Sentenza 5 dicembre 2007
Massime • 2
La competenza a disporre, ai sensi dell'art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., intercettazioni di conversazioni o comunicazioni al fine di agevolare le ricerche del latitante deve ritenersi appartenente al giudice per le indagini preliminari, ove si tratti di latitante sottrattosi ad ordinanza di custodia cautelare, ed al giudice dell'esecuzione, ove si tratti invece di latitante sottrattosi ad ordine di carcerazione, salvo che sussistano concorrenti necessità investigative.
Nel caso di intercettazioni disposte, ai sensi dell'art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., per agevolare le ricerche di un latitante sono da ritenersi, per ciò stesso, sussistenti le "eccezionali ragioni di urgenza" che, in base a quanto previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., legittimano l'uso di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, nulla rilevando in contrario il fatto che il pubblico ministero non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., di disporre direttamente l'effettuazione delle operazioni e che la richiesta di autorizzazione da lui rivolta al giudice per le indagini preliminari sia stata accolta con ritardo, cui abbia fatto seguito altro ritardo nell'adozione del decreto esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2007, n. 15322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15322 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/12/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2846
Dott. PALLA TE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo AN - Consigliere - N. 20502/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dall'avv. prof. D'Ascola Nico, il 22.2.2007, difensore di:
ZI AL, nato a [...] il [...];
LO LE, nato a [...] il [...];
DO CE, nato a [...] il [...];
dall'avv. OG Mario, il 23.2.2007 difensore degli stessi:
CO LE e CH CE nonché di:
RO AL, nato a [...] il [...],
LO IO, nato a [...] il [...];
DO AN, nato a [...] il [...];
dall'avv. AC IO, il 28.2.2007 difensore di:
LO BE, nato a [...] il [...];
BA SE, nato a [...] il [...];
LA VA, nato a [...] il [...];
AS LE, nato a [...] il [...];
dello stesso IU AL;
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 20 ottobre 2006. Letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo AN BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti, altresì, gli avv. D'Ascola Nico e OG Mario, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi da ciascuno proposti;
l'avv. VE ND, difensore di CH AN, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avv. AC IO, che nell'interesse dei suoi assistiti, ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - CO LE, CO BE, CO IO, CH CE, IU AL, BA AL, CH AN, CH CE, BB SE, AC VA e RA LE erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, dei reati di seguito indicati.
CO LE, CO BE, CO IO, BA AL, IU AL in concorso con altri:
A) art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 per aver preso parte ad un'associazione di tipo mafioso, localmente denominata ndrangheta, e in particolare "cosca CO", contribuendo alla realizzazione degli scopi del sodalizio attraverso la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e le conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivavano nei territori su cui era insediata la potenza criminale della predetta consorteria, affermatasi nel corso del tempo con la commissione di efferati delitti contro la persona ed il patrimonio e grazie anche alla ampia disponibilità di armi;
scopi, in particolare, diretti:
al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali;
ad assicurare impunità agli affiliati, attraverso una capillare e diffusa rete di appoggi e connivenze, finalizzate a garantire la latitanza di esponenti colpiti da provvedimenti giudiziari di cattura;
all'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso accordi con organizzazioni criminose omologhe ("cosca PE", "cosca Piromalli-Molè"), la soppressione dei soggetti che a quel controllo si contrapponevano e la repressione violenta dei contrasti interni e di coloro che, nel tempo, hanno dimostrato la volontà di dissociarsi dal vincolo associativo;
al rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative, all'acquisizione di appalti e servizi pubblici;
al conseguimento, infine, per sè e per gli altri affiliati di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose, quali estorsioni, rapine, prestiti usurari e truffe, sistematicamente esercitate ai danni di imprenditori pubblici e privati, commercianti, agricoltori, liberi professionisti e comuni cittadini e attività di trattamento e distribuzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.
In particolare:
CO BE e CO IO in qualità di organizzatori, capi e finanziatori, assieme ad altri, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire, delle vittime da colpire, delle richieste da avanzare, delle attività economiche da avviare e gestire e in cui riciclare il denaro e le altre utilità provento delle dette azioni delittuose;
CO IO e AC NB per avere collaborato direttamente e personalmente con i vertici dell'organizzazione, latitanti, prestando assistenza e ausilio consentendo loro i contatti con il mondo esterno, avvicinando per loro conto i soggetti di interesse e procurando gli incontri con costoro;
con gli ulteriori compiti di pianificazione dei singoli delitti-fine, di coordinamento dei relativi autori materiali, di partecipazione diretta ad alcuni di tali delitti, di individuazione e predisposizione, infine, della rete di protezione e appoggio ai latitanti;
CO LE, per avere svolto funzioni di appoggio logistico e operativo in favore del padre latitante CO IO, cui garantiva i contatti con l'esterno e incontri con le persone di interesse e svolgendo funzioni operative nel settore delle armi e degli stupefacenti.
CH CE, in qualità di partecipe, per essersi occupato del finanziamento dell'organizzazione, attraverso i delitti di riciclaggio, usura e truffa ai danni di enti pubblici (INPS e AIMA), tendenti ad ottenere indebite percezioni di contributi nel settore agricolo;
BA AL, in qualità di partecipe, per essersi occupato del finanziamento dell'organizzazione, effettuando, insieme al CH F., prestiti a tassi usurari e partecipando personalmente alle attività di "pressione " nei confronti dei proprietari di fondi agricoli affinché li cedessero a prezzi di favore a soggetti prestanome dell'organizzazione;
IU AL in qualità di partecipe, per avere svolto funzioni di appoggio logistico e assistenza a favore di CO AR, CO IO e AC NB, latitanti, cui garantiva i contatti con l'esterno e incontri con le persone di interesse, e funzioni operative nei settori del traffico delle armi, del traffico delle sostanze stupefacenti, dei prestiti usurari e delle truffe ai danni di enti pubblici nazionali (INPS) e comunitari (AIMA) tendenti ad ottenere indebite percezioni di contributi nel settore agricolo, in ciò coadiuvando l'attività del CH F.;
e per avere svolto l'ulteriore ruolo di contatto con organizzazioni mafiose collaterali, operanti nella vicina Seminare, quale la cosca AI, ai cui rappresentanti di vertice latitanti (AI NO, AI RI, AI TE, AI ET, IA AR) garantiva appoggio e supporto logistico, oltre che fornire loro sostanze stupefacenti e partecipare con essi alla coltivazione di piantagioni di canapa indiana e per aver, infine, cooperato con CO ME e CO AN nella perpetrazione di rapine ai danni di istituti di credito;
RA LE, in qualità di partecipe, per aver cooperato con IU AL in tutte le attività delittuose da costui realizzate (con le aggravanti previste dall'art. 416 bis c.p., commi 4, 5 e 6, trattandosi di un'associazione armata volta a commettere delitti nonché ad acquisire e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa;
con le ulteriori aggravanti per CO IO e AC NB, dell'aver commesso il fatto durante il tempo in cui si sono sottratti volontariamente all'esecuzione di provvedimenti coercitivi a loro carico.
Fatto accertato in Rosarno e altre zone del territorio calabrese e nazionale, dalla fine degli anni 80 e tuttora in corso). CO IO, CO LE, IU AL, BB SE e RA LE;
B) del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3, e 4 perché si associavano tra loro e con altre persone allo stato non ancora identificate, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo decreto e, segnatamente, i delitti di coltivazione, acquisto, trasporto, detenzione, trasformazione e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e marijuana (con le aggravanti dell'essere l'associazione armata e dell'aver posto in essere la condotta criminosa al fine di agevolare il raggiungimento dei fini propri dell'associazione di tipo mafioso denominata cosca CO e segnatamente del nucleo familiare facente capo a CO IO. Fatti accertati in Rosarno e altri luoghi del territorio calabrese e nazionale, dal gennaio 2000 e tuttora in corso.
CO IO, CO LE, IU AL, BB SE e RA LE, in concorso con AI AR:
C) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 4 e 6, art. 80, comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 come modificato dalla L. n. 203 del 1991 perché, in concorso e previo accordo tra loro, con pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi e in violazione della medesima disposizione di legge, coltivavano, acquistavano (per fini diversi dall'uso personale), trasportavano, detenevano, trasformavano e cedevano verso corrispettivo a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e marjuana, in quantità imprecisata e comunque ingente, di cui una parte sottoposta a sequestro (con le aggravanti dell'aver commesso i fatti in più di tre persone e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca CO.
Fatti accertati in Rosarno e altri luoghi del territorio calabrese e nazionale, dal gennaio 2000 e tuttora in corso. Con presenza dello stupefacente accertato nelle seguenti date: 5.12.2000, 30.12.2000, 4.1.2001, 12.2.2001, 9.7.2001, 10.7.2001).
CO IO, BE LE, AC NB, IU AL, BA AL, in concorso con altri:
E) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 697 e 699 c.p., L. n.497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 come modif. dalla L. n. 203 del 1991 per avere, in concorso tra loro, in tempi diversi e con pluralità di azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistato, detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco lunghe e corte, di vario calibro, alcune delle quali da guerra con relativo munizionamento (con l'aggravante dell'aver posto in essere la detta condotta criminosa al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca CO.
Fatti accertati in Rosarno e altri luoghi del territorio calabrese e nazionale, dal gennaio 2000 ad oggi).
IU AL e CH CE assieme ad altri:
F) del delitto di cui all'art. 416 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art.7 come modif. dalla L. n. 203 del 1991 perché si associavano tra loro e con persone allo stato non identificate, al fine di realizzare truffe ai danni dell'INPS e di commettere, a tal fine, più delitti tra quelli indicati nei capi successivi (con l'aggravante per il IU S. ed il CH F. di aver organizzato l'associazione e, per tutti, dell'aver posto in essere la detta condotta criminosa al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca CO.
Fatti accertati in Rosarno dal gennaio 2000 ad oggi). CH CE, CH AN, assieme ad altri:
I) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 81 cpv c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies come modif. dalla L. n. 356 del 1992,
D.L. n. 152 del 1991, art. 7 come modif. dalla L. n. 203 del 1991 per avere, con pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi e in violazione della medesima disposizione di legge, CH CE, quale diretto referente nel settore finanziario di CO AR, CO SE, CO BE e CO IO, capi e promotori dell'organizzazione di tipo mafioso denominata "cosca CO" attribuito fittiziamente a CO PP, CH AN, AR CE, OL NI, RÈ ME, ER ON, ER NT Pasquale, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e alfine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., somme di denaro per un ammontare complessivo pari a circa L. 3.500.000.000 (Euro 1.815.999,50) (con le aggravanti dell'aver posto in essere la detta condotta criminosa in più di cinque persone e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca CO. Fatti accertati in Rosarno e altri luoghi fino al luglio del 2000). IU AL:
M) del delitto di cui all'art. 635 c.p., comma 1 e comma 2, n. 3) perché, mediante l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, danneggiava una finestra dell'abitazione di ON NO (con l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per destinazione alla pubblica fede.
