 1998, con la quale veniva condannato per plurime violazioni continuate alla normativa per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, deducendo quali motivi il difetto dell'elemento psicologico e del nesso di causalità, poiché aveva assunto la direzione del settore edilizia scolastica del Comune di Latina pochi giorni prima, si trattava di inadempienze risalenti nel tempo e, in ogni caso, l'imputato si era immediatamente attivato, compatibilmente con la disciplina prevista per le spese nella P.A.. Con successiva memoria depositata il 10 aprile 2000 instava per la dichiarazione di prescrizione.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare che l'avviso di udienza è stato notificato al ricorrente in data 28 marzo 2000, sicché non sarebbero stati rispettati i termini di comparizione per l'odierna udienza. Tuttavia ritiene il collegio che l'art. 129 c.p.p. imponga ad ogni giudice di dichiarare in ogni stato e grado del processo la sussistenza di una causa di non punibilità per evidenti esigenze di giustizia, di celerità e di favor rei, impedendo che a carico di un cittadino permangano conseguenze pregiudizievoli quale potrebbe essere la sussistenza di un c.d. carico pendente, tanto più che nella presente fattispecie, è lo stesso ricorrente a far rilevare l'intervenuta prescrizione.
Pertanto appare assorbente, in assenza di ulteriore ipotesi più favorevole ex art. 129 c.p.p., la considerazione che, essendo il reato accertato il 12 luglio 1994 ed applicata la pena dell'ammenda nella misura stabilita dalla pregressa disciplina rispetto al d.lvo n. 758 del 1994, i reati si sono prescritti in epoca anteriore al 26 aprile 1998, giacché dal 26 aprile 1995 le pene, prima stabilite in misura lieve con la sola ammenda, sono state aumentate e previste con pena alternativa dell'ammenda e dell'arresto, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000