Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 1
Nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall'amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale che non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione.
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Per leggere il testo della sentenza annotata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, la V Sezione penale della Corte di cassazione ha nuovamente affrontato[1] il tema della responsabilità omissiva dei componenti del collegio sindacale nell'ipotesi di commissione del reato di bancarotta fraudolenta da parte degli amministratori della società (art. 223 della legge fallimentare), mettendo in evidenza gli obblighi che sono attribuiti ai componenti dell'organo di controllo ai sensi delle disposizioni civilistiche, nonché i poteri da loro esercitabili in relazione a condotte distrattive degli amministratori. In sintesi, gli Ermellini hanno stabilito che deve …
Leggi di più… - 2. Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: un primoMarco Gambardella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dello schema di decreto legislativo, clicca qui. 1. Le considerazioni che seguono concernono gli aspetti penali dello “schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”, in attuazione della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017. L'atto del Governo (n. 53) è al momento sottoposto al parere parlamentare. Lo schema di decreto legislativo consiste in un corpo legislativo poderoso di ben 390 articoli; un codice di notevole complessità che quasi paradossalmente si chiude con la clausola di invarianza finanziaria: una riforma da compiersi quindi “a costo zero” «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 390 c.c.i). Il …
Leggi di più… - 3. Bancarotta e collegio sindacale: l’omesso controllo equivale a concorso nel reato (Cass. Pen. n. 32560/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 ottobre 2025
Indice: Il principio di diritto La spiegazione La sentenza integrale Il principio di diritto Concorso omissivo del sindaco – Posizione di garanzia – Doveri di controllo sostanziale In tema di bancarotta fraudolenta e impropria, la responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale può configurarsi anche in forma meramente omissiva, quando l'omesso esercizio dei doveri di vigilanza e controllo — in presenza di segnali di allarme percepibili con l'ordinaria diligenza professionale — abbia concretamente agevolato la commissione, da parte degli amministratori, di condotte distrattive o di falsificazione dei bilanci. Il controllo sindacale non si esaurisce nella verifica formale …
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Massima È bancarotta fraudolenta distrattiva la compravendita simulata di beni immobili quando il prezzo è pagato con denaro fornito dallo stesso venditore, mediante triangolazioni sui conti dei familiari, perché il corrispettivo è solo apparente e il bene viene sottratto alla garanzia dei creditori. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/05/2017, n. 38731 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/4/2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale …
Leggi di più… - 5. Responsabilità dell’ente: le maglie del modello 231 secondo il Tribunale di MilanoBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 24 maggio 2024
1. La responsabilità del collegio sindacale La II Sezione Penale ha premesso che ai fini della decisione fosse dirimente richiamare le considerazioni già formulate con riferimento all'elemento soggettivo in capo agli amministratori privi di delega, facendo esplicito riferimento a un precedente di legittimità (Cassazione, n. 42568/2018), secondo il quale l'affermazione della responsabilità penale necessita la prova dell'effettiva conoscenza del falso o, quantomeno, di “segnali di allarme” dai quali poterne desumere con alto livello di confidenza la sussistenza. Più in dettaglio, nell'occasione richiamata, era stato chiarito che, ai fini della configurabilità del concorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2016, n. 14045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14045 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
14045/1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 917 Dott. Grazia LAPALORCIA - Presidente- UP 22/3/2016 Dott. Sergio GORJAN - Consigliere - Dott. Francesca MORELLI - Consigliere - R.G.N. 39067/2015 - Consigliere Relatore - Dott. Grazia MICCOLI w- Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI w w w ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: De UP OR, nato a [...], il [...]; GI ER, nata a [...], il [...]; ZI IO, nato ad [...], il [...]; ES LU OR, nato a [...], il [...]; NO EN, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 9/12/2014 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
1 4' uditi per gli imputati gli avv.ti Giancarlo Costa, Stefano Toniolo, Andrea Castaldo ed Asa Peronace, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, degli imputati sopra rubricati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata commesso nella gestione della AT AS s.p.a., fallita nel corso del 2002. Secondo l'impostazione accusatoria accolta dai giudici del merito la vicenda ha ad oggetto una sorta di "frode carosello" protrattasi per alcuni anni e realizzata mediante la vendita circolare di un software gestionale, organizzata dai vertici della fallita per incrementarne l'apparente fatturato al fine di evasione fiscale e di ottenere maggiore credito dal sistema bancario (con lo scopo finale di accreditare la società per la quotazione in borsa) e costituire provvista che veniva poi distratta verso società e conti esteri per poi essere reimpiegata negli aumenti di capitale di AT AS o per effettuare investimenti immobiliari da parte di uno degli ideatori della frode, tale UN DA giudicato separatamente. Il meccanismo fraudolento è invece consistito nella costituzione di un primo livello di società per lo più non operative cui AT AS cedeva il software emettendo le relative fatture e ricevute bancarie che consentivano lo sconto presso il sistema bancario del credito acquisito. A questo punto le società acquirenti rivendevano il software ad altre ed analoghe società di secondo livello che provvedevano a pagarne il prezzo solo dopo aver ricevuto senza alcuna ragione da AT AS la necessaria provvista e a loro volta lo rivendevano alla fallita completando il circuito fraudolento, consentendo a quest'ultima di contabilizzare costi fittizi. Gli odierni imputati sono stati tutti condannati a titolo di concorso nel reato nella loro qualità di amministratori esecutivi o non esecutivi della fallita ovvero delle società coinvolte nel circuito fraudolento o, ancora, in quanto sindaci di AT AS.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i sopra rubricati imputati.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse di ES LU OR articola quattro motivi.
2.1.1 Con il primo viene eccepita la nullità della sentenza impugnata per l'omessa notifica ad uno dei due difensori dell'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello e dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado. Rileva in proposito il ricorrente come la Corte territoriale abbia rigettato la relativa eccezione, tempestivamente proposta nel dibattimento di secondo grado, sulla base dell'erroneo presupposto che il ES avesse revocato la nomina dell'avv. Fares nella sua 2 missiva del 3 novembre 2011 con la quale si era invece limitato a confermare la nomina dell'avv. Peronace ed a modificare l'elezione di domicilio precedentemente effettuata presso lo studio dello stesso avv. Fares. Viene infine formulata istanza ex art. 175 c.p.p. per la remissione di quest'ultimo nel termine per impugnare.
2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi della motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la configurabilità del concorso dell'imputato nel reato di bancarotta contestato. In proposito viene eccepito che la Corte territoriale avrebbe solo apoditticamente affermato che la posizione del ES sia diversa da quella di altri originari coimputati il cui ruolo nella vicenda è analogo a quello del ricorrente e che sono stati prosciolti già nell'udienza preliminare in ragione del rilevato difetto di consapevolezza dei medesimi di supportare non solo la campagna di evasione fiscale promossa dai dirigenti di AT AS, ma altresì il successivo depauperamento del patrimonio di quest'ultima, società nella quale l'imputato peraltro non ha mai ricoperto alcuna qualifica. Per contro il compendio probatorio di riferimento dimostrerebbe come il ES sia stato amministratore di fatto o di diritto di poche società strumento della presunta frode (solo nove delle centottanta complessivamente utilizzate) e non abbia assunto il ruolo di interlocutore di AT AS nella gestione delle società del c.d. primo livello, come dimostrano le dichiarazioni dei testi DO e Giudici, amministratori di alcune di esse, i quali hanno riferito di aver intrattenuto rapporti diretti con i vertici della fallita. Contrariamente a quanto affermato dai giudici dell'appello, dunque, non vi sarebbe prova alcuna della consapevolezza da parte dell'imputato della situazione economica in cui versava AT AS, presupposto ineludibile per l'affermazione della sua responsabilità quale concorrente extraneus nel reato.
2.1.3 Con il terzo e quarto motivo ulteriori vizi della motivazione vengono dedotti in merito alla commisurazione della pena, alla denegata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, nonché alla condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale in difetto dell'effettiva quantificazione delle somme che si ritengono essere state distratte.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse di De UP OR articola cinque motivi.
2.2.1 Il primo è sostanzialmente identico al corrispondente motivo del ricorso del ES redatto dal comune difensore. Con lo stesso si lamenta nuovamente l'omessa notifica all'avv. Fares del decreto di citazione per il giudizio d'appello e dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado e la conseguente nullità di quella impugnata, nonché l'erronea interpretazione nel senso della revoca della nomina del menzionato difensore della comunicazione con cui l'imputato (che in questo caso è datata 31 ottobre 2011) ha provveduto a modificare l'elezione di domicilio precedente effettuata 3 presso lo studio del citato legale. Ed anche in questo caso è stata formulata istanza ex art. 175 c.p.p.
