Sentenza 10 luglio 2000
Massime • 4
Tra le "sentenze divenute irrevocabili", menzionate nell'art. 238-bis cod. proc. pen. e utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato vanno comprese anche quelle emesse a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha osservato che la sentenza di patteggiamento, se non può essere considerata vera e propria sentenza di condanna, è tuttavia equiparata, salvo diversa disposizione di legge, a una "pronuncia di condanna", e pertanto il giudice può conoscere incidentalmente di essa, quanto meno come dato storico della sua esistenza).
Una volta che, nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento "ex" art. 6 della legge n. 267 del 1997, sia mancata la richiesta dell'imputato di citazione della persona che aveva reso, nella fase delle indagini preliminari, dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, avvalendosi, poi, nel dibattimento della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni stesse, in applicazione della regola processuale fondamentale "tempus regit actum", sono utilizzabili alla stregua dell'art. 513 cod. proc. pen. nella sua versione antecedente alla legge n. 267 del 1997, così come risultante anche dalla sentenza 3 giugno 1992 n. 254 della Corte Costituzionale.
È manifestamente infondata, in relazione agli art. 24 e 111 Cost., nonché 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, della legge 25 febbraio 2000 n. 35, di conversione in legge del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, nella parte in cui prevede che nel giudizio di cassazione si applichino le disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento della decisione impugnata, in quanto la stessa legge costituzionale n. 2 del 1999, nel demandare alla legge ordinaria il compito di regolamentare l'applicazione dei principi del "giusto processo" ai processi penali in corso, ha previsto dei correttivi, di natura transitoria, atti a contemperare quei principi con i valori, costituzionalmente rilevanti, della gradualità nella trasformazione del diritto, del buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e della speditezza del procedimento.
L'omessa previsione del decreto di archiviazione tra gli atti suscettibili di acquisizione ai sensi degli artt. 236 e 238-bis cod. proc. pen. si giustifica perché tale decreto, a differenza della sentenza divenuta irrevocabile, non ha natura giurisdizionale penale e non contiene statuizioni o accertamenti processualmente certi. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle citate norme in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2000, n. 8881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8881 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 10/07/2000
1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 765
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 13867/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AN RI n. il 08.01.1925
2) DE LU AV n. il 08.05 1959
avverso sentenza del 01.10.1999 C.MIL.APP.SEZ.DIST. di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio GARINO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e l'inammissibilità dei motivi aggiunti presentati del NG
Uditi i difensori, Avv. G. Massimo De Bonis per il De LU, Groscio Naso e Massimo Gruarin per MALCAGNI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 18 marzo 1998, la corte di cassazione, accogliendo il ricorso del procuratore generale militare, annullava la sentenza con la quale il 22 maggio 1997 la corte militare di appello di Roma, confermando la sentenza emessa il 27 maggio 1996 dal tribunale militare della stessa città, mandava assolti per insussistenza del fatto, sia pure ai sensi dell'art. 530 primo cpv. c.p.p., il generale di divisione A.M. AN IO da una serie di plurime imputazioni di concorso in peculato militare pluriaggravato continuato e il sergente maggiore A.M. DE LU LA da analogo addebito, rinviando gli atti alla corte militare di appello di Napoli per nuovo giudizio.
La vicenda giudiziaria venuta all'esame della corte di legittimità concerneva un fenomeno criminoso di vasta portata che aveva interessato varie strutture amministrative dell'Aeroporto Militare di Ciampino, attraverso la commissione di numerosi illeciti connessi alla gestione dei diversi organismi esistenti presso l'aeroporto e in particolare dello spaccio militare: illeciti che andavano dall'appropriazione di somme di denaro provenienti dalle predette gestioni, non contabilizzate o indicate in contabilità con prezzi di vendita inferiori a quelli realmente praticati, all'acquisto di generi alimentari in vendita presso lo spaccio militare senza pagare il corrispettivo, ovvero dall'appropriazione di denaro quale "anticipazione da imputarsi a fondo scorta" per scambio di auguri natalizi e acquisto di oggetti regalo fino all'appropriazione degli utili provenienti dalla gestione della piscina ed utilizzati per allestire ricevimenti e incontri conviviali di fine stagione. Era emerso in particolare che per anni tutti i gestori (LO, NO, RA, VO) avevano versato somme di denaro sia a coloro che li coadiuvavano nella gestione, sia ad ufficiali superiori (TA, PA, Di SA, AL, e, da ultimo, il NG), utilizzando una serie di mezzi fraudolenti quali false fatturazioni, mancata contabilizzazione di fatture e di utili, prezzi di vendita superiori a quelli riportati in contabilità, gestione unica ed "in economia" delle mense.
Nell'ingente massa di irregolarità che aveva caratterizzato per un ampio arco di tempo la contabilità dello spaccio erano rimasti coinvolti, a vario livello, numerosi ufficiali e sottufficiali responsabili della gestione stessa e gli addetti ai servizi nelle mense e nello spaccio, anche se ad assumere un ruolo centrale e preponderante nell'intera vicenda era stato il gestore di fatto e di diritto dei vari centri di spesa, il maresciallo Salvatore LO, il quale, uomo di fiducia del NG, che era il comandante dell'aeroporto militare di Ciampino, non aveva esitato, dopo che la sua posizione si era rivelata insostenibile, prima in sede di incidente probatorio e poi confermando le sue dichiarazioni in dibattimento, a fornire un quadro completo di tutte le attività illecite da lui poste in essere, sfruttando fin dall'anno 1986 a proprio vantaggio le funzioni espletate e favorendo la realizzazione di illeciti e di rilevanti guadagni anche per molti altri soggetti, alcuni dei quali investiti di funzioni chiave nell'organizzazione amministrativa dell'aeroporto. Alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del LO si erano poi aggiunte, almeno per il periodo in cui l'aeroporto era stato sotto il comando del NG (dal 1987 al 1993), le dichiarazioni accusatorie del maggiore IO NO, che, sia pure in una posizione più decentrata rispetto a quella del LO, aveva parlato delle irregolarità che lo avevano coinvolto a partire dal giugno 1991, allorché assunse su richiesta del NG l'incarico di gestore dello spaccio dell'aeroporto militare di Ciampino, subentrando al deceduto maresciallo NO. Nell'annullare la sentenza di assoluzione della corte militare di appello di Roma, la corte di cassazione metteva in evidenza come quella decisione, facendo ricorso ad argomentazioni palesemente illogiche, si era discostata dai retti criteri di valutazione della prova prescritti dall'art. 192 comma 3 c.p.p., escludendo l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità del LO e del NO, senza effettuare una valutazione logica ed approfondita della consistenza e delle caratteristiche delle loro dichiarazioni, nonché degli elementi di riscontro esterno atti a confermare le accuse formulate e degli eventuali elementi obiettivi di smentita.
