Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le intercettazioni telefoniche, disposte ai sensi dell'art. 295, terzo comma cod. proc. pen. e autorizzate dal giudice funzionalmente incompetente, in quanto non configurano un'ipotesi di prova vietata o assunta con modalità tali da violare garanzie costituzionali.
Commentario • 1
- 1. Art. 267 - Presupposti e forme del provvedimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2009, n. 23778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23778 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
M% REPUBBLICA ITALIANA
28 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE 23 778 /0 9 UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/05/2009
SENTENZA
N. 870, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DI VIRGINIO ADOLFO PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1.Dott. CORTESE ARTURO REGISTRO GENERALE
"! N. 044128/2006 2. Dott.IPPOLITO FRANCESCO
3. Dott.LANZA LUIGI "
" 4. Dott. FAZIO ANNA MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) ON LO N. IL 17/07/1965
2) IO ON N. IL 10/01/1947
avverso SENTENZA del 08/06/2006
CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORTESE ARTURO
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I che ha concluso per rigetto dei ricorsi
Udito, per la civile, l'Avv.
Udit]Wait; i difensori Avv. i Santambrogio (Ambroju), Abate e Punturieri (lamonte), che hanno concluso come nei ricorsi Q в Fatto
1.- Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava, inter alia, la penale responsabilità, per il periodo fino alla prima metà del mese di maggio 1999 ed escluse le aggravanti contestate, di IO Consolato
e AM RM per il reato ex art. 74 dpr 309/1990.
2.- Propongono ricorso per cassazione i prevenuti.
3.- L'IO deduce:
a. l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, non ravvisandosi elementi concreti atti a far individuare in quel circondario il luogo di formazione del pactum sceleris o di prima manifestazione del sodalizio criminoso;
b. l'inutilizzabilità, non superabile per la scelta del rito abbreviato, delle intercettazioni effettuate a sensi del comma 3 dell'art. 295 cpp., siccome disposte da giudice funzionalmente incompetente;
c. che l'impugnata sentenza ha ritenuto sussistere il delitto associativo a carico dell'IO attraverso una valutazione del tutto illogica del materiale probatorio, considerato che dalla conversazione del 29 aprile 1999 tra lo AM e l'IO emerge una mera narrazione, dall'uno all'altro, di fatti pregressi e che comunque avrebbero dovuto dar luogo a un sodalizio durato meno di due mesi (stante la decorrenza della contestazione dal 12 marzo 1999), dalla conversazione fra lo AM e il NN del 16 maggio 1999 i rapporti dell'IO con quest'ultimo risultano definitivamente interrotti, e dalle dichiarazioni del AN, riferibili anche a epoca anteriore all'aprile 1999, non risulta alcun coinvolgimento dell'IO nell'attività svolta dallo AM e dal NN;
-d. l'assenza di adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena.
3.- Lo AM, a mezzo del difensore, oltre a formulare motivi analoghi a quelli dell'IO in punto inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena, deduce che l'impugnata sentenza ha ritenuto sussistere il sodalizio criminoso, in relazione al numero minimo di componenti (tre), nonostante l'inconsistenza della sua durata
(meno di due mesi) e la mancata prova di una ripartizione di ruoli e di operazioni effettive.
Diritto
L'eccezione di incompetenza territoriale non può trovare ingresso nel presente procedimento, svoltosi secondo il rito abbreviato.
Com'è stato, invero, chiarito in giurisprudenza (Cass. sent. 4125 del 17.10.2006/01.02.2007; in senso conforme sentt. nn. 37623 del 2008, 37170 del
2008), nel giudizio abbreviato, in quanto negozio processuale di tipo abdicativo, non rilevano le ipotesi di inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova né le ipotesi di inutilizzabilità 'relativa' stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, ma soltanto quelle riconducibili alla categoria sanzionatoria della
3 inutilizzabilità cosiddetta patologica, inerenti cioè agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento (cfr. Sez. Un. 21/6/2000, Tammaro). Questa “regula iuris" enunciata per gli atti probatori non può che essere estesa agli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie e alle eccezioni sulla competenza territoriale, che per il regime ad essi riconosciuto rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati. La parte abdica alle nullità intermedie nel richiedere di essere giudicata con un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio verificatesi nella fase anteriore. Il fondamento normativo di tale soluzione è di sistema e trova espressione nell'art. 183 c.p.p., lett. a) che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia "per facta concludentia" che si configura nella esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell'ordinario dibattimento e la cui prima deroga è la mancanza del segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. La competenza per territorio - il cui regime è modellato su quello delle nullità intermedie e ha più volte superato lo scrutinio di costituzionalità con il riconoscimento che la peculiare natura della competenza in esame può legittimamente abilitare il legislatore a limitare la possibilità di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo, interesse che prevale rispetto anche all'esatta individuazione del giudice naturale territorialmente competente è eccezione rinunciabile anch'essa e, come tale, una volta richiesto e
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ammesso il rito abbreviato, alternativo al rito ordinario anche nel sistema delle impugnazioni, diventa inammissibile la relativa eccezione anche se in precedenza. proposta e già decisa in senso negativo.
