Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5901 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ) 4 E 7 CORTE SUPRAM05901/ 02 3 C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . O A L N L P , O 1 I B 9 D E 9 1 E E - 1 N C 1 I O - I D 1 Z 2 U A TRIBUTI I . R L SEZION G T CONSORTILI S 9 I E 3 G N E E . R T 6 4 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A S I . D ( T E T T R N A E R.G.N. 19739/99 S Presidente Dott. AN E SAGGIO Dott. Vincenzo Consigliere PROTO Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Consigliere 17301 Cron. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Ud. 14/01/2002 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE LARINESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LABICANA 80, presso l'avvocato ROSSELLA BILOTTA, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA B. MAMMARELLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
LA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONNA OLIMPIA 6, presso l'avvocato MICHELE PETRELLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura2002 41 in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza non definitiva n. 41/98 depositata del il 19/06/98 e, la sentenza definitiva n. 54/98 Giudice di pace di LARINO, depositata il 23/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Mammarella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 CO AN, con citazione del 26 marzo 1998, citava dinanzi al Giudice di pace di Larino il CO di bonifica integrale larinese, chiedendone la condanna alla restituzione della somma indebitamente pagata per contributi consortili riguardanti terreni di sua proprietà, in quanto il CO non aveva realiz- zato alcuna opera di bonifica e senza che i suoi terre- ni ricevessero alcun beneficio dall'attività del Con- sorzio. Il CO si costituiva eccependo la incompe- tenza per materia e per valore del Giudice di pace, in- dicando nel Tribunale di Larino il giudice competente. 2 Chiedeva, comunque, il rigetto della domanda perché in- fondata. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva n. 41/98 rigettava le eccezioni di incompetenza. Rimes- sa la causa sul ruolo per la decisione sul merito, con sentenza definitiva n. 77/98, depositata il 23 ottobre 1998, condannava il CO alla restituzione della somma di lire 562.544, con gli interessi dalla domanda, oltre alle spese di causa. Il CO - premesso di avere formulato espressa e tempestiva riserva di impugnazione della sentenza non definitiva, ma di avere ugualmente propo- sto appello immediato, abbandonando peraltro tale giu- dizio, estinto con l'accordo di controparte proponeva ricorso a questa Corte avverso entrambe le sentenze con atto notificato alla controparte il 19 ottobre 1999, formulando quattro motivi di impugnazione. La parte in- timata resiste con controricorso notificato il 23 no- vembre 1999, con il quale ha eccepito sotto vari aspet- ti la inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza. Il CO ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c. e dell'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933. 3 Si deduce al riguardo che i contributi consortili spettanti ai Consorzi di bonifica hanno natura tributa- ria e il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto che avente ad oggetto l'accertamento che essi non la causa, erano dovuti e quindi dovevano essere restituiti, rien- trasse nella propria competenza e non in quella del Tribunale, competente funzionalmente a conoscere in ma- teria di imposte e tasse nei casi di mancata devoluzio- ne alle Commissioni tributarie. A sostegno del motivo si evidenzia che la natura tributaria di detti contributi e la competenza a cono- scere delle cause che li riguardano sono stati di re- cente espressamente affermate dalla sentenza n. 9493 delle sezioni unite di questa Corte. Con il secondo motivo si denuncia anche la viola- zione dell'art. 9, comma 1, c.p.c., per essere la causa in questione di natura immobiliare e, come tale, riser- vata alla competenza del Tribunale. Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazio- nali per avere il Giudice di pace attribuito ai contri- buti consortili natura di indennizzi, ovvero di oneri reali, senza dare adeguata motivazione al suo convinci- mento. Con il quarto motivo si denunciano la violazione degli artt. 860 e segg. cod. civ., dell'art. 59 del 4 r.d. n. 215 del 1933, nonchè vizi motivazionali, per non avere il Giudice di pace rilevato che la documenta- zione depositata dimostrava l'effettuazione di opere di bonifica valorizzando i beni siti nel comprensorio. 2 In via pregiudiziale vanno rigettate le eccezio- ni di rito formulate dal controricorrente il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto: a) nel ricorso non sarebbe indicata la persona fisica del legale rappresentante del CO;
b) non é stata da- ta la prova che "il mandante é per statuto abilitato a stare in giudizio nelle liti attive"; c) pur avendo l'intimato due difensori, che lo rappresentavano nel giudizio di primo grado, il ricorso è stato notificato in unica copia;
