Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2000, n. 8881
CASS
Sentenza 10 luglio 2000

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Tra le "sentenze divenute irrevocabili", menzionate nell'art. 238-bis cod. proc. pen. e utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato vanno comprese anche quelle emesse a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha osservato che la sentenza di patteggiamento, se non può essere considerata vera e propria sentenza di condanna, è tuttavia equiparata, salvo diversa disposizione di legge, a una "pronuncia di condanna", e pertanto il giudice può conoscere incidentalmente di essa, quanto meno come dato storico della sua esistenza).

Una volta che, nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento "ex" art. 6 della legge n. 267 del 1997, sia mancata la richiesta dell'imputato di citazione della persona che aveva reso, nella fase delle indagini preliminari, dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, avvalendosi, poi, nel dibattimento della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni stesse, in applicazione della regola processuale fondamentale "tempus regit actum", sono utilizzabili alla stregua dell'art. 513 cod. proc. pen. nella sua versione antecedente alla legge n. 267 del 1997, così come risultante anche dalla sentenza 3 giugno 1992 n. 254 della Corte Costituzionale.

È manifestamente infondata, in relazione agli art. 24 e 111 Cost., nonché 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, della legge 25 febbraio 2000 n. 35, di conversione in legge del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, nella parte in cui prevede che nel giudizio di cassazione si applichino le disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento della decisione impugnata, in quanto la stessa legge costituzionale n. 2 del 1999, nel demandare alla legge ordinaria il compito di regolamentare l'applicazione dei principi del "giusto processo" ai processi penali in corso, ha previsto dei correttivi, di natura transitoria, atti a contemperare quei principi con i valori, costituzionalmente rilevanti, della gradualità nella trasformazione del diritto, del buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e della speditezza del procedimento.

L'omessa previsione del decreto di archiviazione tra gli atti suscettibili di acquisizione ai sensi degli artt. 236 e 238-bis cod. proc. pen. si giustifica perché tale decreto, a differenza della sentenza divenuta irrevocabile, non ha natura giurisdizionale penale e non contiene statuizioni o accertamenti processualmente certi. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle citate norme in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2000, n. 8881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8881
    Data del deposito : 10 luglio 2000

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