Sentenza 19 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni telefoniche disposte ai sensi dell'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991 n. 203, l'emissione del decreto da parte di G.i.p. incompetente è priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso poiché vale il principio generale, previsto dall'art. 26 comma primo cod. proc. pen., per cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2006, n. 37372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37372 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 19/10/2006
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1189
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 001867/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IA AN;
2) DI CO OR, N. IL 19/01/1966;
3) PA ANGELO, N. IL 22/09/1969;
4) EC IA, N. IL 31/03/1982;
5) DI IA AO, N. IL 15/08/1958;
avverso ORDINANZA del 26/09/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. Cedrangolo Oscar per la inammissibilità dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 26 settembre 2005 il Tribunale di NA confermava, per quanto qui rileva, l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di AN AN, Di NI LV, Di GR NC, Di GR LO, CO SA e GN EL, indagati tutti per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e ciascuno per vari reati collegati al traffico di stupefacenti e per detenzione di armi.
Avverso tale ordinanza hanno proposto separati ricorsi i predetti imputati.
Di NI LV.
Con un primo motivo prospetta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c e b, in relazione agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p., in relazione ai reati contestati e più
specificamente lamenta:
a) Mancanza di motivazione sulle ragioni per le quali l'ordinanza in data 13.8.2005, emessa ex art. 27 c.p.p. dal GIP di NA (non è stata annullata per difetto di motivazione come richiesto dai ricorrenti;
la motivazione non può essere integrata ove, come sarebbe nella specie, è totalmente mancante;
b) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in quanto i provvedimenti che le hanno autorizzate sono affetti da nullità essendo stati emessi da giudice incompetente;
infatti tali provvedimenti sono stati emessi per la ricerca di un latitante, Di GR RI, dal IP e non dal giudice della esecuzione, in violazione del principio espresso dalla Cassazione (sez. 1^ pen. 21.1.03 n. 17002 Calabrò, sez. 1^, 18.10.00 n. 6897, Mangia);
c) inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale effettuata sulla autovettura Y10 e di tutte le successive, atteso che il 26.1.05 venivano chieste ed autorizzate le intercettazioni ambientali sulla autovettura Y10 tg. BB667JB in uso a Di GR LO;
in data 28.10 la P.G. comunicava al P.M. che la targa, dell'autovettura da sottoporre a intercettazione era invece (BB677WJ in uso a Di GR NC;
il P.M., che aveva emesso decreto in relazione all'auto Y10 tg. BB667JB in uso a Di GR LO, preso atto dell'integrazione, ha provveduto a correggere solo il numero di targa e non l'usuario della macchina con un decreto che non è stato mai convalidato dal giudice. Con un secondo motivo deduce mancanza di un logico apparato argomentativo dal quale dedurre l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza;
contesta la propria partecipazione all'associazione di cui al capo a) perché si sono documentate con le riprese video solo delle visite sistematiche da parte sua all'abitazione di Di GR NC ma non vi è la prova certa che portasse droga;
dalle immagini si vedono solo persone in movimento e in casa di Di NC non sono stati trovati gli strumenti necessari per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente;
mancherebbe la prova rigorosa dell'accordo associativo e della sua partecipazione;
quanto al reato di cui al capo c) (spedizione punitiva) lamenta che egli, nonostante non abbia partecipato alla conversazione intercettata, sia stato ritenuto partecipe di una spedizione punitiva da realizzarsi in Giugliano;
la conversazione peraltro è stata male interpretata in quanto non si riferiva ad alcuna spedizione punitiva.
GN EL.
Dopo aver formulato il primo motivo di ricorso negli stessi termini del Di NI LV, specifica il secondo, attinente alla nullità per mancanza o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza di legge in relazione al reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, di cui al capo a); contesta che la prova di tale partecipazione possa essere ricavata solo da 2 conversazioni intercettate dal contenuto equivoco (dalle quali si vorrebbe evincere che egli riceveva uno stipendio ed aiuto "legale" da parte dell'associazione) con violazione delle regole poste dall'art. 192 c.p.p., comma 2, in materia ed in particolare della necessità di più indizi;
non vi è nessuna prova della partecipazione a reati fine nonostante l'ampia possibilità di movimenti che gli è derivata per i tre anni in cui dagli arresti domiciliari si è recato quotidianamente al lavoro e neppure per il periodo successivo alla scarcerazione;
non vi è prova del reale inserimento nell'associazione.
AN AN.