Fatti accertati in Nicotera Marina in epoca antecedente e prossima al 5.10.1999).
N) del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 perché, al fine di realizzare il delitto di cui al capo che precede, illecitamente deteneva e portava in luogo pubblico un'arma da fuoco di marca e calibro imprecisati. P) del delitto di cui agli artt. 110, 56 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1 e, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 come modif. dalla L. n. 203 del 1991, perché, alfine di procurarsi un ingiusto profitto,
in concorso e previo accordo tra loro e con persone allo stato non identificate, ponevano in essere atti idonei, univocamente diretti ad impossessarsi attraverso condotte violente e intimidatorie del denaro depositato presso la CARICAL filiale di Rosarno.
Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà e, in particolare, per le tempestive iniziative attuate dalla Polizia di Stato di Gioia Tauro, che precludevano ai concorrenti la consumazione del delitto (con le aggravanti dell'essere più persone riunite, dell'aver fatto uso di armi e dell'aver posto in essere la detta condotta criminosa al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca CO).
Con sentenza del 31 marzo 2005, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava:
BB SE colpevole dei reati di cui ai capi B) e C) dell'imputazione e - escluse le aggravanti contestate, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e valutato più grave quello di cui al capo (B) - lo condannava alla pena di anni sei di reclusione, oltre consequenziali statuizioni;
BA AL responsabile dei delitti di cui ai capi A) ed E) dell'imputazione e - ritenuta la continuazione tra i reati, considerato più grave quello di cui al capo A) ed esclusa l'aggravante contestata al capo E) - lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione;
CO IO responsabile dei delitti di cui ai capi A), B), C) ed E) e - ritenuta la continuazione tra tali reati, considerato più grave quello di cui al capo B) ed escluse le aggravanti di cui ai capi B) e C) - lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione;
CO LE responsabile dei delitti attribuitigli e - ritenuta la continuazione tra tutti i reati, considerato più grave quello di cui al capo B), escluse le aggravanti di cui ai capi B) e C) e concesse le attenuanti generiche - lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione;
CO BE responsabile del delitto di cui al capo A), limitatamente al periodo dall'agosto 1988 al marzo 1993 e lo condannava alla pena di anni nove di reclusione;
AC VA responsabile del delitto di cui al capo E) e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione;
CH AN responsabile del delitto di cui al capo I) e - qualificato ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies ed escluse le aggravanti contestate - lo condanna alla pena di anni due di reclusione, con sospensione e non menzione.
CH CE responsabile dei delitti di cui ai capi F) ed I) e - qualificato quest'ultimo ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies ritenuta la continuazione tra i reati, considerato più
grava il secondo ed escluse le aggravanti contestate - lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione;
IU AL responsabile dei reati di cui ai capi A), B), C), E), F) e P) e - ritenuta la continuazione tra i reati, considerato più grave quello sub B), escluse le aggravanti di cui ai capi B), C) e P), per quest'ultimo solo quella dell'agevolazione mafiosa - lo condannava alla pena della reclusione di anni dieci di reclusione;
RA LE responsabile dei delitti di cui ai capi B) e C) e - ritenuta la continuazione tra i reati, considerato più grave quello di cui al capo B) ed escluse le aggravanti contestate - lo condannava alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione;
Pronunciando sui gravami proposti nell'interesse degli imputati, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione impugnata, così provvedeva:
- dichiarava la nullità della stessa sentenza relativamente ai capi M) N) nei confronti di IU AL per omessa pronunzia e relativamente al capo P) nei confronti dello stesso imputato per omessa motivazione, ordinando la trasmissione degli atti al GUP di Reggio Calabria per quanto di competenza;
- confermava la condanna di CH AN e, vista la L. n. 241 del 2006, dichiarava interamente condonata la pena inflitta;
- esclusa l'aggravante contestata a AC VA, rideterminava la pena in anni due di reclusione, interamente condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006 e quella inflitta a CO BE, applicata la diminuente per il rito, in anni sei di reclusione;
- confermava la condanna di CH CE e BA AL e, vista la L. n. 241 del 2006, dichiarava condonata nella misura di anni tre di reclusione la pena di anni quattro già inflitta al CH F. relativamente al reato di cui al capo E), già determinata in mesi sei e ridotta per il rito a mesi quattro di reclusione, rideterminando la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione relativamente al reato di cui al capo A);
- vista la L. n. 241 del 2006, dichiarava condonata nella misura di anni tre di reclusione la pena già inflitta ad BB SE e RA LE, rideterminando la pena in anni tre di reclusione per BB G. ed anni cinque e mesi quattro di reclusione per RA M.; condonata nella misura di anni tre di reclusione la pena già inflitta a CO IO e CO LE relativamente ai reati di cui ai capi B) e C),
rideterminando la pena per CO IO in anni nove di reclusione e per CO LE in anni sette di reclusione;
condonata nella misura di anni tre di reclusione la pena già inflitta a IU AL AN relativamente ai reati di cui ai capi B), C) ed F), rideterminando la pena per i reati di cui ai capi A), B), C), E) ed F) in anni sei e mesi dieci di reclusione;
- confermava nel resto, con consequenziali statuizioni di legge. Avverso la sentenza anzidetta hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, ciascuno per le ragioni specificamente indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso proposto dall'avv. D'Ascola, in favore di CO LE, è affidato ai seguenti motivi:
1^) Violazione dell'art. 606, lett. b), e) e c) in relazione agli artt. 279, 295, 268 e 271 (incompetenza funzionale del giudice che ha disposto il primo decreto autorizzativo del 17.5.1999) ed in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3 (per difetto assoluto di motivazione dei decreti esecutivi delle operazioni di intercettazione emessi dal PM) e art. 271 c.p.p. con riferimento a tutte le intercettazioni ambientali registrate all'interno della ditta BI IU (autorizzate con decreto emesso dal GIP il 17.5.1999 ed eseguite con decreto del PM del 19.5.1999). Deduce, al riguardo, che in sede di gravame era stata eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni sotto un duplice riflesso:
A) In primo luogo per l'incompetenza funzionale:
con richiesta del 5.5.99 il PM, nell'ambito del procedimento n. 377/99 RG Atti DDA, aveva chiesto l'emissione di decreto autorizzativo per la captazione di conversazioni ambientali svolte all'interno del negozio di autoricambi gestito da IU AL;
la richiesta era giustificata dalla necessità di procedere alla ricerca del latitante CO IO, il quale, secondo fonti confidenziali, era presumibilmente fiancheggiato da IU AL, nipote dello stesso e titolare dell'anzidetto esercizio commerciale.
In tale richiesta, infatti, si faceva espresso riferimento non solo agli atti del proc. n. 377/99 RG Atti DDA, relativo alla cattura del latitante CO IO, ma anche e soprattutto all'informativa del CC di Gioia Tauro del 4.5.99, in cui venivano indicati tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi a carico del CO G., ai quali egli si stava volontariamente sottraendo e rispetto ai quali aveva, per l'appunto, assunto la qualità di latitante (uno del Gip di Milano, tre del GIP di Reggio Calabria, uno del Gip di Padova ed uno del Gip di Palmi).
Il 17.5.99 il Gip del Tribunale di Reggio Calabria emetteva decreto autorizzativo relativo alle intercettazioni di conversazioni ambientali all'interno del negozio di autoricambi, osservando come tale provvedimento fosse giustificato dalla necessità di procedere alla cattura del latitante sottrattosi all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.
Dunque, sia la richiesta del PM che il decreto autorizzativo erano fondati non su esigenze probatorie, ma solo sulla necessità di procedere alla ricerca del latitante (art. 295 c.p.p.). Per questo, i risultati delle intercettazioni erano inutilizzabili, in quanto disposte da giudice funzionalmente e territorialmente incompetente.
In primo luogo, parte ricorrente fa riferimento alla norma di cui all'art. 279 c.p., secondo cui sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive provvede il giudice che procede.
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice delle indagini preliminari.
L'art. 295 c.p.p., nell'individuare l'organo preposto ad autorizzare le intercettazioni, non a caso non fa più riferimento al giudice delle indagini preliminari, ma solo al giudice, in quanto il GIP è competente solo durante la fase delle indagini preliminari e fino a quando, con il rinvio a giudizio, gli atti non siano stati trasmessi al giudice del dibattimento.
Dunque, la regola generale dell'art. 279 non subisce eccezioni ad opera dell'art. 295, che invece la conferma.
L'incompetenza funzionale del Gip di Reggio Calabria, in ordine al decreto autorizzativo del 17.5.1999, si poneva anche rispetto ai titoli custodiali emessi dal suo ufficio.
Infatti, quanto all'occ. n. 90/92 RGCR DDA del 2.5.94, il relativo procedimento era stato definito con sentenza del 15.1.99 della Corte di Appello di Reggio Calabria. Dalla relativa motivazione, risulta anche che l'ordinanza di custodia cautelare era stata revocata il 29.10.95 dal Tribunale di Reggio Calabria;
quanto all'occ. n. 21/90 RGOCC emessa il 18.6.96 nel proc. n. 127/94 RGNR, il relativo procedimento penale era stato definito con sentenza della Corte di Assise di Palmi in primo grado il 17.7.1998 e in Appello l'1.3.2000;
quanto all'occ. n. 37/96 RG occ. DDA emessa il 18.11.96, nell'ambito del proc. n. 149/95 RGNR DDA, il GUP di Reggio Calabria, già in data 18.11.96, aveva pronunciato in favore di CO IO, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., sentenza di non luogo a procedere per i reati contestatigli.
Anche in questo caso, alla data del decreto autorizzativo del 17.5.99, non poteva essere in alcun modo riconosciuta al GIP di Reggio Calabria la competenza funzionale.
In conclusione, il GIP di Reggio Calabria era funzionalmente incompetente, sulla base del combinato disposto degli artt. 279, 295, 268 ss., 271 e 191 c.p.p., in quanto al momento del decreto autorizzativo, nessuno dei sei procedimenti penali anzidetti era pendente innanzi al suo ufficio, come da documentazione allegata alla memoria difensiva prodotta in appello, sulla base peraltro di presupposti di diritto neppure contestati nella sentenza impugnata. B) In secondo luogo, si eccepiva la mancanza assoluta di riferimento alle eccezionali ragioni di urgenza nel decreto del PM ai sensi dell'art. 258, comma 3, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite del 26.11.2003 Gatto. Nel caso di specie, il decreto esecutivo emesso dal PM non recava alcun riferimento letterale alle eccezionali ragioni di urgenza che avrebbero facultato l'esecuzione delle operazioni di ascolto presso la sala CC di Gioia Tauro, ma non vi era neppure un rinvio, con motivazione per relationem, al decreto autorizzativo del GIP che, peraltro, era a sua volta privo di riferimenti in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza, di talché nessuna motivazione per relationem avrebbe potuto ritenersi possibile.