Per motivi analoghi, alla stessa conclusione di improponibilità deve pervenirsi per l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate a sensi del comma 3 dell'art. 295 cpp., siccome disposte da giudice funzionalmente incompetente. Premesso, infatti, che il divieto di utilizzabilità opera anche nel giudizio abbreviato solo in relazione alla categoria degli atti affetti da inutilizzabilità 'patologica', fra i quali rientrano tanto le prove oggettivamente vietate quanto le prove comunque formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale (C. Cost. n. 34/1973), deve escludersi che il vizio denunciato sostanzi un caso di inutilizzabilità patologica nel senso precisato, in quanto, attenendo a un'esigenza di riparto funzionale di competenza, non comporta in sé né la violazione di un divieto sostanziale di prova, né la lesione di diritti fondamentali, che si verificherebbe solo se mancasse l'intervento di un'autorità giurisdizionale (conf. Cass. sent. n. 31304 del 18.05/19.08.2005).
I ricorsi sono invece fondati (con conseguente assorbimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio) nella parte in cui censurano l'impugnata sentenza
4 relativamente alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico, composta dai due imputati e da NN GI.
La Corte reggina, invero, ha basato il suo giudizio di colpevolezza dei prevenuti sulle risultanze di due conversazioni, intercorse, rispettivamente, fra lo AM e il NN i 16.05.1999 e fra lo AM e l'IO il 29.04.1999, e sulle dichiarazioni del collaborante AN NI.
Ora, se è pacifico che dalle suddette conversazioni (il cui contenuto è ampiamente riportato nella sentenza di primo grado) emerge una proficua collaborazione nel traffico di stupefacenti fra lo AM e il NN da un lato e fra lo AM e l'IO dall'altro, e che il primo rapporto trova una rilevante conferma nelle dichiarazioni del AN, quello che non appare adeguatamente illustrato e dimostrato nella sentenza impugnata è il collegamento tra il NN e l'IO, essenziale per la configurazione della minima consistenza numerica del contestato sodalizio. Nella conversazione del 16.05.1999, infatti, l'IO (col riferimento al suo prenome 'Consolato', ragionevolmente riferito, in relazione all'oggetto della discussione e alle conoscenze dei conversanti, all'imputato) è menzionato prima di sfuggita e genericamente e poi come protagonista di una lite col NN, mentre nella conversazione del 29.04.1999, in cui l'IO si dilunga nella descrizione della sua attività illecita, non vi è menzione del NN. Il AN, inoltre, parla dell'attività di narcotraffico svolta dallo AM e dal NN e rileva che quest'ultimo non voleva farsi vedere dall'IO, interpretando tale atteggiamento come diretto a nascondere al predetto che lavorava con lo AM. La Corte d'appello, seguendo in questo il primo giudice, reinterpreta l'atteggiamento guardingo del NN nei confronti dell'IO come diretto a nascondergli che lavorava col AN, ma, riconducendo il tutto alla lite di cui si parla nella conversazione del 16.05.1999, esclude che il detto comportamento del NN fosse compatibile col protrarsi del sodalizio con l'IO. Nel suo ragionamento la Corte di merito collega le dichiarazioni del AN alla lite riferita nella conversazione del 16.05.1999 e circoscrive quindi la partecipazione dell'IO e, di riflesso, l'esistenza del sodalizio, fino a un'epoca compresa fra il 29.04.1999 e il 16.05.1999. Nel ricostruire in tal modo i fatti e la durata dell'associazione (che sarebbe iniziata, secondo il capo di imputazione, dal
12.03.1999), non si avvede, peraltro, che la pregressa cooperazione dell'IO con lo AM e con il NN, idonea a formare uno stabile sodalizio a tre, rimane in sostanza un dato meramente presupposto, siccome ancorato, da un lato, a una fugace e generica menzione del soggetto (nella conversazione del 16.05.1999), seguita dal riferimento (nella stessa conversazione) a un evento episodico e negativo (lite col NN), connesso a sua volta a dichiarazioni (quelle del AN) non recanti comunque conferma della detta partecipazione, e, dall'altro, al tenore di una conversazione (quella del 29.04.1999) attestante in sé un mero rapporto bilatero dell'IO con lo AM.
L'inadeguatezza e l'illogicità del descritto percorso argomentativo sono evidenti. Ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, evitando i vizi sopra rilevati.
PQM
Visti gli artt. 615 e 623 cpp., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte
d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 5 maggio 2009
Il Presidente Il Consigliere estensore A. Coftese( Di Virginio
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 9 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia