Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 2
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non vincola o condiziona il giudice di secondo grado in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, dovendo egli sempre valutare, in modo autonomo, la sussistenza di ipotesi che la rendano necessaria.
Per "prova decisiva", la cui mancata assunzione è denunciabile con apposito motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, ove esperita, avrebbe determinato una diversa decisione.
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Il condannato in contumacia, una volta che sia stato restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 c.p.p., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra le disposizioni previste dall'art. 175, comma 2 e art. 603, comma 4: la reintegrazione non può essere effettiva se non integrale e svincolata da oneri o restrizioni di sorta, soprattutto ove l'imputato rimesso in termini abbia richiesto la riassunzione delle prove dichiarative assunte in primo grado, …
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Il pericolo da prevenire oggetto della posizione di garanzia del gestore delle piste, non è solo quello interno alla pista: ed invero l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi, quindi, da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività. Deve escludersi che un l'obbligo di protezione gravante sul gestore di una pista da sci si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si può andare incontro in caso di uscita di pista, quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2010, n. 14916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14916 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
M Sentenza sezione VI n.:668 14 9 1 6 / 1 0 Registro Generale n.: 3465/10
Udienza pubblica 25 marzo 2010
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Giovanni de Roberto Presidente
Saverio Felice Mannino Consigliere
Consigliere relatore Luigi Lanza
Domenico Carcano Consigliere
Consigliere AR Citterio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da BR AR, nato il 21 са aprile 1969, avverso la sentenza 14 ottobre 2009 della Corte
D'Appello di Roma che confermato la sentenza del Tribunale di Roma dell'11 gennaio 2006 di condanna per il delitto di calunnia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Eugenio Selvaggi che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv.
Spuntarelli per la parte civile che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AR BR ricorre, a mezzo del suo difensore, contro
1
la sentenza 14 ottobre 2009 della Corte D'Appello di Roma che confermato la sentenza del Tribunale di Roma dell'11
gennaio 2006, che lo aveva condannato, per il delitto di calunnia, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed €.
3.201,51 a titolo rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza della parte civile, RI, liquidate in complessivi euro 1385 oltre IVA e CPA.
1.) il capo di imputazione e la motivazione della sentenza della Corte di appello di Roma.
BR AR è stato tratto a giudizio in quanto incolpato della violazione dell'art. 368 c.p. perché, con denuncia alla Questura di Roma, accusava RI MA, pur sapendolo innocente del delitto di cui agli art. 81 e 486 c.p., dichiarando falsamente che costui gli aveva, nell'aprile 2001, fatto firmare due fogli in bianco, poi, abusivamente e, a sua insaputa, riempiendoli e utilizzandoli in una causa civile, fatto asseritamente commesso il 16.11.2002.
La Corte di appello ha dichiarato l'infondatezza dell'appello ritenendo nell'ordine:
a) l'inaccoglibilità della doglianza in rito, relativa alla asserita omessa notifica della citazione al giudizio di primo grado, che risulta invece ritualmente effettuata al difensore domiciliatario, a nulla rilevando la mancata partecipazione di quest'ultimo al dibattimento;
b) il difetto dei presupposti per l' accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento, peraltro, priva di specificazioni circa le circostanze di cui alla invocata norma ex art. 603, 4° comma c.p.p., nonché, e soprattutto, di qualsivoglia prova circa la sussistenza delle medesime, apoditticamente e genericamente affermate con il gravame;
c) ampiamente motivata nel merito la pronuncia di
2 responsabilità dell'imputato, in ordine alla falsità di quanto esposto nella denuncia, a carico del RI, suffragata da concordi e plurime deposizioni testimoniali che ne smentiscono il contenuto, e tra le quali non è dato ravvisare alcuna delle addotte contraddizioni, tutte riconducibili all'insussistente presupposto di una, non mai affermata da alcuno, compresenza dei teste al colloquio tra il RI ed il BR;
d) altrettanto correttamente motivata la colpevolezza con riferimento alla integrazione del contestato delitto di calunnia, per effetto del falsamente denunciato abuso di foglio firmato in bianco, del quale era stato poi fatto uso in sede processuale, onde il documento in questione non poteva ritenersi geneticamente privo di effetti giuridici ai sensi della norma incriminatrice di cui all'art. 486 C.P.: da ciò l'affermata consapevole falsa attribuzione di fatto rivestente indiscussa rilevanza penale.