Non solo, ma una siffatta motivazione non sarebbe stata possibile neppure considerando la sequela temporale degli atti in questione:
richiesta di autorizzazione del PM del 5.5.99 (depositata il 6.5.99);
decreto di autorizzazione del GIP emesso ben undici giorni dopo, il 17.5.99; decreto esecutivo delle operazioni emesso dal PM il 19.5.99. L'atto iniziale era costituito dalla richiesta del PM sulla base di informativa dei CC del giorno precedente: nessuna urgenza sussisteva, tanto che il PM non aveva fatto ricorso alcuna decretazione d'urgenza, limitandosi a richiedere l'intercettazione ambientale ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 1. Il GIP, da parte sua, provvedeva a distanza di oltre undici giorni, senza fare alcun riferimento ad eccezionali ragioni di urgenza. Il decreto esecutivo del PM si limitava, poi, ad affermare:
dispone che le operazioni siano compiute presso gli impianti installati presso la sala ascolto della Compagnia Carabinieri Gioia Tauro, onde consentire un efficace intervento della Polizia Giudiziaria per immediate attività di riscontro, stante la indisponibilità tecnica di postazioni adeguate presso questa Procura.
Motivazione, questa, che in modo evidente si caratterizzava per la totale mancanza di riferimento al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. Alla stregua dei più recenti sviluppi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, il presupposto in questione non era desumibile dalle mere esigenze investigative e, in particolare, dalla necessità di coniugare l'ascolto delle conversazioni con la tempestività dell'intervento di p.g..
Non potendosi ormai dubitare dell'assoluta necessità del riferimento alle eccezionali ragioni di urgenza, come presupposto legittimante l'autorizzazione all'ascolto tramite impianti diversi da quelli installati presso gli uffici di Procura, era evidente l'illegittimità del primo decreto esecutivo del PM con conseguente inutilizzabilità di tutte le intercettazioni ambientali successivamente effettuate con i decreti di proroga all'interno della ditta autoricambi di IU AL, sui contenuti delle quali era fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato. 2^) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) nonché all'art. 416 bis c.p.; L. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, artt. 110, 81 cpv, 697, 699 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, D.L. n.152 del 1991, art. 7 (ossia capi A, B, C ed E delle imputazioni), sul rilievo che il percorso motivazionale della sentenza impugnata era inficiato da illogicità manifesta.
In primo luogo, la prova della responsabilità per tutte le imputazioni anzidette era rappresentata solo dalle intercettazioni ambientali effettuate all'interno del negozio di autoricambi di IU AL.
Basti considerare che, con riferimento al capo d'imputazione relativo al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la presenza dello stupefacente era indicata come accertata sulla base delle mere intercettazioni nelle date indicate: 5.12.2000, 30.12.2000, 4.1.2001, 10.7.2001. Peraltro, la motivazione violava anche il consolidato principio di diritto secondo cui gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova di colpevolezza a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. Anche in ordine al reato di cui all'art. 74 della menzionata legge sugli stupefacenti mancava idonea motivazione, non essendo desumile dalle intercettazioni anzidette la prova di una stabile organizzazione e la sussistenza, quindi, delle condizioni minimali dell'ipotizzato reato associativo, anche sotto il profilo soggettivo della consapevolezza di appartenere ad un'unica organizzazione. 3^) Violazione dell'art. 606, lett. e) e b) in relazione agli artt.379 e 416 bis c.p. in ordine al reato di cui al capo a), sul rilievo che la condotta contestata al CO M., consistente nelle attività di ausilio e copertura di soggetti latitanti, avrebbe dovuto essere sussunta nel paradigma dell'art. 378 e non in quella di cui all'art. 416 bis c.p.. 4^) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 133, 81, 62 bis c.p. sul rilievo della mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base e degli aumenti di pena per la continuazione con conseguente impossibilità di controllo della congruenza delle scelte adottate dal giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, al di là di un apodittico giudizio di condivisione delle statuizioni sul punto contenute nella sentenza di primo grado.
Altrettanto apparente era la motivazione con cui non era stata operata una riduzione per effetto delle riconosciute attenuanti generiche nel massimo consentito dall'art. 62 bis c.p.. 1.1. Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Nico D'Ascola, in favore di IU AL è identico al corrispondente motivo del ricorso nell'interesse di CO LE.
Il secondo denuncia violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 549 c.p.p., con riferimento alle imputazioni di cui ai capi B) e C). Con riferimento a tali imputazioni, la difesa aveva eccepito, nei motivi di appello, la violazione dell'art. 649 c.p.p., in riferimento al fondamentale principio del ne bis in idem.
Sul punto, la Corte aveva reso (alle pagg. 69-70) una motivazione affetta da vizio di manifesta illogicità.
Non solo, ma non aveva adeguatamente risposto alle deduzioni difensive che avevano specificamente evidenziato i dati probatori ontologicamente dimostrativi della identità dei fatti in questione. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192, art. 546, lett. e) del codice di rito nonché all'art. 416 bis c.p.; L. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73;
artt. 81 cpv, 697, 699 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (ossia capi A, B, C ed E delle imputazioni) ed è identico al secondo motivo del ricorso proposto dal CO M..
Il quarto motivo (erroneamente indicato 5^) denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 81 c.p. (con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di reato oggetto del processo in esame e quelli accertati con la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria il 5.10.2005, divenuta definitiva il 27.9.2005: c.d. processo Passo Passo. Contesta l'argomentazione della sentenza impugnata (p. 71) che nega l'applicazione dell'istituto della continuazione con riferimento all'attività di trasporto, detenzione e cessione di stupefacente di cui al capo C) con identica condotta oggetto di sentenza definitiva, sul presupposto che si trattava di condotte poste in essere da due gruppi diversi, in contesti diversi e per finalità diverse. Contesta, in particolare, che il quesito dell'applicabilità della continuazione sia stato posto solo con riferimento ai reati di cui ai capi B) e C) riguardanti lo stupefacente e non anche in rapporto al reato sub A) relativo all'associazione per delinquere, senza considerare quanto dedotto nelle memoria difensiva contenente motivi ex art. 585 con riferimento alla circostanza che tra i contributi di condotta partecipativa specificatamente contestati al IU S. vi è quello di aver tenuto rapporti con altri gruppi criminali proprio in relazione alla gestione ed al traffico di sostanze stupefacenti.
Il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato 6^) deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 133, 81, 62 bis sul rilievo della mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base e degli aumenti di pena per la continuazione con conseguente impossibilità di controllo della congruenza delle scelte adottate dal giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, e con riferimento alla mancata giustificazione del diniego delle attenuanti generiche al di là dell'atono riferimento a non meglio definiti precedenti penali. 1.2. - Il ricorso proposto dall'avv. Mario Santabrogio in favore di CH CE è affidato ai seguenti motivi.
Il primo, relativo alla violazione dell'art. 606, lett. b), e) e c) in relazione agli artt. 279, 295, 268 e 271 (incompetenza funzionale del giudice che ha disposto il primo decreto autorizzativi del 17.5.1999) ed in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3 (in riferimento al difetto assoluto di mancanza di motivazione dei decreti esecutivi delle operazioni di intercettazione emessi dal PM) e art. 271 c.p.p. è identico al corrispondente motivo del ricorso proposto da CO LE.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) nonché all'art. 416 c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinques (capi F ed I) delle imputazioni).
Facendo richiamo a pacifici insegnamenti giurisprudenziali di legittimità in ordine ai limiti del controllo sulla motivazione, ritiene sussistere i vizi denunciati con riferimento al ragionamento probatorio (pp 89-94) finalizzato a giustificare la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 416 c.p. (capo F:
associazione finalizzata alla realizzazione di truffe in danno dell'INPS).
In proposito, la prova del fatto è stata tratta esclusivamente dal contenuto di alcune conversazioni intercettate all'interno del negozio di ricambi del coimputato IU AL. Con richiamo, ancora una volta, all'insegnamento giurisprudenziale in ordine ai connotati degli indizi emergente da intercettazioni captate, deduce che nel caso di specie le intercettazioni, in mancanza di elementi confermativi, non superavano il limite di concludenza necessaria per fondare un giudizio di colpevolezza, con riferimento alla fattispecie associativa.
Anche con riferimento alla condanna per il capo I) non esistevano gli elementi sufficienti per l'affermazione di penale responsabilità, specie con riguardo all'elemento soggettivo, tenuto peraltro conto che i beni giuridici in questione (somme di denaro) non erano mai usciti dalla sfera di riferibilità al CH F., come emerso dalle consulenze prodotte dalla difesa.
Il terzo motivo è identico al motivo quinto del ricorso del IU S. deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 133, 81, 62 bis sul rilievo della mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base e degli aumenti di pena per la continuazione con conseguente impossibilità di controllo della congruenza delle scelte adottate dal giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, e con riferimento alla mancata giustificazione del diniego delle attenuanti generiche. 1.3 - Il ricorso proposto in favore di BA AL deduce inutilizzabilità delle intercettazioni registrate all'interno del negozio di autoricambi di IU AL.
Contesta al riguardo l'assunto dei giudici di appello secondo cui l'organo funzionalmente competente ad autorizzare le intercettazioni sarebbe il Gip quale che sia lo stato nel quale si trovi il procedimento, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 295 c.p.p. che, nell'indicare l'organo preposto alle autorizzazioni non fa più riferimento al giudice delle indagini preliminari ma genericamente al giudice.
Ribadisce, poi, a sostegno dell'eccezione gli argomenti difensivi articolati nel ricorso del CO M..
Il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 416 bis e 192 c.p.. Contesta, al riguardo, l'idoneità degli elementi di accusa, rappresentati dalle sole dichiarazioni di accusa del pentito IO SE, a sostenere l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato associativo, essendo rimaste prive di riscontro probatorio.
Peraltro, le parole di accuse del collaboratore erano rimaste smentite alla verifica della realtà dei fatti, con particolare riferimento all'affermazione secondo cui il BA S. fosse gestore di un'azienda ortofrutticola sita in Rosarno di fronte al supermercato dei fratelli ZZ, circostanza smentita dal teste NT AN, che aveva, che aveva decisamente escluso tale eventualità.
O ancora la circostanza erronea che il ricevimento di nozze fosse stato tenuto a Polistena e non a Taurianova o che allo stesso non avesse partecipato PE LL perché latitante, ove invece costruiti aveva preso parte al banchetto nuziale.
Infondatamente, era stato poi ritenuto che il ritrovamento di danaro contante e di titoli di credito in un'intercapedine dell'abitazione del BA S. costituisse riscontro alle accuse di svolgere attività di usura per conto della famiglia CO, e precisamente su incarico di CO AR e CO IO. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia erano rimaste così prive di riscontro individualizzante.