II. La corte militare di appello-Sez. distaccata di Napoli, con la sentenza ora impugnata (che è del 1^ ottobre 1999) emessa all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla corte di cassazione, dichiarava il NG e il De LU responsabili dei delitti loro rispettivamente contestati e, concesse ad entrambi le attenuanti di cui agli artt. 62-bis c.p. e 48 ult. comma c.p.m.p. prevalenti sulle aggravanti loro contestate, condannava il primo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e il secondo alla pena di mesi undici di reclusione, sostituite con la reclusione militare di eguale durata. Seguivano per entrambi i doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Seguendo la traccia indicata nella sentenza di annullamento, la corte territoriale evidenziava come le chiamate in correità dei due dichiaranti LO e NO si intrecciavano perfettamente tra loro e si sorreggevano a vicenda, offrendo un quadro coerente e ragionevole sia degli avvenimenti succeditisi presso l'Aeroporto di Ciampino, sia del ruolo impersonato da ciascuno dei chiamati. Secondo la corte napoletana, ad onta delle differenze che segnavano le due chiamate con riferimento all'entità delle somme corrisposte al NG, doveva escludersi qualsiasi intento vendicativo nella formulazione delle accuse, non essendo emersa alcuna circostanza che giustificasse il compimento di un atto tanto grave come quello di calunniare il proprio comandante, così come doveva riconoscersi che il LO aveva mantenuto ferme le proprie dichiarazioni accusatorie attraverso tutte le fasi processuali e lo stesso aveva sostanzialmente fatto il maggiore NO, che, pur preferendo evitare l'esame dibattimentale, aveva tuttavia esplicitamente confermato le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari. Grazie alla loro intrinseca coerenza, univocità, costanza, reciproca rispondenza e sostanziale disinteresse, le chiamate in correità delineavano insomma il quadro completo di un vero e proprio "reticolo di illeciti", dalle dimensioni impressionanti, che aveva trovato peraltro conferma da parte di tutte le persone coinvolte, la maggior parte delle quali aveva preferito chiudere la vicenda giudiziaria con una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Secondo la sentenza impugnata, particolare importanza assumevano nel contesto della vicenda i rapporti intercorsi tra il LO e il NG, che erano sempre stati piuttosto stretti, noti a tutti e si erano consolidati giorno dopo giorno. Al punto che il col. Battifoglia, presidente del CO (la commissione che amministrava la gestione dello spaccio), aveva ricevuto pressioni da parte del LC a favore della nomina del LO a gestore dello stesso spaccio, nonostante circolassero voci "negative" sul suo conto:
circostanza, questa, confermata dallo stesso NO, il quale, quando ricevette dal suo comandante l'indicazione del LO come possibile suo successore in quella gestione, sconsigliò la nomina, segnalando la dubbia reputazione del sottufficiale, provocando però la reazione alterata del LC, secondo il quale c'era una coalizione contro il maresciallo.
Ulteriori elementi di prova atti a confermare l'attendibilità delle due chiamate dovevano ricercarsi nella sostanziale consapevolezza da parte del LC dell'esistenza di un rilevante disordine amministrativo nella gestione delle mense e dello spaccio e di un sistema di illecite appropriazioni di denaro provenienti da essa. Alla deposizione del maresciallo RA, addetto alla contabilità e alla gestione della mensa ufficiali, che informò il comandante delle indebite pressioni ricevute dal ten. col. Di SA che l'aveva costretto a consegnargli dieci milioni, si affiancavano inequivocabili prove documentali, come l'avere il NG vidimato una serie di verbali di avaria relativi a merci non deperibili in carico allo spaccio, circostanza anche questa confermata dal ten. gen. Adamo TE, consulente tecnico del P.M., che aveva illustrato la complessiva irregolarità dell'operazione. Tre distinte note a firma del NG e prive di data confermavano poi l'avvenuta anticipazione da imputarsi a fondo scorta di 42 milioni, così suddivisi: 12 milioni per scambio di auguri natalizi con personale e autorità civili, 20 milioni per acquisto oggetti regalo e 10 milioni per addobbi natalizi e omaggi floreali. LO aveva dichiarato di aver consegnato al NG dieci milioni (capo b) e la corte riteneva di poter ravvisare elementi di riscontro alle sue dichiarazioni nelle accertate anomalie di una spesa che appariva eccessiva in rapporto alle esigenze dichiarate, segnalando la palese irregolarità amministrativa di tutta l'operazione (che contrastava con il chiaro disposto dell'art. 231 del R.A.U.) confermata peraltro dal col. Montefusco (direttore di amministrazione della II Regione Aerea), dal dott. Donato Vincenzo (dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria Generale dello Stato) e dagli ispettori del ministero del Tesoro.
Passando a verificare i riscontri relativi alle altre imputazioni, il giudice del rinvio evidenziava la scomparsa di sei milioni di utili provenienti dalla gestione della piscina per l'anno 1989 (capo d), denaro che LO e TA avevano affermato di aver consegnato al NG nel novembre-dicembre 1989. Tali utili risultavano misteriosamente scomparsi per quell'anno nonostante dagli atti emergessero prove sicure che negli anni precedenti e successivi al 1989 la gestione della piscina aveva dato degli utili di entità simile, così come era risultato che il generale si era sempre occupato attivamente della gestione della piscina al punto che aveva espresso il desiderio di voler istituire una sorta di subcommissione di controllo, circostanza questa che poteva essere anche interpretata con l'intenzione di allontanare da sè qualsiasi sospetto sulla scomparsa degli utili del 1989.
Numerosi e specifici, sempre secondo il giudice di merito, dovevano considerarsi anche i riscontri concernenti i prelievi di generi alimentari (capi a) e c), che il NG riceveva e che spesso venivano consegnati direttamente presso il suo alloggio oppure prelevati personalmente da lui con l'auto di servizio Fiat Regata guidata personalmente. A parte la voce dissonante del maresciallo ES, il quale peraltro si è limitato a dire di non sapere nulla della vicenda dei generi alimentari, sussisteva in proposito un'ampia confluenza di deposizioni accusatorie: TE, RI, AG e NO avevano parlato di scontrini di cassa non rilasciati, di produzione di "bolle di consegna" fittizie recanti un timbro con la dicitura "pagato" e il relativo visto del maresciallo LO.
A fronte di questa ingente mole di dati accusatori - osservava la corte di merito - il NG si era limitato a negare ogni addebito, senza riuscire a fornire però elementi concreti a suo favore. Le sue prospettazioni difensive si erano rivelate, al contrario, confuse, prive di coerenza, e del tutto inadeguate a contrastare le prove emerse dagli atti. Solo in chiave di connivenza, proseguiva la corte, poteva giustificarsi l'oggettiva inesistenza di ogni forma di controllo da parte dell'imputato sul marasma amministrativo-contabile che regnava presso l'Aeroporto Militare di Ciampino. Allo stesso modo solo il particolare rapporto esistente tra lui e il LO poteva giustificare il pieno e fattivo coinvolgimento dei due in una serie di arbitrarie operazioni amministrative direttamente funzionali alla perpetrazione degli illeciti.