d) il ricorrente, dopo avere fatto ri- serva di impugnazione della sentenza non definitiva, ha poi proposto appello prima della sentenza non definiti- va, cosicché la riserva doveva intendersi riferita all'appello e non al ricorso per cassazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza non definitiva. L'eccezione sub a) é infondata, essendo apposta in calce al ricorso procura dalla quale risulta espres- samente sia l'organo (il Presidente del CO), sia la persona fisica che l'ha rilasciata, che ha così chiaramente mostrato di agire in rappresentanza del 5 CO. Devesi infatti in proposito riaffermare il princi- pio secondo il quale quando dagli atti di causa é pos- sibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato per ricorrere in Cassazione, la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso di tale nome non ne com- porta la inammissibilità (Cass. sez. un. 10 giugno 1998, n. 5764), così come non ne comporta la inammissi- bilità la indicazione solo nella procura della carica ricoperta, essendo ciò sufficiente a rendere possibile il riscontro sulla valida instaurazione del rapporto processuale. Parimenti infondata é la seconda eccezione. Al ri- guardo va considerato che questa Corte a sezioni unite, ha affermato il principio, condiviso da questo colle- gio, secondo il quale l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una persona fisica in nome di un ente, non può essere messa in discussione per difetto del potere di rappresentanza, qualora detta persona ab- bia esercitato tale potere nella pregressa fase del processo senza contestazione della controparte (Cass. sez. un. 16 luglio 2001, n. 9647). Nel caso di specie il ricorso risulta - per quanto sopra detto proposto dal Presidente del CO (che d'altro canto é 6 l'organo normalmente rappresentativo dei consorzi) prof. Nicola Anacoreta, nei cui confronti é stato ac- cettato il contraddittorio in primo grado e sono state pronunciate le sentenze impugnate. Tali elementi, unitamente alla produzione della deliberazione della Deputazione amministrativa del Con- sorzio che ha autorizzato la proposizione del ricorso, ed alla dichiarazione del Presidente del CO, nel rilasciare procura al difensore, di agire in base a questa, forniscono idonei elementi dimostrativi dell'ammissibilità del ricorso anche in relazione al profilo in esame. Infondata é anche l'eccezione sub c), nessuna norma prevedendo che ove la parte sia difesa da due procuratori il gravame debba essere proposto mediante consegna di una copia per ciascun difensore. Riguardo all'ultima eccezione del controricorren- va preliminarmente considerato che la impugnazione te, immediata di una sentenza non definitiva di cui la par- te si sia riservata l'impugnazione differita, secondo un principio più volte affermato da questa Corte (da ultimo Cass. 11 agosto 1999, n. 8606; 4 marzo 1997, n. 1916) é inammissibile, ma non preclude di impugnare la sentenza non definitiva insieme a quella definitiva. L'impugnazione, infatti, é inammissibile proprio perchè 7 inidonea a togliere valore alla riserva, che conserva intatta la propria efficacia conservativa del gravame. E' d'altro canto errato che come invece deduce la parte controricorrente la proposizione dell'appello immediato avverso la sentenza non defini- tiva nei cui confronti era stata formulata riserva di impugnazione, deve portare a considerare la riserva formulata come riferita all'appello e non al ricorso per cassazione, unico mezzo di gravame esperibile nel caso di specie. La riserva di gravame, infatti, generi- camente formulata, come nel caso di specie, esprime la volontà di dilazionare il gravame esperibile a dopo la pronuncia definitiva, cosicchè l'erronea proposizione, ante tempus, di un appello sotto più aspetti inammissi- bile, non priva la riserva della sua capacità conserva- tiva del mezzo di impugnazione consentito dalla legge. Ne deriva che anche l'eccezione di inammissibili- tà formulata nei sensi anzi detti va respinta. 3 Venendo all'esame del merito, il primo motivo del ricorso va ritenuto fondato, dovendosi riaffermare in questa sede il principio (affermato da questa Corte con la citata sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle se- zioni unite, nonchè successivamente con la sentenza 5 maggio 1999, n. 4474 e con numerose altre sentenze di questa sezione) secondo il quale i contributi spettanti 8 ai Consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguen- za che la competenza per materia a conoscere della do- manda con la quale il contribuente chiede la restitu- zione delle somme versate a tale titolo, perchè non do- vute, spetta al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il d. lgs. n. 546 del 1992 (e restando ininfluenti sui processi in corso, a norma dell'art.5 c.p.c. le mo- difiche legislative introdotte dall'art. 12 della 1. 28 dicembre 2001, n. 448). Ciò in quanto: a) le modalità di costituzione dei consorzi di bonifica, le finalità di preminente interesse pubblico della loro attività, la derivazione dalla legge dell'obbligo di pagamento dei contributi a carico dei proprietari di immobili si- ti nel comprensorio di bonifica, dimostrano la loro na- tura di prestazioni imposte a carattere tributario;
b) con la domanda di restituzione dei contributi si fa va- lere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contem- plati dalla legge. Ne deriva che il ricorso va accolto in relazione こ al primo motivo, con assorbimento dei successivi e la sentenza impugnata va cassata, dichiarandosi competente a conoscere della causa il Tribunale di Larino. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado, mentre la parte re- sistente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano quanto agli onorari nella misura di trecento euro.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara as- sorbiti gli altri. Cassa entrambe le sentenze impugnate e dichiara la competenza del Tribunale di Larino. Com- pensa le spese del giudizio di primo grado. Condanna la parte resistente al pagamento al ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano nella mi- sura di trecento euro per onorari e sedici euro per spese vive. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco FelicetyFpacesco AN Saggio Вити in DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL ER & AR Di ZZ W 23 APR 2002 Oggi, IL ER AR Di NU Dr u