Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
È utilizzabile l'intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria da persona che si sia rifiutata di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del relativo verbale di sommarie informazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che l'utilizzo del contenuto di siffatta intercettazione non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen.).
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- 1. Concussione: sussiste in caso di minaccia implicitaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, la costrizione, che integra l'elemento soggettivo del reato, può consistere anche in una minaccia implicita, purchè idonea a coartare la volontà del privato, da valutare caso per caso in relazione alle modalità ampiamente discrezionali di esercizio del potere da parte del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie la S.C. ha ravvisato sussistere la minaccia costrittiva da parte di un pubblico ministero il quale, in cambio dell'attività sollecitata, aveva prospettato alla vittima un suo intervento volto ad escludere l'arresto della nipote ed il sequestro di un locale del fratello della persona offesa, implicitamente prospettando l'intervento opposto in caso …
Leggi di più… - 2. Registrare una telefonata di nascosto non è reatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2016, n. 27979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27979 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
27 9 7 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 4/9/2016 ARTURO CORTESE Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere -N. 16985/2015 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT VI N. IL 04/08/1972 AT AR N. IL 25/07/1991 avverso la sentenza n. 12/2014 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 28/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI MounНособевUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesc Mows Hoco Trello che ha concluso per legements con recivio delle fentem ufu 2guste quoup alle who doups for reivio delle is step with? Toute motin Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. fr muscariello e Abet che ha resistito fs l'accopliments del risps. F Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa in data 28 novembre 2014 la Corte di Assise di appello di Napoli confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Nola del 4 aprile 2013 che, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato gli imputati NN e IN TI alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno in quanto ritenuti responsabili del concorso nell'omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, di PP SA e dei connessi reati in materia di armi ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile col riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
1.1 La ricostruzione degli eventi che avevano condotto a morte il SA era stata operata dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni di persone presenti ai fatti, tali AR OT, PP TO, NN PR, GI RT e GI De IC e di una conversazione intercettata in ambientale tra due Carabinieri ed il predetto De IC. Da tali elementi si era ricavata prova del fatto che nel pomeriggio del 25 giugno 2012 in Cercola, dopo che il minore NN CA aveva ferito a colpi di coltello AR OT all'esito di una discussione intercorsa per ragioni legate alla frequentazione da parte del CA della sorella della moglie del OT, scena cui avevano assistito senza essere intervenuti l'amico di questi PP SA e NN TI, il primo, dopo essersi sincerato delle sue condizioni presso l'ospedale ove era ricoverato il OT, accompagnato in motorino da PP TO si era recato presso l'abitazione dei TI e, incontrato IN TI in compagnia di NN PR, lo aveva esortato a picchiare il figlio in sua presenza per ragioni non accertate, ma ritenute riconducibili al ferimento del OT, altrimenti vi avrebbe provveduto lui, quindi si era allontanato. Visto però approssimarsi al luogo NN TI, vi aveva fatto ritorno per insistere nell'ottenere dal padre IN soddisfazione nei riguardi di quest'ultimo, al che NN, salito a casa per prelevare una pistola, consegnata al padre, lo aveva esortato a sparare e questi aveva esploso a distanza ravvicinata un colpo contro il SA, attingendolo alla regione postero- laterale sinistra, che ne aveva cagionato il decesso prima ancora di poter raggiungere l'ospedale. I due TI ritenuti, IN l'esecutore materiale, NN l'istigatore dell'omicidio, si erano quindi dati alla fuga, venendo fermati dai Carabinieri di Tuscania.
2. Avverso detta sentenza hanno interposto unico ricorso i due imputati a mezzo dei loro difensori per chiederne l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1 Nell'interesse di NN TI hanno dedotto: a) violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 110 e 575 cod.pen. per non avere disposto l'assoluzione dell'imputato dall'omicidio in danno del SA nonostante l'assenza dei requisiti per configurare la partecipazione concorsuale al delitto e per avere travisato la prova costituita dalle dichiarazioni dei testimoni GI RT e 1 AR ZO. La deduzione difensiva, secondo la quale NN TI era vittima di una prospettata "vendetta trasversale", che il SA aveva avuto in animo di realizzare per il ferimento dell'amico OT da parte del CA, non era stata tenuta in alcun conto: ritenuto i giudici di merito hanno ritenuto che egli avesse inteso ricevere una soddisfazione morale e non violenta e hanno travisato le dichiarazioni rese dal RT sulla presenza accanto al SA, in realtà presentatosi con propositi vendicativi dal TI, dell'amico TO, che lo aveva accompagnato, era stato presente ai fatti verosimilmente pronto ad intervenire e già protagonista dell'alterco col CA, che, secondo le dichiarazioni di AR ZO, aveva schiaffeggiato prima dell'accoltellamento del OT. Non è dunque stato apprezzato l'atteggiamento provocatorio e mortificante tenuto dal SA dichiaratosi intenzionato a picchiare NN TI di fronte al padre ed a numerosi testimoni presenti per di più senza che questi fosse stato coinvolto nel ferimento del OT, ma soltanto perché amico del CA, né la possibilità che egli fosse stato ritenuto dagli imputati in possesso di un'arma, sebbene non ostentata. Inoltre, in merito all'incitamento a sparare rivolto da NN al padre, circostanza riferita dal De IC ed in parte dal RT, anche se contraddetta dalla ZO e dal PR, non è stata considerata l'estrema concitazione del momento, che l'esortazione era stata espressa, allorchè NN stava scappando, a scopo difensivo per arrestare un'imminente aggressione dopo che il precedente tentativo di IN TI di allontanare il SA e rabbonirlo si era rivelato inutile;
alcun elemento, nemmeno di natura indiziaria, indica in NN TI la specifica volontà di uccidere il SA, non avendo programmato l'azione, necessitata dalla situazione di pericolo creata dalla vittima e non avendo chiesto al padre di uccidere il SA per averlo soltanto sollecitato ad agire al fine di evitare di essere aggredito e far fronte ad un pericolo più che incombente, tanto più che l'arma avrebbe potuto essere utilizzata per sparare in aria a scopo intimidatorio, per colpire parti non vitali del corpo allo scopo di immobilizzare o ferire. La Corte distrettuale ha, invece, stravolto tutto il contesto nel quale si erano svolti i fatti, sulla base della considerazione della minaccia del SA di picchiare il ricorrente, che è in sé illogica, riduttiva ed irreale in quel contesto ambientale, postulando che le percosse che il padre avesse inferto al figlio avrebbero tacitato la pretesa punitiva per il ferimento del OT e non ha nemmeno affrontato il punto dell'elemento soggettivo del reato, che non ha specificato se si sia trattato di dolo diretto, di quello eventuale о di quello alternativo, essendosi basata sulla corrispondenza di azione ed evento. b) Violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 116 cod.pen., in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'ipotesi del c.d. concorso anomalo, rispetto al quale istituto la sentenza impugnata si è limitata al richiamo del passaggio motivazionale di 2 quella di primo grado, a sua volta basata sulla citazione di un orientamento giurisprudenziale, senza replicare ai rilievi contenuti nei motivi di appello.