Meno complicata appariva invece la posizione processuale del maresciallo De LU, indicato dal LO come uno dei percettori di somme a titolo di compenso per la collaborazione prestata alle mense e allo spaccio nei periodi in cui egli ne era gestore di fatto o di diritto. La sentenza impugnata sottolineava in proposito come tutti i sottufficiali indicati dal LO quali percettori di somme a tale titolo avevano patteggiato la pena, sicché non si vedeva perché solo il De LU avrebbe dovuto restare estraneo ad un sistema così consolidato: tanto più che a conforto della tesi accusatoria si ponevano i riscontri bancari effettuati sul conto corrente del prevenuto, dal quale emergevano nel periodo di interesse (giugno 1987 novembre 1988) versamenti per somme corrispondenti a quelle indicate dal chiamante in correità. Nè aveva trovato conferma la tesi prospettata dalla difesa dell'imputato che quei versamenti si riferivano ad un aiuto economico prestato al De LU dalla madre e ai proventi del lavoro svolto dalla moglie presso un'agenzia di viaggi. III. Avverso la sentenza della corte militare di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Tramite il suo difensore di fiducia, il De LU deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il giudice del rinvio non si era uniformato alla sentenza di annullamento, seguendo lo schema da essa enunciato. In particolare, la corte non aveva verificato come avrebbe dovuto la intrinseca consistenza delle dichiarazioni accusatorie del LO, dichiarazioni incerte e confuse che non consentivano nemmeno di ricostruire il lasso temporale della sua concreta permanenza presso la mensa truppa e il ruolo da lui effettivamente svolto durante il servizio (che era sempre stato di mera sorveglianza e non di gestione, come aveva affermato il suo accusatore). La corte non aveva inoltre seguito i criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca di un dichiarante elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, trascurando che le dichiarazioni di accusa del LO traevano origine dalla situazione disperata in cui si trovava il sottufficiale ("senza via d'uscita"), sicché esse non potevano essere considerate disinteressate, tanto più che il dichiarante aveva motivi di risentimento nei suoi confronti per una questione concernente un trasferimento. Parimenti non potevano considerarsi dotati del connotato di specificità gli elementi di riscontro indicati nella sentenza, facendosi riferimento in parte a mere congetture (l'essere stato il De LU associato ad altri militari indicati come beneficiari a vario titolo di un illecito sistema), in parte a circostanze prive di valore probatorio (l'avere il De LU versato sul proprio conto corrente somme "simili" a quelle indicate dal LO) e in parte a meri sospetti (la asserita inattendibilità della testimonianza di favore resa dalla madre).
Il ricorrente concludeva, dolendosi che la condotta ascrittagli fosse stata ritenuta integrare la fattispecie del peculato militare prevista dall'art. 215 c.p.m.p., nonostante non ricorressero ne' l'elemento oggettivo ne' quello soggettivo di tale delitto. Più ampi ed articolati sono i motivi di ricorso del NG, proposti a mezzo dei suoi due difensori, che hanno presentato due distinti atti di ricorso.
L'avv. Gruarin, nel segnalare che il giudice del rinvio aveva preso le mosse da una preconcetta e malintesa credibilità delle dichiarazioni accusatorie del LO e del NO travisando in questo modo la valutazione del disposto enunciato dalla corte di legittimità, deduceva - sotto il profilo dell'erronea interpretazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p., del travisamento del fatto e del vizio di motivazione -: 1) l'errato approccio valutativo del giudice di merito, che si era basato sull'aprioristica convinzione della credibilità intrinseca del LO, nonostante alcune sue affermazioni fossero contraddittorie o addirittura non rispondenti al vero (come quella, ad es., secondo la quale tutti gli accusati del LO avrebbero patteggiato la pena), andando alla ricerca di una "intrinseca logicità" delle stesse;
2) l'esistenza di una giuridica incompatibilità tra la dichiarazione del chiamante NO di volersi astenere dall'esame dibattimentale ma di voler confermare in ogni caso le sue precedenti dichiarazioni accusatorie, rese peraltro in carcere prima al P.M. e poi al gip, omettendo ogni indagine sui requisiti di attendibilità delle stesse e in particolare sulla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione a all'accusa; 3) l'assenza di una logica e convincente motivazione in ordine all'asserita convergenza tra le due chiamate in correità del LO e del NO, nonostante esse si riferissero a presunti comportamenti illeciti dell'imputato NG tenuti in tempi e con modalità del tutto diverse;
4) l'aver attribuito alle sentenze di patteggiamento emesse nei confronti di numerosi militari chiamati in correità dal LO il valore di elementi impliciti di riscontro probatorio delle sue dichiarazioni accusatorie, snaturando in questo modo la natura delle sentenze ex art. 444 c.p.p., che non sono sentenze di condanna.
Passando poi ad esaminare le diverse imputazioni formulate a carico del suo assistito, il difensore faceva rilevare che non esisteva agli atti il benché minimo riscontro alle dichiarazioni del LO di aver consegnato al NG la somma di sei milioni derivante dagli utili della gestione della piscina per l'anno 1989 e che le altre accuse (consegna di 1. 500.000 da parte del NO, dazione di 10 milioni provenienti dall'anticipazione fondo scorta, versamento di 30 milioni provenienti dagli utili occulti dello spaccio, utilizzo di fondi neri per pagare cene e ricevimenti) traevano origine o dalla pervicace preconcetta credibilità intrinseca del dichiarante LO o da una considerazione parziale e settoriale delle testimonianze assunte.
Da ultimo, il difensore del ricorrente si doleva dell'ordinanza con la quale il 1^ ottobre 1999 il giudice del rinvio aveva escluso l'ingresso nel fascicolo dibattimentale dei decreti di archiviazione emessi dal giudice ordinario nei confronti del suo assistito, con riferimento ad altri episodi di prelevamento di merci dalle mense. Se è vero che gli artt. 236 n. 1 e 238-bis c.p.p. consentono l'utilizzazione a fini probatori soltanto delle sentenze divenute irrevocabili - precisava il difensore - non si vede per quale ragione, pena l'incostituzionalità delle norme processuali citate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., i decreti di archiviazione non dovrebbero poter essere prodotti in dibattimento, quanto meno ai fini della valutazione della personalità dell'imputato. Denuncia la violazione degli artt. 627 e 192 c.p.p. e il vizio logico della motivazione anche l'avv. Naso, autore del secondo atto di ricorso per conto e nell'interesse del NG, osservando anch'egli come il giudice del rinvio avesse erroneamente interpretato la sentenza di annullamento della Suprema Corte come un invito ad affermare la colpevolezza del suo assistito, ricorrendo ad una motivazione apodittica e congetturale. Le censure del difensore del ricorrente si appuntavano in modo specifico sui presunti riscontri esterni alle chiamate in correità, che, evidenziando l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione della mensa e dello spaccio, censurabili eventualmente sotto il profilo disciplinare e contabile, ne avevano fatto invece derivare l'accusa di peculato militare a carico del NG, come se l'approssimazione da lui dimostrata nel controllo dell'attività di gestione dello spaccio fosse proprio finalizzata a rendere possibile la indebita percezione di somme di denaro.