2.2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del De UP in difetto della sua qualifica di amministratore esecutivo della fallita. In particolare il ricorrente lamenta l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale della documentazione prodotta già nel primo grado di giudizio e posta a sostegno del gravame di merito da cui si evincerebbe come l'imputato fu componente del consiglio di amministrazione di AT AS a più riprese di fatto fino alla fine del 1996 e formalmente fino al febbraio del 1997 e non fino all'aprile del 1999 come contestatogli. Circostanza questa di decisiva rilevanza, atteso che le condotte distrattive per cui è processo avrebbero avuto inizio proprio nel 1997, quando per l'appunto il De UP era oramai cessato da ogni carica, compresa quella di direttore commerciale della fallita con la quale aveva interrotto il rapporto di lavoro ed addirittura instaurato un contenzioso per ottenere il pagamento delle sue spettanze, risoltosi transattivamente solo nel 1998. Infondata sarebbe poi l'affermazione per cui lo stesso avesse ampi poteri all'interno della società, posto che dal momento dell'ingresso nella società del NA (individuato con il già menzionato DA come uno degli ideatori della frode) era stato privato di qualsiasi delega e comunque mai gli era stata conferita quella per operare con le banche. Non di meno la sentenza non avrebbe individuato quale sarebbe la condotta addebitabile all'imputato e da lui tenuta nella sua veste di amministratore della fallita in grado di integrare il concorso nella bancarotta commessa dai vertici della società. Né i giudici dell'appello hanno saputo individuare quali sarebbero stati i segnali d'allarme idonei a configurare una sua eventuale responsabilità per omesso impedimento, mentre gli stessi giudici avrebbero trascurato le dichiarazioni del curatore fallimentare, il quale ha escluso che gli amministratori privi di deleghe abbiano colto segnali in merito alla natura fittizia delle vendite di software. Infine la Corte territoriale avrebbe altresì ignorato come, fino al momento delle dimissioni del De UP, dai bilanci della fallita non risultassero pagamenti sospetti verso l'estero.
2.2.3 Il terzo motivo di ricorso riproduce il secondo di quello del ES, prospettando gli stessi vizi della motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per ritenere che l'imputato possa essere ritenuto concorrente extraneus nel reato. Con il quarto vengono dedotti ulteriori vizi della motivazione in merito alla conferma della commisurazione del trattamento sanzionatorio e alla denegata concessione delle attenuanti generiche, mentre con il quinto il ricorrente censura la conferma della provvisionale in assenza dell'effettiva quantificazione del valore delle distrazioni in 7 contestazione. 4 A 2.3 Il ricorso proposto nell'interesse dello ZI articola cinque motivi.
2.3.1 Con il primo viene eccepita la violazione del principio di correlazione in merito alla intervenuta condanna dell'imputato, amministratore non esecutivo della fallita, per l'omesso impedimento delle distrazioni a fronte dell'originaria contestazione del concorso commissivo nel reato di bancarotta. In proposito il ricorrente ricorda come la necessaria correlazione tra imputazione e sentenza debba concernere anche la qualificazione giuridica del fatto, costituendo presupposto indefettibile della garanzia dei diritti dell'imputato nel processo anche quello di esercitare tempestivamente e compiutamente le proprie difese anche su tale aspetto della contestazione, così come stabilito dalla costante giurisprudenza della Corte EDU recepita sul punto da quella di legittimità (in proposito viene menzionata la nota sentenza AS del 2009). In tal senso la trasfigurazione della condotta addebitata allo ZI da commissiva ad omissiva, non solo costituisce una modifica del profilo materiale del fatto di cui era chiamato a rispondere, ma altresì di quello giuridico, in ragione della necessaria concorrenza delle condizioni normative previste dall'art. 40 cpv. c.p. perché l'omissione assuma rilevanza penale. Non di meno la modificazione della qualificazione della condotta incide sulla configurazione in concreto dell'elemento soggettivo ed in particolare sull'oggetto del dolo richiesto per l'integrazione del reato contestato.
2.3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. In particolare lamenta il difetto di motivazione in merito all'effettiva volontarietà dell'inerzia addebitata all'imputato, lacuna generata dall'erronea convinzione da parte della Corte territoriale che, ai fini della configurabilità del ritenuto dolo eventuale, nella fattispecie data sia sufficiente la prova della rappresentazione della situazione tipica da cui scaturisce l'obbligo di attivarsi, nella specie determinata dalla percezione di congrui segnali d'allarme da parte dell'amministratore non esecutivo.
2.3.3 Con il terzo motivo vengono denunziati ulteriori vizi della motivazione in merito all'effettività della percezione della situazione tipica da parte dello ZI, dedotta in maniera manifestamente illogica dalla accertata scarsa frequentazione da parte dell'imputato delle sedute del consiglio di amministrazione della fallita. Erroneo sarebbe poi l'ulteriore indice della connivenza del ricorrente con il disegno criminoso perseguito dagli amministratori operativi evidenziato dalla sentenza e cioè il supposto progressivo incremento degli emolumenti percepiti nel triennio in cui rimase in carica. Ed infatti la Corte territoriale ha in proposito confuso l'ammontare complessivo di quanto percepito dallo ZI nel periodo con il compenso annuale previsto in suo favore. Infine la sentenza impugnata avrebbe trascurato evidenti indici negativi della consapevolezza da parte dell'imputato della situazione tipica, rappresentati dalla non immediata 5 intelligibilità delle operazioni distrattive (acclarate solo a seguito degli accertamenti tecnici disposti dopo il fallimento) e dal continuo crescente affidamento bancario concesso a AT AS, tale da indurre l'amministratore non esecutivo a ritenere la società florida e correttamente gestita dagli operativi.
2.3.4 La motivazione della sentenza viene censurata anche con il quarto motivo sotto il profilo della mancata dimostrazione del rapporto causale di matrice normativa tra violazione dell'obbligo impeditivo ed evento distrattivo ed in particolare del contenuto dei poteri nella titolarità dell'imputato che, laddove esercitati, avrebbero potuto impedire la consumazione del reato da parte degli amministratori esecutivi.
2.3.5 Con il quinto motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione con riferimento alla commisurazione della pena e alla denegata concessione delle attenuanti generiche. In proposito si rileva l'apoditticità della motivazione con la quale la Corte territoriale ha respinto l'argomento difensivo sulla prospettata assenza di danno per la fallita. Manifestamente illogica perché fondata su di un presupposto errato sarebbe poi l'argomentazione spesa per ritenere adeguato l'aumento di pena irrogato per la contestata aggravante, atteso che questo, contrariamente a quanto affermato dai giudici dell'appello, è stato determinato nel massimo edittale.
2.4 Il ricorso proposto nell'interesse di NO EN articola tre motivi.
2.4.1 Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità concorsuale dell'imputato. Sotto un primo profilo il ricorrente, rifacendosi al dictum della sentenza n. 47502 del 2012 di questa Sezione, eccepisce che il fallimento rappresenta l'evento del reato di bancarotta e che in quanto tale, contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, lo stesso debba essere eziologicamente connesso alle condotte depauperative e debba rientrare nel dolo dell'agente, tutte circostanze di cui la sentenza non avrebbe fornito la necessaria dimostrazione.
2.4.2 In secondo luogo lamenta come il NO sia stato presente in AT AS dapprima tra il 1991 e il 1993 e successivamente sia ritornato come componente del CdA a partire dal giugno del 2001 (assumendo la funzione di amministratore delegato soltanto nel novembre dello stesso anno) e cioè esattamente in periodi antecedenti e susseguenti a quello in cui è avvenuta la consumazione degli illeciti contestati ed oggetto delle verifiche da parte della GdF, alla cui attuazione egli dunque non può in alcun modo aver contribuito, men che meno sotto il profilo della causazione del dissesto della società attraverso un suo eventuale comportamento omissivo. In proposito la Corte territoriale avrebbe dunque ingiustificatamente ritenuto l'imputato intraneo alla fallita senza soluzione di continuità dal 1991 al 2001, ignorando le prove 6 che dimostrano l'esatto contrario (e cioè la visura camerale depositata dalla difesa e la rettifica in tal senso apportata alla propria relazione dal curatore in dibattimento).
2.4.3 Non di meno erroneamente i giudici dell'appello avrebbero ritenuto irrilevante la consapevolezza da parte del terzo extraneus (giacchè il NO nell'imputazione viene qualificato come "procuratore" della fallita negli anni precedenti all'assunzione della carica di amministratore) concorrente nel reato del suddetto dissesto, che invece deve essere dallo stesso previsto e voluto "quantomeno a titolo di dolo eventuale" in accordo con la disciplina di cui all'art. 43 c.p. ed al principio di colpevolezza come configurato dall'art. 27 Cost. Il ricorrente rileva inoltre come, accogliendo i principi affermati dalla sentenza impugnata, si giungerebbe all'assurda conseguenza di ritenere penalmente irrilevante la condotta di colui che sottragga risorse ingenti solo perché l'attivo dell'impresa consente a quest'ultima di evitare il fallimento, punendo invece chi ha commesso fatti tipici di modesta rilevanza e risalenti nel tempo soltanto perché a distanza di anni e per dinamiche del tutto indipendenti si sia instaurata una procedura concorsuale.
2.4.4 Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l'omessa considerazione delle obiezioni mosse con il gravame di merito in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del teste d'accusa Giudici la cui utilizzabilità, in ogni caso, in quanto sentito ai sensi dell'art. - 197-bis c.p.p. presupporrebbe l'acquisizione di riscontri esterni invece smentite dal già citato accertamento sulla data dell'ingresso del NO nel CdA di AT AS, nonché da quelle del coimputato DA, apoditticamente svalutate dalla sentenza. Ed analoghe censure vengono avanzate con riguardo alla testimonianza del LE (già direttore commerciale della fallita), non avendo tenuto conto la Corte territoriale del fatto che le sue dichiarazioni siano inficiate dal fatto che egli lasciò la società proprio in corrispondenza con l'ingresso nel consiglio dell'imputato, talchè sarebbe impossibile che questi, come riferito dal teste, gli avesse impartito le direttive del DA e del NA. Non di meno anche le dichiarazioni del teste DO (amministratore di una delle società coinvolte nella frode carosello), evidenziate in sentenza come prova a carico, sarebbero smentite dalla tempistica dell'ingresso del NO nel CdA e dal fatto che nessuna traccia del contratto che il teste ha asserito di aver firmato con l'imputato per conto di AT AS è stata rinvenuta, mentre il teste UI (l'operante che ha deposto sulle indagini) ha affermato che alcuno degli amministratori delle società di primo o secondo livello avesse mai riferito di essersi relazionato con lo stesso NO, ma solo Giudici ed il NA. Per contro la Corte territoriale avrebbe trascurato anche un con altro passaggio della deposizione del DA in cui addirittura il NO viene indicato come colui che propose di incaricare società esterne di una verifica contabile di AT AS, proposta ovviamente incompatibile con un suo presunto coinvolgimento nelle 7 attività illecite che sarebbero state scoperte e di cui dunque egli era all'oscuro perché realizzate in epoca antecedente al suo ingresso nel consiglio.
2.4.5 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 520 c.p.p. in relazione all'omessa sospensione del dibattimento di primo grado e notifica all'imputato a seguito dell'avvenuta modifica del capo d'imputazione all'udienza del 22 giugno 2012. Eccezione già svolta con il gravame di merito e rigettata dalla Corte territoriale sulla base dell'erroneo assunto per cui la suddetta omissione non avrebbe comportato alcuna lesione del diritto di difesa, mentre la modifica operata dal pubblico ministero aveva rilievo essenziale, retrodatando la presenza del NO nella società al 1991, attribuendogli per il periodo antecedente al suo ingresso nel CdA la qualifica di "procuratore" della fallita, asseritamente conservata ininterrottamente per un decennio. In tal senso la modifica in oggetto, oltre ad espandere in termini significativi la contestazione, ha configurato un diverso titolo di responsabilità dell'imputato per il periodo antecedente all'assunzione della carica di amministratore, qualificandolo nella sostanza come concorrente extraneus. Non di meno, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, tale modifica non fu ininfluente sull'oggetto dell'attività istruttoria svolta nel prosieguo dell'udienza del 22 giugno, giacchè, atteso che i quattro testi escussi in relazione alla posizione del NO hanno a quel punto dovuto rispondere sul suo ruolo a partire dal 1991 e non più dalla data del suo ingresso nel CdA, senza che alla difesa sia stata consentita la concreta possibilità di procedere ad un adeguato controesame su tale profilo.
2.4.6 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena e alla denegata concessione delle attenuanti generiche.
2.5 Il ricorso proposto nell'interesse di GI ER articola quattro motivi.
2.5.1 Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata. In particolare viene : denunziata l'omessa confutazione delle argomentazioni svolte con il gravame di merito al fine di dimostrare l'oggettiva inesistenza di segnali d'allarme percepibili dall'imputata in grado di rivelare la volontaria omissione da parte della medesima degli interventi necessari ad impedire la consumazione del reato. In particolare la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione che: a) le operazioni verso l'estero attraverso cui sarebbero state realizzate le contestate distrazioni erano numericamente contenute rispetto all'elevato volume di quelle sottoposte all'analisi del collegio sindacale;
b) la circolarità delle vendite del software gestionale non era immediatamente rilevabile atteso che le relative fatture non individuavano uno specifico prodotto e comunque le vendite non erano fittizie giacchè veniva 8 P : effettivamente trasferito il supporto fisico;
c) gli acconti versati alle società di secondo livello erano stati cumulativamente occultati nella voce di bilancio "debiti verso fornitori"; d) l'intera contabilità tra il 2000 e il 2001 era rimasta nella pressoché esclusiva disponibilità della G.d.F. impegnata in una verifica fiscale sulla società; e) sulla base dei medesimi bilanci sottoposti al collegio sindacale il sistema bancario ha concesso alla fallita finanza per svariate centinaia di miliardi di lire;
f) la società aveva un magazzino effettivo e adeguato tenuto conto delle ridotte dimensioni dei prodotti commercializzati, non ha presentato indici di sofferenza fino alla fine del 2001 e appariva in grado di supportare il crescente volume d'affari anche perché adempiva puntualmente alle obbligazioni sociali, comprese quelle di natura fiscale. Manifestamente illogico sarebbe poi ritenere come hanno fatto i giudici dell'appello - - che le contestazioni elevate nel 2002 dal collegio sindacale abbiano costituito soltanto il tentativo di precostituire una copertura a precedenti omissioni dolose, posto che se questa fosse stata l'intenzione i suoi componenti avrebbero agito all'inizio della verifica fiscale e non un anno e mezzo dopo. La sentenza avrebbe altresì altrettanto illogicamente tratto una prova a carico dell'imputata dall'approvazione nell'assemblea del 25 luglio 2002 del bilancio del 2001 in quanto i sindaci non sollevarono alcuna . obiezione, trascurando che in pari data venne approvata anche la situazione patrimoniale aggiornata e prodromica alla messa in liquidazione della società, che rappresentava invece l'effettiva situazione della fallita. Meramente suggestivi ed apodittici sarebbero poi i riferimenti operati nel provvedimento impugnato agli ulteriori incarichi ricoperti dalla GI in altre società del gruppo in qualche modo coinvolte nell'attività distrattiva, atteso che in proposito la Corte di merito non si è nuovamente confrontata con le obiezioni avanzate sulla rilevanza di tali incarichi dalla difesa, rimanendo comunque priva di motivazione l'implicita affermazione della consapevolezza da parte dell'imputata dell'utilizzazione strumentale delle menzionate società.
2.5.2 Con il secondo motivo vengono denunziati errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione addebitata alla GI e la consumazione del reato di bancarotta, profilo sul quale la Corte territoriale non si sarebbe intrattenuta se non evocando nuovamente l'approvazione del bilancio del 2001 quale tentativo di occultare la situazione della società, ma nuovamente dimenticando la contestuale approvazione dello stato patrimoniale aggiornato.
2.5.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in difetto della prova dell'effettiva percezione e non solo della percebilità - da parte dei membri del collegio sindacale delle modalità illecite di gestione della fallita. In tal 9 senso inconferente sarebbe il rilievo sulla natura meramente formale dei controlli eseguiti dai sindaci, atteso che la circostanza è di per sé sintomatica al più di mera negligenza, ma non prova la volontarietà dell'omessa esecuzione di verifiche più approfondite. Non di meno alcuno dei protagonisti della vicenda ha mai accennato al ruolo di sodale della GI o di altri componenti del collegio sindacale.
2.5.4 Con il quarto ed ultimo motivo vengono infine dedotti errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla commisurazione della pena ed alla denegata concessione delle attenuanti generiche.
3. In data 4 marzo 2016 ha proposto motivi nuovi anche la difesa di GI ER. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione, rilevando come, in merito all'elemento soggettivo, la Corte territoriale non abbia precisato se l'imputata sia stata ritenuta concorrente nel reato a titolo di dolo diretto piuttosto che eventuale, difettando qualsiasi accertamento in concreto su quale sia stato l'effettivo atteggiamento psicologico addebitabile alla GI e sull'effettiva volontà della stessa di concorrere nella bancarotta contestata. Con il secondo analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla commisurazione delle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.
2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali sollevate da alcuni dei ricorrenti. Inammissibile è innanzi tutto quella svolta con il primo motivo dei ricorsi del ES e del De UP. Se è pacifico avendolo rilevato anche la sentenza impugnata - che l'avv. Fares non ha ricevuto né la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado dovuto ai sensi del secondo comma dell'art. 548 c.p.p., né quella del decreto di citazione per il giudizio d'appello, oggetto di controversia è invece se tali notifiche gli fossero effettivamente dovute e cioè se egli fosse o meno difensore di fiducia dell'imputato. In tal senso deve osservarsi come né dal decreto che dispone il giudizio, né da alcuno dei verbali delle udienze del primo grado di giudizio, né dalla sentenza emessa a conclusione di tale grado, emerga l'indicazione dell'avv. Fares come difensore di fiducia dei due imputati, mentre nel primo degli atti menzionati lo stesso avvocato risulta mero domiciliatario dei medesimi. Deve dunque concludersi che l'eventuale nomina del difensore qualora realmente effettuata ed a prescindere dalla sua - implicita revoca attraverso le missive evocate dalla Corte territoriale nell'ordinanza censurata nei ricorsi - sia intervenuta in un momento antecedente al dibattimento di primo grado. Va allora ribadito l'insegnamento delle Sezioni Unite per cui, nel caso in cui 10 una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale perché appartenenti al fascicolo del pubblico ministero, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. - Un., n. 39061 del 16 luglio 2009, De Iorio, Rv. 244329). Onere che i ricorrenti non hanno pacificamente assolto, non avendo indicato gli estremi dell'atto di nomina del secondo difensore, né tanto meno prodotto lo stesso impedendo in tal modo la verifica della fondatezza dell'eccezione proposta e rivelandone conseguentemente l'intrinseca genericità. Per gli stessi motivi non può trovare accoglimento l'istanza di restituzione nel termine per consentire all'avv. Fares di proporre impugnazione avanzata con entrambi i ricorsi.
3. Proseguendo nell'esame delle eccezioni processuali sollevate dalle difese, infondata è quella contenuta nel primo motivo del ricorso dello ZI.
3.1 Innanzi tutto va ricordato che le disposizione contenute negli artt. da 516 a 522 c.p.p., avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da . qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In tale prospettiva per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne . consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un. n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, rv 248051; Sez. Un. n. 16 del 19 giugno 1996, Di Francesco, rv 205620). In particolare, per oramai consolidata giurisprudenza, qualora venga dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non si rinvengano gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul 11 diritto di difesa dell'imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere.