Con il primo motivo propone censure identiche a quelle di cui al primo motivo degli indagati Di NI e GN;
con il secondo lamenta difetto di motivazione in ordine alla eccezione di violazione del divieto di "ne bis in idem" in quanto il Tribunale ha totalmente omesso di indicare le ragioni per le quali l'ordinanza emessa in data 19.8.2005 non poteva essere annullata relativamente al capo I), avente ad oggetto il medesimo fatto accertato il 15.2.2005 e contestato al capo C dell'ordinanza 13.8.2005; con il terzo mancanza di prova della sua partecipazione al reato associativo: non vi sarebbero elementi, dai quali desumere che l'attività del ricorrente vada al di là di una semplice cessione, in concorso con altri soggetti occasionalmente dediti alla commissione del medesimo. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273 e 665 c.p.p.; sostiene la nullità delle intercettazioni da cui sono stati desunti gli elementi a suo carico perché il provvedimento autorizzativi (decreto n. 8321/04 Mod. 45 RIT 127/05) è stato emesso da giudice incompetente in quanto l'autorizzazione originaria doveva servire per la ricerca del latitante Di GR RI attinto da ordine di esecuzione di pena detentiva;
altro vizio di nullità riguarda la precisa individuazione dell'oggetto dell'intercettazione e cioè l'autovettura intercettata.
CO SA e Di GR NC prospettano analoghe censure processuali e contestano inoltre la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza;
sotto tale ultimo profilo la CO lamenta la mancanza di un quadro indiziario sufficiente essendo gli elementi a suo carico costituiti solo da due intercettazioni telefoniche, n. 17 e 18 del 4.3.2005, in cui non si fa nessun riferimento alla medesima, e dalle fotografie di due incontri avvenuti sotto la sua abitazione mentre riceve una busta da Di NI LV estratta dall'autovettura di quest'ultimo, peraltro dalla stessa ammessi;
si tratterebbe solo di connivenza passiva. Di GR NC contesta l'esistenza di sufficienti indizi per ritenerlo inserito nella associazione, tanto più con la qualifica di capo o promotore, atteso che non vi è certezza della identificazione del "F (l'identificazione essendo stata effettuata solo dagli inquirenti e non già dagli intercettati) e comunque i dialoghi sono poco chiari (conversazione del 23.1.05 n. 285), e l'intercettazione n. 80 registrata nell'auto Lancia tg. BB667WJ vanifica la gravità del quadro indiziario dal momento che è lo stesso NC che avanza richieste ad altri.
All'udienza di trattazione del ricorso davanti a questa Corte veniva disposta la separazione del ricorso di AN AN, in quanto non regolarmente avvisato dell'odierna udienza.
I ricorsi devono essere rigettati per la infondatezza dei motivi proposti.
Prendendo in esame in primo luogo l'eccezione - proposta da tutti i ricorrenti - di nullità delle intercettazioni delle conversazione del latitante Di GR RI in quanto disposte da giudice incompetente, la Corte rileva quanto segue.
Il principio richiamato dai ricorrenti (Sez. 1^, sentenza n. 4312 del 18/10/2000 Rv. 217949 secondo cui "Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte, ai sensi dell'art. 295 c.p.p., per agevolare la ricerca del latitante che volontariamente si sottrae ad un ordine di carcerazione, devono essere autorizzate - eccetto i casi di urgenza, in cui il Pubblico Ministero, salvo convalida, può agire direttamente - dal giudice dell'esecuzione individuato a norma dell'art. 665 c.p.p., ... ") vale infatti, come è reso palese dal riferimento all'ordine di carcerazione oltre che dalla lettura della sentenza che ad esso si riferisce, per il caso in cui si debba eseguire intercettazioni per la ricerca del latitante in fase esecutiva, per eseguire una sentenza ormai definitiva a suo carico. Nel caso in cui invece vi sia un procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari e nello stesso sia indagato un soggetto latitante, la competenza a disporre le intercettazioni è del pubblico ministero o del IP del procedimento stesso secondo la regola generale di cui all'art. 267 c.p.p.; tanto si evince dall'art. 295 c.p.p., comma 3, che fa riferimento ai limiti e alle modalità di cui agli artt. 266 e 267 c.p.p., "modalità" che, come è stato chiarito nella sentenza sopra citata, vanno intese nel senso che l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal giudice della fase in cui è richiesta (non diversamente da quanto previsto dall'art. 279 c.p.p., per la competenza ad emettere una misura cautelare) e dunque nella fase delle indagini preliminari, come nella specie, dal GIP, e nella fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione.
Tanto precisato, deve osservarsi che nel caso di specie non risulta se il latitante Di GR RI fosse o meno indagato nel presente procedimento, ovvero se l'intercettazione disposta nei suoi confronti fosse comunque funzionale allo svolgimento delle indagini per l'accertamento dell'associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (è pacifico che può essere disposta l'intercettazione anche di persone non indagate), nei quali casi l'eccezione risulterebbe manifestamente infondata.