IV. Con nota depositata il 20 giugno 2000 presso la cancelleria di questa prima sezione della corte di cassazione, l'avv. Gruarin insisteva nel denunciare il travisamento del fatto operato dalla sentenza impugnata, che aveva affermato in modo apodittico la credibilità intrinseca del LO e del NO, senza tener conto delle serie contraddizioni emerse nelle loro dichiarazioni (alcune delle quali venivano espressamente evidenziate) e rilevabili da un attento esame degli atti. Passava quindi ad analizzare gli eventuali riscontri esterni alle chiamate in correità per ciascuno dei capi di imputazione posti a carico del suo assistito, svalutandone la portata probatoria e ribadendo l'insussistenza di qualsivoglia consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza di un sistema di illecite appropriazioni di denaro all'interno del presidio militare da lui comandato.
Con altra nota depositata lo stesso giorno, l'avv. Gruarin deduceva la mancata applicazione nel caso in esame dell'art. 6 nn. 3 e 5 l. 7 agosto 1997, n. 267, sostenendo che il NO si era sottratto al contraddittorio, per cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto disporre la rinnovazione del dibattimento, citandolo per essere nuovamente sentito. Le dichiarazioni del NO, insomma, non potevano essere acquisite sic et simpliciter al fascicolo del dibattimento.
Nella stessa nota il difensore affermava l'immediata applicabilità dell'art. 111 Cost. recentemente novellato dall'art. 2 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, che ha sancito la regola del contraddittorio nella formazione della prova, denunciando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 2 e 4 l. 25 febbraio 2000, n. 35 in riferimento agli artt. 77, 138, 111, 24 e 3 Cost., nella parte in cui prevedono un diverso regime di ammissibilità e valutabilità delle dichiarazioni rese dal dichiarante che si sia sottratto al contraddittorio tra primo e secondo grado, introducendo in appello una valutabilità, sia pure ridotta, di esse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminare è l'esame delle eccezioni procedurali sollevate dalla difesa del NG, alcune delle quali proposte con motivi nuovi che riguardano capi e punti della decisione impugnata diversi da quelli specificamente attinti dal ricorso originario. Per alcuni di questi motivi - e, precisamente, per quelli concernenti l'invocata immediata applicabilità dell'art. 111 Cost., così come novellato dall'art. 2 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, e la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 commi 2 e 4 l.25 febbraio 2000, n. 35 sollevata in via subordinata in riferimento agli artt. 77, 138, 111, 24 e 3 della Costituzione - il P.G. di udienza ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, trattandosi di doglianze del tutto svincolate dai capi e punti della decisione impugnata che sono state enunciate nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 lett. a) c.p.p. Ma la tesi non merita accoglimento, ostando alla richiesta declaratoria di inammissibilità il disposto dell'art. 609 comma 2 c.p.p. che, attribuendo alla corte di cassazione il potere di decidere "le questioni... che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello", prevede un'espressa deroga alla tassatività dei motivi deducibili, quando questi fanno riferimento a questioni di diritto che sorgano per jus superveniens ovvero a circostanze, non emerse prima ma che siano pur sempre di diritto (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 1998, Bono, in Cass. pen. mass. ann., 1998, n. 1429, p. 2583). La disposizione citata ammette chiaramente la deducibilità di questioni non dedotte nei motivi di appello, la cui deducibilità sia divenuta possibile, come nel caso in esame, solo successivamente, sempre che s'intende le questioni di diritto proposte possano avere valenza di legittimità sul piano della congruità della motivazione (Cass., Sez. I, 22 luglio 1995, n. 8276, Amato). Ciò premesso, si osserva.
A) Ci si duole innanzitutto della "giuridica incompatibilità" delle due diverse affermazioni del NO, chiamante in correità del NG, il quale, all'udienza dibattimentale di primo grado del 16 gennaio 1996, si era avvalso della facoltà concessagli dall'art.513 c.p.p. (prima della riforma realizzata dalla l. 7 agosto 1997, n.267), rifiutandosi di rispondere ma confermando esplicitamente quanto dichiarato nei due interrogatori resi in sede di indagini preliminari e determinando quindi l'acquisizione dei relativi verbali al fascicolo del dibattimento e la loro consequenziale lettura. La non chiara espressione "giuridica incompatibilità" usata dal ricorrente trova spiegazione e sviluppo in uno dei motivi aggiunti depositati il 20 giugno 2000, laddove ci si lamenta - in linea con i suggerimenti contenuti nella sentenza di annullamento che contiene un espresso richiamo alla disciplina transitoria dettata dall'art. 6 l. n. 267 del 1997 - della mancata rinnovazione parziale del dibattimento in sede di giudizio di rinvio per sentire nuovamente il NO a mente dell'art. 6 comma 5 di quella legge.
La doglianza, nei termini in cui viene proposta, non è fondata. L'art. 6 comma 4 c.p.p., nel disciplinare l'esame di chi ha reso dichiarazioni accusatorie al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria o al gip e si è avvalso della facoltà di non rispondere - quando è in corso, come nel caso in esame, giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla corte di cassazione e la decisione implica l'utilizzazione di tali dichiarazioni - rinvia al comma 3 della stessa disposizione, rimettendo alla parte interessata di richiedere la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione del dichiarante e di sottoporlo al meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500. Nel sistema della disciplina transitoria, insomma, il meccanismo delineato dall'art. 6 comma 5 l. n. 267 del 1997 e richiamato dal difensore del ricorrente
- e cioè che le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come "prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o dal giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare" - presuppone pur sempre che la parte interessata abbia richiesto l'esame del dichiarante, così da portare direttamente davanti al giudice il contenuto delle dichiarazioni da lui precedentemente rese e alle controparti di sottoporle a vaglio critico, sollecitando e favorendo eventuali ritrattazioni, correzioni e chiarimenti. L'unica interpretazione possibile dell'art. 6 comma 5 L. 267/97 è infatti quella di servire la difesa di un incolpato dello strumento delle contestazioni per recuperare il contraddittorio su una prova a carico, legando l'utilizzabilità della lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese e della loro efficacia probatoria ai fini della decisione all'accordo delle parti, ovvero alla possibilità riconosciuta alle stesse di esercitare i loro poteri di iniziativa probatoria avvalendosi dell'unico meccanismo che il codice prevede di innescare al riguardo (e cioè le contestazioni dibattimentali ex art. 500 comma 2-bis c.p.p., come ha ritenuto la Corte costituzionale nella sentenza 2 novembre 1998, n. 361). Mancando però la richiesta della parte interessata, come nel caso in esame, è pacifico che si applichi la regola processuale fondamentale del tempus regit actum, e, quindi, nel caso di specie, il principio enunciato dall'art. 513 c.p.p. prima della riforma del 1997, quale risultava anche dalla sentenza della Corte costituzionale 3 giugno 1992, n. 254 (in Giur. cost., 1992, 1932), dove si evidenziava l'esistenza di un diritto dell'imputato di reato connesso di non essere sottoposto all'esame e il corrispondente dovere del giudice, una volta riscontrato il rifiuto, di procedere alla lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini (cfr. sul punto anche Cass., Sez. Un., 7 aprile 1998, Gerina). Principio, questo del tempus regit actum, che l'art. 1 comma 4 l. 25 febbraio 2000, n. 35, ha inteso ribadire, sia pure in un contesto in parte diverso (come si evidenzierà più avanti), disponendo che "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione".