3.2 Alla luce di tali principi deve ritenersi corretta la risposta fornita dalla Corte territoriale all'analoga eccezione svolta con il gravame di merito dall'imputato. Infatti allo ZI era stato contestato di essere concorso nell'attività distrattiva attribuita al DA ed al NA, senza precisare se il suo contributo alla consumazione del reato avesse avuto natura commissiva ovvero omissiva (lacuna che al più avrebbe potuto eventualmente legittimare la diversa eccezione di indeterminatezza del capo d'imputazione, che non risulta peraltro il ricorrente abbia tempestivamente proposto). In tal senso legittimamente la sua responsabilità è stata ritenuta facendo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 40 cpv. c.p., che indubbiamente è ricompresa nella contestazione di quella concorsuale, essendo rimaste sempre immutate le coordinate del fatto distrattivo imputato, circostanza che in ogni caso consentirebbe di escludere la lamentata violazione del principio di correlazione (cfr. Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252991; Sez. 5, n. 39329 del 20 settembre 2007, Gili, Rv. 238210).
3.3 Infine manifestamente insussistente è la prospettata violazione dell'art. 6 CEDU evocata dal ricorrente, atteso che, come testè ricordato, il giudice non ha attribuito al fatto una qualificazione diversa da quella operata all'atto della contestazione (fattispecie cui si riferisce Corte EDU 11 dicembre 2007, AS c. Italia indirettamente richiamata nel ricorso attraverso l'evocazione della pronunzia di questa Corte adottata a riparazione della violazione individuata dal giudice sovranazionale), mentre la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è pacificamente orientata nel senso per cui sussiste violazione del diritto di informazione dell'imputato (sia sul fatto contestato, che sulla sua qualificazione giuridica) solo se nell'ambito dell'intera vicenda processuale questi non sia stato messo nelle condizioni per svolgere le proprie difese in ordine alla operata riqualificazione e non gli sia stato dunque concesso un rimedio utile per accedere ad un giudice che abbia il potere di sovvertire la decisione assunta precedentemente in difetto di informazione sul punto (CorteEDU sent. 1 marzo 2001, LL vs. Ungheria, Corte EDU 16 aprile 2002, Vaque FA vs. Spagna, Corte EDU 6 giugno 2002, AN vs. Francia, Corte EDU 24 giugno 2004, LE vs. Belgio, Corte EDU 24 gennaio 2006, UG e altri vs. Francia e CorteEDU 7 marzo 2006, Vesque vs. Francia). In tal senso alcuna violazione del diritto di difesa si sarebbe comunque consumata nel caso di specie, atteso che la presunta riqualificazione sarebbe stata operata nel primo grado di giudizio e l'imputato ha dunque avuto la possibilità di contestare la decisione dinanzi al giudice dell'appello, che concretamente ha sfruttato 12 contestando con il gravame di merito la configurabilità dei presupposti del suo ritenuto concorso omissivo nel reato.
4. Inammissibile è l'eccezione proposta con il secondo motivo del ricorso del NO.
4.1 Oggetto di lamentela è il fatto per cui, una volta che il pubblico ministero all'udienza del 22 giugno 2012 aveva proceduto alla modifica dell'imputazione, il Tribunale, pur disponendo la notifica del verbale all'imputato, non abbia sospeso l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 520 c.p.p., procedendo invece ad attività istruttoria consistita nell'assunzione di quattro testi, asseritamente esaminati anche in relazione alla posizione del NO e dunque anche sulle circostanze oggetto delle modifiche apportate alla contestazione.
4.2 L'eccezione, già proposta con il gravame di merito, è stata respinta dalla Corte territoriale in conseguenza dell'affermato difetto di una effettiva lesione del diritto di difesa. Giudizio formulato dal giudice dell'appello sulla base della ritenuta marginalità della modifica apportata all'imputazione nel caso di specie, che si sarebbe sostanzialmente risolta, a seguito delle precisazioni effettuate dal curatore nel corso della sua deposizione, nella correzione della data del suo ingresso nel CdA della fallita, con effetto peraltro restrittivo del perimetro dell'originaria contestazione. Quanto all'oggetto dell'ulteriore istruttoria svolta nel corso dell'udienza del 22 giugno 2012, la Corte ha invece evidenziato come i testi escussi siano stati esaminati sugli stessi fatti oggetto dell'originaria contestazione, proprio in ragione della natura della modifica apportata all'imputazione.
4.3 Anche volendo riconoscere che la mancata sospensione dell'udienza abbia determinato una effettiva lesione del diritto di difesa dell'imputato, non può non rilevarsi come la nullità di cui all'art. 522 c.p.p. sia stata tardivamente eccepita dal ricorrente solo con il gravame di merito. Quella evocata (e cioè in definitiva il mancato rispetto dei termini di difesa imposti dall'art. 520 c.p.p.) è infatti una nullità a regime intermedio soggetta, quanto alla sua deducibilità, alle regole generali dettate dall'art. 182 c.p.p. e, in particolare, a quella di cui al secondo comma dell'articolo citato. In tal senso la parte, avendovi assistito atteso che la violazione si è consumata nel corso dell'udienza, aveva l'onere di eccepirla immediatamente e cioè nel momento in cui il Tribunale, dopo aver ordinato la notifica all'imputato del verbale contenente le modifiche all'imputazione, ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria invece di sospendere e rinviare il dibattimento.
5. Infine va evidenziata l'inammissibilità della deduzione da parte di alcuni dei ricorrenti del vizio di violazione di legge in riferimento al prospettato malgoverno delle regole di valutazione della prova. In proposito è opportuno ribadire il consolidato insegnamento 13 di questa Corte per cui, rilevando la mancata osservanza di una norma processuale in quanto la stessa sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo lett. c) c.p.p., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dei criteri di valutazione della prova posti dall'art. 192 c.p.p. (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012 - dep. 16/11/2012, F., Rv. 253567). Tale violazione rileva solo ai fini del giudizio sulla tenuta del discorso giustificativo della sentenza e può dunque essere fatta valere soltanto deducendo un vizio di motivazione ai sensi della lett. e) dell'art 606 c.p.p. Peraltro nel caso di specie questo è avvenuto e pertanto le censure avanzate sul punto comunque devono essere esaminate nel prosieguo.
6. Venendo agli altri motivi proposti nell'interesse dei succitati imputati, infondati ed in parte inammissibili devono ritenersi quelli contenuti nei ricorsi del De UP e del ES, che devono conseguentemente essere rigettati.
6.1 Oggetto di comune doglianza nei due ricorsi è la asserita carenza dei presupposti per ritenere gli imputati concorrenti extranei nella bancarotta commessa dai vertici della fallita. Sul punto è innanzi tutto opportuno chiarire come né al De UP, né al ES sia stato contestato alcun ruolo nelle distrazioni realizzate mediante l'ingiustificato trasferimento a società estere delle somme acquisite da AT AS dal sistema bancario, ma soltanto di aver contribuito anche avvantaggiandosene all'ulteriore attività illecita consumata attraverso il circuito fraudolento di commercializzazione del software gestionale fittizio, attività puntualmente descritta nei;
capi d'imputazione loro rispettivamente dedicati. Sulla natura oggettivamente ' : distrattiva di alcuni dei segmenti dell'articolata procedura ideata per creare l'apparenza delle straordinarie performance di AT AS e frodare il fisco non può esservi dubbio alcuno, atteso che sono state impiegate risorse monetarie della fallita per costituire in capo alle società del c.d. secondo livello la provvista necessaria ad acquistare da quelle del c.d. primo livello il software, nonché per garantire una "commissione" sia alle une, che alle altre. Del resto sul punto non solo con i ricorsi, ma nemmeno con i rispettivi gravami di merito i due imputati hanno sollevato obiezione alcuna e conseguentemente la Corte territoriale non si è soffermata sulla questione rinviando del tutto legittimamente alla motivazione della pronunzia di primo grado. -6.2 Fatta questa precisazione è possibile quindi apprezzare l'infondatezza e per certi aspetti - la genericità delle censure dei ricorrenti, atteso che la sentenza impugnata ha ampiamente dimostrato come tanto il De UP, quanto il ES, nella loro qualità di gestori di alcune delle società intermedie inserite nel circuito di cui si è detto, abbiano volontariamente contribuito alla realizzazione della frode "carosello" nella 14 consapevolezza dei suoi meccanismi e dei suoi effetti. Ed in proposito i giudici d'appello non solo hanno evocato le dichiarazioni dei coimputati o testimoni che hanno indicato negli imputati due certi protagonisti della vicenda, ma altresì quelle auto ed etero accusatorie rilasciate da questi ultimi.
6.3 Sulla base di questa oggettiva piattaforma probatoria - sostanzialmente nemmeno contestata dai ricorrenti se non che per alcuni aspetti marginali su cui si tornerà in seguito la Corte territoriale ha ritenuto provato l'elemento soggettivo applicando - correttamente i consolidati principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
6.3.1 Sul punto va infatti ribadito come questa Corte abbia costantemente escluso la prospettiva del dissesto dall'oggetto del dolo dei reati di bancarotta, individuando quest'ultimo come limitato, quanto in particolare al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla consapevolezza di dare a beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell'impresa, privando quest'ultima di risorse e di garanzie per i creditori (ex multis Sez. 5, n. 12897 del 6 ottobre 1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5, n. 29896 del 1 luglio 2002, Arienti, Rv. 222388; Sez. 5, n. 7555 del 30 gennaio 2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n. 11899 del 14 gennaio 2010, Rizzardi, Rv. 246357; Sez. 5, n. 44933 del 26 settembre 2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5, n. 3299/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto, Rv. 253932).
