Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2010, n. 14916
CASS
Sentenza 25 marzo 2010

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Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non vincola o condiziona il giudice di secondo grado in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, dovendo egli sempre valutare, in modo autonomo, la sussistenza di ipotesi che la rendano necessaria.

Per "prova decisiva", la cui mancata assunzione è denunciabile con apposito motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, ove esperita, avrebbe determinato una diversa decisione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2010, n. 14916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14916
Data del deposito : 25 marzo 2010

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