Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione.
Commentario • 1
- 1. La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di posizione di garanzia dei sindaci per fatti commessi dagli amministratoriDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 2 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2009, n. 10186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10186 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1402
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 15404/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZA;
nei confronti di:
1) LA SA RI TO, N. IL 27/03/1935;
2) UR RA N. IL 15/10/1947;
3) SB RI N. IL 23/04/1943;
4) DI NA CA N. IL 03/05/1964;
avverso la sentenza n. 242/2007 CORTE APPELLO di POTENZA, del 05/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PIZZUTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Vito Monetti (annullamento con rinvio).
Udito il difensore Avv. Boti Claudio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7.2.2007 il g.u.p. del tribunale di Melfi dichiarava non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., nei confronti di LA SA AR NI, UR CO, SB TO e DI NA CE in ordine ai reati di cui agli artt. 110 c.p., artt. 216 e 219 c.p., comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223 loro rispettivamente ascritti, per non avere commesso il fatto. Era stato contestato alla LA SA, amministratore di diritto della "Lucana Cavi s.p.a.", dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Melfi in data 10.11.1998, ed al UR, allo SB ed alla DI NA, sindaci di tale società, di avere compartecipato, con l'amministratore di fatto, Di NN DO, a porre in essere operazioni contabili di distrazione e sottrazione di fondi della stessa società.
Avverso la sopra citata sentenza del g.u.p. del tribunale di Melfi il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Potenza proponeva "appello".
Il P.G. lamentava che la sentenza di non luogo a procedere era stata basata sulla considerazione che gli imputati non avessero mai realmente esercitato le loro funzioni, mentre,al contrario, "proprio la volontaria abdicazione dal ruolo liberamente assunto costituiva momento fondante del concorso e concausa delle condotte di distrazione, che, ove un controllo sulle attività
dell'amministratore di fatto fosse stato realmente esercitato, avrebbero potuto essere impedite".
La Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 5.12.2008, dichiarava inammissibile il proposto appello, sul presupposto che la sentenza di non luogo a procedere del g.u.p. è soltanto ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 428 c.p.p.. Contro la sentenza della menzionata Corte d'appello il predetto P.G. interponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione del disposto dell'art. 568 c.p.p., comma 5, e difetto di motivazione con riferimento alla mancata trasmissione degli atti a questa Corte Suprema, competente a decidere sull'impugnazione avverso la decisione del g.u.p..
Il ricorso è fondato.
L'art. 568 c.p.p., comma 5, recita:
"L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente".
La corte lucana ha, perciò, palesemente violato la citata disposizione, avendo erroneamente dichiarato inammissibile l'appello del P.G. ed omesso di trasmettere gli atti a questa Corte Suprema. Pertanto, la sentenza della corte lucana deve essere annullata senza rinvio, con la conseguenza che l'impugnazione, erroneamente denominata "appello", proposta dal P.G. avverso la sentenza di non luogo a procedere del g.u.p. del tribunale di Melfi deve essere qualificata correttamente come ricorso per cassazione e sottoposta allo scrutinio di questa Corte Suprema.
Tale impugnazione, che sostanzialmente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione della surripetuta sentenza di non luogo a procedere, merita accoglimento.
Il g.u.p. ha ritenuto l'estraneità degli imputati rispetto alle condotte distrattive poste in essere da Di NN DO, direttore generale ed amministratore di fatto della società fallita, limitandosi ad affermare, per la LA SA, il ruolo di amministratore meramente formale di quest'ultima, e, per il UR, lo SB e la DI NA, la mancanza dell'effettivo espletamento dei poteri di controllo riservati al collegio sindacale. Il g.u.p., quindi, ha completamente trascurato di considerare, in relazione all'amministratore di diritto, che:
In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire;
a tal fine è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministrazione effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia, allorché, come nella specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) può risultare sufficiente per l'affermazione della responsabilità (Cass. Pen. Sez. 5^, 26.1.2006, n. 7208, CED 233637). Il g.u.p. ha, parimenti, trascurato di considerare, in relazione ai sindaci, che:
Nei reati di bancarotte è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione degli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Cass. Pen. Sez. 5^, 22.4.1998, n. 8327, CED 211368). In tema di responsabilità per bancarotta, l'obbligo della vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve estendersi al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui all'art. 2403 cod. civ., comma 1, prima parte, deve essere correlato con i commi terzo e quarto della stessa norma come vigente all'epoca dei fatti, che conferiscono ai sindaci il potere dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni (Cass. Pen. Sez. 5^, 13.12.2006, n. 17393, CED 236630). Alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, la sentenza del g.u.p. del tribunale di Melfi deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al medesimo g.u.p., che dovrà attenersi a detti principi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione Sezione 5^ Penale annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Potenza in data 5.12.2008. Qualifica l'impugnazione del P.G. avverso la sentenza del g.u.p. del tribunale di Melfi in data 7.2.2007 come ricorso per Cassazione. Annulla quest'ultima sentenza con rinvio al g.u.p. del tribunale di Melfi, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010