Da ultimo la corte distrettuale ha sottolineato l'evidente insussistenza nella specie delle scriminanti, delle quali difettavano tutti gli elementi costitutivi, sia sotto il profilo della prospettazione, che, ed ancor più, della prova.
2.) i motivi di impugnazione e la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego della rinnovazione istruttoria dibattimentale ed invocata come
"obbligatoria" ex comma 4 dell'art. 603 C.P.P..
In particolare si è lamentata la contraddittorietà della motivazione, tra la decisione di restituzione in termini, per non aver potuto senza colpa partecipare al processo, e il diniego di rinnovazione degli atti a cui l'imputato non aveva potuto partecipare, nonché violazione di
3 legge per inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 603, comma 4, c.p.p. e all'art. 176 c.p.p.. avuto riguardo alla richiesta di rinnovazione degli atti a cui l'imputato non aveva appunto potuto partecipare.
In buona sostanza il ricorso si duole che la Corte d'appello, ritenuto il gravame ritualmente e tempestivamente introdotto, non abbia disposto, siccome richiesto nell' atto di appello, la rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale, da intendersi anche ai sensi dell'art. 176 c.p.p. quale rinnovazione degli atti, ivi compresi quelli istruttori, cui l'imputato non aveva potuto partecipare, e, ciò nonostante, ne sussistessero i presupposti, nei termini posti a fondamento dell'istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p.,accolta dal Collegio della Corte d'appello della I sezione Penale e recepita dal Giudice dell'impugnazione.
Il motivo è palesemente infondato.
E' noto che il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non vincola nè condiziona il giudice di secondo grado in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale stessa ai sensi dell'art. 603, comma 4, c.p.p..
La rinnovazione dell'istruzione a norma dell'art. 603 comma
4 c.p.p. richiede infatti un provvedimento autonomo e distinto da quello che abbia eventualmente disposto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale a norma dell'art. 175 comma 2 c.p.p. e l'intervenuto provvedimento di restituzione nel termine non può in alcun modo condizionare il giudice del dibattimento d'appello, il quale deve autonomamente valutare la sussistenza o meno di ipotesi che rendano necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 commi I, II
e IV C.P.P.. Pertanto, bene e correttamente nel caso in esame, la corte d'appello ha escluso, in modo incensurabile, per la giustificazione che l'ha sostenuta, che l'imputato avesse fornito la prova che gli incombeva ai fini di acquisire il diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Con un'ulteriore articolazione dello stesso primo motivo si evidenzia la violazione dell'art. 606.1 lettera d) C.P.P. per mancata assunzione di prova decisiva, avendone la parte fatto richiesta in relazione all'art. 495 c.p.p. e degli artt. 603, comma 4, c.p.p. e 176 c.p.p., con riferimento "alla perizia psichiatrica e/o psicologica" in ordine all'esistenza delle scriminanti- in presenza di accertamento di elementi di fatto che ne suffragavano la esistenza.
Il motivo esige una brevissima premessa sul vizio che si ritiene nella decisione impugnata in relazione all'art. 606 comma
1 lett. d) C.P.P. (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2).
Tale vizio della sentenza consiste in una sorta di "error in procedendo", ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia: perché si configuri il vizio "de quo" deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice" (cfr. Cass. Penale sez. sez.II, 16354/2006, rv.234752,
Maio; 2380/1995 rv. 200980).
Inoltre, le caratteristiche di decisività della prova non sono state modificate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 ed vizio dedotto
5 ha rilievo solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni a sostegno della decisione adottata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione.
La valutazione di siffatta decisività deve quindi essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice.
Pertanto "il diritto della parte a vedersi ammettere prove assunzione ècontrastanti con l'accusa, la cui mancata denunciabile con ricorso per Cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2 (o 603 C.P.P. in appello), va rapportato, per verificarne il fondamento alla concreta motivazione della sentenza impugnata.