6.3.2 Non significativo in senso contrario è il richiamo da parte di Sez. 5, n. 47502 del 24 settembre 2012, Corvetta e altri, Rv. 253493 a talune pronunce (fra le quali Sez. 5, n. 16759 del 24 marzo 2010, Fiume, Rv. 246879) per le quali il dolo del reato di bancarotta per distrazione si risolve nella consapevolezza di sottrarre beni all'esecuzione concorsuale e di determinare un depauperamento del patrimonio in danno dei creditori. Tale assunto corrisponde infatti puntualmente alla descritta natura dell'atto introduttivo della procedura concorsuale, quale elemento orientativo dell'offesa di pericolo, tipica del reato di bancarotta fraudolenta, verso il possibile pregiudizio per le ragioni dei creditori nell'eventualità che tale procedura venga instaurata;
e, ben lungi dall'introdurre il dissesto nell'oggetto del dolo, ne mantiene il contenuto nei limiti del distacco dei beni distratti dal patrimonio dell'imprenditore e della previsione delle conseguenze pregiudizievoli ad esso strettamente inerenti nella prospettiva dell'ipotetico concorso dei creditori (Sez. 5 n. 32031 del 7 maggio 2014, Daccò, Rv. 261988).
6.3.3 Una volta chiarita l'estraneità del dissesto, in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato, non vi sono ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e 15 più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all'amministratore della società. Ed in tal senso è una reiterata affermazione giurisprudenziale (Sez. 5, n. 9299 del 13 gennaio 2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162; Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, Fiume, cit.; Sez. 5, n. 1706/14 del 12 novembre 2013, Papalia, Rv. 258950), opportunamente richiamata nella sentenza impugnata, per la quale il dolo dell'extraneus si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, così come dall'imprenditore con il quale lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l'effettività di tale garanzia nell'eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza.
6.3.4 La conformità di tale indirizzo interpretativo alla individuazione della reale natura del dissesto nell'ambito della fattispecie incriminatrice dei reati di bancarotta, ed ai principi in tema di oggetto del dolo nei concorrenti nel reato, consentirebbe di per sé di disattendere anche le presunte note dissonanti che si pretenderebbe di rinvenire da alcuni in alcune pronunzie di questa stessa Sezione. Tuttavia, ad un'analisi accurata, tali pronunce (quando addirittura esse non riguardano l'affatto diversa questione del dolo dell'extraneus concorrente nella bancarotta da operazioni dolose, reato nel quale il dissesto assume ben altra rilevanza) si rivelano in effetti non contrastanti con l'interpretazione precedentemente esposta. Talune di esse (Sez. 5, n. 16388 del 23 marzo 2011, Barbato, Rv. 250108; Sez. 5, n. 16000 del 10 febbraio 2012, Daccò, Rv. 252309) si limitano infatti a richiamare una precedente decisione (Sez. 5, n. 23675 del 22 aprile 2004, Bertuccio, Rv. 228905), la cui motivazione individuava anch'essa, in realtà, il dolo dell'extraneus nella consapevolezza del possibile pregiudizio derivante dalla distrazione per la garanzia dei creditori;
riservando in tale prospettiva alla conoscenza del dissesto una funzione meramente probatoria, quale elemento che come altri, e quindi in funzione non necessaria, può risultare in concreto utile ai fini della dimostrazione del dolo come sopra delimitato. Altra pronuncia (Sez. 5, n. 41333 del 27 ottobre 2006, Tisi, Rv. 235766), ad un esame completo della motivazione, risulta incentrare il dolo del concorrente estraneo nella consapevolezza non dell'insolvenza, ma del rischio di insolvenza»; esplicando tale nozione in termini descrittivi come pregiudizio per la garanzia dei creditori, in una dimensione che ancora una volta corrisponde a quella che si è visto essere l'offesa di pericolo propria del reato, nella prospettiva dell'eventuale apertura di procedure concorsuali, non dissimile dall'oggetto del dolo del soggetto intraneo all'impresa. Non è infine possibile trarre indicazioni contrarie all'orientamento qui seguito da una decisione (Sez. 5, n. 27367 del 26 aprile 2011, Rosace, Rv. 250409) che identifica il contenuto del dolo del concorrente esterno 16 nella «consapevolezza e volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa», ove al riferimento al dissesto non è attribuito l'inequivoco significato dell'indicazione di una componente dell'oggetto del dolo piuttosto che di un'espressione meramente descrittiva della posizione del concorrente interno.
6.3.5 D'altra parte risulterebbe assai singolare pretendere che la configurabilità del concorso dell'extraneus in un reato alla cui struttura lo stato di dissesto al momento della consumazione della condotta è estraneo, dipenda dalla sua consapevolezza dello stesso. Ciò equivarrebbe infatti a sostenere che il concorso esterno nella bancarotta patrimoniale potrebbe sussistere esclusivamente nell'ipotesi in cui il dissesto dell'impresa è già conclamato, ma si tratterebbe di affermazione che non ha alcuna coerenza con i dati normativi di riferimento (Sez. 5 n. 32031 del 7 maggio 2014, Daccò, cit., in motivazione).
6.3.6 E' indiscutibile che, qualora l'impresa depauperata dalla distrazione versi in stato di decozione, la consapevolezza di tale stato costituisca un indice inequivocabile del dolo del concorrente che a tale distrazione abbia prestato il proprio contributo, giacchè tale consapevolezza contiene inevitabilmente (e senza necessità di prova ulteriore) la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. Ciò peraltro non significa che, in situazioni in cui il dissesto o anche il solo disequilibrio economico dell'impresa non si sia ancora palesato, le circostanze del fatto cui il soggetto concorre non possano rivelarne la natura effettivamente distrattiva nel senso illustrato in precedenza. In tal senso la preoccupazione che ha mosso questa Corte nelle pronunzie citate ad evocare la fin troppo enfatizzata nella massimazione conoscenza dello stato di decozione è il timore dell'innesco di automatismi interpretativi che sfocino nell'affermazione della responsabilità dell'extraneus a mero titolo di responsabilità oggettiva nelle ipotesi in cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore cui in qualche modo il concorrente contribuisce non possa - - apparire di per sé sintomatico della sua intrinseca pericolosità. Ma tali pronunzie non hanno mai messo in discussione il consolidato e qui ribadito - orientamento per cui il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, con la conseguenza che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione 17 Y - costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (per tutte Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, Fiume, cit.; Sez. 5, n. 15613/15 del 5 dicembre 2014, Geronzi e altri, in motivazione).
6.4 Facendo, come detto, corretta applicazione dei ricordati principi, la Corte territoriale ha dunque logicamente desunto dalla natura intrinsecamente illecita delle operazioni che hanno contribuito a realizzare, nonché dalla loro pervicace reiterazione, l'acquisita consapevolezza da parte dei due imputati della loro pericolosità per l'equilibrio patrimoniale di AT AS.
6.5 Con specifico riferimento alla posizione del De UP la sentenza ha inoltre evidenziato come egli, prima di assumere la guida di alcune società intermedie, fosse soggetto intraneo alla fallita, anche in un periodo in cui già aveva avuto inizio l'esecuzione del disegno criminoso che ha comportato la sua spoliazione, ricavandone logicamente ulteriore conferma della sua conoscenza dei meccanismi di funzionamento della frode e del suo impatto sulla società. Ed in tale ottica è dunque irrilevante quale sia stato l'effettivo momento della sua formale uscita da AT AS, sia perché alla stessa non è conseguito, come si è visto, l'abbandono della sua partecipazione all'attuazione della frode, sia perché, per l'appunto, la Corte territoriale ha collocato l'inizio della stessa a partire dal 1994 sulla base degli accertamenti compiuti dal curatore, affermazione confutata dal ricorrente solo evocando come la prima delle annualità oggetto della verifica fiscale sia stata invece il 1997; rilievo quest'ultimo invero inconferente atteso che l'oggetto della verifica dipende dai limiti temporali cui è soggetto per legge il conseguente accertamento (che nel caso di specie dipendevano dal fatto che la verifica medesima ha avuto inizio nel 2001) e comunque il ricorrente non ha indicato da quali atti, eventualmente trascurati dai giudici del merito, risulterebbe che la GdF abbia effettivamente constatato che la frode "carosello" abbia avuto inizio solo nel 1997. Generiche sono invece le obiezioni svolte dallo stesso De UP sulla rilevanza del contenzioso giuslavoristico instaurato con la società, atteso che le stesse non tengono conto della precisa confutazione che hanno ricevuto nella motivazione della sentenza impugnata.
6.6 Generiche o versate in fatto sono altresì le ulteriori doglianze proposte con il ricorso del ES. A fronte di quanto osservato in precedenza e delle incontestate dichiarazioni confessorie dell'imputato il ricorrente non ha infatti evidenziato la decisività di quelle dei testi DO e Giudici asseritamente trascurate dalla Corte territoriale, le quali peraltro nemmeno sono state compiutamente documentate dal ricorso che denuncia in proposito un evidente deficit di autosufficienza. Quanto invece 18 all'obiezione per cui l'imputato avrebbe gestito solo nove società intermedie, trattasi altrettanto evidentemente di rilievo che si traduce nell'inammissibile sollecitazione del giudice di legittimità ad una rivalutazione del compendio probatorio di riferimento, senza che peraltro venga precisata la rilevanza della circostanza evocata.
6.7 Generiche ed assertive infine sono le censure svolte da entrambi i ricorrenti in merito alla commisurazione della pena ed alla conferma degli esiti del giudizio di bilanciamento (per quanto riguarda il ES) od al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (nel caso del De UP) che non tengono conto dell'intero spettro delle valutazioni compiute in proposito dalla sentenza e compendiate in una motivazione del tutto congrua una volta riferita alla latente genericità dei motivi svolti sui punti richiamati con i rispettivi gravami di merito. Inammissibili sono infine le doglianze svolte in entrambi i ricorsi con riguardo alla liquidazione della provvisionale, dovendosi in tal senso richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione della stessa, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (ex multis Sez. 3, n. 18663 del 27 gennaio 2015, D. G., Rv. 263486).
7. Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo del ricorso dello ZI, il cui accoglimento determina l'assorbimento degli ulteriori residui motivi proposti con tale ricorso.
7.1 Per come risulta dalla sentenza, l'imputato è stato amministratore non esecutivo di AT AS a partire dalla primavera del 1996 e fino alla data del fallimento. Ha dunque indiscutibilmente ricoperto la carica per (quasi) tutto il periodo in cui la società è stata impegnata nella realizzazione della frode "carosello". Altro dato oggettivo, non contestato dal ricorrente e messo in rilievo dai giudici del merito, è la sua specifica competenza professionale e la sua consapevolezza (ammessa nel corso del suo esame) delle responsabilità e dei doveri gravanti sui componenti del consiglio d'amministrazione di una società commerciale. Infine, tanto la Corte territoriale quanto il ricorso concordano sull'ulteriore dato obiettivo (seppur genericamente definito) per cui lo ZI avrebbe in realtà partecipato raramente ai lavori consiliari, circostanza sul cui significato probatorio però le letture fornite dalla sentenza e dalla difesa, come si dirà meglio in seguito, divergono.
7.2 Il ragionamento svolto in sentenza a sostegno della ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato prende le mosse dalla sussistenza ed oggettiva rilevabilità di consistenti segnali d'allarme rivelatori dell'anomala gestione della società, sia con riguardo alla costituzione del circuito commerciale fittizio, che in ordine al considerevole 19 ammontare dei pagamenti effettuati verso fantomatici fornitori stranieri e cioè di quelli che si è visto essere stati i veicoli delle distrazioni imputate. In tale contesto la Corte territoriale ha ritenuto provato il dolo dell'imputato, desumendolo per l'appunto dalla ritenuta evidenza delle c.d. red flags, dalla competenza professionale dello ZI e da quella che ha giudicato essere stata l'anomala proliferazione dei suoi compensi in rapporto al suo scarso impegno nell'assolvimento dell'incarico.
7.3 I giudici dell'appello hanno infine sostenuto le loro conclusioni inserendo il descritto percorso giustificativo nella cornice dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità dell'amministratore non esecutivo. Nell'affrontare i motivi di ricorso in esame è allora opportuno muovere proprio da tale ultimo profilo, per ricordare come l'insegnamento di questa Corte sia nel senso per cui, ai fini della responsabilità penale dell'amministratore privo di delega per fatti di bancarotta fraudolenta, non è sufficiente la oggettiva presenza di dati (i già menzionati "segnali d'allarme") da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che egli ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo (Sez. 5, n. 23000/13 del 5 ottobre 2012, Berlucchi e altri, Rv. 256939; Sez. 5, n. 9736 del 10 febbraio 2009, Cacioppo e altri, Rv. 243023). In sostanza è richiesto al giudice del merito, qualora non sussista la prova che l'amministratore abbia acquisito diretta conoscenza delle condotte penalmente rilevanti, l'accertamento della percezione da parte del medesimo dei sintomi dell'illecito, certamente desumibile anche dal grado di anormalità ed inequivocabilità di questi ultimi (Sez. 5, n. 3708/12 del 30 novembre 2011, Ballatori e altri, Rv. 252945; Sez. 5, n. 32352 del 7 marzo 2014, Tanzi e altri, Rv. 261938; Sez. 5, n. 36595 del 16 aprile 2009, Bossio ed altri, Rv. 245138), ma pur sempre attraverso una valutazione che deve avere ad oggetto la situazione concreta e che deve dunque essere parametrata alle specifiche peculiarità della singola vicenda, alle condizioni soggettive dell'agente ed al ruolo effettivamente svolto dal medesimo in seno all'organo collegiale e, quindi, al significato che per lo stesso assumono nella situazione data i segnali d'allarme astrattamente rilevabili (Sez. 5, n. 23838 del 4 maggio 2007, P.M. in proc. Amato e altri, Rv. 237251).
7.4 Il principio che emerge dall'analisi del citato indirizzo giurisprudenziale è dunque quello per cui in tanto si può discutere di dolo dell'amministratore privo di delega, in quanto egli sia concretamente venuto a conoscenza di dati da cui potesse desumersi un evento pregiudizievole per la società, od almeno il rischio che un siffatto evento si verificasse, ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo. Dunque, occorre la effettiva conoscenza del "segnale di allarme", non già la mera conoscibilità. Non solo, per dare senso e concretezza al dolo eventuale più volte invocato nella 20 giurisprudenza di questa Corte come parametro minimo per la riferibilità psicologica di quell'evento pregiudizievole al soggetto attivo del reato, occorre che il dato indicativo del rischio di verificazione dell'evento stesso non sia stato soltanto conosciuto, ma è invece necessario che l'amministratore se lo sia in effetti rappresentato come dimostrativo di fatti potenzialmente dannosi, e non di meno sia rimasto deliberatamente inerte. Argomentando diversamente, infatti, non si potrebbe ancora discutere di dolo, neppure nella forma del dolo eventuale, che richiede pur sempre da parte del soggetto attivo per potersi affermare che un fatto è da lui voluto, per - quanto in termini di mera accettazione del rischio che si produca - la determinazione di orientarsi verso la lesione o l'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice: un conto è, dunque, che l'amministratore privo di delega rimanga indifferente dinanzi ad un "segnale di allarme" percepito come tale, in quanto decida di non tenere in considerazione alcuna l'interesse dei creditori o il destino stesso della società, ben altra cosa è che egli continui a riconoscere fiducia, per quanto mal riposta, verso le capacità gestionali di altri, ovvero che per colpevole ma non dolosa superficialità venga meno agli obblighi di controllo su di lui effettivamente gravanti, accontentandosi di informazioni insufficienti su un'operazione che gli viene sottoposta per l'approvazione senza che egli si renda davvero conto delle conseguenze che ne potrebbero derivare (Sez. 5, n. 23000/13 del 5 ottobre 2012, Berlucchi e altri, cit.). Solo nel primo caso, infatti, l'amministratore potrà essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni od omissioni, non già nel secondo, dove ferma restando la prospettiva di ravvisare una sua responsabilità in sede civile, ricorrendone i meno rigorosi presupposti può ritenersi provato soltanto l'addebito di aver agito - (rectius: omesso di agire) per colpa.
7.5 Tanto premesso, deve rilevarsi come la motivazione della sentenza presenti evidenti lacune ed incongruenze in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato.
7.5.1 Innanzi tutto, nel trattare la sua posizione a p. 38, la Corte territoriale ha evocato la "percepibilità" da parte dello ZI dei segnali d'allarme evidenziati dal curatore nel corso della sua deposizione e richiamata in altra parte del provvedimento. Evenienza che, alla luce di quanto ricordato in precedenza, sarebbe ovviamente insufficiente ad integrare il presupposto dell'affermata sussistenza del dolo richiesto per attribuire rilevanza penale all'omissione imputata. In realtà seppure il passaggio - motivazionale conservi una certa ambiguità che non rassicura pienamente sull'effettivo criterio giuridico assunto la Corte, richiamando contestualmente la specifica competenza professionale dello ZI, sembra aver voluto intendere che la "percepibilità" si è tradotta inevitabilmente in "percezione", nel senso che un 21 professionista del livello dell'imputato non poteva che avere, per l'appunto, colto quei segnali.
7.5.2 Ma anche volendo ritenere che tale sia il contenuto implicito della motivazione, non può negarsi che la stessa conserva caratteri di intrinseca apoditticità ed incompletezza tali da renderla meramente apparente. Ed infatti il sillogismo, anche come "ricostruito", difetta della dimostrazione della sua premessa e dunque di un effettivo riscontro frutto di quella valutazione della fattispecie concreta evocata in - precedenza dell'intensità dei sintomi che si vorrebbero percepiti, ma dolosamente - ignorati. In proposito i giudici dell'appello si limitano a richiamare, come accennato, un passaggio delle dichiarazioni del curatore fallimentare, che nel loro contenuto evidenziano però soprattutto come determinate poste contabili, per la loro genericità in contrasto con il loro valore, avrebbero potuto e dovuto attirare l'attenzione, soprattutto da parte dell'organo di controllo, ma nulla precisa con riguardo alla specifica posizione dell'imputato. In altri termini la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare come invece non ha fatto - perché i segnali d'allarme individuati dal curatore avrebbero disvelato non tanto la necessità di attivare i poteri di vigilanza, quanto l'illiceità dell'attività sottostante.
7.5.3 Non di meno, anche sull'effettiva percezione da parte dello ZI dell'anomalia dei dati che si assumono sintomatici la motivazione della sentenza denunzia più di qualche limite. La Corte distrettuale ammette che l'imputato avrebbe più che altro disertato il CdA della fallita. Circostanza che sembrerebbe rivelare come egli abbia sostanzialmente accettato · ovviamente dietro compenso di svolgere il ruolo di mero - - "figurante" nell'organo gestionale, consentendo più che altro che questo si fregiasse nelle relazioni esterne del suo nome e del suo titolo accademico, ma dimostrando al contempo un effettivo disinteresse per i suoi doveri di cui pure nel corso del suo esame si è orgogliosamente dichiarato consapevole. Il dato è indubbiamente in grado di dimostrare l'accentuata negligenza ed imprudenza del suo comportamento, ma altrettanto indubbiamente introduce un elemento astrattamente idoneo a mettere invece in dubbio anche l'effettiva concreta percezione di anomalie pur astrattamente percepibili con la normale diligenza, atteso che la saltuaria partecipazione alla vita della società e l'assenza della prova di un suo coinvolgimento per altra via nella stessa o dell'effettiva acquisizione di una informazione più specifica sulle dinamiche della politica di sviluppo decisa dal DA nel contesto di una impresa apparentemente florida e - che godeva di gran credito presso il sistema bancario, sono tutti elementi compatibili anche con la tesi per cui lo ZI, per superficialità mista a convenienza, abbia a monte rinunciato nella sostanza a svolgere tout court il suo mandato. Decisione certamente deprecabile, ma che di per sé non è sufficiente ad integrare il dolo del reato 22 nemmeno nella sua forma in difetto della prova che l'imputato abbia avuto altrimenti un seppur vago sentore degli intenti distrattivi altrui.