A tanto si aggiunga che la teste IU EL, le cui affermazioni erano state utilizzate come riscontro esterno in relazione alla posizione di altri imputati non aveva riconosciuto il BA S. tra i partecipanti al banchetto tenutosi nell'agosto del 1990.
La partecipazione del BA S. al sodalizio mafioso era stata ritenuta in ragione di una pretesa attività di finanziamento dell'organizzazione, mediante la pratica di prestiti a tassi usurari ed un'attività estorsiva nei confronti di terzi.
Orbene, quanto al reato di estorsione l'imputato era stato assolto già in primo grado;
quanto alla presunta attività di usura non soccorrevano certamente le conversazioni intercettate all'interno del negozio IU, intercorrenti tra terze persone, che avevano fatto solo generico riferimento all'imputato.
Anche la vicenda relativa all'acquisto di un terreno da parte del BA S. che avrebbe innescato una potenziale guerra tra i clan mafiosi dei PE e dei CO è affidato non a riscontri precisi ma ad elementi congetturali.
Sicché non v'erano elementi di prova certa ed inconfutabile per individuare un fattivo e concreto contributo dell'imputato alla vita del sodalizio mafioso ed al perseguimento del suo programma delittuoso.
Il terzo motivo eccepisce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al reato di armi di cui al capo e) ed all'art. 192 c.p.p., sul rilievo che la responsabilità dell'imputato era affidata alla distorta interpretazione della conversazione ambientale dell'11.7.2004 (p. 54) intercorsa tra IU AL e CO LE che il Gip, già in sede cautelare, aveva ritenuto indizio inidoneo a fondare la gravità indiziaria.
Si tratta insomma di una generica affermazione di due colloquianti in assenza del benché minimo riscontro.
1.4 - Il ricorso proposto dall'avv. Mario OG nell'interesse di CO LE deduce, con il primo motivo, identica questione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali sollevata nell'interesse del BA S..
Il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 416 bis, 697 e 699 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e art. 192 c.p..
Denuncia, in proposito, una distorta lettura delle risultanze di causa, ritenute inidonee a supportare le ipotesi di accusa. In particolare, dalle captazioni ambientali non risultava in alcun modo che il CO M. avesse, nell'agevolare la latitanza del padre CO IO, garantito i contatti con l'esterno o con soggetti di particolare interesse operativo ne' tali contatti risultavano provati aliunde.
Al più, si era trattato di un aiuto in favore del padre, sicché la condotta era inidonea a configurare il reato di cui all'art. 416 bis c.p., potendo al più integrare l'ipotesi delittuosa di cui all'art.418 c.p..
Si sostiene, ad ogni buon conto, la ritenuta idoneità delle risultanze di causa a sostenere un giudizio di colpevolezza in ordine all'ipotesi associativa, non potendo la stessa essere supportata ne' dalle contestazioni relative al traffico di stupefacente, avendo i giudici di merito esclusa l'aggravante dell'art. 7, ne' da quelle relative alle armi, in quanto affidate a labili elementi indiziati emergenti da conversazioni intercorse tra altri soggetti. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 ed all'art.192 c.p.p., sul rilievo dell'assoluta inconsistenza del materiale probatorio al riguardo, non potendosi ricavare dalle intercettazioni ambientali in atti la prova dell'esistenza di una struttura organizzativa idonea a supportare l'addebito di cui all'art. 74, non essendo, all'uopo, sufficiente, la prova di un mero accordo tra determinati soggetti per la consumazione di un illecito in materia di stupefacenti.
Erano stati trascurati, poi, elementi a conferma dell'estraneità dell'imputato, come la conversazione 3.10.2000 (interlocutori AT NO, IU ON e IU AL) nel corso della quale il IU AL confessava alla madre che i CO M. nulla sapevano in merito ai suoi affari.
Si tratta di affermazioni chiaramente incompatibili con l'esistenza di un programma criminoso comune.
Da altre conversazioni in atti risulta semmai l'esternazione di progetti e programmazioni di eventi rispetto ai quali non risulta, nel prosieguo dell'indagine, che si sia mai dato corso ovvero che quei propositi si siano mai trasformati in realtà.
Si tratterebbe, semmai, di condotte penalmente irrilevanti ai sensi dell'art. 115 c.p.. Il quarto motivo eccepisce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 81 e 133 c.p., sul rilievo del difetto motivazionale in ordine ai criteri di determinazione della pena che avrebbe potuto essere contenuta in termini di minore entità, ove invece la riduzione operata in appello è stata determinata solo dall'applicazione della L. n. 214 del 2006 per la durata di tre anni. Anche le attenuanti generiche avrebbero potuto essere applicate nella massima estensione, anche perché lo stato di latitanza e la personalità dell'imputata erano state già prese in considerazione in sede di determinazione della pena base che, peraltro, era stata fissata in misura di molto superiore al minimo edittale. Avrebbe, infine, potuto essere valorizzata la circostanza della costituzione del CO M. in carcere che, se non tale da cancellare le proprie responsabilità, rappresentava pur sempre un segnale di rottura con il passato ed un indice di ravvedimento, come tale, meritevole di positivo apprezzamento.
1.5 - Il ricorso proposto in favore di CO IO si articola nei seguenti motivi:
Il primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 416 bis, 697 e 699 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e art. 192 c.p. contestando, in particolare l'idoneità del compendio probatorio a sostenere l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Le dichiarazioni accusatorie del collaboratore IO SE erano generiche e, ad ogni modo, prive di riscontro obiettivo ed individualizzante, mentre le intercettazioni in atti erano intercorse tra terze persone ed erano comunque generiche, anche nei loro riferimenti ad uno zio IO.
Nè poteva assumere rilevanza, nel presente giudizio, il fatto che il collaboratore di giustizia fosse stato ritenuto attendibile in altri processi.
Il secondo motivo riproduce in larga misura il contenuto del motivo terzo del ricorso proposto in favore di CO LE in ordine alla violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 ed all'art. 192 c.p.p., sul rilievo dell'assoluta inconsistenza del materiale probatorio al riguardo, non potendosi ricavare dalle intercettazioni ambientali in atti la prova dell'esistenza di una struttura organizzativa idonea a supportare l'addebito di cui all'art. 74, non essendo, all'uopo, sufficiente, la prova di un mero accordo tra determinati soggetti per la consumazione di un illecito in materia di stupefacenti. Erano stati trascurati, poi, elementi a conferma dell'estraneità dell'imputato, come la conversazione 3.10.2000 (interlocutori AT NO, IU ON e IU AL) nel corso della quale il IU AL confessava alla madre che i CO nulla sapevano in merito ai suoi affari.
Si tratta di affermazioni chiaramente incompatibili con l'esistenza di un programma criminoso comune.
Nessuna rilevanza poteva assumere la circostanza che, a carico del ricorrente, fosse pendente altro procedimento penale al Nord Italia per fatti di droga, sia perché non si trattava di pronuncia irrevocabile sia perché la stessa circostanza non dimostrava nulla in ordine ai fatti criminosi oggetto del presente giudizio. La condanna inflitta all'imputato sembrava, piuttosto, conseguire alle condotte ascritte al figlio CO LE, di cui lo stesso era stato illegittimamente considerato primario referente, pur in mancanza di elementi che consentissero di legare strumentalmente la condotta dell'uno a quella dell'altro, ma solo in forza di un automatico ed indimostrato assenso che il genitore avrebbe accordato al figlio.
1.6 - Il ricorso proposto in favore di CH AN è affidato ai seguenti motivi.
Il primo motivo riproduce identica questione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali che forma oggetto del corrispondente motivo del ricorso nell'interesse di BA AL. Il secondo motivo eccepisce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies sul rilievo dell'inadeguatezza della motivazione racchiusa in appena mezza pagina, peraltro sul distorto assunto che l'imputato, grande conoscitore delle problematiche interessanti il fratello, assumendo la posizione di guida per gli altri soggetti che si dimostravano inesperti ed impreparati su ciò che avrebbero dovuto riferire agli inquirenti (p. 96), ove si trattava di un banale episodio in cui l'imputato, nel rispondere alle preoccupate riflessioni del coimputato MO si era limitato a suggerire a questi di avvalersi della facoltà di non rispondere, dunque, di una mera possibilità riconosciuta dalla legge.
La conferma di tale chiave di lettura veniva dal fatto che il MO, ben lungi dall'avvalersi della facoltà illustratagli dall'imputato, aveva invece risposto alle domande degli inquirenti, di guisa che l'interpretazione resa dalla Corte era del tutto ingiustificata.
Il terzo motivo denuncia violazione dello stesso art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., sul rilievo che la pena avrebbe potuto essere ridimensionata anche per effetto delle attenuanti generiche, che erano state erroneamente negate con riferimento a gravi procedimenti penali nei quali risultava coinvolto, sempre per episodio di truffa ai danni di Enti Pubblici.
Invece, nessun precedente penale figurava a suo carico, in quanto il certificato penale era pulito e la sola pendenza a suo carico era rappresentata da un rinvio a giudizio innanzi all'A.G. di Vibo Valentia per un delitto di truffa all'Istituto Previdenziale di quel luogo, rispetto al quale il locale tribunale, poco tempo prima, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato.
1.7 - Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Nico D'Ascola in favore di CH CE è identico al corrispondente primo motivo dei ricorsi CH AN e CC LE e riguarda la pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in atti.
Il secondo motivo eccepisce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 416 c.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies sul rilievo dell'inadeguatezza del compendio indiziario addotto a fondamento della pronuncia di responsabilità dell'imputato, peraltro in palese violazione dell'art. 192 c.p.p., secondo cui gli elementi indiziali devono essere convergenti in un'unica direzione, con gli imprescindibili connotati della certezza, univocità e concordanza.
Inoltre, per quanto riguarda il reato associativo, l'ipotesi accusatoria vuole che il CH F. si sia associato per commettere truffe all'INPS attraverso la commissione dei reati di cui ai capi G) ed H).
Orbene da tali reati fini l'imputato è stato assolto in primo grado, di talché era illogico ritenere sussistente il reato associativo, quando per i reati-fine era intervenuta pronuncia assolutoria. Non poteva assumere rilievo il fatto che, in sede d'interrogatorio, l'imputato abbia riferito di aver avuto intenzione di programmare truffe, in quanto tali intenzioni non erano mai sfociate in concreta attuazione.
Neppure in riferimento al reato di cui all'art. 12 quinquies sussistevano gli elementi costitutivi, in quanto il trasferimento di alcune somme di danaro a tale MO era stato effettuato per la paura di un ingiusto sequestro in suo danno, tant'è che le stesse somme sono state restituite dal MO a lui od alla moglie attraverso operazioni contabili visibili e trasparenti (conti correnti, libretti e certificati di deposito).