Ma, anche a diversamente ritenere, resta il fatto che il mancato rispetto delle norme sulla competenza non comporta inutilizzabilità degli atti assunti da giudice incompetente valendo il principio della conservazione degli atti, come già stabilito da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 4714 del 28/10/1997 Cc.- dep. 18/12/1997 - Caputo Rv. 209972) secondo la quale "In tema di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni telefoniche disposte ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203, l'emissione del decreto da parte di GIP incompetente è
priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso poiché vale il principio generale, previsto dall'art. 26 c.p.p., comma 1, per cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite". Deve dunque escludersi ogni nullità, sotto tale profilo, dell'ordinanza in questione. Manifestamente infondata è l'ulteriore eccezione, parimenti di tutti i ricorrenti, relativa al decreto di intercettazione dell'autovettura tg. BB 667 WJ, essendo al riguardo sufficiente ribadire quanto già rilevato dal Tribunale del riesame e cioè che si è trattato di un errore materiale nell'indicazione dell'autovettura da intercettare, prontamente corretto con l'indicazione dell'esatto numero di targa, numero che da l'identificazione certa dell'autovettura indipendentemente dal soggetto che può averla in uso che può cambiare in qualunque momento.
Viene poi in rilievo la censura svolta da Di NI e GN di mancanza di motivazione dell'ordinanza qui impugnata in relazione all'eccezione di nullità del provvedimento custodiale che - si sostiene - sarebbe stato del tutto mancante di motivazione. Al riguardo è sufficiente osservare, da un lato, che l'ordinanza 13.8.2005 non può considerarsi totalmente mancante di motivazione, dal momento che il IP ha fatto riferimento ai precedenti provvedimenti emessi dai giudici incompetenti espressamente richiamando per relationem le relative motivazioni;
e, dall'altro, che costituisce principio pacifico, ancora di recente ribadito (Sez. 6^, Sentenza n. 8590 del 16/01/2006 Cc - dep. 10/03/2006 - Rv. 233499) che "Atteso l'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il Tribunale del riesame, cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate, possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d'ufficio, previste dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis)".
Passando ad esaminare i rilievi formulati in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve preliminarmente rilevarsi che le censure svolte sono inammissibile nella misura in cui contestano la ricostruzione dei fatti quale risulta dall'ordinanza impugnata, facendo diretto riferimento alle conversazioni intercettate e con indicazione di un travisamento delle stesse sostenuto sulla base di singoli brani o dichiarazioni, inidonee, per la loro genericità ed episodicità, a sostenere, anche dopo la riforma introdotta con la L. n. 46 del 2006, il vizio di travisamento della prova. I rilievi svolti possono dunque essere considerati solo sotto il profilo del difetto di motivazione, vizio che, per le considerazioni di seguito formulate, la Corte non ritiene sussistente. Ed invero l'ordinanza impugnata resiste alle censure prospettate avendo individuato indizi sufficienti della partecipazione dei ricorrenti ad una associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche tenuto conto che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. 21^, 10.1.2003 dep 16.4.2003 n. 18103 m.u. 224395, v. altresì sentenza del 10.3.1999 n. 863 rv. 212998) è richiesto un materiale probatorio di minore spessore atteso che i "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l'adozione di una misura cautelare personale (art. 273 c.p.p.) non si identificano con gli "indizi" che rappresentano la prova logica o indiretta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza (art. 192 c.p.p., comma 2), in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato". In particolare con riferimento alla posizione di Di GR NC, l'ordinanza ne ha già posto in rilievo il ruolo centrale ricoperto all'interno dell'associazione dovuto al fatto che presso la propria abitazione si provvedeva al taglio e confezionamento dello stupefacente per la successiva vendita da parte degli altri sodali;
quanto agli indizi, vengono ritenute significative le videoregistrazioni che documentano l'arrivo in macchina di Di NI all'abitazione dei coniugi Di GR e CO, la circospezione con cui egli si guarda intorno e poi estrae dal vano benzina una busta in cellophane dalla quale, ingrandendo il fotogramma, si è potuto evincere che conteneva una sostanza di colore biancastro;
le intercettazioni hanno poi dato la prova che Di GR NC provvede al taglio della sostanza;
l'ordinanza spiega altresì come si possa identificarlo nel "F di cui alle telefonate. Per quanto attiene alla posizione della CO, moglie del Di GR, corretta è la valutazione da parte del giudice del riesame secondo la quale, ella, avendo fornito un contributo causale al reato associativo (attesa la assoluta interscambiabilità dell'attività della medesima con quella del marito) ha fornito un contributo all'associazione, con esclusione della mera connivenza. La posizione di Di NI si aggancia a quella di Di GR NC e l'ordinanza contiene ulteriori precisazioni circa le quasi quotidiane visite del predetto all'abitazione del Di GR. Con riferimento al reato di cui al capo c), precisato che in esso non è contestata la partecipazione alla c.d. "spedizione punitiva", ma solo la detenzione di armi, l'elemento indiziario è costituito da una telefonata intercettata nella quale si fa riferimento al possesso di armi.
Quanto poi a GN deve ribadirsi la corretta valutazione del valore indiziario attribuito alle telefonate, ampiamente riportate dall'ordinanza impugnata, dalle quali risulta l'interessamento nei suoi confronti del capo della medesima, Di GR LO, nonché la distribuzione degli utili anche nei suoi confronti. Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Respinge i ricorsi di Di GR NC, Di NI LV, GN EL, CO SA e Di GR LO che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2006