7.5.4 Ma anche volendo ritenere sia stata raggiunta la prova che egli abbia effettivamente percepito le anomalie della rappresentazione contabile del ciclo economico della fallita (ferme restando le riserve espresse supra sub 7.5.2 in merito alla tenuta argomentativa della sentenza sul punto), deve pur sempre ricordarsi come il dolo attribuito all'imputato non deve essersi alimentato esclusivamente di rappresentazione, ma altresì della volontarietà dell'omessa attivazione dei poteri di cui l'imputato era titolare.
7.5.5 In proposito è opportuno ricordare come nel reato omissivo, sotto il profilo del contenuto rappresentativo del dolo, l'agente deve avere cognizione della situazione di pericolo per il bene protetto che integra il presupposto del suo obbligo di attivarsi, nonché della possibilità di agire nella direzione imposta dalla norma e cioè quella di impedire la commissione del reato. Ciò peraltro non significa che il dolo omissivo si esaurisca nella conoscenza della situazione tipica che determina il dovere di agire e della capacità di intervenire. L'aspetto volitivo non può infatti ritenersi assorbito dalla mancata decisione di realizzare l'azione imposta dall'ordinamento nonostante la conoscenza della situazione tipica, conclusione che si risolverebbe nella trasposizione in termini normativi del dolo, con conseguente elisione della componente psicologica. L'inerzia in quanto tale, dunque, non può essere di per sé ascritta al dolo (anche solo eventuale) piuttosto che alla colpa con rappresentazione in assenza di una consapevole e definitiva scelta di rinunziare ad agire (ex multis Sez. 5, n. 32352 del 7 marzo 2014, Tanzi e altri, cit.; Sez. 5, n. 23000/13 del 5 ottobre 2012, Berlucchi e altri, cit.). Ne consegue l'esigenza di individuare l'oggetto del dolo sulla base della ricostruzione del fatto tipico, ma altresì della situazione concreta. Soltanto sul terreno probatorio, piuttosto, sembra potersi riconoscere, a determinate condizioni e ove non constino elementi in senso contrario, che la volontà di omissione venga ricavata anche dal semplice fatto dell'inerzia del soggetto, in costanza di consapevolezza della situazione tipica (si ripete, in concreto ricostruita) e della possibilità di intervenire.
7.5.6 La Corte territoriale ha aggirato il problema della prova della volontarietà della condotta omissiva attribuita allo ZI (piuttosto che della sua imputazione a mera colpa) formulando pervero in termini quasi "impressionistici" la tesi del ― "comportamento compiacente", fondata sulla già citata scarsa frequentazione da parte dello stesso delle sedute consiliari e sull'asserito progressivo incremento del suo compenso. In altri termini l'imputato avrebbe accettato di assecondare gli intenti criminali di coloro che lo avevano cooptato nell'organo gestionale proprio disinteressandosi, dietro lauto compenso, del loro operato. Affermazione che rivela la 23 sua apoditticità nel momento in cui assume per provato ciò che deve essere dimostrato e cioè che l'imputato fosse a conoscenza quantomeno delle intenzioni di gestire in maniera non ortodossa la società, che altrimenti quello ritenuto si rivelerebbe essere un inaccettabile dolo eventuale fondato sull'accettazione di un rischio generico ed astratto, di per sè insufficiente ad integrarlo. Affermazione che, sotto altro verso, appare quantomeno incauta, giacchè sembra sottendere implicitamente che la Corte abbia : ritenuto essere intervenuto in tal senso un vero e proprio accordo con il DA senza indicare elementi dotati di qualche concretezza in grado di fondare anche solo la prova indiretta di un fatto del genere.
7.5.7 In realtà la sentenza ha cercato di completare ragionamento probatorio sul punto da ultimo esaminato, richiamando il già citato progressivo incremento del compenso dello ZI in difetto di ragioni idonee a giustificarlo, attesa la sua scarsa partecipazione alla gestione. Ma, a parte la genericità del riferimento operato dalla Corte territoriale, la stessa non ha nemmeno precisato quale sarebbe la fonte delle proprie conclusioni in merito all'effettiva ritenuta triplicazione dell'emolumento annuo, impedendo così qualsiasi verifica della loro tenuta, tanto più alla luce delle contestazioni difensive sull'equivoco in cui sarebbe caduta la sentenza confondendo il compenso annuale con l'ammontare complessivo di quello previsto per un triennio.
7.6 In definitiva deve ritenersi carente la motivazione del provvedimento in merito alla sussistenza in capo allo ZI dell'elemento soggettivo del reato. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata con rinvio.
8. Fondati sono altresì alcuni dei rilievi svolti con il primo motivo del ricorso del NO.
8.1 In realtà infondate sono le censure ispirate al dictum di Sez. 5, n. 47502 del 24 settembre 2012, Corvetta e altri, Rv. 253493. Si tratta di sentenza che si è posta in contrasto con il consolidato insegnamento di questa Corte qui condiviso -, ripetutamente ribadito anche successivamente alla sua pronunzia nel senso per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, essendo sufficiente aver cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis e da ultime Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17 luglio 2014, Simone, Rv. 261683). 2 424 8.2 Devono invece trovare accoglimento le ulteriori doglianze articolate dal ricorrente nel medesimo motivo. La sentenza impugnata (e pervero anche quella di primo grado) è quanto mai vaga e contraddittoria nell'individuazione del periodo in cui il NO ha fatto parte di AT AS, circostanza oggettivamente rilevante ai fini dell'accertamento del suo effettivo coinvolgimento negli illeciti contestati. Per un verso infatti la Corte territoriale sembra accettare la ricostruzione effettuata dall'imputato per cui egli sarebbe stato un quadro della società fino al 1995, anno in cui l'abbandonò, per poi rientrarvi, dopo alcuni mesi di permanenza in una delle controllate, nel giugno del 2001 quale componente del CdA, divenendone infine amministratore delegato nel novembre dello stesso anno. Dall'altro invece pare accogliere la scansione temporale dettata nel capo d'imputazione (come rettificata nel corso del dibattimento) secondo cui, pur con diverse qualifiche e ruoli, l'imputato sostanzialmente non avrebbe mai lasciato la fallita.
8.3 In secondo luogo i giudici dell'appello non hanno chiarito a che periodo farebbero riferimento le testimonianze assunte a fondamento del suo consapevole coinvolgimento nell'organizzazione della frode "carosello" e conseguentemente non hanno in alcun modo precisato in cosa sarebbe consistito il contributo dell'imputato nei periodi antecedenti a quello in cui egli assunse formalmente la carica di amministratore della fallita. Ed in tal senso ulteriore difetto di motivazione va rilevato in riferimento alle obiezioni svolte dalla difesa con i motivi d'appello in merito all'attendibilità di tali testimonianze proprio a causa del contestato accertamento sulla continuità della presenza del NO in azienda. Analogamente la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti o inattendibili le dichiarazioni del DA che il ricorrente aveva indicato come prova a discarico della sua estraneità alla gestione del circuito fraudolento.
8.4 Ulteriore lacuna nella motivazione della sentenza si registra con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato anche per le distrazioni realizzate mediante il trasferimento su conti esteri di somme di danaro prelevate dalle casse della società. Sul punto si registra un difetto assoluto di motivazione, avendo implicitamente ritenuto la Corte di merito - sembra di capire il NO colpevole a seguito del suo ingresso nel - CdA nella fase finale della vita di AT AS. Ciò che la sentenza non precisa però, non è tanto se a seguito di tale ingresso egli fosse stato o meno in grado di percepire i segnali d'allarme della spoliazione per la via descritta del patrimonio sociale (profilo nemmeno affrontato in riferimento alla posizione del ricorrente dal giudice dell'appello e per il quale valgono le considerazioni svolte in precedenza trattando quella dello ZI), quanto, piuttosto, se in tale momento i trasferimenti verso l'estero fossero o meno ancora in corso e se siano stati effettuati anche durante il periodo in cui l'imputato rivestì la carica, tenuto conto che nello stesso periodo veniva svolta la 25 verifica fiscale che portò alla luce gli illeciti commessi nella gestione della fallita. E' infatti ovvio che se le distrazioni fossero state consumate in epoca antecedente alcun rilievo assumerebbe l'eventuale omissione addebitabile al NO. Qualora invece la Corte abbia voluto attribuirgli la consapevolezza di tali distrazioni anche prima della sua cooptazione nel CdA, il difetto di motivazione si rivela, se possibile, ancora più preoccupante, giacchè anche volendo ammettere che il NO sia rimasto in azienda - durante tutto il tempo della frode "carosello" e che nella stessa egli fosse coinvolto (fermi restando peraltro i rilievi svolti in precedenza sul punto) - non si comprende da quale elemento sia stata ricavata la convinzione che egli fosse consapevole delle distrazioni verso l'estero e in che modo abbia contribuito a realizzarle.