Ingiustamente, il reato era stato ritenuto sussistente in ordine al trasferimento di somme nei confronti di AR F., disattendo la giustificazione resa da esso ricorrente in ordine alla prospettiva di acquisto di un grosso appezzamento di terreno.
Nulla era stato, poi, detto del fatto che le stesse somme gli sono state restituite dallo stesso AR F., una volta sfumato l'affare.
Del resto, nel periodo in cui erano avvenuti gli anzidetti trasferimenti di danaro (1993-94) esso istante non aveva mai subito azioni di sequestro da parte dell'A.G. che, soltanto il 24.10.2000 aveva avviato iniziativa intesa al sequestro di beni. Era, dunque, ingiustificata la conclusione dei giudici di appelli in ordine al fatto che i movimenti bancali a lui riferiti fossero indice di un'attività ben congegnata che sfruttava la collaborazione di personaggi come MO, AR F. ect. per sottrarre ingenti capitali ad ogni possibile azione ablativo da parte dell'A.G..
1.8 - Il ricorso proposto dall'avv. IO AC, in favore di CO BE, BB SE, AC VA, RA LE e IU AL deduce i seguenti motivi. Per CO BE, manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione;
violazione di legge ai sensi dell'art. 649 c.p.p.. Deduce in proposito che l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. limitatamente al periodo agosto 1988-marzo 1993, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore IO SE, riscontrate da storici collaboratori, calabresi e pugliesi, come AU, BA, AN e IT ed anche da ulteriori collaboratori;
OR SE e GI EL.
Era illogico ritenere la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato associativo, in quanto il limitato riferimento temporale rendeva l'eventuale condotta del tutto irrilevante penalmente, posto che i fatti reato per i presunti partecipi si riferiscono ad un periodo di molto successivo al marzo 2003.
Si aveva ragione di ritenere che il suo coinvolgimento fosse dovuto alla sua storia giudiziaria o criminosa, come presunta figura carismatica di patriarca e/o capo storico della famiglia, secondo schemi criminologici da modello di autore o prototipo criminale. Non era vero che vi fosse convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore IO G. ed altri storici collaboratori, in quanto, al di là della sterile elencazione di un nome (quello appunto dell'indagato) non vi era alcun riferimento specifico così come mancava qualsiasi riscontro individualizzante. Al di là dei suggestivi riferimenti alla sua persona, la sola condanna subita era quella della mafia delle tre province (anno 1996) per vicende risalenti agli anni 80, peraltro per l'ipotesi semplice dell'art. 416 c.p; mentre, per il resto, è stato sempre assolto. Peraltro, per gli stessi fatti l'imputato era stato già giudicato diverse volte:
una priva volta nel procedimento denominato CO BE + 54 che aveva utilizzato le fonti IO G. e OR Gi., anche se non menzionate e si era concluso con una pronuncia di archiviazione;
una seconda volta nel procedimento c.d. Porto ove alle dichiarazioni di altri collaboratori (ad es. IN AL) erano state utilizzate come fonti di prova le dichiarazioni di IO SE, OR SE e IU EL.
Se è vero che oggetto di quel processo era la pretesa confederazione tra gruppi mafiosi per la gestione di attività imprenditoriali nell'area portuale di Gioia Tauro, era pur vero che, di riflesso, era stata affermata l'esistenza di un gruppo mafioso originario CO che, in quanto tale, avrebbe potuto confederarsi con gli altri. Ebbene ancora una volta le fonti erano rappresentate dalle dichiarazioni di IO G., OR Gi. e IU An.. Ebbene, l'imputato era stato assolto con sentenza definitiva di questa Suprema Corte del 10.12.1999;
una terza volta, a conferma di un ne bis in idem logico anche se non strettamente tecnico, nei procedimenti correlati e/o di continuazione di Porto, ossia LL di AC e IG l'accusa aveva persino rinunciato ad elevare imputazioni nei confronti dell'imputato mettendo in soffitta il famoso postulato secondo cui il CO U. per la sua storia ed il suo carisma onorifico doveva essere trascinato sempre e comunque in ogni procedimento che riguardasse qualcuno dei componenti della famiglia CO.
Pertanto, il presente procedimento, denominato Bosco Selvaggio, non era altro che un doppione reiterato e ripetuto nel tempo di altri due o più procedimenti penali che avevano concluso per l'estraneità dell'imputato a qualunque accusa a suo carico o meglio della stessa accusa oggi riproposta nel giudizio in questione.
Per BB SE viene dedotta, in ordine ai capo B) e C) manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Ed invero, a carico dell'imputato esisteva solo una manciata di colloqui, a fronte di due illuminanti intercettazioni che segnavano l'inizio e la fine del suo presunto comportamento illecito in un arco temporale di qualche mese appena ed anzi di pochissimi giorni. Nei suoi confronti vi erano solo quattro telefonate, attestanti colloqui con altri coimputati, forse per fatti riguardanti droga, ma tali contatti erano circoscritti in un periodo di tempo limitato, a fronte di un'indagine durata quasi due anni.
Di talché, al limite, l'imputato avrebbe dovuto rispondere di qualche ipotesi di detenzione o vendita di stupefacente, ma non certamente di reati associativi, in mancanza dei necessari presupposti e di elementi di riscontro di un suo stabile e consapevole contributo al sodalizio.
Nella conversazione 5.10.2000, ore 16, intercorsa tra IU padre e figlio, si traggono elementi favorevoli per l'imputato, con riferimento alla sua estremità.
Le intercettazioni a suo carico vanno dal 12 al 18 dicembre 2000, per soli sei giorni.
Nel colloquio ambientale del 14.2.2001, l'BB G., commentando l'arresto di IU AL con il padre, riferisce ammettendo che, in passato, anch'egli aveva fatto qualcosa, ma che da due mesi non aveva più fatto niente, a conferma di autentico ravvedimento. Per AC VA, in ordine al reato sub e) per detenzione di armi, si deduce manifesta illogicità e/o contraddittorietà di motivazione.
La sua responsabilità è stata affermata per il solo fatti che altri soggetti in ambientale ed anche in sua assenza ebbero a parlare di lui, peraltro con riferimenti generici ed incerti ed in mancanza di ogni attività di indagine a riscontro della genericità dei riferimenti di terzi, inidonei a fornire prova di colpevolezza, proprio per genericità ed indeterminatezza.
In particolare, erano generiche ed indeterminate le captazioni ambientali dell'11.7.2000, ore 8,35, intercorse tra IU AL e CO LE, che si riferiscono a tale zio AN in ordine al possesso di una pistola parabellum. Nella seconda intercettazione ambientale (11.7.20000, ore 14,40, tra gli stessi IU S. e CO M.) si fa generico riferimento, in relazione allo zio AN, ad armi e caricatori. Nella terza ed ultima conversazione (26.8.20000, ore 7.38. tra IU AL, CI NA, CO LE e persona non identificata) si fa altro generico riferimento allo zio AN, senza che sia dato sapere se questi abbia effettivamente ricevuto un caricatore.
Per RA LE e IU AL, in ordine ai reati di cui ai capi B) (art. 74) e C) (art. 73), si deduce manifesta illogicità di motivazione e violazione dell'art. 649 c.p.p.. Per identici fatti in materia di droga i due imputati erano stati giudicati nel processo Passo-Passo.
Ingiustamente, già il GIP aveva ritenuto che i fatti riguardassero gruppi diversi (Passo-Passo le attività illecite risalenti al gruppo AI;
Bosco Selvaggio, le attività ascrivibili al gruppo CO, in quanto si trattava di identico contesto temporale, comportamentale e fattuale e che identici erano i soggetti coinvolti. Dalle intercettazioni ambientali nel negozio IU che avevano riguardato moltissime conversazioni nel periodo gennaio 2000- settembre 2001 erano scaturiti due processi: Passo-Passo e Bosco Selvaggio, riguardanti identiche condotte ai sensi degli artt. 74 e 73 della Legge sugli stupefacenti, sulla base delle stesse fonti di prova.
Per effetto di scomposizione o parcellizzazione in più procedimenti di una sola imputazione, in materia di droga, vi era stata duplicità di contestazioni, per identici fatti, si sensi degli artt. 73 e 74, al di là di insignificanti modifiche.
Avrebbe dovuto, pertanto, rilevarsi la violazione del principio del ne bis in idem o comunque assolversi l'imputato dal reato associativo per mancanza dei necessari presupposto e, quanto al reato di cui all'art. 73, per i fatti che non fossero stati già giudicati in Passo-Passo, stabilirsi semmai un aumento di pena per la continuazione.
2. - La diffusa ed articolata esposizione dei motivi di ricorso consente di individuare questioni di rito comuni a diverse posizioni, rispetto alle quali ovvie ragioni di economia e di razionalità espositiva, in uno al rilievo pregiudiziale delle stesse, impongono in limine una trattazione unitaria.
Le questioni anzidette riguardano le captazioni ambientali eseguite all'interno dell'esercizio commerciale di IU AL, di cui viene eccepita l'illegittimità sotto diverse angolazioni prospettiche.
La prima riguarda la pretesa incompetenza funzionale del giudice che ha disposto il primo decreto autorizzativo, datato 17.5.1999, sul riflesso che, alla luce della lettura composita degli artt. 279 e 295 del codice di rito, il giudice competente avrebbe dovuto essere individuato nel giudice della fase procedurale in cui si svolge il procedimento, esaurendosi la competenza del GIP nella peculiare fase destinata a compiersi con l'emissione del decreto che dispone il giudizio.
La doglianza è reiterativa di identica questione sollevata in sede di gravame ed è, ad ogni modo, destituita di fondamento. Sul tema dell'individuazione dell'organo competente ad emettere il decreto autorizzativo di intercettazioni finalizzate alla cattura di un latitante, nel quadro della generale previsione dell'art. 295 c.p.p., la giurisprudenza di questa Suprema Corte registra un orientamento non univoco in riferimento alla particolare (e diversa) ipotesi della latitanza conseguente ad ordine di carcerazione. Ed infatti, una prima linea interpretativa ritiene sempre competente il giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. sez. 1^, 18.10.2000, n. 4312, PM c. Mangia, rv. 217949), mentre altra interpretazione lo individua nel giudice delle indagini preliminari ogni qual volta lo stato di latitanza dia rilievo, al tempo stesso, a finalità squisitamente investigative, nel senso che lo strumento intercettativo sia utilizzato non solo per consentire l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, ma anche per l'acquisizione di elementi informativi volti a ricostruire, sia pure nel quadro e per l'attivazione delle ricerche del latitante, dimensioni associative, fatti e responsabilità riconducibili al gruppo criminale che, secondo l'ipotesi investigativa, favorisce la latitanza (cfr. Cass. sez. 2^, 4.12.2006, n. 215, in procedimento riguardante proprio IU AL ed altri, riv. 235857).
