Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
Non è automaticamente configurabile il delitto di calunnia a carico dell'accusatore per effetto dell'intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito della persona ingiustamente incolpata, che va valutata autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia, in quanto non esiste nell'ordinamento processuale alcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato penale nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale e giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238 bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192, comma terzo, stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2007, n. 14096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14096 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 16/01/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 56
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 11554/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU OR;
avverso la sentenza 3 novembre 2004 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. CU OR ricorre per cassazione contro la sentenza 3 novembre 2004 con la quale la Corte di appello di Palermo - in parziale riforma della decisione 20 giugno 2003 del Tribunale di Termini Imerese che aveva condannato il ricorrente per i reati di lesioni personali e di calunnia in danno di BB AN e CU RM - dichiarava estinto per prescrizione il delitto di lesioni rideterminando la pena per il residuo reato.
2. Il ricorrente ha dedotto tre ordini di motivi.
In primo luogo, violazione dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lettera b, e art. 197-bis c.p.p. per essere stati BB AN e CU RM esaminati come semplici testimoni e comunque senza ricevere alcun avvertimento nonostante fossero stati giudicati e prosciolti con sentenza irrevocabile dal reato di lesioni in danno del ricorrente, reato collegato al reato di lesioni in ordine al quale è intervenuta condanna del ricorrente;
senza che all'inosservanza denunciata possa porsi riparo evocando l'assistenza del difensore di cui i testi avevano fruito in quanto costituiti parte civile. In secondo luogo, violazione degli artt. 582, 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, e art. 52 c.p. per essere il reato di lesioni scriminato dall'esimente della legittima difesa.
In terzo luogo, violazione dell'art. 368 c.p. mancando la falsità dell'incolpazione e la consapevolezza dell'innocenza degli incolpati anche tenuto conto dell'efficacia non vincolante della sentenza pronunciata nell'altro procedimento.
Il ricorso è infondato.
3. Quanto al primo motivo, appare sufficiente rammentare che la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità dell'art.197-bis c.p.p., commi 3 e 6, nella parte in cui prevedono rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, anche per le dichiarazioni rese dalle persone indicate al comma 1 dell'art. 197 bis c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto", divenuta irrevocabile (sentenza n. 381 del 2006). La Corte, infatti ha ritenuto "priva di qualsiasi giustificazione sul piano razionale", la disciplina prevista dal comma 6, secondo cui le dichiarazioni della persona, che, già coimputata o imputata di reato connesso o collegato, sia stata assolta per non aver commesso il fatto, soggiacciono alla regola legale di valutazione enunciata nell'art. 192 c.p.p., comma 3:
"ciò perché, nei confronti di tale persona, l'ordinamento ha già acclarato, in via definitiva, l'inesistenza di qualunque correlazione con il fatto oggetto della verifica processuale, significativa agli effetti della responsabilità penale". La circostanza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per non aver commesso il fatto elide ogni possibile relazione con la vicenda processuale, nel cui ambito è resa la testimonianza. La valutazione negativa del contributo offerto dal soggetto beneficiario del giudicato assolutorio diviene, dunque, irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost.; "sia perché appare carente di ogni giustificazione l'applicazione della regola legale di valutazione della necessaria corroboration con riscontri esterni, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, una volta intervenuto l'irrevocabile accertamento di estraneità del soggetto rispetto alla verifica processuale dell'accusa; sia perché tale limitazione, resistendo persino all'effetto preclusivo del giudicato assolutorio, appare insuscettibile di essere emendata" divenendo, dunque, "paradossalmente immutabile". La presunzione di minore attendibilità, scaturente dalla regola di valutazione probatoria ex art. 192 c.p.p., comma 3, richiamato dall'art. 197 bis c.p.p., comma 6, e difatti, irragionevolmente discordante rispetto alle regulae iuris che presiedono alla valutazione giudiziale delle dichiarazioni rese dal teste ordinario e ciò, nonostante le tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee, data la comune condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di accertamento processuale. La Corte ha, poi, osservato che la normativa censurata assimila irragionevolmente - con riguardo alla necessità di assistenza difensiva ed alla regola di valutazione probatoria del dichiarato - le dichiarazioni rese dai dichiaranti già coimputati ed assolti per non aver commesso il fatto a quelle rese dai soggetti dichiaranti ex art. 210 c.p.p., ossia provenienti da una tipologia di dichiaranti assolutamente distinta, in quanto coinvolti pienamente nel fatto oggetto di giudizio. In conclusione, la Corte ha affermano che l'assistenza difensiva necessaria ex art, 197 c.p.p., comma 3, oltre a non essere presidiata da alcuna giustificazione normativa apprezzabile ed, anzi, apparendo in logico contrasto con la neutralità del dichiarante rispetto al giudizio già affermata dal giudicato di assoluzione, "configura un indubbio vulnus al principio di eguaglianza sostanziale, atteso che, proprio in forza della presenza del difensore, la categoria dei dichiaranti in esame risulta soggetta, quanto alle modalità di assunzione della prova, ad un trattamento irragionevolmente diverso rispetto alla generalità degli altri testi".