8.5 Le evidenziate lacune motivazionali impongono dunque l'annullamento della sentenza con rinvio anche in riferimento alla posizione del NO, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi d'impugnazione che non sono stati esaminati. -9. Sono invece infondati e per certi versi inammissibili - il ricorso ed i motivi nuovi proposti nell'interesse della GI.
9.1 Nell'affrontare il primo motivo è necessario innanzi tutto ricordare come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non sia censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (ex multis Sez. 2, n. 29434 del 19 maggio 2004, Candiano ed altri, Rv. 229220; Sez. 4, n. 26660 del 13 maggio 2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 49970 del 19 ottobre 2012, Muià e altri, Rv. 254107). E parimenti va ribadito altro principio ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, per cui non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202/13 del 11 dicembre 2012, Tannoia e altro, Rv. 256314). 26 9.2 Fatta questa doverosa premessa devono giudicarsi complessivamente infondate al limite dell'inammissibilità le doglianze avanzate con il primo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha tratto la prova della responsabilità dell'imputata da una serie di circostanze ritenute in maniera tutt'altro che illogica convergere verso tale conclusione. In tal senso la sentenza non si è limitata ad evocare la natura sintomatica delle anomalie gestionali di alcune poste contabili e dunque la loro percebilità da parte dei sindaci, ma ha altresì evidenziato come questi li abbiano certamente percepiti, argomentando dalla superficialità dei controlli effettuati e dai comportamenti tenuti dagli stessi nella primavera del 2002 e, per quanto specificamente attiene alla posizione dell'imputata, anche dal contenuto della collaborazione dalla stessa prestato al curatore per come riferito dal teste LE.
9.2.1 Già da questo primo rilievo emerge innanzi tutto l'approccio atomistico seguito dalla ricorrente, che ha cercato di isolare singoli segmenti dell'impalcatura indiziaria, senza tenere conto delle sinergie che li connettono e che sono state valorizzate dai giudici del merito. E' proprio nell'articolazione complessiva del discorso giustificativo, infatti, che hanno trovato implicita ed adeguata confutazione molte di quelle censure svolte con il gravame di merito di cui viene invece lamentata l'omessa considerazione. In tal senso, ad esempio, l'eccezione per cui le operazioni verso l'estero fossero numericamente contenute è stata superata dalla sentenza sottolinenando la genericità del conto in cui erano state appostate e la sua rilevante entità, nonché come anche solo un controllo a campione sulla documentazione sottostante (ovvero sulla sua inesistenza) avrebbe rilevato la sua fittizietà. Analogamente, per quanto riguarda la presunta non immediata rilevabilità della frode "carosello", la Corte territoriale ha posto in evidenza come l'impressionante dilatazione del volume d'affari di AT AS non poteva non imporre una verifica della sua corrispondenza ad una realtà effettiva, tanto più in presenza di altrettanto imponenti riacquisti di prodotti che in realtà la società vendeva.
9.2.2 Quanto poi alla fiducia accordata dal sistema bancario o alla presunta indisponibilità della contabilità nel corso della verifica fiscale si tratta di obiezioni che erano manifestamente infondate o generiche e legittimamente non sono state confutate. Ed infatti del tutto asimmetrici sono i poteri ed il volume e qualità di informazioni disponibili o accessibili agli istituti bancari ed all'organo di controllo intraneo alla società che ai primi si rivolge per ottenere credito, mentre quella relativa all'inaccessibilità assoluta alla documentazione contabile è affermazione apodittica, tanto più che se la circostanza fosse stata vera avrebbe dovuto risultare proprio dai verbali del collegio sindacale, il che non risulta dalla sentenza, né è stato eccepito con il ricorso. Parimenti generica era infine l'obiezione relativa all'adeguatezza delle 27 dimensioni del magazzino della fallita, atteso che il gravame di merito non aveva indicato i parametri concreti idonei a supportarla, né il ricorso ha precisato quali elementi la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare a smentita della conferma di quanto rilevato in primo grado sull'assenza di un magazzino proporzionato all'apparente volume d'affari generato dalla società.
9.2.3 Infondate al limite dell'inammissibilità sono altresì le critiche mosse alla valutazione compiuta dai giudici dell'appello dell'atteggiamento tenuto dai sindaci all'assemblea del 25 luglio 2002, nel corso della quale vennero approvati sia il bilancio del 2001 che la situazione patrimoniale prodromica alla messa in liquidazione della società. Anche a voler prescindere dal fatto che in realtà la censura mira surrettiziamente a sollecitare una lettura alternativa e soggettivamente orientata dei fatti, deve rilevarsi come la ricorrente abbia sostanzialmente travisato il senso della linea argomentativa sviluppata dalla sentenza, rivelando nuovamente un inaccettabile approccio atomistico al compendio probatorio. La Corte territoriale non ha per nulla omesso di considerare che il collegio sindacale avallò anche la menzionata situazione patrimoniale, ma, proprio dallo stridente contrasto di quest'ultima con il bilancio cui pure i sindaci avevano assentito senza sollevare obiezioni, ha tratto uno degli argomenti logicamente convergenti a supportare la convinzione della loro volontà pregressa di omettere i controlli e le denunzie cui erano tenuti. A tacer d'altro, è appena il caso di notare come il collegio sindacale quantomeno avrebbe dovuto svolgere pregnanti rilievi al bilancio 2001 anche solo se avesse preso consapevolezza della situazione patrimoniale "rettificata" il giorno stesso dell'assemblea e non certo rimanere silente al cospetto dei soci. In realtà la sentenza ha puntualmente ed efficacemente evidenziato come già da alcuni mesi i sindaci avessero rivelato la propria consapevolezza delle anomalie gestionali in due relazioni, il cui contenuto deve essere necessariamente valutato e così correttamente ha fatto la Corte territoriale - congiuntamente a quanto accaduto in assemblea. Non solo, altrettanto correttamente sul piano logico, la sentenza ha escluso che tali relazioni sostanzialmente ignorate dal - ricorso se non per l'inconferente critica al possibile movente individuato dalla Corte, critica che risulta versata in fatto e che si fonda su base meramente congetturale - fossero conseguenza dell'acquisizione di informazioni in precedenza occultate al collegio sindacale, ma semplicemente il frutto dell'inedita e "improvvisa" rilevazione di dati e poste consolidate da diversi anni nei bilanci della fallita, non solo percebili, dunque, ma altresì effettivamente percepiti non risultando dalla sentenza né avendolo prospettato la ricorrente che le menzionate relazioni siano state redatte a seguito di particolari approfondimenti, la cui omessa esecuzione in precedenza comunque costituirebbe oggetto di addebito alla luce del consolidato insegnamento di questa Corte per cui nei 28 reati di bancarotta è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (ex multis Sez. 5, n. 10186/10 del 4 novembre 2009, La Rosa e altri, Rv. 246911). Le doglianze della ricorrente omettono poi di considerare come tale compendio indiziario sia stato valutato altresì alla luce delle già menzionate dichiarazioni del LE sulla conoscenza approfondita evidenziata dall'imputata delle poste contabili nei suoi colloqui con il curatore, dichiarazioni con le quali il ricorso non si è in alcun modo confrontato. Nemmeno colgono nel segno, infine, le censure relative all'evidenziazione degli incarichi svolti dalla GI in altre società del gruppo, atteso che la circostanza è stata coerentemente menzionata dalla sentenza all'evidente ed esclusivo fine di sottolineare il rapporto di fiducia intercorrente tra l'imputata ed il DA e ciò a prescindere dalle vicende che hanno riguardato tali società.
9.3 Infondati sono altresì il secondo ed il terzo motivo del ricorso. Con riguardo al nesso causale tra la condotta contestata ed il reato, correttamente ed esaustivamente la Corte territoriale ha evocato le vicende dell'assemblea del luglio 2002 e la loro rilevanza nel contesto indiziario complessivo, giacchè le stesse rivelano come una tempestiva attivazione dei propri poteri da parte dei sindaci avrebbe portato alla luce ben prima le attività distrattive e come pertanto l'omissione rimproverata abbia agevolato la loro consumazione. Quanto all'elemento soggettivo è sufficiente rinviare a quanto illustrato ai punti precedenti in merito alla tenuta logica del discorso giustificativo reso in sentenza, dal quale emerge la motivata convinzione che la GI avesse effettivamente percepito e dolosamente omesso di denunziare le anomalie dei conti della fallita. Il che consente di ritenere privo di fondamento anche il primo dei motivi nuovi, atteso che il dolo implicitamente ritenuto dalla sentenza è quello diretto. Non di meno deve sottolinearsi come tale motivo sia invero anche inammissibile, introducendo alla cognizione del giudice di legittimità profilo non attinto dal ricorso principale, nel quale era stato trattato esclusivamente il problema della configurabilità nella condotta dell'imputata della colpa anzichè del dolo.
9.4 Generiche e versate in fatto sono infine le censure proposte dalla ricorrente con il quarto motivo in merito al trattamento sanzionatorio e al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre inammissibile è il secondo dei motivi nuovi, anch'esso riguardante punto della decisione principale non attinto dal ricorso principale. 29 10. In conclusione la sentenza deve essere annullata limitatamente alle posizioni dello ZI e del NO con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. I ricorsi del De UP, della GI e del ES devono invece essere rigettati e i suddetti ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZI IO e NO EN con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Rigetta i ricorsi di De UP OR, GI ER e ES LU OR e condanna ciascuno dei detti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 22/3/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapa orciaweгорохочее Luca Pistorelli DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 7 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ubst 30