Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 1
La natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità di essi con altri accorgimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2001, n. 15159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15159 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 22/02/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 296
3. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 30242/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Cosimo Palumbo, di NG FR, nato a, Bra il 2.2.1956, e dal difensore, avv. Valerio Bersano, di SI IE, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 16.5.2000 della Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Albano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della SI e per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti del NG limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 895/67;
SVOLGIMENITO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino con sentenza 16.5.2000, in parziale riforma della sentenza 27.1.1990 del Tribunale di Torino, rideterminava la pena inflitta a NG FR ad anni 3, mesi 8 di reclusione e lire 30.000.000 di multa e a SI IE ad anni 2, mesi 4, giorni 20 di reclusione e lire 12.000.000 di multa, entrambi per i reati (in continuazione fra loro) di cui agli artt. 337 c.p. e 73 d.p.r. 309/90, inoltre il solo NG per il reati di cui agli artt. 476/477/482 c.p. e 10/14 L. 497/94, la sola SI per il reato di cui agli artt. 624/625 n. 7 c.p. Agli imputati si addebita il sequestro avvenuto nella loro, comune abitazione di sostanze stupefacenti, mentre altri quantitativi erano stati dispersi parte con lancio da una finestra, parte attraverso l'impianto idrico di scarico;
nonché la resistenza ai pubblici ufficiali per impedire loro la perquisizione. Il NG, inoltre, risponde della detenzione di una pistola e della falsità in alcuni documenti, mentre la SI dell'appropriazione di un timbro dell'azienda ospedaliera di cui era dipendente.
Ricorre la difesa del NG per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 73, c. 5, d.p.r. 309/90 avendo il giudice di secondo grado, pur prosciogliendo entrambi gli imputati dal reato di detenzione di hashish, omesso di scorporare la quantità di stupefacente destinata all'uso personale, affermato una pretesa professionalità nello spaccio indimostrata, valutato come rilevante l'insignificante presenza in casa di sostanza da taglio e, di un bilancino, non considerato lo stato di tossicodipendenza. Analoga censura concerne la detenzione dell'arma, la cui funzionalità viene messa in discussione, e in relazione alla quale in ogni caso doveva essere riconosciuta la speciale attenuante di cui all'art. 5 L.895/67. Ricorre anche la difesa della SI per violazione di legge, essendo meramente presunta la sua colpevolezza e dovendosi qualificare la sua condotta come mera connivenza;
inoltre non essendo provato l'aiuto eventualmente prestato per la distruzione dello stupefacente al momento della sorpresa della polizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha per oggetto il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato da entrambi gli imputati, ne' quello di falso contestato al solo NG, ne' quello di furto aggravato contestato alla sola SI. Sulla responsabilità in ordine a tali fatti la decisione impugnata è pertanto passata in giudicato. Per quanto concerne il NG la prima doglianza ha per oggetto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, c. 5, d.p.r. 309/90. Tale doglianza è infondata in quanto, pur ammesso l'uso parzialmente personale della sostanza sequestrata, la sostanza in sequestro non esaurisce l'intero quantitativo posseduto, come evidenzia l'impugnata sentenza, essendo un ulteriore parte di esso, non irrilevante, andata dispersa per la congiunta e deliberata azione degli imputati.
Oltre il quantitativo della sostanza, la sentenza impugnata evidenzia una serie di elementi di contorno (dal comportamento al momento della sorpresa, alla dispersione di parte della sostanza, alla presenza di sostanze e di strumenti da taglio della sostanza, al possesso del denaro) che escludono la connotazione di lieve entità del fatto. Meritevole di accoglimento appare invece il secondo motivo di ricorso, non per quanto riguarda la natura di arma della pistola sequestrata, quanto per ciò che riguarda l'invocata circostanza attenuante speciale.
L'impugnata sentenza, richiamandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato, ritiene correttamente che la qualità di arma non venga meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, sussistendo il pericolo per l'ordine pubblico anche in presenza di un guasto riparabile. Ora, se per la riparazione è necessaria una persona dotata di esperienza nel settore, ciò nondimeno non può affermarsi che la riparazione non sia facilmente praticabile. La difficoltà della riparazione deve, risultare obiettivamente, nel senso della impossibilità di trovare pezzi di ricambio o comunque della non sostituibilità di essi con altri accorgimenti.
Il solo fatto di custodire un'arma attualmente non funzionante, ma riparabile, realizza l'ipotesi delittuosa.
Per quanto concerne invece la speciale circostanza attenuante della lieve entità del fatto, l'art. 5 L. 2.10.1997, n. 895, prende in considerazione la quantità delle armi e la loro, qualità. L'impugnata sentenza non considera i due parametri in questione, ovvero non dà contezza dell'unicità dell'arma e della sua non funzionalità attuale, che contraddice la pretesa insidiosità stante l'esistenza del guasto, sia pur riparabile, ma "coll'intervento di uno specialista".
La carenza e contraddittorietà della motivazione comporta l'annullamento dell'impugnata sentenza e il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Il motivo di ricorso della SI è, invece, manifestamente infondato, onde deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stesso. La doglianza, infatti, è assolutamente generica, affermandosi apoditticamente che la situazione di fatto accertata doveva configurare in capo all'imputata l'ipotesi della connivenza e non quella della correità. Nessuna argomentazione in proposito viene sviluppata.
La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, stante la pretestuosità del ricorso stesso al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in lire 1.000.000.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di NG FR limitatamente all'applicabilità della attenuante dell'art. 5 L. 895/1967 e rinvia per il giudizio su tale punto e per la conseguente determinazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Torino;
rigetta nel resto il ricorso del NG;
dichiara l'inammissibilità del ricorso di SI IE, che condanna a pagare le spese processuali e a versare lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001