Sentenza 3 febbraio 2000
Massime • 1
Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203), non è necessario che sia stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica della violenza o della minaccia mafiosa, quali derivanti dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio criminoso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2000, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Aldo Saulino Presidente del 3.2.2000
1. Dott. Antonio Esposito Consigliere SENTENZA
2. " Nicola Bottalico Consigliere N.153
3. " Donato Danza Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo Carmenini Consigliere N. 24065/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
1) ZI FI, nato a [...] l'[...]
2) AN CO, nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 7.4.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Carmenini, Udito il P.G. in persona del Dr. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
OSSERVA
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, in data 7.4.1999, con la quale OR ZI e FR AN erano stati condannati per il reato di tentata estorsione aggravata. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione.
Il ZI deduce: 1) nullità della sentenza ex art.606, lett. c), in relazione all'art. 500 c.p.p.; 2) nullità della sentenza ex art. 606, lett.b), c.p.p., in relazione all'art.7, legge n.203/91; 3) nullità della sentenza per illogicità della motivazione. Il RA lamenta il difetto di motivazione sia in ordine al giudizio di colpevolezza, sia in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante.
I ricorsi sono infondati.
Il ZI ripete, in sostanza, lamentele già avanzate in sede di gravame e disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione.
La Corte, invero, espressamente annota che l'istruttoria dibattimentale del primo giudice si è avvalsa anche "del laborioso ricorso al meccanismo delle contestazioni probatorie"; ne' risultano violazioni delle norme processuali o del principio del contraddittorio. Di talché la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito, esente da vizi logico-giuridici, non può subire censure in sede di legittimità.
È stato, quindi, accertato che OR ZI era a conoscenza delle minacce estorsive perpetrate nei confronti della parte lesa (tale Montuori) ed aveva dato il consenso alla spendita del nome della sua famiglia, ossia a sfruttare la fama criminale dei ZI, cui notoriamente fa capo un'organizzazione di stampo camorristico, operante nel territorio di Vallo della Lucania;
che egli era, all'epoca, l'unico esponente della famiglia di sesso maschile ancora in libertà.
Anche la posizione del RA è stata congruamente vagliata, attraverso il collegamento logico delle varie emergenze processuali (riconoscimento fonico della voce dell'anonimo estorsore, intercettata in alcune conversazioni telefoniche;
ulteriori elementi indizianti, che hanno corroborato i risultati della consulenza tecnica).
Per entrambi gli imputati deve essere, quindi, escluso il vizio motivazionale.
Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Resta da esaminare la questione relativa all'aggravante, di cui all'art. 7 L.203/91, in relazione alla quale deve essere ribadito l'orientamento di questa Sezione.
Per la configurabilità della circostanza aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, invero, non è necessario che sia stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o minaccia assumano la veste tipica della violenza o minaccia mafiosa, quali derivanti dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio criminoso, con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti (cfr. Cass. Sez. II, sent. 2204/98, Parreca, RV 211178): nel caso di specie la ricostruzione in fatto va ben al di là del presente enunciato.
Queste argomentazioni comportano il rigetto dei ricorsi con la conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso il 3 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2000