L'annullamento, nel senso ora indicato della disciplina di assunzione e delle regole di giudizio vale a destituire di ogni credito il primo motivo di ricorso. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, anche prima della demolizione dell'art. 191-bis c.p.p. da parte della Corte costituzionale tanto la normativa di assunzione quanto le regole di giudizio erano state puntualmente osservate. Per un verso, infatti, AN BB e RM CU erano stati esaminati alla presenza del difensore essendo costituiti parte civile;
per un altro verso, la regola di giudizio utilizzata è quella prescritta dall'art. 192 c.p.p., comma 3. 3. Inammissibile è da ritenere il secondo motivo, avendo il giudice a quo ampiamente scrutinato la detta censura che appare, ora, come la riproposizione di doglianze non consentite in questa sede di legittimità e, quindi, qualificabili nell'area delle cause di inammissibilità del ricorso previste dall'art. 606 c.p.p., comma 3. 4. Da non condividere è la censura concernente la violazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 368 c.p., per essersi fondata la responsabilità dell'imputato sulla base della decisione che, pure se passata in giudicato, era stata resa inter alios, implicitamente invocando il precetto dell'art. 191 c.p.p. Il tutto prescindendo dal rilievo che lo CU aveva partecipato a quel processo. Nel verificare la legittimità dell'ingresso della sentenza emessa nel processo presupposto, appaiono necessarie talune considerazioni, costituenti ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte Suprema in ordine al regime che, nel sistema del codice abrogato, veniva denominato della "pregiudizialità penale".
Il nuovo sistema appare diretto a rafforzare gli strumenti di incidenza sul giudicato entro l'ambito dell'istituto della revisione, pure se con riguardo a "casi", direttamente riferibili a quello previsto dall'art. 630 c.p., lettera a, ma, in talune ipotesi in larga misura interagenti con il precetto della lettera e dello stesso articolo.
Nel vigore del codice del 1930, costituendo la pregiudizialità di cui all'art. 18 nulla più che una forma qualificata di connessione (donde il carattere del tutto residuale della soprassessoria), il collegamento da istituire tra le regiudicande restava decisamente svincolato dalla sospensione del processo, profilandosi il fenomeno come diretto a prevenire la possibilità dell'insorgere di antinomie nel sistema. Antinomie non meramente apparenti, potendo diversamente giustificarsi un contrasto di giudicati nell'ambito dei rapporti tra giudicato penale e giudicato civile (o amministrativo) tutte le volte in cui l'antinomia (qui davvero solo apparente) derivasse dalla necessità di proteggere posizioni giuridiche costituzionalmente presidiate.