Ne deriva che il mancato utilizzo del meccanismo probatorio delineato dall'art. 6 comma 5 l. 267/1997 da parte del NG in sede di rinvio ha determinato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal NO in sede di indagini preliminari e acquisite legittimamente al fascicolo del dibattimento secondo la normativa vigente all'epoca.
B) Strettamente collegata alla questione ora esaminata è quella concernente l'avvenuta costituzionalizzazione dei principi del "giusto processo" ad opera del nuovo art. 111 Cost., che ha riconosciuto all'imputato il diritto individuale di confrontarsi con il suo accusatore e di ottenere l'acquisizione di ogni mezzo di prova in suo favore. Grazie alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2 è stata così esplicitata, in chiave costituzionale, la regola ineludibile del contraddittorio nella formazione della prova, anche se la legge costituzionale ha rinviato alla legge ordinaria la disciplina dei contenuti e delle modalità di applicazione del "giusto processo", con specifico riferimento alla ragionevole durata del procedimento, all'informativa riservata alla "persona accusata di un reato", al rispetto del "contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita" e ad altre estrinsecazioni del diritto di difesa, riservando quindi alla legge ordinaria la disciplina per così dire della fisiologia di un nuovo modello processuale. Per il momento, tuttavia, il legislatore è intervenuto solo in attuazione dell'art. 2 della predetta legge costituzionale, consentendogli di graduare l'incidenza del nuovo art. 111 Cost "nei procedimenti in corso", ed è proprio in questo contesto che si colloca la l. 25 febbraio 2000, n. 3 5, la quale, convertendo con modificazioni il d. 17 gennaio 2000, n. 2, ha inteso "evitare che l'impatto dei nuovi principi sugli assetti processuali preesistenti determinasse la paralisi dei processi in corso, anche per effetto delle varie questioni di legittimità costituzionale prospettabili" (Rel al d.l. 2/2000). Tale legge, da un canto afferma il principio generale che il fattore tempo non rileva ai fini di un'applicazione del "giusto processo" differenziata in base alla pendenza del procedimento e dall'altro individua regole di valutazione della prova diverse in relazione allo stato e grado del procedimento in corso (art. 1, comma 1). In particolare, l'art. 1, comma 2, richiamato espressamente dal difensore del ricorrente, prende in considerazione "le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore", stabilendo che esse, con evidente richiamo al disposto dell'ari 192, comma 3, c.p.p., "se già acquisite al fascicolo del dibattimento" sono valutate "solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità". Il comma 4, pure richiamato dal ricorrente, postula invece un processo in corso già pervenuto, come nel nostro caso, al giudizio di legittimità, stabilendo che il criterio di valutazione della prova è quello imposto dalle "disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse".
Questa essendo la disciplina normativa transitoria, essendo state le dichiarazioni del maggiore NO assunte nella vigenza dell'art. 513 c.p.p. versione originaria e come tali legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento e non essendosi avvalso il ricorrente in sede di giudizio di rinvio della facoltà concessagli di richiedere la rinnovazione parziale del dibattimento per sentire il suo accusatore col meccanismo delle contestazioni disegnato dall'art. 500, comma 2-bis, c.p.p., opera per esse il principio processuale del tempus regit actum, con tutte le conseguenze che questo comporta.
Nè tale disciplina interlocutoria presta il fianco a censure di illegittimità costituzionale, come pure viene ipotizzato. I precetti dell'art. 1 commi 2 e 4 l. 35/2000 qui denunciati sono stati introdotti al fine di dare attuazione all'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha demandato alla legge ordinaria, come già si è detto, il compito di regolamentare l'applicazione dei principi del giusto processo "ai processi penali in corso alla data della sua entrata in vigore". Ne deriva che è stata la stessa legge costituzionale, cioè una legge adottata ai sensi dell'art. 138 Cost., a sterilizzare gli effetti del nuovo art.111 Cost., prevedendo dei correttivi, di natura transitoria, atti a contemperare i nuovi principi con i valori costituzionalmente rilevanti della gradualità nella trasformazione del diritto, del buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e della speditezza del procedimento (in ossequio al comma 2 dell'art. 111 Cost.). Come ha già correttamente osservato questa Corte sia pure in riferimento al d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Sez. VI, 28 gennaio 2000, n. 158, Ibrahimi ed altri), la particolarità di questa disciplina, anche se alquanto inusitata nella realtà applicativa, è agevolmente ascrivibile sul piano dogmatico nella problematica generale della successione di leggi processuali nel tempo, con l'unica differenza che la successione non riguarda in questo caso norme ordinarie, ma una norma ordinaria, costituzionalmente "protetta", ed una norma costituzionale.
C) Priva di qualsiasi fondamento è anche la doglianza relativa all'avvenuto rigetto da parte del giudice di rinvio della richiesta avanzata dalla difesa del NG durante il dibattimento di acquisire, ai fini della prova quanto meno della personalità dell'imputato, i decreti di archiviazione pronunciati dal giudice ordinario in ordine ad altri fatti i peculato non militare contestati all'imputato.
L'art. 238-bis c.p.p. prevede l'acquisizione al materiale in causa delle sentenze divenute irrevocabili "ai fini della prova di fatto in esse accertato" ed è stato introdotto nell'impianto codicistico dalla l. n. 356 del 7 agosto 1992, che ha convertito con modifiche il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con l'obiettivo specifico di evitare di dover provare, di volta in volta, un fatto già accertato. Tale disposizione rappresenta un chiaro tentativo di "semplificazione probatoria", soprattutto nei processi di criminalità organizzata, avendo l'esperienza evidenziato la particolare onerosità di dimostrare ogni volta l'esistenza di un'associazione mafiosa in più procedimenti a carico di più soggetti accusati di farvici parte. Quanto all'art. 236 c.p.p., pure richiamato, esso contiene l'indicazione (secondo alcuni tassativa, secondo altri esemplificativa) di documenti acquisibili, ritenuti utili "ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato".