2.2 Nell'interesse di entrambi gli imputati i difensori hanno articolato i seguenti motivi. a) Violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 52 e 55 cod.pen., in relazione alla richiesta di riconoscimento dell' eccesso colposo di legittima difesa, almeno putativa o dell'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale ed illogicità e carenza della motivazione sul punto;
la Corte distrettuale al riguardo ha risposto in modo inadeguato alle doglianze difensive sulla base del rilievo per cui il SA era solo e disarmato ed era stato colpito di spalle, ossia mentre stava allontanandosi dal luogo, sicchè sarebbe bastato non sparare per evitare le conseguenze pericolose paventate dagli imputati ricorrenti. Tale ricostruzione postula circostanze di fatto frutto di travisamento della prova e congetturali, in quanto la presenza del SA era fortemente intimidatoria per non essere stato egli solo, ma accompagnato e verosimilmente "spalleggiato" dal TO ed in tal modo egli aveva ingenerato il convincimento negli imputati di essere esposti a pericolo grave da respingere con un'azione difensiva, mentre è apodittico affermare che gli imputati fossero in superiorità numerica ed è congetturale sostenere che la vittima si stesse allontanando, mostrando le spalle allo sparatore senza tener conto che, attinto dallo sparo, il corpo del SA aveva ruotato e che nel vedersi l'arma puntata contro egli si era girato in un istintivo tentativo di fuga, mentre i testimoni avevano descritto comportamenti contestuali e repentini. Anche il rigetto della richiesta difensiva, avanzata in via subordinata, di qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 584 cod.pen., è rimasto privo di reale motivazione, per avere la Corte di merito ripercorso le osservazioni apodittiche del primo giudice, mentre la mancata intenzione di uccidere il SA era deducibile dall'unicità del colpo esploso e dal tipo di arma utilizzata ed era stata confermata dalle conversazioni intercettate e dalla deposizione del De IC, nonché dal mancato inseguimento della vittima. b) Violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 351 e 357 cod. proc. pen., comma 2, e vizio di motivazione quanto al rigetto dell'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni intercettate e raccolte in modo informale presso la stazione dei Carabinieri di Cercola da GI De IC in contrasto con le disposizioni sulla verbalizzazione delle informazioni rese da quanti a conoscenza di fatti inerenti reati e sul divieto di testimonianza indiretta con la palese inutilizzabilità delle predette acquisizioni, tanto più che nei giorni successivi la stessa fonte era stata escussa in forme rituali. Il rilievo basato sull'utilizzo di tali informazioni non verbalizzate in conseguenza della scelta del rito abbreviato non tiene conto che si tratta di atti probatori acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e quindi affetti da invalidità patologica non sanabile nemmeno dalle agevolazioni probatorie proprie del rito alternativo. Inoltre, non vi è prova che il De 3 IC sia stato avvicinato e minacciato per modificare le informazioni rese agli inquirenti. c) Violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 577, comma nr. 4 e 61, comma I n. 1, cod. pen. ed illogicità e carenza della motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante dell'aver agito per motivi futili ed all'esclusione della circostanza attenuante della provocazione. Sotto entrambi i profili la sentenza impugnata ha ripreso le argomentazioni del primo giudice e sviluppato un unico rilievo sulla pretesa "sproporzione" tra l'offesa ricevuta e la reazione, definendo la prima una "risibile sfida lanciata" dal SA ai due TI e volta ad ottenere "soltanto" "una soddisfazione di carattere morale ed individuando la reazione del " RI IN nel "precipitato di una personalità fortemente etero aggressiva". In realtà, per quanto già detto, i due imputati si erano visti minacciare presso la loro abitazione senza avere commesso alcunché e quindi la futilità del motivo avrebbe dovuto escludersi in relazione all'esigenza di difendersi da tale atteggiamento aggressivo ed al contesto sociale di svolgimento dei fatti;
inoltre, anche in merito alla provocazione, oggetto di errata interpretazione, non si è tenuto conto che "il concetto di adeguatezza e proporzione non connota la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 c.p., che può essere esclusa soltanto laddove la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira, ovvero il nesso causale tra il fatto ingiusto e il reato", mentre nel caso specifico la sua negazione è dipesa dal travisamento della prova e dall'omessa considerazione del grave pericolo rappresentato dalla presenza e dalle minacce del SA. Inoltre, il relativo giudizio è stato operato ex post senza porre mente alle condizioni soggettive degli imputati, TI NN impaurito ed in fuga alla vista dell'insistenza dei due giovani sul motorino, tornati alla vista dell'insistenza dei due giovani sopraggiunti in motorino, pronti a passare all'azione, il padre, soggetto di scarsissima mobilità per la condizione di obesità, che riceve l'ordine due volte di picchiare il figlio senz'alcun motivo, o, in alternativa, di vederlo picchiare davanti a