L'assenza di ogni efficacia vincolante della decisione pregiudiziale veniva ricavata dalla mancanza nell'art. 21 c.p.p. 1930 di ogni riferimento alla sentenza penale e dalla possibilità di utilizzare l'istituto della revisione nel caso di contraddittorietà tra la decisione sul provvedimento pregiudiziale e la decisione sul procedimento pregiudicato: una soluzione, peraltro, di dubbio rigore giacché l'esperibilità della revisione sembrerebbe proprio confermare l'efficacia vincolante della sentenza irrevocabile pronunciata sulla questione pregiudiziale;
tanto più che, ove nessun effetto dovesse derivare dalla sospensione del processo pregiudicato, un simile strumento si sarebbe rivelato davvero esorbitante rispetto al risultato conseguibile mediante la sua utilizzazione. In effetti, però, non soltanto il momento applicativo della pregiudizialita penale, ma anche l'esigenza logica alla base di tale rapporto - la creazione, cioè, di uno strumento volto a precludere ogni conflitto teorico fra giudicati - sembra incentrarsi nonostante l'assenza sul punto di ogni previsione nell'art. 21 c.p.p. 1930, nella nozione di giudicato che resta, in certo senso, la chiave per comprendere la stessa utilizzazione della soprassessoria penale. E ciò anche quando si afferma che, trovando giustificazione il "rinvio" previsto dall'art. 18 in un rapporto di necessaria dipendenza logica tra i procedimenti, la stasi della questione principale deve comportare, quanto meno, per il giudice di quest'ultima la possibilità di utilizzare l'assetto probatorio già vagliato dal giudice del primo, con l'obbligo di motivare il suo contrario avviso rispetto alla decisione pregiudiziale. Nonostante le non sempre chiare conclusioni ricavabili, in proposito, dall'esame della dottrina e della giurisprudenza, il sistema congegnato dall'art. 18 c.p.p. 1930 rivela una intrinseca ragionevolezza. Nulla disponendosi circa l'efficacia nel processo principale della sentenza che avesse deciso, dopo la sospensione del processo spregiudicato", una questione a questo pregiudiziale, si veniva a ribadire una regola di principio anch' essa codificata: che, cioè, la cosa giudicata si forma non sull'accertamento, ma esclusivamente sul decisum (art. 90 c.p.p. 1930). Pure se non va trascurato che le linee interpretative da ultimo ricordate paiono svalutare l'aspetto tipico del giudicato "esterno" - coincidente con il vicolo ultra rem - per riproporre, riducendone l'efficacia, la soluzione, di evidente matrice dogmatica, che, a tali fini, configura (davvero significativamente, ove si considerino gli approdi cui sarebbe pervenuto il c.p.p. 1988) la sentenza irrevocabile come mezzo di prova.
In realtà, il non avere assegnato forza vincolante alla decisione pronunciata del procedimento pregiudiziale rappresenta la logica conseguenza della necessità di demandare l'accertamento della questione principale alla cognizione del giudice della relativa causa, con la previsione, però, di una verifica di conformità fra le rispettive regiudicande che, postulando una ricognizione dell'accertamento compiuto nel procedimento pregiudiziale, venisse affidata, in via esclusiva, al giudice del procedimento pregiudicato. Il tutto proprio per impedire che il giudice della causa principale potesse decidere incidenter tantum una questione già devoluta (o devolvibile) alla cognizione del giudice del procedimento pregiudiziale, derivandone altrimenti un' efficacia eccedente dagli schemi dell'art. 90 c.p.p. 1930, per formarsi il giudicato sul decisimi e non sull'accertamento dei fatti.
L'avere "storicizzato" il fenomeno della pregiudizialità penale rende ora più agevole - ai fini che qui direttamente interessano - l'esame dell'assetto predisposto dal codice 1988.
Come risulta confermato dalla rimozione dal lessico normativo dell'espressione "pregiudizialità penale", nonché dal ruolo di autonomo criterio di determinazione della competenza assegnato all'istituto della connessione, il panorama introdotto sul tema dal nuovo codice di procedura penale appare profondamente diverso dalle previsioni dell'abrogato codice di rito.
La pregiudizialità penale trova così la sua disciplina (ovvero il riconoscimento della sua irrilevanza) nell'art. 2 il quale prescrive, per un verso, che il giudice penale, salvo che sia diversamente stabilito, risolve ogni questione da cui dipende la decisione (comma 1) e, per un altro verso, che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione (anche penale) non ha efficacia in nessun altro processo.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, un vero e proprio capovolgimento di regime, rispetto alle previsioni del codice abrogato, dell'intera disciplina dei rapporti pregiudizialità penale- giudicato e degli effetti della decisione sulla questione pregiudiziale.
