Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 14096
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Sentenza 16 gennaio 2007

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Non è automaticamente configurabile il delitto di calunnia a carico dell'accusatore per effetto dell'intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito della persona ingiustamente incolpata, che va valutata autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia, in quanto non esiste nell'ordinamento processuale alcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato penale nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale e giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238 bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192, comma terzo, stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 14096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14096
    Data del deposito : 16 gennaio 2007

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