sé. d) Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen. in tema di commisurazione della pena e di mancata applicazione dell'art. 62 bis cod.pen., in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed illogicità e contraddittorietà della motivazione: i giudici di merito hanno ritenuto di negare le attenuanti generiche ad un padre, che in modo improvvido e maldestro ha imbracciato un'ma per difendere il figlio, dall'aggressione portata fin sotto casa da due giovani, e ad un figlio che, del tutto incensurato, preso dalla paura e dal panico, "istiga" il padre a sparare per farsi difendere. Le argomentazioni svolte al riguardo, incentrate sulla gravità oggettiva del fatto, sono apodittiche e non tengono conto che l'omicidio è in sé un delitto grave, per il quale, secondo il ragionamento dei giudici di merito, le predette circostanze non sarebbero mai applicabili, mentre la valutazione dei precedenti penali, ormai risalenti nel tempo e non gravi, nonché il tentativo di guadagnare 4 l'impunità al figlio non giustifica la svalutazione degli elementi favorevoli indicati dalla difesa. Quanto a NN TI, si è posta a suo carico la condotta contemporanea e susseguente al reato in riferimento ad un tentativo di inquinamento della prova col condizionamento delle dichiarazioni del De IC e della propria madre ed all'indifferenza mostrata per la vittima ed anche per il proprio padre, seppur detenuto e sofferente;
non si è però tenuto conto che, quanto al primo punto, se ci fosse stata una reale volontà di inquinare la prova non sarebbe stato scelto il rito abbreviato, quanto al secondo, che all'udienza del 28/11/2014 egli aveva ammesso di essersi procurato l'arma a scopo difensivo ed aveva affermato di essere dispiaciuto per quanto accaduto, chiedendo perdono. Considerato in diritto I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti nei termini in seguito specificati.
1.Per ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, va esaminato in via prioritaria il motivo attinente alla pretesa inutilizzabilità delle informazioni rese dal teste GI De IC a personale dei Carabinieri, oggetto di intercettazione ambientale ed altresì riportate in una annotazione di servizio.
1.1Entrambe le sentenze di merito hanno respinto l'eccezione sulla base del rilievo, secondo il quale l'atto col quale la polizia giudiziaria riferisce informazioni apprese da fonte che non ha inteso sottoscrivere un regolare verbale, è utilizzabile nel giudizio abbreviato, dal momento che l'imputato, con la richiesta di essere giudicato con quel rito alternativo, ha rinunciato ad avvalersi delle garanzie previste per la formazione della prova in dibattimento nel contraddittorio tra le parti. In tal modo si è fatta corretta applicazione dell'indirizzo interpretativo, espresso da questa Corte, per il quale le annotazioni della polizia giudiziaria, recanti la sintesi di affermazioni personalmente ascoltate o recepite dal personale operante e provenienti da chi, vittima del reato o mero conoscitore dei relativi fatti, rifiuti di verbalizzarle, costituiscono la doverosa documentazione dell'attività investigativa espletata, ritualmente acquisita al fascicolo del p.m. e dunque suscettibile di utilizzazione ai fini della decisione nell'ambito del giudizio celebrato con rito abbreviato ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., atteso che l'accesso a tale rito, la cui scelta è rimessa all'imputato, attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie (Cass. sez. 3, n. 44004 del 24/09/2015, P., rv. 265236; sez. 3, n. 23273 del 30/04/2015, G., rv. 263884; sez. 5, n. 8376 del 27/09/2013, Fiore e altri, rv. 259042; sez. 6, n. 44420 del 06/07/2010, Belforte e altri, rv. 249029; sez. 1, n. 16411 del 3/3/2005, Baldassarre ed altri, rv. 231571).
1.2 Le contrarie deduzioni esposte nel ricorso, che s'incentrano sull'inutilizzabilità patologica della prova perché formata in violazione dell'obbligo di verbalizzazione delle informazioni acquisite e del divieto legislativo di testimonianza indiretta degli ufficiali di̟ 5 if p.g., non tengono conto delle peculiarità del rito abbreviato, il quale consente di assegnare agli atti di indagine il valore di prova di cui sarebbero carenti se il giudizio fosse celebrato nell'ordinario dibattimento, al quale, e soltanto ad esso, sono applicabili le disposizioni dettate dall'art. 195 cod. proc. pen., contenenti il riferimento ad istituto, quale la deposizione testimoniale, che è concepibile soltanto nel rito ordinario. Inoltre, alcuna reale capacità confutativa assume l'obiezione difensiva, per la quale il De IC non si sarebbe in seguito rifiutato di rendere dichiarazioni verbalizzate: il suo apporto conoscitivo, riferito in quelle circostanze ai Carabinieri ed al P.m., non coincide in modo integrale con la versione dei fatti inizialmente resa ed oggetto anche di attività captativa, che è stata riferita all'autorità giudiziaria in quanto giunta a conoscenza degli investigatori e d'interesse per lo sviluppo delle indagini in corso, soprattutto per la posizione di NN TI, sicchè correttamente tutto il complesso delle informazioni così ottenute, anche se non verbalizzate, è stato oggetto di legittimo apprezzamento ed è stato incluso nel ragionamento probatorio in coerenza con la natura e le caratteristiche tipiche del rito.