Ciò posto, il richiamo al contenuto precettivo di queste due norme per ricomprendervi i decreti di archiviazione - che non hanno natura giurisdizionale penale e che perciò non possono contenere statuizioni o accertamenti processualmente certi - appare del tutto fuor di luogo. L'art. 125 disp. att. c.p.p. precisa che il provvedimento di archiviazione accerta l'infondatezza di una notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio (Cass., Sez. III, 1 agosto 1990, n. 2591, Ghirarduzzi), ponendo quindi il decreto di archiviazione su un piano completamente diverso da quello di una sentenza connotata dal requisito della irrevocabilità come richiedono gli artt. 236 e 238-bis c.p.p., requisito certamente assente nelle pronunce di archiviazione, che sono suscettibili di essere controllate e riviste con gli strumenti a ciò approntati dall'ordinamento in via ordinaria (art. 414 c.p.p.). Si aggiunga che l'acquisizione di sentenze divenute irrevocabili è prevista come funzionale alla "prova di fatto in esse accertato", e tale efficacia probatoria, sia pure contenuta nei limiti indicati dagli artt. 187 e 192 comma 3 c.p.p. ai quali l'art, 238-bis fa espresso rinvio, è
estranea ai decreti di archiviazione, che non costituiscono dimostrazione dei fatti in essi accertati. Parimenti priva di fondamento è la richiesta prospettata nella diversa ottica di acquisire i decreti di archiviazione riguardanti il NG sub specie di documenti utili "ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato", come prescrive l'art. 236 c.p.p., perché - anche a non voler considerare tassativa l'elencazione dei documenti acquisibili ai fini del giudizio sulla personalità contenuta nella norma in parola (come sembra invece ritenere la sentenza impugnata) e a voler condividere la critica difensiva concernente il poco ortodosso richiamo contenuto nella stessa sentenza al valore di "riscontro" da attribuirsi ad un procedimento "stralciato" e conclusosi con un decreto di archiviazione - resta il fatto che non si comprende quale pertinenza al thema decidendum avrebbe potuto e dovuto attribuirsi ad un decreto di archiviazione (che ha la natura giuridica che si è dianzi messa in evidenza) pronunciato in esito ad un episodio diverso da quelli contestati.
L'omessa previsione dei decreti di archiviazione tra gli atti suscettibili di acquisizione ai sensi degli artt. 236 e 238-bis c.p.p. appare dunque pienamente giustificata, ne' la loro mancata previsione in quelle disposizioni lede l'uguaglianza dei cittadini o il diritto di difesa, essendo ben diverse le situazioni accertate con una sentenza di assoluzione e con un decreto di archiviazione. La dedotta questione di legittimità costituzionale di tali disposizione, deve ritenersi pertanto manifestamente infondata (al limite della manifesta irrilevanza).
II. Nel merito, il ricorso proposto dal De LU non è fondato e va pertanto dichiarato inammissibile, mentre quello proposto dal NG deve essere in parte accolto.
L'oggetto del presente giudizio è segnato inevitabilmente dai limiti oggettivi del giudizio di rinvio, il quale, essendo tenuto a seguire lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente della corte di cassazione uniformandosi ad essa per ogni questione di diritto con essa decisa (art. 627, comma 3, c.p.p.), non può più attrarre al potere decisorio del giudice di merito statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle devolutegli. E ciò in quanto il giudizio di rinvio non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sè stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della corte di cassazione che lo ha disposto (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese, in Giust. pen., 1991, III, 112). Il giudizio di rinvio, insomma, integra una fase del giudizio di secondo grado il cui ambito rimane circoscritto nei limiti specificati dalla pronuncia di annullamento, con la conseguenza che questioni di merito non connesse in modo essenziale alle parti annullate non possono costituire, ad alcun titolo, oggetto di riesame in sede di rinvio (Cass., 5 dicembre 1988, Fontana, in Cass. pen. mass. ann., 1990, 273). Ciò vale soprattutto per la qualificazione giuridica dei fatti, rimessa in discussione in questa sede da entrambi i ricorrenti, avendo la sentenza di annullamento fugato ogni dubbio sulla natura delle ipotesi accusatorie come peculato militare, evidenziando l'appartenenza all'amministrazione militare delle somme di denaro fatte proprie dagli imputati.
La corte di cassazione, con la sentenza del 18 marzo 1998 n. 326, ravvisando una violazione dei criteri di valutazione della prova prescritti dall'art. 192 comma 3 c.p.p., con specifico riferimento alla valutazione negativa della attendibilità intrinseca delle chiamate in correità, ha annullato la sentenza della corte militare di appello di Roma del 22 maggio 1997, imponendo al giudice del rinvio "un riesame sul merito dell'intero quadro probatorio". La sentenza di annullamento ha censurato in particolare l'argomento "generico e congetturale" col quale la sentenza annullata aveva espresso una valutazione negativa sia della attendibilità intrinseca delle due chiamate in correità del LO e del NO sia della possibilità di reciproca integrazione delle loro rispettive dichiarazioni. Donde la necessità di riesaminare "il quadro probatorio applicando i criteri di verifica fissati dalla legge in tema di valutazione delle chiamate in correità mediante impiego di indici effettivi e non ambigui", utilizzando il metodo di valutazione della chiamata in correità compiutamente delineato nella giurisprudenza di legittimità con l'indicazione della successione delle operazioni logiche tendenti alla verifica della credibilità sia intrinseca che estrinseca.
III. Così delimitati i punti che sono stati oggetto dell'annullamento, è indubbio che la corte militare di appello di Napoli ha assolto - tranne che per un'imputazione formulata nei confronti del NG, come si vedrà in seguito - l'obbligo della motivazione impostogli, in quanto, riproducendo o richiamando nella propria decisione gli elementi essenziali della motivazione della corte rescindente, ha mostrato non solo di aver preso atto delle argomentazioni e della ratio decidendi della sentenza di questo Supremo Collegio, ma di avere questa fatta propria ragionatamente, e di averla posta in correlazione con le censure proposte contro il provvedimento del giudice di secondo grado, così da consentire - adempiendo in questo modo il suo compito istituzionale - il controllo logico e giuridico della decisione adottata.