A parte la soppressione dell'istituto della sospensione del processo, la novità di maggior rilievo sembra esprimersi nel superamento di una normazione dalla quale scaturiva l'esclusione per il giudice penale del potere di decidere incidentalmente la questione penale pregiudiziale (un potere, invece, conferitogli con riferimento alle pregiudiziali civili o amministrative, con la sola eccezione della pregiudiziale di stato), restando come uniche vie da percorrere o il simultaneus processus ovvero la sospensione del processo penale sulla questione pregiudicata fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla questione pregiudiziale.
L'assoluta refrattarietà della rilevanza di questioni pregiudiziali penali trova, poi, una significativa conferma nel precetto dell'art.479 c.p. che consente la sospensione del processo per pregiudizialità solo per il caso di controversie civili o amministrative e non anche per le ipotesi di pregiudizialità penale. La scomparsa della pregiudizialità omogenea dal sistema del nuovo codice di rito si pone, dunque, in linea con la tendenza al favor separationis che caratterizza l'assetto complessivo del codice del 1988 e risulta avvalorata dalla drastica riduzione delle ipotesi di soprassessoria giudiziale anche nella materia extra penale. Ed è agevole comprendere come, una volta esautorati quei modelli processuali in grado - almeno virtualmente - di prevenire le antinomie, ogni potenzialità di vincere il conflitto logico tra giudicati resta affidata alla fase del post giudicato, attraverso una maggiore possibilità di utilizzazione - ancora una volta in omaggio al principio del favor revisionis - dell'impugnazione straordinaria. Una regola che trova conferma nel vigente rapporto tra cd. pregiudizialità eterogenea ed istituto della revisione, solo confrontando gli artt. 19, 20, 21 c.p.p. e art. 554 c.p.p. 1930, n. 2 1930, da un lato, e gli artt. 2, 3 e 630 c.p., dall'altro.
5. Va rammentato - pure a prescindere dai rilievi sopra avanzati - che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso non è consentito dedurre in modo automatico la sussistenza della calunnia a carico dell'accusatore dall'intervenuto proscioglimento nel merito per il reato di cui un soggetto era stato coscientemente incolpato e il giudicato, sia pure definitivo, rispetto al reato oggetto di incolpazione deve essere valutato autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia;
e ciò perché - come si è adesso rammentato - non esiste nell'ordinamento processuale nessuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238-bis c.p.p. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma dell'art. 197 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3 (Sez. 6^, 4 marzo 1996, Barletta). Nel vigente ordinamento processuale non esiste, infatti, alcuna disposizione in ordine alla efficacia del giudicato formatosi nell'ambito di altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti fra processo penale e processo civile, amministrativo e disciplinare;
l'art. 238 bis c.p.p. si limita, infatti, a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3, "ai fini della prova del fatto in esse accertato" (Sez. 6^, 24 giugno 1998, Ottaviano).
6. Ancor più perentoriamente si è statuito che l'acquisizione agli atti del procedimento, alla stregua di quanto previsto dall'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1^, 16 novembre 1998, Hass). Cosicché le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192 c.p.., comma 3, ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino. La locuzione "fatto accertato" con sentenza irrevocabile va riferita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento (Sez. 1^, 20 maggio 1997, Bottaro). Ne discende che, una volta acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti ben precisi indicati dall'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3;
pertanto il giudice, perché tali sentenze, assimilate alle dichiarazioni accusatorie del reo o del correo, assurgano a dignità di prova nel diverso processo penale al quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario;
del pari, su richiesta dell'accusa, il giudice dovrà acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova - costituiti da riscontri esterni individualizzanti - che confermino la veridicità dei fatti, accertati nelle sentenze irrevocabili acquisite e che divengano, in tal modo, fonti di prova del reato, per cui si procede, sicché sulla base delle esposte premesse non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della terzietà del giudice ne' di quello del diritto di difesa (Sez. 1^, 26 maggio 1995, Ronch).
6. Ma, a parte tali rilievi di ordine generale - che relegano la valenza della sentenza pronunciata nel procedimento "pregiudiziale" a mezzo di prova - non va trascurata la "resa", ex art. 192 c.p.p. (cfr., ancora, la sentenza costituzionale n. 381 del 2006) degli atti assunti nel giudizio di primo grado del presente procedimento e che acquistano il valore di conferme assolutamente rilevanti ai sensi dell'art. 192 c.p.p.. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007