1.3 Nessuna specifica illustrazione è poi dato rinvenire nel ricorso in merito all'eccezione, seppur ribadita, d'inutilizzabilità dell'intercettazione del dialogo investigativo tra i Carabinieri ed il De IC, la cui piena validità le sentenze di merito hanno illustrato in ragione dell'effettuazione in base a regolare autorizzazione del g.i.p., il cui decreto ha convalidato il provvedimento urgente, emesso dal p.m., avente ad oggetto conversazioni che fossero intercorse tra e con i soggetti informati sui fatti, compreso dunque anche il predetto De IC. Al riguardo, la decisione si è allineata al principio di diritto già espresso da questa Corte e non smentito da contrari assunti, secondo il quale non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195 cod. proc. pen., comma 4, e non incorre in alcuna causa di inutilizzabilità, l'intercettazione ambientale, svolta in base ad autorizzazione giudiziale, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria da soggetto che si sia rifiutato di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del relativo verbale (Cass. sez. 6, n. 35412 del 29/03/2007, De Marco, rv. 23730; sez. 1, n. 41379 del 14/10/2009, Solito, rv. 245071).
2. Confermato dunque il corretto impiego probatorio di tutto il compendio informativo proveniente dal De IC, variamente acquisito, vanno ora esaminati i motivi formulati nell'interesse di entrambi i ricorrenti. Le contestazioni difensive non negano che IN TI abbia esploso colpo di pistola che ebbe ad attingere mortalmente il SA e quindi che sia l'esecutore materiale dell'omicidio, ma si appuntano piuttosto sulla qualificazione giuridica del fatto quale omicidio volontario. Vengono dunque riproposte censure che attengono alla ricostruzione dell'episodio operata nella sentenza in esame, che si assume essere frutto di lettura travisante delle emergenze probatorie ed in parte di mere supposizioni. 6 2.1 La sentenza impugnata, che è pervenuta ad accertamento della dinamica del fatto e dei soggetti coinvolti conforme alla decisione di primo grado con motivazione che a quest'ultima si richiama in un rapporto di reciproca integrazione nell'enunciazione di soluzioni organiche, confluite in un corpo giustificativo unitario, da vagliare in modo altrettanto unitario e contestuale, ha valorizzato l'apporto informativo offerto dai testi oculari GI De IC, PP TO e GI RT, dal quale ha inferito che il SA, presentatosi una prima volta nei pressi dell'abitazione dei TI ed incontrato IN TI, al quale aveva rivolto la richiesta di ottenere soddisfazione nei riguardi del figlio NN per un qualche comportamento tenuto in occasione del ferimento di AR OT, avvenuto nello stesso pomeriggio poco prima, alla rassicurazione che l'imputato vi avrebbe provveduto, si era subito dopo ripresentato a reclamare l'immediata punizione di NN nel frattempo sopraggiunto, ma IN TI, in ciò istigato dal figlio che gli aveva intimato "papà sparalo, sparalo", dopo avergli consegnato una pistola prelevata dall'abitazione, gli aveva puntato contro l'arma e quando questi aveva cercato di abbandonare il luogo, dandogli le spalle, lo aveva attinto con un colpo nella regione latero posteriore sinistra.
2.2 Ebbene, assume la difesa che il comportamento tenuto dal SA avrebbe assunto connotati di forte intimidazione per essersi presentato a minacciare NN TI nei pressi della sua abitazione ed unitamente ad altro soggetto, il TO, anch'egli già coinvolto nella lite da cui era scaturito il ferimento del OT, con un atteggiamento complessivo che aveva ingenerato negli imputati il convincimento di essere esposti ad un grave pericolo. Siffatto assunto non smentisce il rigore logico e la fedeltà agli eventi realmente accaduti delle contrarie osservazioni svolte dalla Corte distrettuale sul fatto di essersi la vittima accostata da sola agli imputati in assenza di armi o di strumenti di offesa, mentre il TO, che aveva condotto il motorino a bordo del quale essi avevano raggiunto il luogo, nella concorde descrizione offerta dai testi De IC e RT, si era mantenuto a distanza, non aveva preso parte a nessuno dei dialoghi intercorsi, non aveva armi, sicchè non aveva in alcun modo manifestato intenzioni aggressive, tanto che il SA si era espresso al singolare nel pretendere soddisfazione e nel prospettare che, qualora non ottenutala, se la sarebbe presa da sé. E' dunque incensurabile nel presente giudizio di legittimità, perché oggetto di deduzione correttamente e logicamente tratta in aderenza al compendio probatorio, l'enunciazione della sproporzione di forze in campo per avere il SA affrontato da solo e non armato i due TI, in superiorità numerica, in luogo aperto al pubblico e di fronte a testimoni, mentre l'assunto difensivo del ruolo di spalleggiatore svolto dal TO è prospettato soltanto come verosimile, non si fonda sulla descrizione di una sua concreta condotta di appoggio data alle rivendicazioni del SA e non tiene nemmeno conto del fatto, puntualmente esposto in sentenza, che all'atto di percepire lo sparo, egli si era immediatamente dato alla fuga, disinteressandosi delle sorti dell'amico, costretto a 7 if scappare a piedi per poi accasciarsi al suolo dopo essere stato attinto dal colpo di pistola. In tale contesto fattuale, a fronte della prospettiva di dover fronteggiare un'aggressione a mani nude da parte di un solo soggetto, per di più intimorito dall'ostentazione di arma da fuoco al punto da aver dato le spalle agli imputati e di avere iniziato ad allontanarsi, la conclusione raggiunta dai giudici di merito dell'insussistenza di una situazione di pericolo non altrimenti evitabile che a colpi di arma da fuoco e con l'uccisione dell'aggressore, e quindi dell'insussistenza delle condizioni di operatività della legittima difesa, reale o putativa, è congruamente motivata e resiste alle pur accurate obiezioni difensive: rispetto ad un'azione preannunciata in termini di contenuta lesività, quale quella prospettata dal SA di picchiare NN TI, la reazione consistita nell'esplodere un colpo di pistola a distanza non elevata ad altezza d'uomo mentre il latore delle minacce, senza dare corso alle stesse e compiere alcun concreto atto pregiudizievole, mantenutosi a distanza si stava allontanando, assume carattere di assoluta sproporzione e recide il nesso causale tra la presunta offesa e la risposta data, tanto più che NN avrebbe potuto evitare alcun contatto con l'antagonista, rifugiandosi in casa, allontanandosi dal luogo o chiedendo l'intervento della forza pubblica.
