Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2009, n. 10186
CASS
Sentenza 4 novembre 2009

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Massime1

Nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione.

Commentario1

  • 1La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di posizione di garanzia dei sindaci per fatti commessi dagli amministratori
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 2 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2009, n. 10186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10186
Data del deposito : 4 novembre 2009

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