Orbene, niente di tutto ciò risulta emergere dall'impugnazione in questione che, ignorando le diverse asserzioni del giudice dell'appello, si caratterizza per una sequela di doglianze connotate da assoluta genericità e con riferimento a scriminanti, indicate nei disposti degli artt. 52 e 54
C.P., ritenute idonee nella prospettazione difensiva ad avvalorare una condizione di esclusione della punibilità dell'imputato.
Da ciò la conclusione di inammissibilità del primo motivo di impugnazione.
Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 546 C.P.P. e 238 comma 2 bis C.P.P. e 191
C.P.P. per l'avvenuto illegittimo utilizzo della sentenza civile del giudice del lavoro in un procedimento cui l'imputato non aveva partecipato.
Con un quarto motivo si evidenzia "violazione e falsa interpretazione" dell'art. 394 C.P. in relazione alla sentenza civile di cui si è dedotta l'inutilizzabilità, nel secondo motivo di ricorso.
6 I motivi II e IV (a parte per quest'ultimo l'erroneità del richiamo all'art. 394 C.P. che concerne l'abrogato reato della sfida a duello) sono privi di specificità, considerato in ogni caso che dell'utilizzo di detta sentenza del giudice civile non v'è traccia nella decisione di appello, la quale ha definito la posizione dell'accusato avuto riguardo a ben altre fonti di prova.
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per preteso travisamento del fatto, nel punto in cui i giudici di merito -ignorando l'esistenza di una precisa dichiarazione testimoniale- hanno asserito che "nessuno aveva mai affermato la compresenza di testi al colloquio tra la parte civile RI e l'imputato BR". Il RI infatti secondo il ricorrente avrebbe sostenuto detta "compresenza di testi" al colloquio tra le due parti.
Anche questa doglianza è inaccoglibile per la sua genericità.
La riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla cassazione una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito.
Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente -cosa non avvenuta nella presente vicenda- deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati (Sez.VI, Sentenza n.752/2006, Rv.235733 Imputato:
Romagnolo. Massime precedenti Conformi: N. 19547 del 2006 Rv.
233772).
7 •
Con un quinto motivo si deduce vizio di motivazione sulla pronuncia di risarcimento del danno, sulla provvisionale in relazione alla fondatezza dei precedenti motivi.
L'inammissibilità delle precedenti doglianze assorbe il dedotto vizio di motivazione, peraltro prospettato in modo del tutto generico.
Da ultimo, con riferimento ad un eventuale motivazione per relationem -tuttavia non espressamente affermata dalla corte distrettuale- il ricorso si richiama ai vizi di legittimità già prospettati nei confronti della sentenza di primo grado Il motivo è palesemente infondato e comunque inammissibile nella misura in cui effettua un richiamo che non critica la giustificazione in concreto formulata dal giudice dell'appello nella sentenza impugnata.
Infine, per quanto attiene al motivo rubricato testualmente nella quart'ultima pagina del ricorso (l'atto di impugnazione è privo di numerazione progressiva) come
"scriminanti e dubbio sulla esistenza delle scriminanti" il difensore riprende il richiamo all'art. 394 C.P. per dedurre la sussistenza di una condotta antisindacale che avrebbe dato causa "ai comportamenti del prevenuto" il quale si trovava nella condizione di temere di perdere il posto di lavoro".
Anche in questo caso il ricorrente non ottempera al principio della specificità del motivo essendo incomprensibile in sede di legittimità il tenore ed i termini della doglianza in relazione alla pronuncia impugnata.
Stessa sorte va riservata alle critiche formulate sulla provvisionale (effettività del danno e congruità dell'importo).
E' invero pacifico che ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 539.1 C.P.P. in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi
8 la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale e' rimesso al giudice della liquidazione (Cass. Penale sez.VI,
09266/1994, RIV. 189917 Mondino).
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616
C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in €. 1000,00 (mille).
Il ricorrente va altresì condannato a rimborsare alla parte civile le spese del grado che liquida in complessivi €.
2.500 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese del grado che liquida in complessivi €.
2.500 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Roma il giorno 25 marzo 2010
Il consigliere estensore
Luigi tanza
Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giovanni de Roberto
oggi 19 APR 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia seer