2.2.1 Resta escluso che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, i giudici di merito siano incorsi in travisamento della prova dichiarativa: anche la citazione testuale della deposizione resa dal teste GI RT consente di escludere che la sua rievocazione degli eventi sia stata fraintesa;
al contrario, i fatti narrati dal teste, così come dal De IC, sono stati correttamente apprezzati nel loro significato intrinseco, mentre l'impugnazione censura piuttosto la valutazione del valore probatorio della dichiarazione medesima sotto il profilo della percezione in capo agli imputati della situazione di pericolo, rappresentata dal SA, sino al punto da richiamare le dichiarazioni di IN TI sul possesso di un coltello da parte della vittima e la possibilità che un'arma fosse detenuta dal SA o dal TO e poi occultata. Ma tali censure non consentono di ravvisare il vizio motivazionale denunciato e non si curano nemmeno di replicare ai rilievi esposti soprattutto nella sentenza di primo grado, che ha già escluso categoricamente la presenza di un coltello nelle mani del SA, affermata dal predetto imputato sulla base di una versione di comodo, concordata con la moglie in conversazioni intercettate durante i colloqui in carcere, nel vano tentativo di rappresentare ai giudici una ricostruzione dei fatti meno compromettente possibile e volta a tenere indenne il figlio dalle conseguenze punitive del delitto, mentre la seconda ipotesi alternativa è frutto di una congettura, svincolata del tutto dalle emergenze probatorie.
2.2.2 Giova comunque ricordare che il vizio del travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della руб 8 pronunzia, secondo il costante e condiviso insegnamento di questa Suprema Corte per essere apprezzabile in sede di legittimità presuppone, non il mero contrasto tra gli atti del processo invocati dal ricorrente e le valutazioni del giudice, la sua ricostruzione complessiva del fatto di reato e della responsabilità dell'imputato e nemmeno che da essi sia ricavabile una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorre piuttosto che gli atti indicati dal ricorrente siano dotati di per sé di una forza esplicativa o dimostrativa tale da essere in grado di smentire l'intero ragionamento svolto nella sentenza contestata e da determinare una radicale ed insanabile incompatibilità, così da compromettere la tenuta logica della motivazione;
sul ricorrente grava l'onere di illustrare le ragioni per cui il dato travisato condiziona negativamente la coerenza della motivazione e soprattutto d'indicare e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere o la loro produzione, non essendo sufficiente per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi o delle pagine dei relativi verbali (Cass. sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, rv. 237302; sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, rv. 241023; sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo, rv. 241449; sez. 1, n. 06112 del 22/01/2009, Bouyahia, rv. 243225; sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, rv. 248141). Inoltre, si è già affermato nella giurisprudenza di questa Corte che il vizio di travisamento della prova “è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio" (Cass. sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, rv. 258774). Confrontata con i superiori criteri, la motivazione della sentenza risulta ad essi adeguata e congrua, per nulla travisante.
2.2.3 Non trova rispondenza nel percorso giustificativo della sentenza impugnata nemmeno la censura sulla natura congetturale della circostanza affermata dello sparo direzionato contro la vittima che aveva già rivolto le spalle allo sparatore nell'atto di fuggire: la sentenza di primo grado ha già offerto congrua ed esauriente risposta sul punto, sostenendo che della fuga del SA avevano riferito, sia il RT, sia il TO, sia il De IC, secondo il quale all'atto dell'esplosione del colpo il giovane si era trovato a circa 4-5 metri mentre stava scappando ed era stato colpito alla schiena o alle spalle e ha altresì osservato che la contestazione della difesa sullo sparo avvenuto all'atto in cui il soggetto passivo si stava girando per allontanarsi era frutto di una mera ipotesi, in ogni caso contraddetta da tre testi oculari.
