Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5157 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
J ' 5157/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALI O +LA CORTE SUPRE SAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE da sinistro stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13396/98 FIDUCCIA - Presidente- Dott. Gaetano Rel. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere Cron. 2/012 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 1834 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 20/10/00 TALEVI - Consigliere. Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 3, presso lo studio dell'avvocato DE VITO PAOLO VALERIO, difeso dall'avvocato PECCHIOLI MARCELLO, giusta delega in atti;
CORTE SUTERIA O CASSAZIONE UP COPIE ricorrente - Richiesta con URL IL SOLE 24 dal Sig. contro ཁས་པ་དོན་ 3000 per diritti 2. APR. 700 CENTURIONI ASSICURAZIONI SPA, ( già Centurion Ass.ni IL CANCELLIERE Sp.A.); in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE CANCELLERIAN ZEBIO N.30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI 2000 GIAMMARIA, che lo difende unitamente all'avvocato 1657 PECORINI PIETRO, giusta delega in atti;
1 controricorrente nonchè
contro
UG UG;
-- intimato avverso la sentenza n. 549/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 17/2/98, depositata il 29/04/98; RG.180/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per ва l'inammissibilità del ricorso. д GO UG;
\ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata IA SA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze LI IN e la Prudential Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito in un sinistro stradale verificatosi in Galluzzo (Fi) il 15.9.1987. Esponeva che il giorno indicato, alle ore 18,30 circa, mentre percorreva, alla guida del proprio ciclomotore, la via Senese di detto centro, con direzione Firenze, era stato tamponato dall'auto Fiat 127 tg.608488, di 2 proprietà dell'IN ed assicurata per la r.c. presso l'anzidetta società; che in conseguenza dell'urto era caduto a terra riportando lesioni personali;
che il relativo procedimento penale si era concluso con l'archiviazione per amnistia;
che, non essendo stato possibile raggiugere una bonaria definizione della controversia, con la Compagnia convenuta, si era visto costretto ad instaurare la causa civile;
e chiedeva pertanto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificandoli in L. 100.901.000, oltre interessi e rivalutazione. Costituendosi in giudizio i convenuti contestavano in fondatezza della domanda sostenendo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva dell'attore che, a loro dire, si sarebbe improvvisamente, proveniendo dal - rispetto alla direzione di lato sinistro della strada flusso circolatorio,marcia dell'IN immesso nel - urtando con il proprio ciclomotore l'autovettura sopravveniente all'altezza della fiancata sinistra;
parimenti contestavano il quantum della pretesa risarcitoria. Con sentenza n. 3023/95 del 14.11.1995 l'adito Tribunale dichiarava che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva del convenuto - per 3 essersi lo stesso, nonostante si fosse accorto della presenza del ciclomotore dinanzi a se (in quanto il SA, che aveva completato la manovra di immissione nel flusso della circolazione, si trovava già in posizione dritta) limitato a suonare il clacson e a spostarsi sulla destra, omettendo però di frenare e lo condannava, in solido con la società assicuratrice, al pagamento della complessiva somma di L. 62.455.262, oltre interessi e spese di lite. Avverso tale sentenza interponevano gravame i convenuti al quale resisteva il SA. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 17.2/29.4.1998, accogliendo parzialmente l'impugnazione, dichiarava la responsabilità concorrente nella produzione del sinistro dei due conducenti - ascrivendo, rispettivamente, il 40% di colpa al SA ed il 60% all'IN -; dichiarava la congruità dei parametri adottati dal Tribunale per la liquidazione del danno biologico e morale mentre riteneva non dovuta alcuna somma al SA a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da inabilità temporanea;
per l'effetto riduceva a L. 18.904.800 il oltre interessi, risarcimento riconosciuto all'attore, e compensava per metà le spese dei due gradi ponendo a carico degli appellanti la restante metà. 4 Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il SA affidandone l'accoglimento a due motivi. Resiste con controricorso l'Axa Assicurazioni s.p.a. (già Centurion Ass.ni). L'IN non ha invece svolto in questa sede alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Denuncia con il primo mezzo il ricorrente "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) sostenendo che la ricostruzione delle modalità два del sinistro sarebbe stata erroneamente effettuata sulla base dei dati valutativi contenuti nei rapporti dei carabinieri anzicchè delle dichiarazioni dei testi de visu. Contraddiceva con tali dichiarazioni l'affermazione secondo cui la manovra del SA sarebbe stata imprudente per avere egli tagliato la strada in diagonale posto che, secondo quanto affermato da tali testi, quando tale manovra era stata iniziata non c'erano macchine. Ed erronea inoltre era la precisazione contenuta in sentenza che la posizione del ciclomotore sulla carreggiata era scorretta. A lui, infatti, avrebbe 5 potuto, tutt'al più, farsi carico di non aver tenuto la destra ma tale violazione, a suo dire, non aveva avuto alcuna incidenza causale nella produzione del sinistro. La censura è infondata. Per costante, pacifica giurisprudenza di questa Corte (v: ex plurimis: Cass. 30.10.98 n. 10896 e Cass.