Da questo angolo visuale appare del tutto azzardata e assolutamente fuor di luogo l'idea, comune ai due ricorsi proposti nell'interesse del NG, secondo cui il giudice di rinvio avrebbe condotto la verifica richiestagli in base ad una preconcetta pervicace ed aprioristica affermazione della credibilità intrinseca dei chiamanti in correità ("un invito ad affermare la colpevolezza dell'imputato" scrive l'avv. Naso), travisando il percorso argomentativo suggerito dalla sentenza di annullamento. Risulta, al contrario, che i giudici, nel riferire la genesi e il tenore delle dichiarazioni accusatorie rese a carico del NG sia dal maresciallo LO che dal maggiore NO, hanno avuto cura di graduare in modo preciso la diversa posizione assunta dai due nella complessa ed articolata vicenda, mettendo in luce il ruolo del LO quale protagonista e principale artefice dei meccanismi illeciti accertati e la posizione più decentrata rivestita dal NO, per poi rimarcare la sostanziale genuinità delle loro accuse, escludendo sia l'esistenza di qualsiasi spirito vendicativo da parte loro nei confronti del comandante dell'Aeroporto, sia la mancanza oggettiva di contrasti tra essi, sia ancora la possibilità di intravedere un qualsivoglia sospetto di inquinamento nell'indiscriminata estensione delle accuse a tanti ufficiali e sottufficiali, che non hanno esitato a ricorrere al patteggiamento della pena, ipotizzando astrattamente un non provato interesse dei dichiaranti ad allargare il novero delle responsabilità per diluire le proprie, in vista di eventuali rivalse economiche dell'amministrazione militare. Il giudice del rinvio non ha mancato di rilevare come il giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie del LO e del NO trae conforto fondamentalmente dalla loro confessione, ampia e completa, ribadita e mantenuta ferma (almeno, per quanto concerne il LO) in tutte le fasi processuali, senza che ad intaccarne la valenza probatoria e la sostanziale affidabilità possano pesare le presunte discrasie e smagliature al loro interno elencate in via esemplificativa e con puntigliosa, meticolosità dal difensore del NG, una volta dimostrata - come fa la corte di merito - la complessiva convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali. Ed invero, il giudice del rinvio ha diffusamente motivato sulla sovrapponibilità delle dichiarazioni del LO e del NO, spiegando perché esse, pur rese in momenti e con spirito diversi, si integrino a vicenda, delineando un quadro coerente e ragionevole, che non può essere inficiato dalla differenza di somma indicata da ciascuno di essi come intascata dal NG. Seguendo rigorosamente la traccia segnata dalla sentenza di annullamento, il giudice del rinvio non ha mancato di rilevare che sia la chiamata in correità del LO che quella del NO avevano avuto una propria autonoma genesi, evidenziando come la figura dell'ufficiale appaia alquanto diversa da quella del sottufficiale e che le dichiarazioni dell'uno, pur non essendo (e non potendo essere) totalmente e perfettamente sovrapponibili con quelle dell'altro (se non altro per i diversi ruoli ricoperti, i diversi tempi del loro inserimento nella vicenda e il loro diverso livello di spregiudicatezza e abilità), presentavano tuttavia una concordanza di fondo sugli elementi fondamentali del thema decidendum, ed anzi proprio gli elementi di discrasia emersi sull'entità delle somme consegnate al NG escludevano l'esistenza di intese fraudolente o, quando meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore di tale concordanza. Il dato di fondo del coinvolgimento del generale NG nell'illecito sistema connesso alla gestione dello spaccio e delle mense trova sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese dal LO e dal NO, congiuntamente o disgiuntamente, sia con riferimento alle somme ricavate in nero da tale gestione e conseguente consegna di esse all'imputato (capo c), sia riguardo all'acquisto di generi alimentari senza pagarne il corrispettivo (capo a), sia in relazione ai proventi derivanti dalla gestione della piscina per l'anno 1989 (capo d).
Passando all'esame dei riscontri esterni alle due chiamate, idonei a verificare in senso positivo l'attendibilità del dichiarante e a confermare le sue dichiarazioni, è pacifico, come la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in varie occasioni (cfr. Cass., Sez. VI, 16 gennaio 1991, n. 424, Castello;
Id., Sez. I, 6 giugno 1992, n. 6784, Bruno), che i c.d. riscontri esterni possono essere di qualsiasi tipo e natura, non predeterminati nella specie e qualità, tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, sia ancora da elementi di carattere logico capaci di dimostrare la intrinseca ragionevolezza del contenuto delle dichiarazioni rese. L'importante è che tali elementi siano riconducibili a fatti esterni alle dichiarazioni accusatorie e attengano alla posizione del chiamato quale autore del reato che gli viene addebitato. Questa Corte, in particolare, ha avuto modo di precisare che tali elementi anche se pochi e non individualizzanti, debbono essere certi e non congetturali, ne' è necessario, quando coesistono più chiamate in correità, che concernano necessariamente il thema decidendum, essendo invece sufficiente che essi si risolvano in una conferma anche indiretta delle dichiarazioni accusatorie (Cass., Sez. I, 31 maggio 1995, n. 2328, Carbonaro;
Id., Sez. I, 11 maggio 1993, n. 1489, Cafari). Contrariamente all'assunto del ricorrente, elementi probatori di riscontro delle dichiarazioni accusatorie del LO debbono ritenersi anche le varie sentenze di patteggiamento prodotte in copia autentica relative ai reati connessi di peculato militare addebitati ai vari ufficiali e sottufficiali chiamati in correità dallo stesso maresciallo. Secondo il ricorrente, la quasi generalizzata adozione di questo rito alternativo da parte dei coindagati nel processo non può far dimenticare che le sentenze di patteggiamento non hanno natura di sentenze di condanna e quindi non possono svolgere alcuna funzione corroboratrice.
La doglianza non è fondata, sol che si rifletta, come evidenzia la stessa sentenza impugnata, che tra le "sentenze divenute irrevocabili" menzionate nell'art. 238-bis c.p.p. ed utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato vanno ricomprese anche quelle emesse a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice (Cass., 19 maggio 1994, Rapanà, in GED. Cass., n. 198107). Se è vero infatti che alle sentenze di patteggiamento non può riconoscersi natura di vere e proprie sentenze di condanna, stante il profilo negoziale che le caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituisce nel giudizio ordinario la premessa necessaria per l'applicazione della pena (Cass., Sez. Un., 4 giugno 1996, De Leo;
Id., Sez. Un., 18 aprile 1997, Bahrouni), occorre tuttavia considerare che l'art. 445 comma 1 c.p.p. equipara espressamente la sentenza di patteggiamento a una "pronuncia di condanna", facendo salve le diverse disposizioni di legge che ne escludono alcuni effetti tipici, come l'efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Proprio questa esclusione, disposta dal medesimo art. 445 comma 1 - che appare intrinsecamente conforme alla peculiare natura della sentenza de qua, che non è fondata sull'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato - abilita il giudice a conoscere incidentalmente di essa, quanto meno come dato storico della sua esistenza.