2.2.4 Deve dunque concludersi per la perfetta coerenza e fedeltà ai dati probatori dell'analisi delle relative fonti come condotta dai giudici di merito, che hanno escluso motivatamente la configurabilità della scriminante della legittima difesa, la cui sussistenza richiede la rigorosa dimostrazione di requisiti costituiti da "un'aggressione 9 ingiusta e da una reazione legittima;
mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa" (Cass. sez. 4 n. 16908 del 12/02/2004, Lopez, rv. 228045; sez. 4, n. 32282 del 4/7/2006, De Rosa ed altri, rv. 235181; sez. 5, n. 25653 del 14/5/2011, Diop ed altri, rv. 240447; sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, rv. 245884), sicchè "Non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore" (Cass. sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, rv. 223441) e "L'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa (Cass. sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000, Fondi, rv. 215513), orientamento che si adatta perfettamente al caso in esame e che induce a respingere la tesi difensiva riproposta col ricorso. Resta soltanto da aggiungere che, per pacifico e condivisibile orientamento di questa Corte, richiamato puntualmente dal G.u.p. nella prima sentenza, una volta esclusi i presupposti della legittima difesa, non è nemmeno ipotizzabile in astratto un eccesso colposo nella stessa scriminante, che pretende il superamento dei limiti alla stessa collegati;
la norma di cui all'art. 55 cod. pen., attraverso l'espresso richiamo alle disposizioni che disciplinano le singole cause di giustificazione, postula dunque il collegamento tra eccesso colposo e situazioni scriminanti, con conseguente impossibilità di ravvisare la fattispecie colposa in assenza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminate di cui si eccedono colposamente i limiti. In coerenza con tale impostazione, fondata sull'interpretazione letterale e sistematica, che la difesa non confuta con alcun argomento valutabile, in tema di legittima difesa si è affermato che l'assenza dei presupposti della scriminante, ossia della necessità di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, ostacola anche la possibilità di ravvisarne l'eccesso colposo, caratterizzato da erronea valutazione di detto pericolo e da inadeguatezza dei mezzi usati (Cass. sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti ed altro, rv. 256017; sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., rv. 247898; sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, P.G. in proc. Olari e altri, rv. 242349; sez. 1, n. 298 del 24/09/1991, Riolo, rv. 190726).
2.3 La difesa censura poi la mancata qualificazione giuridica del fatto in termini di omicidio preterintenzionale, basandosi su quanto affermato dagli imputati circa la mancata intenzione di uccidere il SA. Sul punto la sentenza impugnata per affermare la ricorrenza dell""animus necandi" ha valorizzato il tipo di arma adoperata, la sua potenzialità lesiva e la zona vitale colpita con un gesto deliberato e ha rilevato l'assenza di elementi dai quali desumere la sola volontà di ferire per concludere che IN TI aveva agito d'impeto, mirando al bersaglio ad una certa distanza 10 mentre stava fuggendo con l'intento di uccidere. Del resto sul piano logico resta insuperabile l'obiezione per cui, se egli avesse soltanto inteso intimidire il giovane o ferirlo, avrebbe tenuto una ben diversa condotta, quale l'esplosione di un colpo in aria o diretto contro parti anatomiche non vitali. È noto che in linea teorica, secondo l'ormai consolidato orientamento : giurisprudenziale di legittimità, nell'omicidio preterintenzionale, sotto il profilo soggettivo, concorrono un dato positivo ed uno negativo, ossia la volontà di offendere con percosse o lesioni e l'assenza dell'intenzione di uccidere, mentre l'elemento psicologico che caratterizza l'omicidio volontario è proprio l'intenzione di cagionare la morte della vittima. La linea di discrimine tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede, quindi, nell'elemento psicologico: nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall""animus necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle varie forme gradate del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (cfr. da ultimo, Cass., sez. 1, n. 35369 del 4/7/2007, Zheng, rv. 237685; sez. 1, n. 30304 del 30/6/2009, Montagnoli, rv. 244743; sez. 5, n. 36135 del 26/5/2011, S. ed altri, rv. 250935). Anche sotto il profilo considerato la sentenza impugnata è rispettosa dei dati fattuali disponibili e ha fatto corretta applicazione di consolidati principi interpretativi, sottraendosi alle censure mossele con l'impugnazione, che si affidano all'unicità del colpo esploso con arma di limitata portata, al mancato inseguimento della vittima, alle impressioni del teste De IC oltre che alle affermazioni degli stessi imputati nei dialoghi intercettati in carcere, ovvero su elementi di fatto già in parte considerati dai giudici di merito, secondo i quali la mancata reiterazione dei colpi non è in sé significativa per la capacità dell'arma di ferire in modo letale anche con un solo colpo, stante la zona vitale mirata ed attinta e l'omesso inseguimento è dipeso dal fatto che, come riportato nella sentenza di primo grado, il SA nella sua fuga era riuscito a svoltare l'angolo, mentre IN TI era stato impedito dall'inseguirlo dalla severa obesità e quindi dalla ridotta mobilità. Per contro, le affermazioni degli imputati sono prive di oggettività e non ricevono riscontro attendibile in elementi probatori che i giudici di merito non abbiano già sottoposti al loro motivato vaglio.
2.4 L'impugnazione contesta poi la confermata sussistenza della circostanza aggravante dell'aver agito per futili motivi, ravvisata per l'intento della vittima di conseguire una soddisfazione morale più che violenta e per la reazione degli imputati all'onta subita dalla pretesa del SA di veder percosso sotto i suoi occhi NN TI, ritenuta incompatibile con l'attenuante della provocazione.