6.9.1995 n. 9384) "è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della два controversia, privilegiando in via logica alcuni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato". Al lume degli esposti principi, pertanto, la Corte di merito ben avrebbe potuto nella valutazione delle prove, attribuire prevalenza a questo o a quell'altro elemento non essendo dato ravvisare ragioni di sorta in base alle quali avrebbe dovuto invece attribuire maggiore attendibilità e concludenza alle dichiarazioni dei testi anzicchè al rapporto dei carabinieri. A tali considerazioni va aggiunto che essa non ha minimamente privilegiato alcuno dei dati processuali 6 ma si è bensì limitata a richiamarli, operando un'attenta analisi ed un'attenta valutazione degli stessi: di guisa che può ben affermarsi che il sinistro sia stato ricostruito sulla scorta di tutti gli elementi acquisiti in processo. Nè contraddizione alcuna può ravvisarsi nell'affermazione che "è stata la manovra del ciclomotorista che tagliò la strada per immettersi nell'opposta corsia di marcia a costituire turbativa per la normale circolazione" in quanto, come precisato nell'impugnata decisione, a tale conclusione la Corte territoriale è giunta valorizzando tutte le risultanze processuali (ivi comprese le desposizioni dei testi che non erano di segno opposto). Ed in ordine all'altro rilievo relativo alla posizione del ciclomotore sulla carreggiata decisiva è la considerazione che, sempre secondo quanto puntualizzato in sentenza, risultava più che evidente, pur non trovandosi esso in posizione diagonale ma dritta, che non aveva completato, essendo ancora al centro della strada, la manovra di immissione. Contrariamente all'assunto del ricorrente, quindi, non si è trattato del mancato rispetto della mano da tenere, ma di un'improvvisa manovra di immissione nell'opposta corsia di marcia avente incidenza causale 7 nella produzione del sinistro.
2. Con il secondo mezzo il SA lamenta "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) e violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) con riferimento all'art. 2697 c.c.". La Corte d'Appello, afferma, aveva erroneamente riformato la pronuncia del primo giudice in ordine al quantum rigettando, nonostante la cospicua prova da lui fornita - ed in particolare la documentazione medica proveniente da strutture pubbliche la sua richiesta- ва di risarcimento del danno patrimoniale da inabilità temporanea. Anche tale motivo è insuscettibile di accoglimento. Con l'esposta censura, squisitamente "in fatto", il ricorrente, anzicchè precisare in cosa sarebbero consistiti i pretesi vizi motivazionali nei quali sarebbe incorsa - sul punto - l'impugnata decisione, si limita ad insistere nella propria versione e nella pretesa che la documentazione offerta avrebbe un preciso valore probatorio della fondatezza del suo assunto. Non tiene così conto che la Corte d'Appello è pervenuta alle conclusioni da lui contestate sulla scorta di precisi elementi (le conclusioni di due consulenze 8 tecniche svolte in sede civile ed in sede penale) e di una precisa ed attenta valutazione di tutte le risultanze processuali che valevano ad escludere l'esistenza di qualsiasi nesso causale tra il sinistro, il licenziamento ed il preteso mancato reperimento da parte del SA di altro posto di lavoro. E tali conclusioni risultando assistite da motivazione adeguata, congrua ed immune da vizi logici e/o giuridici, non sono suscettibili di sindacato da questo Giudice di legittimità. Quanto alla dedotta violazione di legge si tratta di una mera enunciazione priva di fondamento in quanto la Corte di merito ha fatto corretto uso delle norme sulla prova ponendole a fondamento della sua decisione. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al ливые 189.000 spese del giudizio di cassazione pagamento delle oltre gli onorari liquidati in L. quattromilioni. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20.10.2000. Il Presidente Il Consigliere namon Salmon Spin Fiducinвит i IL CANCEL DIERE C1 Giovanni Giambattis Depositata in Cancelleria Oggi, li 6. APR. 2001 IL CANNELLIERE Giovanni Giambattista O N 60000 310000 JA 2 6AGO:2002 AGENZIA D A 35499 gist CENTO PESCADA D.ssa DI FILIPPO ***R IR DIRIGENTE AREA DE VIZI GRAZIA euro Ma #DIDIT.overgee 00