Quest'ultima interpretazione valorizza un dato di riferimento (la costanza di attività investigativa a supporto od in parallelo alla ricerca del latitante), che può rappresentare la chiave risolutiva del quesito in questione.
In proposito, giova premettere che al caso di specie sembra estranea la logica dell'art. 279 c.p.p., che individua il giudice competente (in quello che procede e nel giudice per le indagini preliminari prima dell'esercizio dell'azione penale) in relazione alla diversa materia delle misure cautelari, nella quale l'attribuzione della competenza è determinata, più che da ragioni di coerenza istituzionale, da esigenze pragmatiche di economia e praticità, connesse all'immediata disponibilità degli atti da parte dell'autorità procedente, necessaria per i dovuti provvedimenti (applicazione, revoca delle misure ovvero modifiche delle relative modalità esecutive).
La ricerca del latitante non è in alcun modo legata, funzionalmente, alla fase procedurale in corso e rappresenta l'obiettivo precipuo di una vera e propria attività d'indagine, istituzionalmente estranea all'ordinaria competenza del giudice che procede ed eccentrica rispetto alle relative attribuzioni.
Ed allora, in tema di ordine di carcerazione, la competenza a disporre le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni volte alla ricerca del latitante/condannato resta ferma in capo al giudice dell'esecuzione, siccome rientrante nella sfera delle peculiari attribuzioni di quel giudice, intese alla compiuta attuazione del potere punitivo dello Stato espresso nella pronuncia di condanna;
la competenza del giudice delle indagini preliminari può radicarsi solo in caso di concorrenti necessità investigative. Invece, nell'ipotesi di ricerca di latitante sottrattosi ad ordinanza di custodia cautelare, la natura investigativa della pertinente attività induce ad individuare nel GIP il giudice competente a disporre le relative intercettazioni, tale restando sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel procedimento in relazione al quale è stato emanato il titolo custodiale. Il giudicato segna, dunque, in subiecta materia il discrimine tra competenza del GIP e competenza del giudice dell'esecuzione. Applicando tale principio al caso di specie, va senz'altro confermata la competenza del GIP di Reggio Calabria, posto che, dei sei provvedimenti restrittivi pendenti a carico di CO IO, a parte quelli revocati o divenuti inefficaci, nessuno riguardava la carcerazione in esecuzione di sentenza divenuta definitiva, ma attenevano tutti a procedimenti in itinere.
È superfluo rilevare, a questo punto, che anche le esigenze investigative - la cui indicazione non era necessaria, trattandosi di latitante/indagato sottrattosi a custodia cautelare e non di latitante/condannato - erano comunque espresse.
Infatti, dalla richiesta del PM del 5.5.1999, che richiamava, a sua volta, l'informativa della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro del 4.5.1999, emergeva che la ricerca del CO G. era volta anche ad accertare la rete di appoggi e di favoreggiamenti di cui godeva lo stesso latitante e l'attività di tramite con il resto della cosca mafiosa, che, a dire dell'inquirente, era svolta dal IU S., sia nel suo esercizio commerciale che all'interno degli automezzi di sua proprietà, rispetto ai quali era pure richiesto l'ascolto. Il secondo profilo di illegittimità si riconnette all'omesso riferimento alle eccezionali ragioni di urgenza nel decreto autorizzativo della c.d. delocalizzazione, ossia dell'impiego di apparati di intercettazione diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica.
Anche tale rilievo è privo di pregio.
Al riguardo, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di affermare che l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni per la ricerca di un latitante è sottoposta, solo ove possibile, al rispetto delle regole previste dall'art. 268 c.p.p., con la conseguenza che l'utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica non richiede una particolare motivazione in relazione alle indilazionabili ragioni di urgenza, per il fatto stesso che la cattura di un latitante, per ovvie ragioni di ordine pubblico, rappresenta già in sè obiettivo connotato di eccezionale urgenza, che è, dunque, immanente alla stessa attività di ricerca finalizzata alla sua cattura.
Proprio in ragione di tale oggettiva immanenza, la sussistenza di siffatta condizione di indifferibile urgenza non può restare frustrata dalla particolare opzione procedurale del PM procedente, il quale anziché attivare la procedura specificamente prevista, proprio per i casi di urgenza, dall'art. 267 c.p.p., comma 2 (decreto autorizzativo delle intercettazioni adottato dallo stesso PM, salva convalida del GIP), di certo consentanea ed opportuna rispetto all'attività da intraprendere, abbia sorprendentemente avviato la sequela procedimentale ordinaria (richiesta di autorizzazione-decreto GIP-provvedimenti esecutivi).
All'uopo, può utilmente riflettersi che, in diversa ipotesi, questo Giudice di legittimità ha statuito che la motivazione circa la sussistenza dell'urgenza di cui all'art. 267, comma 2, assorbe quella relativa alle eccezionali ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 268, comma 3, ove le ragioni addotte a sostegno della necessità di immediata attivazione delle operazioni di intercettazione risultino incompatibili sia con la normale procedura che prevede la sequenza anzidetta (richiesta-autorizzazione-esecuzione) stabilita in via ordinaria dall'art. 267 c.p.p., comma 1, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza od idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, con la conseguenza che, se il decreto di urgenza del PM è convalidato dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti di urgenza ai fini dell'art. 267, comma 2, sia dell'art. 268, comma 3, (cfr. Cass. sez. 6^, 19.5.2005, n. 32469, Roveto, rv. 232220).
È coerente, allora, ritenere che, nella fattispecie inversa (mancato ricorso alla procedura eccezionale dell'art. 267, comma 2), la scelta del PM - pur di assai dubbia congruenza, sul versante strategico - non possa vanificare un dato di ontologica evidenza (condizione di indifferibile urgenza, immanente alla cattura di un latitante). A fortori, l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza non può essere smentita dalla particolare scansione temporale dell'iter autorizzatorio, dovuta a deprecabili ritardi nell'adozione dei conseguenti provvedimenti (nel caso di specie, decreto del GIP emesso a distanza di dodici giorni dalla richiesta;
decreto esecutivo emesso a distanza di altri due giorni).
Per quanto riguarda, poi, l'altra condizione cui è subordinata la legittimità della delocalizzazione (ossia l'insufficienza od inidoneità degli impianti), dall'esame del decreto esecutivo del PM del 19.5.1999 l'esistenza di tale ineludibile presupposto risulta congruamente motivata, con riferimento alla necessità che le operazioni captative fossero effettuate presso la sala ascolto della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, territorialmente più vicina al ritenuto ambito di azione del latitante onde consentire un efficace intervento della Polizia giudiziaria per immediate attività di riscontro (incontri ect.) e stante l'indisponibilità tecnica di postazioni adeguate presso questa Procura.
Orbene, se il concetto di insufficienza evoca, in sè, un criterio di inidoneità quantitativa, ossia di indisponibilità logistica degli impianti di ascolto (più o meno transeunte), il concetto di inidoneità richiama quello d'incapacità tecnica degli impianti stessi.
È principio di pacifica acquisizione giurisprudenziale che siffatta inidoneità non va valutata in assoluto, ma in chiave relativa e funzionale, ossia parametrata alla specifica natura delle indagini ed alle esigenze operative che caratterizzano gli accertamenti cui le intercettazioni siano finalizzate.
Non può ragionevolmente revocarsi in dubbio, infatti, che l'attività di ascolto finalizzata alla cattura di un latitante postula che sia concretamente assicurata la possibilità di un immediato intervento delle forze di polizia giudiziaria ai fini di una tempestiva attività di accertamento e di riscontro. È, dunque, incontestabile che l'idoneità di un impianto di ascolto debba essere apprezzata in funzione di tali esigenze operative. Di entrambi i corni di riferimento (indisponibilità tecnica di idonee postazioni di ascolto ed inadeguatezza strategica delle apparecchiatura in dotazione alla Procura rispetto al luogo di ascolto, in funzione della necessità di immediato intervento) il decreto esecutivo del 19 maggio 1999 ha dato compiutamente conto. Pertanto, data la piena regolarità delle disposte captazioni, in costanza dei presupposti legittimanti, l'eccezione di inutilizzabilità delle relative risultanze non ha ragion d'essere ed è, dunque, priva di fondamento.
Tanto premesso in rito, può ora procedersi all'esame delle singole posizioni.
3. - Il ricorso proposto dall'avv. Nico D'Ascola in favore di CO LE, dopo aver agitato, con il primo motivo, la questione di rito di cui si è detto, deduce, con il secondo, difetto motivazionale, sul rilievo che la sentenza impugnata sarebbe priva di valida motivazione, con particolare riferimento alla ribadita colpevolezza in ordine alle ipotesi delittuose di cui all'art. 416 bis c.p.; L. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, ritenuta sulla base delle mere risultanze delle captazioni ambientali, dunque in mancanza di indizi dotati delle imprescindibili connotazioni richieste dalla legge ai fini della relativa valenza dimostrativa.
La censura è destituita di fondamento, posto che l'insieme motivazionale addotto a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità risulta privo delle denunciate incongruenze. Di certo, il nucleo fondante dell'accusa risiede nelle risultanze dell'attività captativa, di cui è stata, in precedenza, apprezzata la piena legittimità.
E del grado di concludenza e significatività, a sostegno delle ipotesi di reato in questione, i giudici di merito hanno reso giustificazione congrua e del tutto logica.
Come è risaputo, il collaudo cui è chiamato questo giudice di legittimità deve arrestarsi al rilievo di siffatti connotati estrinseci del percorso giustificativo, non potendo in alcun modo spingersi sino alla verifica del grado di intrinseca concludenza, in concreto, del contenuto delle intercettazioni, il cui apprezzamento spetta solo al giudice di merito, che è tenuto a rendere idonea motivazione.
Nel riportare per esteso il testo delle più significate captazioni, la Corte di merito ha, infatti, indicato esaustivamente le ragioni per le quali le conversazioni intercettate fossero, univocamente, significative in funzione degli addebiti.
Per quanto concerne, poi, l'eccepita inidoneità delle stesse, sul piano della rilevanza probatoria, è sufficiente considerare, come nel caso di specie, l'attendibilità delle conversazioni, specie per quanto riguarda gli stupefacenti, aveva trovato clamorosa conferma nell'attività di riscontro della p.g. e, segnatamente, nel fatto che, proprio a seguito dell'ascolto, era stato possibile trarre in arresto, per detenzione di un certo quantitativo di droga, IU AL, uno degli interlocutori privilegiati del cugino CO LE.
In base alle riferite risultanze captative è stata, poi, individuata - in termini di insindacabile apprezzamento di merito - la posizione di rilievo del CO LE in seno all'omonima cosca mafiosa, capeggiata dal padre CO IO.
Priva di fondamento è anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento in capo al ricorrente di una diversa responsabilità illecita, sotto il profilo della mera attività di favoreggiamento in favore di latitanti, in luogo dell'ipotesi di cui all'art. 416 bis. Infatti, l'attività volta a sostenere la latitanza di determinate persone è stata correttamente inquadrata nel contesto del ritenuto inserimento organico del CO M. in seno alla consorteria mafiosa, come attività strategicamente correlata ai relativi interessi.