Alla stregua di questi indici di valutazione risulta sicuramente riscontrato l'acquisto da parte del NG di generi alimentari senza pagare il corrispettivo (capo a). A parte le numerose dichiarazioni provenienti da vari sottufficiali che collaboravano alla gestione dello spaccio (TE, RI, AG, NO), assume un valore determinante al riguardo il mancato rilascio dello scontrino di cassa al momento dell'acquisto, sostituito da bolle di consegna recanti il timbro con la dicitura "pagato" e il visto del LO, e cioè una documentazione asseritamente fittizia predisposta al fine di dare una parvenza di regolarità all'operazione.
Riscontrata appare anche l'accusa, in presenza di due dichiarazioni "incrociate" come quelle del LO e del NO, relativa alla consegna al NG di somme di denaro variabili provenienti dalla gestione dello spaccio e non contabilizzate (capo c). Sul punto esiste una sintomatica concordanza di dichiarazioni che, per la ricchezza di dettagli che le caratterizza (riferimento alla pratica delle "anticipazioni decadali", compilazione di "pezzini giornalieri" che attestavano falsamente spese mai effettuate, ripianamento graduale dell'ammanco accertato dopo la morte del NO, insistenti richieste di denaro da parte del ten. col. Di SA), si integrano vicendevolmente. Le fittizie procedure di deperimento delle merci in carico allo spaccio, che vedono il NG impegnato a vidimare una serie notevole di verbali di avaria con operazioni che una consulenza tecnica disposta dal P.M. ha definito irregolari, completa il quadro probatorio dell'accusa su questo punto.
Logici e significativi appaiono anche i riscontri relativi all'accusa rivolta al NG di aver ricevuto sei milioni da parte del LO e del TA provenienti dalla gestione della piscina per l'anno 1989 (capo d). Indizi gravi, precisi e concordanti sono in tal senso la strana scomparsa di utili solo per l'anno 1989; la loro entità, "simile" a quella ricavata negli anni precedenti e successivi al 1989 dalla gestione della piscina;
il singolare ritrovamento a seguito di una perquisizione eseguita nell'abitazione del NG dei documenti relativi alla gestione della piscina per l'anno 1990; il patteggiamento richiesto dal LO e dal TA anche su tale imputazione;
l'idea, infine, del NG di istituire una sorta di subcommissione di controllo per la gestione della piscina. Circostanza, quest'ultima, che, se può essere variamente interpretata, può anche essere letta, come ha fatto il giudice del rinvio, nell'ottica accusatoria di chi si era sempre occupato attivamente della gestione della piscina e ad un certo momento, per fugare da sè i sospetti avanzati sulla scomparsa degli utili del 1989, si dà da fare per dare un'immagine di trasparenza e di legalità a quella gestione.
Dove invece i riscontri esterni acquisiti non appaiono idonei a confortare le accuse del LO è a proposito della consegna asseritamente fatta al NG dal LO di dieci milioni, ricavati quale "anticipazione fondo scorta" per l'importo di 42.000.000 per esigenze connesse a festività natalizie (capo b). Gli elementi che il giudice del rinvio assume come sintomatici della illiceità penale dell'operazione sono, a ben guardare, espressivi solo della sua irregolarità. È fin troppo evidente che nessun valore probatorio può essere attribuito alle disposizioni impartite dal NG con tre distinte note a sua firma perché si provvedesse all'anticipazione richiesta, qualificandole tout court "direttamente funzionali alla perpetrazione degli illeciti", così come non è indice sicuro del coinvolgimento penale dell'imputato nella vicenda l'accertata irregolarità a vari livelli (ispettorato del Ministero del Tesoro, servizio ispettivo di finanza della Ragioneria Generale dello Stato, amministrazione della II Regione Aerea) dell'intera operazione di prelievo, perché effettuata in contrasto con quanto dispone l'art. 231 del R.A.U., che consente tali anticipazioni solo per far fronte a situazioni di emergenza e per piccole spese, mai superiori a tre milioni. Nè può convincere della natura penale dell'operazione l'entità definita "spropositata" dai giudici di merito della somma di 42.000.000, richiesta "con sconcertante disinvoltura", o le confuse dichiarazioni difensive dell'imputato sia in ordine alla presenza nella sua abitazione delle fatture concernenti la gestione della piscina per l'anno 1990, sia in ordine alla rilevata mancanza di utili per l'anno 1989. Limitatamente a questa imputazione la sentenza, pertanto, a giudizio di questo Collegio, deve essere annullata e gli atti rinviati alla corte militare di appello di Verona per un nuovo giudizio.
IV. Inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge è il ricorso del De LU.
Deducendo surrettiziamente vizi di violazione della legge penale processuale e di illogicità della motivazione, il ricorrente propone in questa sede censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto ai quali il giudice del rinvio è pervenuto attraverso un esame degli elementi di prova acquisiti, fondando il suo convincimento su una motivazione - la chiamata in correità del LO, l'uso consolidato di una prassi illecita che ha coinvolto, guarda caso, molti altri sottufficiali che collaboravano come lui nelle varie attività di gestione esistenti presso l'Aeroporto di Ciampino, l'assenza di qualsivoglia prova circa un presunto risentimento del LO nei suoi confronti in ordine ad un trasferimento mai ottenuto, i periodici versamenti sul suo conto corrente, in epoca e per importi corrispondenti a quelli indicati dal chiamante, l'assoluta mancanza di prova che tali versamenti avessero un'origine diversa - che è esente da errori logici e giuridici.
Come anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di ribadire (2 luglio 1997, Dessimone), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un apparato logico argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza ad acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze processuali, valorizzando circostanze delle quali il giudice di merito, con argomentazioni logiche e convincenti, ha già escluso la rilevanza.
Orbene, nel caso in esame i giudici del rinvio, ripercorrendo anche qui l'iter argomentativo seguito dalla sentenza di annullamento, non hanno mancato di recuperare la portata accusatoria dei vari elementi che la sentenza della corte militare di appello di Roma aveva invece svalutato attraverso un ragionamento semplicistico e non aderente alle risultanze processuali, tutte significativamente convergenti nel segnalare che il De LU aveva usufruito di quel sistema consolidato secondo il quale venivano remunerati con fondi neri tutti quei sottufficiali che collaboravano nelle varie attività di gestione esistenti presso l'Aeroporto militare di Ciampino. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante il carattere meramente pretestuoso delle doglianze formulate, seguono le conseguenze di legge precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616, 623 c.p.p. d i c h i a r a manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale a n n u l l a la sentenza impugnata limitatamente al capo b) di imputazione ascritto al NG (appropriazione di 10.000.000 quale "anticipazione fondo scorta" per l'importo di lire 42.000.000) e rinvia alla corte militare di appello - Sez. distaccata di Verona per nuovo giudizio sul punto r i g e t t a il ricorso del NG in ordine alla ritenuta responsabilità relativamente alle altre imputazioni ascrittegli d i c h i a r a inammissibile il ricorso proposto dal De LU e lo condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000