Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2000, n. 3061
CASS
Sentenza 3 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203), non è necessario che sia stata contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica della violenza o della minaccia mafiosa, quali derivanti dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio criminoso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell'evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti.

Commentari2

  • 1Metodo mafioso e tentata estorsione: configurazione dell’aggravante e valore probatorio delle dichiarazioni della vittima (Giudice Paola Scandone)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Aggravante metodo mafioso: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2000, n. 3061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3061
Data del deposito : 3 febbraio 2000

Testo completo