2.4.1 Sul punto la motivazione della sentenza impugnata si è limitata a riportare testualmente quella della prima sentenza senza aggiungere alcun autonomo rilievo 11 사 senza offrire una qualche replica ai pur dettagliati rilievi critici mossi con l'atto di appello. In effetti è ravvisabile una carenza significativa nell'apparato giustificativo della sentenza in verifica che non tiene conto dell'atteggiamento del SA, -come riferito dai testi presenti, secondo l'esposizione delle risultanze probatorie operata nella sua motivazione-, il quale, sebbene non armato e non protagonista di atti lesivi, si era però presentato ad esigere una punizione corporale da infliggere a NN TI ad opera del padre pubblicamente, in sua presenza e di fronte ad altri testimoni ed aveva minacciato di provvedervi personalmente, se la propria richiesta non fosse stata esaudita. Non è dunque logico e congruente con i dati probatori ritenere che la soddisfazione pretesa fosse soltanto morale: al contrario, il suo accoglimento pretendeva l'aggressione fisica del TI e la sua pubblica umiliazione per qualche torto arrecato al richiedente, che oltre a tutto non è stato con certezza identificato e che solo in via di verosimiglianza si è rapportato al pregresso ferimento del OT, ma che avrebbe comportato un'offesa per l'integrità fisica e la reputazione di entrambi gli imputati. L'analisi condotta dai giudici di appello si rivela dunque carente ed affetta anche da manifesta illogicità poiché ha rinunciato a verificare l'effettiva causale del comportamento minaccioso del SA e con ciò anche della reazione tenuta dagli imputati e non considera che a fronte di un'incerta individuazione del movente la soluzione non può che condurre all'esclusione della circostanza aggravante.
2.4.2 A questo primo esito del sindacato logico sulla motivazione deve accompagnarsi l'ulteriore rilievo della sua incongruenza giuridica in dipendenza della natura e dei caratteri distintivi dell'aggravante del motivo futile prevista dall'art. 61 n. 1 cod.pen.. La giurisprudenza da tempo consolidata di questa Corte ha chiarito che per poter ravvisare l'aggravante in questione, tipicamente soggettiva, il motivo va inteso come l'antecedente psichico della condotta, ossia l'impulso che ha indotto il soggetto a delinquere ed esso si qualifica come futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, sia per la generalità delle persone, sia in riferimento al contesto sociale in cui il fatto di reato è commesso, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che il fattore scatenante e la causa determinante dell'evento, un pretesto o una scusa per l'agente per dare sfogo al suo impulso criminale ed alla sua carica di aggressività (Cass., sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, Barnaba, rv. 260360; sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì e altro, rv. 259616; sez. 1, n. 7274 del 22/10/2013, Zhang Chang, rv. 259162). Perché l'aggravante sia fondatamente applicata è necessario che il movente del reato sia identificato con certezza, mentre qualsiasi margine di ambiguità probatoria circa la reale causale del delitto deve risolversi in senso favorevole all'imputato (in tal senso sez. 1, n. 5864 del 14/12/2000, Gattellari, rv. 218081; sez. 1, n. 18779 del 27/03/2013, Filocamo, rv. 256015); né è sufficiente limitare l'indagine al solo dato oggettivo della sequenza in termini di consecuzione cronologica tra la verificazione di un fatto 12 astrattamente idoneo a rappresentare un movente sproporzionato e l'azione antigiuridica, ma va acquisita positiva dimostrazione che il soggetto attivo si sia effettivamente determinato a quella condotta in ragione di causale non congrua e marcatamente eccessiva rispetto all'agire criminoso, rivelando un istinto criminale più spiccato ed un elevato grado di pericolosità, che giustificano la più severa punizione del soggetto agente. Secondo la linea ermeneutica più accreditata, è necessario che il giudizio sulla futilità del motivo non sia rapportato alla gamma di valori dell'uomo medio, che come parametro di riferimento, per la sua astrazione, è difficilmente definibile, ma va collegato agli elementi concreti della fattispecie, "tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa" (Cass. sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010 P.G. in proc. Muzaka, rv. 249010). Ebbene, nella sentenza impugnata un'indagine così approfondita e calata nel contesto fattuale in cui si svolse l'episodio criminoso è mancata e la sua carenza comporta il parziale annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto ed al diniego della circostanza attenuante della provocazione, la cui esclusione si è fatta dipendere unicamente dalla ravvisata aggravante dei futili motivi.
3. Quanto ai motivi più specificamente riguardanti la posizione di NN TI, il suo concorso nell'omicidio è stato probatoriamente giustificato con le dichiarazioni iniziali del De IC e con quelle confermative, anche se non perfettamente sovrapponibili, del RT: si è osservato che il primo ha attribuito al ricorrente l'iniziativa di prelevare la pistola dall'abitazione e consegnarla al padre per affrontare il SA, circostanza confermata anche dalla ZO nel corso delle prime indagini e poi nei dialoghi intercettati, quindi dallo stesso IN TI allorchè in udienza innanzi al G.u.p. con spontanee dichiarazioni ha affermato che l'arma l'aveva condotta sul posto il figlio. A ciò si è aggiunta la considerazione dell'incitamento a sparare rivolto da NN al padre, condotta di cui hanno concordemente riferito il De IC nelle informazioni confidenziali e nel dialogo intercettato ed il RT, che è altresì confermata dall'argomento logico, secondo il quale egli aveva sollecitato il genitore perché aveva la certezza che questi fosse in possesso dell'arma per avergliela lui stesso poco prima consegnata e dalle stesse affermazioni rivolte alla fidanzata in carcere nel corso di colloqui registrati, nei quali si era attribuito la paternità dello "sbaglio" che stava compromettendo le loro prospettive di vita in comune. Che poi la ZO abbia affermato che la pistola era stata strappata dal marito dalle mani del figlio costituisce l'attuazione concreta della strategia difensiva, concordata con gli imputati nel corso dei dialoghi intercettati, al fine di consentire a NN di guadagnare l'impunità, obiettivo degli sforzi difensivi e delle manovre inquinatorie che nella valutazione dei giudici di merito sono chiaramente evincibili dalle operazioni captative i cui esiti sono stati 13 ев riportati nel testo trascritto nella sentenza di primo grado.