Inammissibile, in quanto afferente a questione di merito, è infine la censura relativa alla dosimetria della pena, posto che l'esercizio del potere discrezionale sul punto risulta ampiamente giustificato, con specifica indicazione della procedura di determinazione della pena, nel suo sviluppo di calcolo in applicazione dell'istituto della continuazione (p. 77).
Non è mancata neppure la specifica indicazione dell'entità della diminuzione (pari ad anni uno) per effetto delle concesse attenuanti generiche.
Il ricorso proposto dall'avv. Mario OG in favore dello stesso CO LE ripropone, con il primo motivo, identica questione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e non può che avere, per la parte relativa, identica risposta motivazionale.
La seconda censura è pure destituita di fondamento, a parte pur evidenti profili di inammissibilità che la connotano, in quanto afferente a questioni squisitamente di merito.
È, ad ogni modo, infondato il nucleo sostanziale della doglianza relativa alla lettura, asseritamente distorta, delle emergenze processuali.
I giudici di appello mostrano, invece, di avere correttamente valutato le informazioni provenienti dal coacervo probatorio, che reclamava per l'imputato un ruolo di sicuro rilievo nella consorteria mafiosa, sulla base non già di dati meramente congetturali legati ai vincoli parentali con altri appartenenti al sodalizio (pur se di indubbia valenza indicativa, stante la struttura familistica della cosca ed il rilievo di massime di esperienza legate anche alla peculiarità della fenomenologia mafiosa nelle aree territoriali di competenza), ma di elementi sintomatici di indubbio rilievo indiziante.
La dimostrata concludenza degli elementi probatori non lasciava spazio ad ipotesi residuali, pur accortamente prospettate dalla difesa, in ordine ad un ruolo di mero favoreggiamento della latitanza del genitore, risultando invece che l'attività di sostegno della latitanza, anche a beneficio di altri sodali, era direttamente funzionale agli interessi della consorteria mafiosa, per i quali era fondamentale il mantenimento di un reticolo di appoggi che consentisse alle persone in regime di clandestinità di perpetuare il loro carisma mafioso, anche attraverso il dispiegamento della consueta attività criminosa.
Attiene ad improponibili rilievi di merito anche la terza censura, relativa alle contestazioni relative alle sostanze stupefacenti. L'esistenza di un compendio motivazionale pienamente idoneo e corretto nell'apprezzamento delle risultanze processali specificamente indicate relega le doglianze anzidette all'ambito dell'inammissibilità.
La quarta censura relativa al regime sanzionatorio è, evidentemente, inammissibile, a fronte di un insieme giustificativo, congruo ed immune da vizi od errori di sorta, che ha dato conto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice in materia.
3.1. - Il ricorso proposto in favore di IU AL deduce, con il primo motivo, la già affrontata questione relativa alla ritualità delle captazioni ambientali, in ordine alla quale valgono le stesse considerazioni che precedono.
Con il secondo, ripropone l'eccezione di violazione del divieto del ne bis in idem, già prospettata in sede di appello, con riferimento alle imputazioni di cui ai capi B) e C).
La censura - che, in quanto meramente reiterativa di questione già sollevata in sede di gravame si collocherebbe in area di inammissibilità - è comunque priva di fondamento, in quanto la risposta dei giudici di merito appare ineccepibile. Ed infatti, è corretta l'argomentazione che esclude l'identità dei fatti oggetto di un precedente procedimento, trattandosi di due diversi nuclei associativi, aventi struttura diversa e diversi ambiti di operatività.
L'accertata militanza del IU S. in due distinti contesti delinquenziali dediti al traffico di sostanze stupefacenti, verificata sulla base della stessa fonte probatoria (intercettazioni ambientali nel suo esercizio commerciale) è stata ritenuta plausibile, non risultando nessuna esclusiva di appartenenza, tanto più in un contesto magmatico e fluttuante di occasionali alleanze tra diversi gruppi delinquenziali, la cui volatilità caratterizza, per consolidata massima di esperienza, l'universo mafioso. Destituita di fondamento è anche la terza doglianza, posto che il percorso giustificativo della ribadita responsabilità dell'imputato in ordine agli addebiti in contestazione è immune dai denunciati vizi di illogicità manifesta o di inadeguatezza motivazionale. Risulta, invece, che sulla base di una corretta lettura delle risultanze di causa, espressione di insindacabile apprezzamento del grado di concludenza delle captazioni ambientali, i giudici di merito hanno ritenuto che la piattaforma indiziaria in atti fosse pienamente idonea a sostegno del confermato giudizio di colpevolezza. Infondato è pure il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i fatti-reato oggetto del processo in corso e quelli accertati con precedente sentenza della stessa Corte distrettuale del 5.10.2005, divenuta definitiva il 27.9.2005.
Pienamente logica e correttamente giustificata è l'argomentazione dei giudici di merito in ordine alla diversità strutturale ed operativa di due diversi gruppi delinquenziali e l'impossibilità, pertanto, di ricondurre l'attività delittuosa oggetto del presente giudizio ad identità di disegno criminoso e di affasciarla, dunque, a quella definitivamente giudicata in altro procedimento. Inammissibile, infine, è la quinta censura relativa alla dosimetria della pena, risultando formalmente corretta e congruamente motivata la procedura di determinazione del trattamento sanzionatorio anche in ragione del giustificato diniego delle attenuanti generiche, alla luce della personalità dell'imputato.
Quanto al ricorso proposto dall'avv. IO AC in favore dello stesso imputato, la censura riguarda la pretesa sovrapposizione tra i fatti contestati nel presente procedimento e quelli oggetto di precedente giudizio ed è, dunque, sostanzialmente identica a quella espressa nel ricorso precedente e non può che trovare, quindi, identica risposta motivazionale.
3.2 - I ricorsi proposti in favore di CH CE riguardano, con il primo motivo, la già affrontata questione relativa alla validità delle disposte captazioni ambientali e, per essa, valgono ovviamente le considerazioni che precedono.
Priva di fondamento, poi, è la seconda doglianza, relativa all'adeguatezza del compendio motivazionale a sostegno delle ipotesi accusatorie.
Sul punto, la censura di parte non ha ragion d'essere, in quanto corretto e congruo è l'esame delle risultanze di causa trasfuso in un tessuto motivazionale privo di smagliature o discrasie di sorta. Di incontrovertibile efficacia è l'argomento dei giudici di appello che hanno attribuito univoca valenza significativa alle risultanze delle captazioni ambientali ed alle stesse ammissioni dell'imputato, in ordine alle programmate truffe all'INPS.
Risulta, poi, correttamente argomentata l'opinione della ribadita colpevolezza per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies sulla base della compiuta valutazione delle operazioni finanziarie gestite dall'imputato nell'interesse della cosca, al fine di consentire la contestata elusione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniale.
Ogni altro profilo di doglianza va disatteso, in quanto, sub specie del difetto motivazionale, tenta di veicolare nel processo una non consentita rilettura delle risultanze processuali, alternativa a quella, argomentatamente, sostenuta dai giudici di merito. Alla stregua della (ritenuta) univoca rilevanza e dell'obiettiva pregnanza del quadro probatorio, in forza del quale è stato ritenuto possibile ritagliare per il CH F., per la sua competenza in campo finanziario, un ruolo ben definito nell'organizzazione mafiosa, è stato ritenuto ininfluente l'intervenuta assoluzione per taluni episodi di truffa, ritenuti reati-fine della stessa organizzazione. Ed il giudizio non può ritenersi illogico o carente, sul piano della corretta applicazione delle regole di giudizio e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Inammissibile, infine, è la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, a fronte di motivazione compiuta e corretta, anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, in ragione della personalità dell'imputato desunta dai suoi precedenti penali e dal coinvolgimento in altre vicende processuali.
3.3 - Venendo, ora, all'impugnazione di BA AL, il primo motivo, riguardante l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, negli stessi termini dedotti da altri ricorrenti, deve trovare identica risposta motiva. La seconda doglianza lamenta malgoverno delle regole di valutazione della prova, in riferimento all'addebito di partecipazione ad associazione mafiosa.
La censura è priva di fondamento, in quanto il processo giustificativo addotto a sostegno del ribadito giudizio di colpevolezza appare congruo ed immune da errori di sorta. Il nucleo centrale dell'impianto accusatorio risulta, ragionevolmente, radicato nelle dichiarazioni accusatorie del collaboratore IO SE, prudentemente apprezzate nella loro credibilità.
L'approccio alle relative propalazioni risulta corretto, avendo i giudici di merito preliminarmente valutato l'attendibilità generica del dichiarante, positivamente collaudata in riferimento al suo inserimento nella consorteria mafiosa, anche per ragioni di affinità, ed ai reali contributi offerti, anche in altre sedi giudiziarie, nella ricostruzione delle vicende dello stesso sodalizio e nell'individuazione delle responsabilità dei diversi associati. Sul versante della generica affidabilità del dichiarante e della reale minaccia che il suo pentimento arrecava o avrebbe potuto arrecare agli equilibri del mondo delinquenziale un elemento di significativa conferma è rappresentato, in ultima analisi, proprio dall'inquietante circostanza della sua scomparsa, siccome vittima di c.d. lupara bianca, come argomentatamele ritenuto anche sulla base di significative allusioni contenute in alcune captazioni ambientali acquisite nel presente giudizio.
Quanto alla posizione del BA S., significativi riscontri individualizzanti sono stati individuati in alcune conversazioni captate, specificamente indicate e, con particolare riferimento al ruolo da lui svolto nell'interesse del sodalizio nel campo dell'attività usuraria, anche nel ritrovamento presso la sua abitazione, occultate in un'intercapedine, di ingenti somme di danaro e di significativa documentazione, argomentatamene ritenuta dimostrativa dell'anzidetta attività di usura.
Univoco segno rivelatore dello spessore mafioso del personaggio e del suo coinvolgimento nel sodalizio è stato, poi, individuato nella vicenda relativa al piano di acquisto di un terreno che, collidendo con interessi di altro sodalizio mafioso, era stato sul punto di innescare una guerra di mafia, per via della precisa presa di posizione del clan di appartenenza a protezione del prestigio che un preteso torto ad uno dei sodali avrebbe procurato al prestigio mafioso della consorteria.
Le segnalate, pretese, discrasie nel dire del collaborante, ove effettivamente esistenti, attengono a particolari marginali del relativo racconto, che non inficiano la struttura portante della complessiva impalcatura accusatoria.
