Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2007, n. 15322
CASS
Sentenza 5 dicembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La competenza a disporre, ai sensi dell'art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., intercettazioni di conversazioni o comunicazioni al fine di agevolare le ricerche del latitante deve ritenersi appartenente al giudice per le indagini preliminari, ove si tratti di latitante sottrattosi ad ordinanza di custodia cautelare, ed al giudice dell'esecuzione, ove si tratti invece di latitante sottrattosi ad ordine di carcerazione, salvo che sussistano concorrenti necessità investigative.

Nel caso di intercettazioni disposte, ai sensi dell'art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., per agevolare le ricerche di un latitante sono da ritenersi, per ciò stesso, sussistenti le "eccezionali ragioni di urgenza" che, in base a quanto previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., legittimano l'uso di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, nulla rilevando in contrario il fatto che il pubblico ministero non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., di disporre direttamente l'effettuazione delle operazioni e che la richiesta di autorizzazione da lui rivolta al giudice per le indagini preliminari sia stata accolta con ritardo, cui abbia fatto seguito altro ritardo nell'adozione del decreto esecutivo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2007, n. 15322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15322
    Data del deposito : 5 dicembre 2007

    Testo completo