3.1 La conclusione ricavata dai giudici di merito circa la partecipazione concorsuale di NN all'omicidio è dedotta con corretto procedimento inferenziale in ragione del contributo materiale e morale fornito all'azione delittuosa per avere procurato lo strumento ed avere sollecitato la condotta lesiva che, secondo la narrazione del De IC, doveva orientarsi proprio contro la persona del SA, tanto da avere egli pronunciato la frase "papà sparalo, sparalo", impropria forma verbale transitiva, indicativa del fatto che il giovane era il bersaglio da prendere di mira. L'affermazione della sua responsabilità a titolo di partecipe che aveva agito con dolo alternativo, animato dal proposito di ferire, oppure di uccidere la vittima, quindi con indifferenza per le conseguenze del gesto violento, secondo i rilievi della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, trova rispondenza nella descrizione fattuale dell'episodio, che evidenzia come nel contesto concreto egli si fosse rappresentato l'elevata lesività dell'uso della pistola contro persona inerme, non armata ed in fuga nell'atto di abbandonare il luogo, che, anziché affrontare personalmente, aveva preferito far colpire dal padre.
3.2 Anche l'esclusione della riconduzione del suo apporto all'azione omicidiaria all'ipotesi del concorso anomalo è stata adeguatamente giustificata: pur avendo i ricorrenti agito nell'impeto del momento e della concitazione per la pretesa avanzata dal SA senza una preventiva programmazione della reazione da tenere, dalle conformi sentenze di merito emerge che NN dopo un tentativo iniziale di fuga in realtà si era portato nell'abitazione familiare e ne era sceso armato per poi ingiungere al padre di sparare in un momento nel quale, alla vista della pistola, l'antagonista aveva cercato di dileguarsi senza dunque rappresentare una concreta ed immediata minaccia per la sua incolumità, da fronteggiare con uno sparo soltanto intimidatorio o modestamente lesivo contro la sua persona. In ogni caso è stato correttamente rilevato dai giudici di merito che nei comportamenti già descritti sono rintracciabili gli estremi del dolo eventuale, avendo agito i ricorrenti nella rappresentazione dell'evento morte, cui avevano aderito quale possibile esito dell'azione di sparo, il che già di per sé consente di escludere la configurabilità del concorso anomalo da parte di NN TI.
3.3 in tal modo si è offerta corretta applicazione dell'interpretazione dell'istituto del concorso anomalo, formulata da questa Corte di Cassazione ed invocata anche con l'impugnazione, secondo la quale la configurabilità della fattispecie descritta dall'art. 116 cod. pen. presuppone l'esistenza di un accordo tra più soggetti al fine di commettere un reato concordemente voluto, la concreta commissione di un reato diverso e più grave di quello concordato da parte di uno o più dei concorrenti, il nesso di causalità materiale fra la condotta attiva o omissiva del reato programmato ed il diverso evento di maggiore gravità realizzato, il rapporto di causalità psicologica fra le azioni degli autori di entrambi i reati. Va detto che l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale delle linee interpretative dell'istituto è approdata ad escludere che la norma di cui all'art. 116 cod. pen. contempli 14 un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non consentita dal principio di colpevolezza ricavabile dalla regola generale della personalità della responsabilità penale, sancita dall'art. 27 Cost., comma 1 (Corte Cost., sent. n. 42 del 13/5/1965; sent. n. 364 del 1988 cit.; Cass. sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, Rizza, rv. 245152; sez. 2, n. 10098 del 15/01/2009, Serafin, rv. 243303; sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia e altro, rv. 240060; sez. 5, n. 10995 del 25/10/2006, Ciurlia e altro, rv. 236512), quanto una fattispecie, punita a titolo di responsabilità intenzionale rispetto alla condotta criminosa voluta e meno grave ed a titolo di colpa rispetto al diverso e più grave reato in concreto consumato, prevedibile, facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto ed alla personalità del concorrente, della dovuta diligenza. L'evento più grave e diverso del compartecipe deve dunque porsi come uno sviluppo logicamente prevedibile, da parte di un soggetto di normale intelligenza e di cultura media, quale possibile conseguenza della condotta prestabilita secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta dall'intervento di fattori accidentali ed imprevedibili. Pertanto, l'applicabilità della regola di cui all'art. 116 cod. pen. resta subordinata alla ricorrenza di due limiti negativi: l'evento diverso non deve essere stato in alcun modo voluto, nemmeno a livello di dolo alternativo o eventuale, perché in tal caso il soggetto dovrebbe risponderne quale concorrente ai sensi dell'art. 110 c.p. (Cass.sez. 1, n. 12610 del 07/03/2003, Benigno, rv. 224084) e l'evento più grave non deve essersi verificato per effetto di fattori eccezionali sopravvenuti, non conosciuti, né conoscibili e quindi imprevedibili dall'agente e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base. Per quanto già ampiamente esposto, l'istituto ha ricevuto corretta e ben motivata applicazione, il che consente di disattendere le pur pregevoli obiezioni difensive.
4. Infine, si ritiene di non poter prendere in esame i motivi incentrati sul trattamento sanzionatorio, in quanto assorbiti dall'accoglimento delle doglianze sulle circostanze.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la circostanza aggravante dei futili motivi e la circostanza attenuante della provocazione, dichiarando assorbiti i motivi sulle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Napoli;
rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016. IT Presidente Il Consigliere estensore Molls Catal DEPOSITATA Monica Bon Artur IN CANCELLERIA -6 LUG 2016 15 EMACAS IL CANCELLIERE Piatra D or L D N E