Parimenti infondata è la terza doglianza relativa alla ribadita colpevolezza per il reato di armi di cui al capo E), sufficientemente motivata con riferimento all'inequivoco tenore delle indicate intercettazioni ambientali, la cui credibilità è stata positivamente apprezzata nel contesto d'insieme ed alla stregua del noto spessore mafioso del clan di appartenenza, storicamente alimentato e, comunque, fondatamente accreditato della disponibilità di armi, anche sulla base di chiare informazioni probatorie del presente giudizio.
3.4 - La prima censura del ricorso proposto in favore di CO IO riguarda la valutazione delle risultanze processuali, che, a dire di parte ricorrente, sarebbero inidonee a sostenere l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso.
La doglianza si colloca alle soglie dell'inammissibilità, afferendo a questione squisitamente di merito, qual è, di certo, quella relativa alla valutazione del compendio probatorio, notoriamente sottratta al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nel caso di specie, sia assistita da motivazione congrua e corretta. Nel caso di specie, siffatta valutazione non offre il fianco a critiche di sorta, essendosi articolata attraverso l'esame, logico e coerente, di emergenze di causa, motivatamente ritenute conducenti in direzione della colpevolezza, il giudizio conclusivo in ordine al ruolo verticistico assunto dall'imputato in seno all'omonima consorteria risulta fondato su risultanze giudicate di particolare valenza dimostrativa, come le accuse emerse dalle propalazioni accusatorie di IO SE - della cui collaudata attendibilità si è già detto - e di IU EL in ordine al riferito incontro conviviale con i maggiorenti della cosca CO nelle riferite circostanze di tempo e luogo.
I riscontri individualizzanti sono stati rinvenuti nella convergenza di tali diverse indicazioni accusatorie, nelle risultanze di altri procedimenti a carico del CO G. e nelle captazioni ambientali ritenute, con dovizia di argomenti, di inequivoco rilievo probatorio nella loro sicura riferibilità all'imputato ed al ruolo apicale da lui assunto, alla disponibilità di armi da parte sua, al carisma esercitato anche in regime di latitanza, durante la quale non aveva mai smesso di impartire ordini e direttive.
Correttamente, sulla base di consolidate massime di esperienza, è stato inoltre ritenuto che la stessa latitanza qualificata, di cui si è detto, fosse sottolineatura di prestigio mafioso, non essendo dubbio che il protrarsi della stessa in zona vicina al centro operativo della cosca in tanto era possibile in quanto fosse in atto un reticolo di protezione, appoggi e favoreggiamenti assicurato dallo stesso sodalizio e favorito dal clima d'intimidazione ed omertà conseguente al vincolo associativo.
Destituita di fondamento, per identici motivi, è anche la terza censura, relativa alle imputazioni in tema di sostanze stupefacenti. Ancora una volta è ineccepibile, alla luce di motivazione formalmente corretta e congrua, la valutazione delle risultanze probatorie, consistite nel contenuto delle indicate captazioni ambientali, argomentatamente ritenute di sicuro spessore indiziante. 3.5 - La prima doglianza del ricorso proposto in favore di CH AN attiene alla già affrontata questione relativa alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, in ordine alla quale può farsi integrale richiamo alle precedenti argomentazioni. La seconda censura attiene al profilo dell'adeguatezza motivazionale in ordine all'imputazione di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies. Il rilievo difensivo non coglie nel segno in quanto, pur nella sinteticità dell'esposizione, la Corte distrettuale ha chiaramente indicato le ragioni del confermato giudizio di colpevolezza, facendo riferimento al contenuto di conversazioni captate, ritenute argomentatamente di affidabile rilievo significativo, a riprova del contestato coinvolgimento dell'imputato nelle iniziative finanziarie del fratello CH CE finalizzate all'elusione della normativa in tema di prevenzione patrimoniale.
I momenti più qualificanti di siffatta partecipazione risultano esaurientemente tratteggiati nel contesto motivazionale e la pertinenza e coerenza delle argomentazioni addotte a sostegno fa sì che la stessa motivazione si sottragga al controllo di legittimità. Gli ulteriori rilievi difensivi che sostanziano la censura attengono a profili di merito improponibili in questa sede.
Inammissibile, infine, è la censura relativa al regime sanzionatorio che si sottrae pur esso all'esame di questo Giudice in presenza di motivazione corretta e pertinente, specie nella parte in cui nega il beneficio delle generiche in ragione alla personalità dell'imputato adeguatamente apprezzata.
3.6 - Le ragioni di doglianza in favore di CO BE deducono manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione nonché violazione di legge ai sensi dell'art. 649 c.p.p., sul rilievo che l'imputazione a suo carico riguardava un limitato periodo di tempo rispetto all'arco temporale di contestazione per i coimputati (di molto successivo al marzo 2003), peraltro sulla base di reiterato modello contestativo, già impiegato in altri procedimenti, che lo voleva capo dell'omonima cosca, senza precisi riscontri probatori, ma sulla base di schemi criminologici da modello di autore o prototipo criminale.
La censura non ha ragion d'essere.
Ed infatti, il contesto argomentativo della motivazione relativa al CO U. riguarda, specificamente, l'arco temporale in questione, ma al solo fine di farlo coincidere con il periodo di inserimento del collaboratore IO SE (agosto 1988, periodo del fidanzamento con la figlia di Mario CO) sino alla denunzia della sua scomparsa (marzo 1996), nel quadro, nondimeno, della ricostruzione della posizione apicale dell'imputato in seno alla consorteria, nient'affatto affievolita dal regime di detenzione cui era costretto, come è stato, argomentatamente, ritenuto dai giudici di merito sulla base delle riferite risultanze processuali.
L'individuazione in capo al CO U. di tale ruolo di prestigio e carisma mafioso è suffragata da precise indicazioni provenienti dall'anzidetto collaboratore, dalle dichiarazioni di IU EL e dalle propalazioni di altri collaboratori, tutte convergenti, non solo nell'individuazione di una consorteria intesa clan CO nello scacchiere mafioso della provincia reggina (dato gnoseologico conclamato nella storiografia mafiosa, alla stregua delle risultanze di diversi procedimenti giudiziari conclusi con sentenze definitive), ma nell'attribuzione a CO BE del ruolo di capo indiscusso e conclamato.
L'eccezione fondata sulla presunta violazione dell'art. 649 c.p.p. è meramente reiterativa di identica questione agitata in sede di gravame, alla quale la Corte territoriale ha reso appagante risposta, argomentando che le dedotte assoluzioni in altri procedimenti riguardavano contesti accusatori diversi e fondati su elementi di prova diversi da quelli attualmente in esame, rilievo che va ovviamente valutato in rapporto alle precedenti argomentazioni che avevano, convincentemente, sostenuto l'ininfluenza delle indicate pronunce assolutorie.
Così è logica l'osservazione secondo cui l'assoluzione nel procedimento riguardante la contestata appartenenza ad una grossa confederazione di cosche finalizzata alla gestione illecita dei lavori del porto di Gioia Tauro non metteva in discussione l'esistenza di una cosca CO ne' tanto meno il ruolo verticistico dell'imputato, ma solo la partecipazione dello stesso sodalizio all'anzidetta confederazione mafiosa per la gestione degli specifici interessi in gioco.
3.7 - Per BB SE viene eccepito difetto motivazionale con riferimento ai capi B) e C) in tema di armi, sul rilievo che erano state utilizzate solo poche intercettazioni a suo carico, relative ad un suo possibile coinvolgimento in questioni di droga per un limitatissimo arco temporale, senza che fosse emerso alcun contributo da parte sua all'organizzazione delinquenziale. A parte i chiari riflessi di inammissibilità, connessi ad improponibili argomenti di merito, la censura in esame è, nel suo complesso, priva di fondamento, in quanto la pur sintetica motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa all'imputato, non può dirsi, per ciò solo, carente sul piano della completezza e della pertinenza in funzione degli addebiti contestativi.
Insindacabile, in questa sede di legittimità, in quanto logica è plausibile, è in particolare la lettura delle indicate intercettazioni, il cui tenore è stato, argomentatamele, ritenuto significativo di organica partecipazione dell'imputato all'organizzazione che aveva la sede operativa nell'esercizio di IU AL, con ruoli di procacciatore e spacciatore di sostanze stupefacenti, con riferita partecipazione agli utili conseguenti.
3.8 - La censura proposta in favore di AC VA, con riferimento alla confermata responsabilità in ordine al reato di illegittima detenzione di armi, manifesta indubbi profili di inammissibilità, nella parte in cui contesta la metodologia di lettura delle captazioni ambientali riferentesi alla disponibilità da parte sua di armi.
Ad ogni modo, la doglianza è priva di fondamento, in quanto l'insieme motivazionale del provvedimento impugnato, nella parte relativa all'imputato, odierno ricorrente, appare immune da vizi, incongruenze o contraddizioni di sorta.
Logicamente motivata - e dunque insindacabile - è la valutazione delle conversazioni in atti, ritenute inequivoche sia nel riferimento alla persona dell'imputato, individuata sulla base degli evidenziati rapporti parentali dei dialoganti, sia nella riferita detenzione di armi da parte sua, tenuto conto, come momento di ritenuta conferma, dello stato di latitanza dello stesso imputato.
È appena il caso di rilevare, in proposito, che non spetta a questo Giudice la verifica dell'effettivo significato dimostrativo delle intercettazioni in atti, posto che la relativa lettura compete, in via esclusiva, al giudice di merito, di cui è sindacabile solo la motivazione, in termini di corretta applicazione dei canoni di logica comune e delle regole di diritto, nella parte in cui collega gli elementi emersi dalle anzidette comunicazioni per l'attribuzione ad essi di valenza indicativa a sostegno degli addebiti in contestazione.
Compito, questo, compiutamente assolto dalla Corte territoriale. 3.9 - L'impugnazione in favore di RA LE riguarda il preteso deficit motivazionale in ordine alle imputazioni di cui ai capi B) e C), in tema di sostanze stupefacenti e la violazione di legge, con riferimento all'art. 649 c.p.p.. Per quanto riguarda il primo profilo di doglianza, non sussiste la denunciata censura in quanto il processo giustificativo offerto dai giudici di appello non appare inficiato da errori od incongruenze di sorta, avendo compiutamente indicato le fonti probatorie, consistenti nelle raccolte captazioni ambientali, e positivamente apprezzato il giudizio di concludenza espresso dal giudice di primo grado. Peraltro, il grado di sufficienza della risposta motivazionale non può che essere rapportato al tipo di censura dedotta nell'atto di appello, che, nella specie, non poneva in discussione la sussistenza di elementi di prova, quanto, piuttosto, la pretesa sovrapposizione dell'ipotesi contestativa del presente procedimento a quella oggetto di precedente giudizio.
Si tratta di eccezione identica a quella sollevata in favore di IU AL, per la quale valgono, come è ovvio, le stesse considerazioni già espresse, in ordine alla diversità strutturale dei nuclei associativi oggetto dei due procedimenti. 4. - Per quanto precede, i ricorsi - globalmente considerati - devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008